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D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
e successive modificazioni ed integrazioni
ISTITUZIONE E DISCIPLINA DELL’IMPOSTA
SUL VALORE AGGIUNTO
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Operazioni imponibili
1. L'imposta sul valore aggiunto si applica sulle cessioni di beni e
le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell'esercizio
di imprese o nell'esercizio di arti e professioni e sulle importazioni
da chiunque effettuate.
Articolo 2
Cessioni di beni
1. Costituiscono cessioni di beni gli atti a titolo oneroso che importano
trasferimento della proprietà ovvero costituzione o trasferimento
di diritti reali di godimento su beni di ogni genere.
2. Costituiscono inoltre cessioni di beni:
1) le vendite con riserva di proprietà;
2) le locazioni con clausola di trasferimento della proprietà
vincolante per ambedue le parti;
3) i passaggi dal committente al commissionario o dal commissionario
al committente di beni venduti o acquistati in esecuzione di contratti
di commissione;
4) le cessioni gratuite di beni ad esclusione di quelli la cui produzione
o il cui commercio non rientra nell'attività propria dell'impresa
se di costo unitario non superiore a lire cinquantamila e di quelli per
i quali non sia stata operata, all'atto dell'acquisto o dell'importazione,
la detrazione dell'imposta a norma dell'articolo 19, anche se per effetto
dell'opzione di cui all'articolo 36-bis;
5) la destinazione di beni all'uso o al consumo personale o familiare
dell'imprenditore o di coloro i quali esercitano un'arte o una professione
o ad altre finalità estranee alla impresa o all'esercizio dell'arte
o della professione, anche se determinata da cessazione dell'attività,
con esclusione di quei beni per i quali non è stata operata, all'atto
dell'acquisto, la detrazione dell'imposta di cui all'articolo 19;
6) le assegnazioni ai soci fatte a qualsiasi titolo da società
di ogni tipo e oggetto nonché le assegnazioni o le analoghe operazioni
fatte da altri enti privati o pubblici, compresi i consorzi e le associazioni
o altre organizzazioni senza personalità giuridica.
3. Non sono considerate cessioni di beni:
a) le cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro;
b) le cessioni e i conferimenti in società o altri enti, compresi
i consorzi e le associazioni o altre organizzazioni, che hanno per oggetto
aziende o rami di azienda;
c) le cessioni che hanno per oggetto terreni non suscettibili di utilizzazione
edificatoria a norma delle vigenti disposizioni. Non costituisce utilizzazione
edificatoria la costruzione delle opere indicate nell'art. 9 lettera a),
della legge 28 gennaio 1977, n. 10;
d) le cessioni di campioni gratuiti di modico valore appositamente
contrassegnati;
e) abrogata
f) i passaggi di beni in dipendenza di fusioni, scissioni o trasformazioni
di società e di analoghe operazioni poste in essere da altri enti;
g) abrogata
h) abrogata
i) le cessioni di valori bollati e postali, marche assicurative e similari;
l) le cessioni di paste alimentari (v.d. 19.03); le cessioni di pane,
biscotto di mare, e di altri prodotti della panetteria ordinaria, senza
aggiunta di zuccheri, miele, uova, materie grasse, formaggio o frutta (v.d.
19.07); le cessioni di latte fresco, non concentrato né zuccherato,
destinato al consumo alimentare, confezionato per la vendita al minuto,
sottoposto a pastorizzazione o ad altri trattamenti previsti da leggi sanitarie;
m) le cessioni di beni soggette alla disciplina dei concorsi e delle
operazioni a premio di cui al R.D.L. 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito
nella legge 5 giugno 1939, n. 937, e successive modificazioni ed integrazioni.
Articolo 3
Prestazioni di servizi
1. Costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo
dipendenti da contratti d'opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione,
agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, di non
fare e di permettere quale ne sia la fonte.
2. Costituiscono inoltre prestazioni di servizi, se effettuate verso
corrispettivo:
1) le concessioni di beni in locazione, affitto, noleggio e simili;
2) le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d'autore,
quelle relative ad invenzioni industriali, modelli, disegni, processi,
formule e simili e quelle relative a marchi e insegne nonché le
cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti o beni similari
ai precedenti;
3) i prestiti di denaro e di titoli non rappresentativi di merci, comprese
le operazioni finanziarie mediante la negoziazione, anche a titolo di cessione
pro-soluto, di crediti, cambiali o assegni. Non sono considerati prestiti
i depositi di denaro presso aziende e istituti di credito o presso amministrazioni
statali, anche se regolati in conto corrente;
4) le somministrazioni di alimenti e bevande;
5) le cessioni di contratti di ogni tipo e oggetto.
3. Le prestazioni indicate nei commi primo e secondo sempreché
l'imposta afferente agli acquisti di beni e servizi relativi alla loro
esecuzione sia detraibile, costituiscono per ogni operazione di valore
superiore a lire cinquantamila prestazioni di servizi anche se effettuate
per l'uso personale o familiare dell'imprenditore, ovvero a titolo gratuito
per altre finalità estranee all'esercizio dell'impresa, ad esclusione
delle somministrazioni nelle mense aziendali e delle prestazioni di trasporto,
didattiche, educative e ricreative, di assistenza sociale e sanitaria,
a favore del personale dipendente, nonché delle operazioni di divulgazione
pubblicitaria svolte a beneficio delle attività istituzionali di
enti e associazioni che senza scopo di lucro perseguono finalità
educative, culturali, sportive, religiose e di assistenza e solidarietà
sociale, nonché delle organizzazioni non lucrative di utilità
sociale (ONLUS) e delle diffusioni di messaggi, rappresentazioni, immagini
o comunicazioni di pubblico interesse richieste o patrocinate dallo Stato
o da enti pubblici. Le assegnazioni indicate al n. 6) dell'art. 2 sono
considerate prestazioni di servizi quando hanno per oggetto cessioni, concessioni
o licenze di cui ai numeri 1), 2) e 5) del comma precedente. Le prestazioni
di servizi rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza sono considerate
prestazioni di servizi anche nei rapporti tra il mandante e il mandatario.
4. Non sono considerate prestazioni di servizi:
a) le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d'autore
effettuate dagli autori e loro eredi o legatari, tranne quelle relative
alle opere di cui ai numeri 5) e 6) dell'art. 2, L. 22 aprile 1941, n.
633, e alle opere di ogni genere utilizzate da imprese a fini di pubblicità
commerciale;
b) i prestiti obbligazionari;
c) le cessioni dei contratti di cui alle lettere a), b) e c) del terzo
comma dell'art. 2;
d) i conferimenti e i passaggi di cui alle lettere e) ed f) del terzo
comma dell'art. 2;
e) le prestazioni di mandato e di mediazione relative ai diritti d'autore,
tranne quelli concernenti opere di cui alla lettera a), e le prestazioni
relative alla protezione dei diritti d'autore di ogni genere, comprese
quelle di intermediazione nella riscossione dei proventi;
f) le prestazioni di mandato e di mediazione relative ai prestiti obbligazionari;
g) abrogata
h) le prestazioni dei commissionari relative ai passaggi di cui al
n. 3) del secondo comma dell'art. 2 e quelle dei mandatari di cui al terzo
comma del presente articolo.
5. Non costituiscono inoltre prestazioni di servizi le prestazioni
relative agli spettacoli ed alle altre attività elencati nella tabella
C allegata al presente decreto, rese ai possessori di titoli di accesso,
rilasciati per l'ingresso gratuito di persone, limitatamente al contingente
e nel rispetto delle modalità di rilascio e di controllo stabiliti
ogni quadriennio con decreto del Ministro delle finanze:
a) dagli organizzatori di spettacoli, nel limite massimo del 5 per
cento dei posti del settore, secondo la capienza del locale o del complesso
sportivo ufficialmente riconosciuta dalle competenti autorità;
b) dal Comitato olimpico nazionale italiano e federazioni sportive
che di esso fanno parte;
c) dall'Unione nazionale incremento razze equine;
d) dall'Automobile club d'Italia e da altri enti e associazioni a carattere
nazionale.
Articolo 4
Esercizio di imprese
1. Per esercizio di imprese si intende l'esercizio per professione abituale,
ancorché non esclusiva, delle attività commerciali o agricole
di cui agli articoli 2135 e 2195 del codice civile, anche se non organizzate
in forma di impresa, nonché l'esercizio di attività, organizzate
in forma d'impresa, dirette alla prestazione di servizi che non rientrano
nell'articolo 2195 del codice civile.
2. Si considerano in ogni caso effettuate nell'esercizio di imprese:
1) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte dalle società
in nome collettivo e in accomandita semplice, dalle società per
azioni e in accomandita per azioni, dalle società a responsabilità
limitata, dalle società cooperative, di mutua assicurazione e di
armamento, dalle società estere di cui all'art. 2507 del codice
civile e dalle società di fatto;
2) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte da altri enti
pubblici e privati, compresi i consorzi, le associazioni o altre organizzazioni
senza personalità giuridica e le società semplici, che abbiano
per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali
o agricole.
3. Si considerano effettuate in ogni caso nell'esercizio di imprese,
a norma del precedente comma, anche le cessioni di beni e le prestazioni
di servizi fatte dalle società e dagli enti ivi indicati ai propri
soci, associati o partecipanti.
4. Per gli enti indicati al n. 2) del secondo comma, che non abbiano
per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali
o agricole, si considerano effettuate nell'esercizio di imprese soltanto
le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte nell'esercizio di
attività commerciali o agricole. Si considerano fatte nell'esercizio
di attività commerciali anche le cessioni di beni e le prestazioni
di servizi ai soci, associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi
specifici, o di contributi supplementari determinati in funzione delle
maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto, ad esclusione
di quelle effettuate in conformità alle finalità istituzionali
da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali,
culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione
extra-scolastica della persona, anche se rese nei confronti di associazioni
che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o
statuto fanno parte di una unica organizzazione locale o nazionale, nonché
dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive
organizzazioni nazionali.
5. Agli effetti delle disposizioni di questo articolo sono considerate
in ogni caso commerciali, ancorché esercitate da enti pubblici,
le seguenti attività: a) cessioni di beni nuovi prodotti per la
vendita, escluse le pubblicazioni delle associazioni politiche, sindacali
e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche,
di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona cedute
prevalentemente ai propri associati; b) erogazione di acqua e servizi di
fognatura e depurazione, gas, energia elettrica e vapore; c) gestione di
fiere ed esposizioni a carattere commerciale; d) gestione di spacci aziendali,
gestione di mense e somministrazione di pasti; e) trasporto e deposito
di merci; f) trasporto di persone; g) organizzazione di viaggi e soggiorni
turistici; prestazioni alberghiere o di alloggio; h) servizi portuali e
aeroportuali; i) pubblicità commerciale; l) telecomunicazioni e
radiodiffusioni circolari. Non sono invece considerate attività
commerciali: le operazioni relative all'oro e alle valute estere, compresi
i depositi anche in conto corrente, effettuate dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio
italiano dei cambi; la gestione, da parte delle amministrazioni militari
o dei corpi di polizia, di mense e spacci riservati al proprio personale
ed a quello dei Ministeri da cui dipendono, ammesso ad usufruirne per particolari
motivi inerenti al servizio; la prestazione alle imprese consorziate o
socie, da parte di consorzi o cooperative, di garanzie mutualistiche e
di servizi concernenti il controllo qualitativo dei prodotti, compresa
l'applicazione di marchi di qualità; le cessioni di beni e le prestazioni
di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche dai
partiti politici rappresentati nelle Assemblee nazionali e regionali; le
cessioni di beni e prestazioni di servizi poste in essere dalla Presidenza
della Repubblica, dal Senato della Repubblica, dalla Camera dei deputati
e dalla Corte costituzionale, nel perseguimento delle proprie finalità
istituzionali; le prestazioni sanitarie soggette al pagamento di quote
di partecipazione alla spesa sanitaria erogate dalle unità sanitarie
locali e dalle aziende ospedaliere del Servizio sanitario nazionale. Non
sono considerate, inoltre, attività commerciali, anche in deroga
al secondo comma:
a) il possesso e la gestione di unità immobiliari classificate
o classificabili nella categoria catastale A e le loro pertinenze, ad esclusione
delle unità classificate o classificabili nella categoria catastale
A10, di unità da diporto, di aeromobili da turismo o di qualsiasi
altro mezzo di trasporto ad uso privato, di complessi sportivi o ricreativi,
compresi quelli destinati all'ormeggio, al ricovero e al servizio di unità
da diporto, da parte di società o enti, qualora la partecipazione
ad essi consenta, gratuitamente o verso un corrispettivo inferiore al valore
normale, il godimento, personale, o familiare dei beni e degli impianti
stessi, ovvero quando tale godimento sia conseguito indirettamente dai
soci o partecipanti, alle suddette condizioni, anche attraverso la partecipazione
ad associazioni, enti o altre organizzazioni;
b) il possesso, non strumentale né accessorio ad altre attività
esercitate, di partecipazioni o quote sociali, di obbligazioni o titoli
similari, costituenti immobilizzazioni, al fine di percepire dividendi,
interessi o altri frutti, senza strutture dirette ad esercitare attività
finanziaria, ovvero attività di indirizzo, di coordinamento o altri
interventi nella gestione delle società partecipate.
6. Per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti
di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991,
n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero
dell'interno, non si considera commerciale, anche se effettuata verso pagamento
di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata,
presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, da
bar ed esercizi similari, sempreché tale attività sia strettamente
complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali
e sia effettuata nei confronti degli stessi soggetti indicati nel secondo
periodo del quarto comma.
7. Le disposizioni di cui ai commi quarto, secondo periodo, e sesto
si applicano a condizione che le associazioni interessate si conformino
alle seguenti clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti
redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata
o registrata:
a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di
gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione,
salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento
per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe
o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo
di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità
associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo,
escludendo espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità
della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati
o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione
e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli
organi direttivi dell'associazione;
d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico
e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio
del voto singolo di cui all'articolo 2532, secondo comma, del codice civile,
sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i
criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità
delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci
o rendiconti; è ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni
il cui atto costitutivo, anteriore al 1° gennaio 1997, preveda tale
modalità di voto ai sensi dell'articolo 2532, ultimo comma, del
codice civile e sempreché le stesse abbiano rilevanza a livello
nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale;
f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad
eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità
della stessa.
8. Le disposizioni di cui alle lettere c) ed e) del settimo comma non
si applicano alle associazioni religiose riconosciute dalle confessioni
con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, nonché
alle associazioni politiche, sindacali e di categoria.
9. Le disposizioni sulla perdita della qualifica di ente non commerciale
di cui all'articolo 111-bis del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, si applicano anche ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.
Articolo 5
Esercizio di arti e professioni
1. Per esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione
abituale, ancorché non esclusiva, di qualsiasi attività di
lavoro autonomo da parte di persone fisiche ovvero da parte di società
semplici o di associazioni senza personalità giuridica costituite
tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata delle attività
stesse.
2. Non si considerano effettuate nell'esercizio di arti e professioni
le prestazioni di servizi inerenti ai rapporti di collaborazione coordinata
e continuativa di cui all'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 597, nonché le prestazioni di lavoro effettuate
dagli associati nell'ambito dei contratti di associazione in partecipazione
di cui all'articolo 49, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, rese da soggetti che non esercitano per professione abituale
altre attività di lavoro autonomo. Non si considerano altresì
effettuate nell'esercizio di arti e professioni le prestazioni di servizi
derivanti dall'attività di levata dei protesti esercitata dai segretari
comunali ai sensi della L. 12 giugno 1973, n. 349, nonché le prestazioni
di vigilanza e custodia rese da guardie giurate di cui al R.D.L. 26 settembre
1935, n. 1952.
Articolo 6
Effettuazione delle operazioni
1. Le cessioni di beni si considerano effettuate nel momento della stipulazione
se riguardano beni immobili e nel momento della consegna o spedizione se
riguardano beni mobili. Tuttavia le cessioni i cui effetti traslativi o
costitutivi si producono posteriormente, tranne quelle indicate ai numeri
1) e 2) dell'art. 2, si considerano effettuate nel momento in cui si producono
tali effetti e comunque, se riguardano beni mobili, dopo il decorso di
un anno dalla consegna o spedizione.
2. In deroga al precedente comma l'operazione si considera effettuata:
a) per le cessioni di beni per atto della pubblica autorità
e per le cessioni periodiche o continuative di beni in esecuzione di contratti
di somministrazione, all'atto del pagamento del corrispettivo;
b) per i passaggi dal committente al commissionario, di cui al n. 3)
dell'art. 2, all'atto della vendita dei beni da parte del commissionario;
c) per la destinazione al consumo personale o familiare dell'imprenditore
e ad altre finalità estranee all'esercizio dell'impresa, di cui
al n. 5) dell'art. 2, all'atto del prelievo dei beni;
d) per le cessioni di beni inerenti a contratti estimatori, all'atto
della rivendita a terzi ovvero, per i beni non restituiti, alla scadenza
del termine convenuto tra le parti e comunque dopo il decorso di un anno
dalla consegna o spedizione;
d-bis) per le assegnazioni in proprietà di case di abitazione
fatte ai soci da cooperative edilizie a proprietà divisa, alla data
del rogito notarile;
d-ter) abrogata
3. Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del
pagamento del corrispettivo. Quelle indicate nell'articolo 3, terzo comma,
primo periodo, si considerano effettuate al momento in cui sono rese, ovvero,
se di carattere periodico o continuativo, nel mese successivo a quello
in cui sono rese.
4. Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nei precedenti
commi o indipendentemente da essi sia emessa fattura, o sia pagato in tutto
o in parte il corrispettivo, l'operazione si considera effettuata, limitatamente
all'importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del
pagamento, ad eccezione del caso previsto alla lettera d-bis) del secondo
comma.
5. L'imposta relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di
servizi diviene esigibile nel momento in cui le operazioni si considerano
effettuate secondo le disposizioni dei commi precedenti e l'imposta è
versata con le modalità e nei termini stabiliti nel titolo secondo.
Tuttavia per le cessioni dei prodotti farmaceutici indicati nel numero
114) della terza parte dell'allegata tabella A effettuate dai farmacisti,
per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati
o partecipanti, di cui al quarto comma dell'articolo 4, nonché per
quelle fatte allo Stato, agli organi dello Stato ancorché dotati
di personalità giuridica, agli enti pubblici territoriali e ai consorzi
tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 25 della legge 8 giugno 1990,
n. 142, alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
agli istituti universitari, alle unità sanitarie locali, agli enti
ospedalieri, agli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere
scientifico, agli enti pubblici di assistenza e beneficenza e a quelli
di previdenza, l'imposta diviene esigibile all'atto del pagamento dei relativi
corrispettivi, salva la facoltà di applicare le disposizioni del
primo periodo. Per le cessioni di beni di cui all'articolo 21, quarto comma,
quarto periodo, l'imposta diviene esigibile nel mese successivo a quello
della loro effettuazione.
Articolo 7
Territorialità dell'imposta
1. Agli effetti del presente decreto:
a) per «Stato» o «territorio dello Stato» si
intende il territorio della Repubblica italiana, con esclusione dei comuni
di Livigno e di Campione d'Italia e delle acque italiane del lago di Lugano;
b) per «Comunità» o «territorio della Comunità»
si intende il territorio corrispondente al campo di applicazione del Trattato
istitutivo della Comunità economica europea con le seguenti esclusioni,
oltre quella indicata nella lettera a):
1) per la Repubblica ellenica, il Monte Athos;
2) per la Repubblica federale di Germania, l'isola di Helgoland ed
il territorio di Büsingen;
3) per la Repubblica francese, i Dipartimenti d'oltremare;
4) per il Regno di Spagna, Ceuta, Melilla e le isole Canarie;
c) il Principato di Monaco e l'isola di Man si intendono compresi nel
territorio rispettivamente della Repubblica francese e del Regno Unito
di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.
2. Le cessioni di beni si considerano effettuate nel territorio dello
Stato se hanno per oggetto beni immobili ovvero beni mobili nazionali,
comunitari o vincolati al regime della temporanea importazione, esistenti
nel territorio dello stesso ovvero beni mobili spediti da altro Stato membro,
installati, montati o assiemati nel territorio dello Stato dal fornitore
o per suo conto. Si considerano altresì effettuate nel territorio
dello Stato le cessioni di beni nei confronti di passeggeri nel corso di
un trasporto intracomunitario a mezzo di navi, aeromobili o treni, se il
trasporto ha inizio nel territorio dello Stato; si considera intracomunitario
il trasporto con luogo di partenza e di arrivo siti in Stati membri diversi
e luogo di partenza quello di primo punto di imbarco dei passeggeri, luogo
di arrivo quello dell'ultimo punto di sbarco.
3. Le prestazioni di servizi si considerano effettuate nel territorio
dello Stato quando sono rese da soggetti che hanno il domicilio nel territorio
stesso o da soggetti ivi residenti che non abbiano stabilito il domicilio
all'estero, nonché quando sono rese da stabili organizzazioni in
Italia di soggetti domiciliati e residenti all'estero; non si considerano
effettuate nel territorio dello Stato quando sono rese da stabili organizzazioni
all'estero di soggetti domiciliati o residenti in Italia. Per i soggetti
diversi dalle persone fisiche, agli effetti del presente articolo, si considera
domicilio il luogo in cui si trova la sede legale e residenza quello in
cui si trova la sede effettiva.
4. In deroga al secondo e al terzo comma:
a) le prestazioni di servizi relativi a beni immobili, comprese le
perizie, le prestazioni di agenzia e le prestazioni inerenti alla preparazione
e al coordinamento dell'esecuzione dei lavori immobiliari, si considerano
effettuate nel territorio dello Stato quando l'immobile è situato
nel territorio stesso;
b) le prestazioni di servizi, comprese le perizie, relative a beni
mobili materiali e le prestazioni di servizi culturali, scientifici, artistici,
didattici, sportivi, ricreativi e simili, nonché le operazioni di
carico, scarico, manutenzione e simili, accessorie ai trasporti di beni,
si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono eseguite
nel territorio stesso;
c) le prestazioni di trasporto si considerano effettuate nel territorio
dello Stato in proporzione alla distanza ivi percorsa;
d) le prestazioni derivanti da contratti di locazione, anche finanziaria,
noleggio e simili di beni mobili materiali diversi dai mezzi di trasporto,
le prestazioni di servizi indicate al numero 2) del secondo comma dell'articolo
3, le prestazioni pubblicitarie, di consulenza e assistenza tecnica o legale,
comprese quelle di formazione e di addestramento del personale, le prestazioni
di servizi di telecomunicazione, di elaborazione e fornitura di dati e
simili, le operazioni bancarie, finanziarie e assicurative e le prestazioni
relative a prestiti di personale, nonché le prestazioni di intermediazione
inerenti alle suddette prestazioni o operazioni e quelle inerenti all'obbligo
di non esercitarle, nonché le cessioni di contratti relativi alle
prestazioni di sportivi professionisti, si considerano effettuate nel territorio
dello Stato quando sono rese a soggetti domiciliati nel territorio stesso
o a soggetti ivi residenti che non hanno stabilito il domicilio all'estero
e quando sono rese a stabili organizzazioni in Italia di soggetti domiciliati
o residenti all'estero, a meno che non siano utilizzate fuori dalla Comunità
economica europea;
e) le prestazioni di servizi e le operazioni di cui alla lettera precedente
rese a soggetti domiciliati o residenti in altri Stati membri della Comunità
economica europea, si considerano effettuate nel territorio dello Stato
quando il destinatario non è soggetto passivo dell'imposta nello
Stato in cui ha il domicilio o la residenza;
f) le operazioni di cui alla lettera d), escluse le prestazioni di
servizi di telecomunicazione, le prestazioni di consulenza e assistenza
tecnica o legale, ivi comprese quelle di formazione e di addestramento
del personale, di elaborazione e fornitura di dati e simili, rese a soggetti
domiciliati e residenti fuori della Comunità economica europea nonché
quelle derivanti da contratti di locazione, anche finanziaria, noleggio
e simili di mezzi di trasporto rese da soggetti domiciliati o residenti
fuori della Comunità stessa ovvero domiciliati o residenti nei territori
esclusi a norma del primo comma lettera a), ovvero da stabili organizzazioni
operanti in detti territori, si considerano effettuate nel territorio dello
Stato quando sono ivi utilizzate; queste ultime prestazioni, se rese da
soggetti domiciliati o residenti in Italia si considerano effettuate nel
territorio dello Stato quando sono utilizzate in Italia o in altro Stato
membro della Comunità stessa;
f-bis) le prestazioni di servizi di telecomunicazione rese a soggetti
domiciliati o residenti fuori del territorio della Comunità da soggetti
domiciliati o residenti fuori della Comunità stessa, ovvero domiciliati
o residenti nei territori esclusi a norma del primo comma, lettera a),
si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando i servizi sono
ivi utilizzati. Tali servizi si considerano utilizzati nel territorio dello
Stato se in partenza dallo stesso o quando, realizzandosi la prestazione
tramite cessione di schede prepagate o di altri mezzi tecnici preordinati
all'utilizzazione del servizio, la loro distribuzione avviene, direttamente
o a mezzo di commissionari, rappresentanti, o altri intermediari, nel territorio
dello Stato..
5. abrogato
6. Non si considerano effettuate nel territorio dello Stato le cessioni
all'esportazione, le operazioni assimilate a cessioni all'esportazione
e i servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali di cui
ai successivi articoli 8, 8-bis e 9.
Articolo 8
Cessioni all'esportazione
1. Costituiscono cessioni all'esportazione:
a) le cessioni, anche tramite commissionari, eseguite mediante trasporto
o spedizione di beni fuori del territorio della Comunità economica
europea, a cura o a nome dei cedenti o dei commissionari, anche per incarico
dei propri cessionari o commissionari di questi. I beni possono essere
sottoposti per conto del cessionario, ad opera del cedente stesso o di
terzi, a lavorazione, trasformazione, montaggio, assiemaggio o adattamento
ad altri beni. L'esportazione deve risultare da documento doganale, o da
vidimazione apposta dall'ufficio doganale su un esemplare della fattura
ovvero su un esemplare della bolla di accompagnamento emessa a norma dell'art.
2, D.P.R. 6 ottobre 1978, n. 627, o, se questa non è prescritta,
sul documento di cui all'articolo 21, quarto comma, secondo periodo. Nel
caso in cui avvenga tramite servizio postale l'esportazione deve risultare
nei modi stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, di concerto
con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;
b) le cessioni con trasporto o spedizione fuori del territorio della
Comunità economica europea entro novanta giorni dalla consegna,
a cura del cessionario non residente o per suo conto, ad eccezione dei
beni destinati a dotazione o provvista di bordo di imbarcazioni o navi
da diporto, di aeromobili da turismo o di qualsiasi altro mezzo di trasporto
ad uso privato e dei beni da trasportarsi nei bagagli personali fuori del
territorio della Comunità economica europea; l'esportazione deve
risultare da vidimazione apposta dall'ufficio doganale o dall'ufficio postale
su un esemplare della fattura;
c) le cessioni, anche tramite commissionari, di beni diversi dai fabbricati
e dalle aree edificabili, e le prestazioni di servizi rese a soggetti che,
avendo effettuato cessioni all'esportazione od operazioni intracomunitarie,
si avvalgono della facoltà di acquistare, anche tramite commissionari,
o importare beni e servizi senza pagamento dell'imposta.
2. Le cessioni e le prestazioni di cui alla lettera c) sono effettuate
senza pagamento dell'imposta ai soggetti indicati nella lettera a), se
residenti, ed ai soggetti che effettuano le cessioni di cui alla lettera
b) del precedente comma su loro dichiarazione scritta e sotto la loro responsabilità,
nei limiti dell'ammontare complessivo dei corrispettivi delle cessioni
di cui alle stesse lettere dai medesimi fatte nel corso dell'anno solare
precedente. I cessionari e i commissionari possono avvalersi di tale ammontare
integralmente per gli acquisti di beni che siano esportati nello stato
originario nei sei mesi successivi alla loro consegna e, nei limiti della
differenza tra esso e l'ammontare delle cessioni dei beni effettuate nei
loro confronti nello stesso anno ai sensi della lettera a), relativamente
agli acquisti di altri beni o di servizi. [I soggetti che intendono avvalersi
della facoltà di acquistare beni e servizi senza pagamento dell'imposta
devono darne comunicazione scritta al competente ufficio dell'imposta sul
valore aggiunto entro il 31 gennaio ovvero oltre tale data, ma anteriormente
al momento di effettuazione della prima operazione, indicando l'ammontare
dei corrispettivi delle esportazioni fatte nell'anno solare precedente.
Gli stessi soggetti possono optare, dandone comunicazione entro il 31 gennaio,
per la facoltà di acquistare beni e servizi senza pagamento dell'imposta
assumendo come ammontare di riferimento, in ciascun mese, l'ammontare dei
corrispettivi delle esportazioni fatte nei dodici mesi precedenti. L'opzione
ha effetto per un triennio solare e, qualora non sia revocata, si estende
di triennio in triennio. La revoca deve essere comunicata all'ufficio entro
il 31 gennaio successivo a ciascun triennio. I soggetti che iniziano l'attività
o non hanno comunque effettuato esportazioni nell'anno solare precedente
possono avvalersi per la durata di un triennio solare della facoltà
di acquistare beni e servizi senza pagamento dell'imposta, dandone preventiva
comunicazione all'ufficio, assumendo come ammontare di riferimento, in
ciascun mese, l'ammontare dei corrispettivi delle esportazioni fatte nei
dodici mesi precedenti]. (Le disposizioni tra parentesi quadre si considerano
tacitamente abrogate ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del Dl 746/1983,
convertito dalla legge 17/1984).
3. [I contribuenti che si avvalgono della facoltà di acquistare
beni e servizi senza pagamento dell'imposta ai sensi del precedente comma
devono annotare nei registri di cui agli articoli 23 o 24 ovvero 39, secondo
comma, entro ciascun mese, l'ammontare di riferimento delle esportazioni
e quello degli acquisti fatti senza pagamento dell'imposta ai sensi della
lettera c) del primo comma risultanti dalle fatture e bollette doganali
registrate o soggette a registrazione entro il mese precedente. I contribuenti
che fanno riferimento ai corrispettivi delle esportazioni fatte nei dodici
mesi precedenti devono inviare all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto,
entro il mese successivo a ciascun semestre solare, un prospetto analitico
delle annotazioni del semestre]. (Il comma 3 si considera tacitamente abrogato
ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del Dl 746/1983, convertito dalla legge
17/1984).
4. Nel caso di affitto di azienda, perché possa avere effetto
il trasferimento del beneficio di utilizzazione della facoltà di
acquistare beni e servizi per cessioni all'esportazione, senza pagamento
dell'imposta, ai sensi del terzo comma, è necessario che tale trasferimento
sia espressamente previsto nel relativo contratto e che ne sia data comunicazione
con lettera raccomandata entro trenta giorni all'ufficio IVA competente
per territorio.
5. Ai fini dell'applicazione del primo comma si intendono spediti o
trasportati fuori della Comunità anche i beni destinati ad essere
impiegati nel mare territoriale per la costruzione, la riparazione, la
manutenzione, la trasformazione, l'equipaggiamento e il rifornimento delle
piattaforme di perforazione e sfruttamento, nonché per la realizzazione
di collegamenti fra dette piattaforme e la terraferma.
Articolo 8-bis
Operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione
1. Sono assimilate alle cessioni all'esportazione, se non comprese nell'articolo
8:
a) le cessioni di navi destinate all'esercizio di attività commerciali
o della pesca o ad operazioni di salvataggio o di assistenza in mare, ovvero
alla demolizione, escluse le unità da diporto di cui alla L. 11
febbraio 1971, n. 50;
b) le cessioni di navi e di aeromobili, compresi i satelliti, ad organi
dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica;
c) le cessioni di aeromobili destinati a imprese di navigazione aerea
che effettuano prevalentemente trasporti internazionali;
d) le cessioni di apparati motori e loro componenti e di parti di ricambio
degli stessi e delle navi e degli aeromobili di cui alle lettere precedenti,
le cessioni di beni destinati a loro dotazione di bordo e le forniture
destinate al loro rifornimento e vettovagliamento, comprese le somministrazioni
di alimenti e di bevande a bordo ed escluso, per le navi adibite alla pesca
costiera locale, il vettovagliamento;
e) le prestazioni di servizi, compreso l'uso di bacini di carenaggio,
relativi alla costruzione, manutenzione, riparazione, modificazione, trasformazione,
assiemaggio, allestimento, arredamento, locazione e noleggio delle navi
e degli aeromobili di cui alle lettere a), b) e c), degli apparati motori
e loro componenti e ricambi e delle dotazioni di bordo, nonché le
prestazioni di servizi relativi alla demolizione delle navi di cui alle
lettere a) e b).
2. Le disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 7 e quelle del secondo
e terzo comma dell'articolo 8 si applicano, con riferimento all'ammontare
complessivo dei corrispettivi delle operazioni indicate nel precedente
comma, anche per gli acquisti di beni, diversi dai fabbricati e dalle aree
edificabili, e di servizi fatti dai soggetti che effettuano le operazioni
stesse nell'esercizio dell'attività propria dell'impresa.
Articolo 9
Servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali
1. Costituiscono servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali:
1) i trasporti di persone eseguiti in parte nel territorio dello Stato
e in parte in territorio estero in dipendenza di unico contratto;
2) i trasporti relativi a beni in esportazione, in transito o in importazione
temporanea, nonché i trasporti relativi a beni in importazione i
cui corrispettivi sono assoggettati all'imposta a norma del primo comma
dell'art. 69;
3) i noleggi e le locazioni di navi, aeromobili, autoveicoli, vagoni
ferroviari, cabine-letto, containers e carrelli, adibiti ai trasporti di
cui al precedente n. 1), ai trasporti di beni in esportazione, in transito
o in temporanea importazione nonché a quelli relativi a beni in
importazione sempreché i corrispettivi dei noleggi e delle locazioni
siano assoggettati all'imposta a norma del primo comma dell'art. 69;
4) i servizi di spedizione relativi ai trasporti di cui al precedente
n. 1), ai trasporti di beni in esportazione, in transito o in temporanea
importazione nonché ai trasporti di beni in importazione sempreché
i corrispettivi dei servizi di spedizione siano assoggettati all'imposta
a norma del primo comma dell'art. 69; i servizi relativi alle operazioni
doganali;
5) i servizi di carico, scarico, trasbordo, manutenzione, stivaggio,
disistivaggio, pesatura, misurazione, controllo, refrigerazione, magazzinaggio,
deposito, custodia e simili, relativi ai beni in esportazione, in transito
o in importazione temporanea ovvero relativi a beni in importazione sempreché
i corrispettivi dei servizi stessi siano assoggettati ad imposta a norma
del primo comma dell'art. 69;
6) i servizi prestati nei porti, autoporti, aeroporti e negli scali
ferroviari di confine che riflettono direttamente il funzionamento e la
manutenzione degli impianti ovvero il movimento di beni o mezzi di trasporto,
nonché quelli resi dagli agenti marittimi raccomandatari;
7) i servizi di intermediazione relativi a beni in importazione, in
esportazione o in transito, a trasporti internazionali di persone o di
beni, ai noleggi e alle locazioni di cui al n. 3); le cessioni di licenze
all'esportazione;
7-bis) i servizi di intermediazione resi in nome e per conto di agenzie
di viaggio di cui all'articolo 74-ter, relativi a prestazioni eseguite
fuori del territorio degli Stati membri della Comunità economica
europea;
8) le manipolazioni usuali eseguite nei depositi doganali a norma dell'art.
152, primo comma, del testo unico approvato con D.P.R. 23 gennaio 1973,
n. 43;
9) i trattamenti di cui all'art. 176 del testo unico approvato con
D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, eseguiti su beni di provenienza estera non
ancora definitivamente importati, nonché su beni nazionali, nazionalizzati
o comunitari destinati ad essere esportati da o per conto del prestatore
di servizio o del committente non residente nel territorio dello Stato;
10) abrogato
11) abrogato
12) le operazioni di cui ai numeri da 1) a 4) dell'art. 10, effettuate
nei confronti di soggetti residenti fuori dalla Comunità economica
europea o relative a beni destinati ad essere esportati fuori dalla Comunità
stessa.
2. Le disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 7 e quelle del secondo
e terzo comma dell'art. 8 si applicano, con riferimento all'ammontare complessivo
dei corrispettivi delle operazioni indicate nel precedente comma, anche
per gli acquisti di beni, diversi dai fabbricati e dalle aree edificabili,
e di servizi fatti dai soggetti che effettuano le operazioni stesse nell'esercizio
dell'attività propria dell'impresa.
Articolo 10
Operazioni esenti dall'imposta
1. Sono esenti dall'imposta:
1) le prestazioni di servizi concernenti la concessione e la negoziazione
di crediti, la gestione degli stessi da parte dei concedenti e le operazioni
di finanziamento; l'assunzione di impegni di natura finanziaria, l'assunzione
di fideiussioni e di altre garanzie e la gestione di garanzie di crediti
da parte dei concedenti; le dilazioni di pagamento, le operazioni, compresa
la negoziazione, relative a depositi di fondi, conti correnti, pagamenti,
giroconti, crediti e ad assegni o altri effetti commerciali, ad eccezione
del recupero di crediti; la gestione di fondi comuni di investimento e
di fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124,
le dilazioni di pagamento e le gestioni similari e il servizio bancoposta;
2) le operazioni di assicurazione, di riassicurazione e di vitalizio;
3) le operazioni relative a valute estere aventi corso legale e a crediti
in valute estere, eccettuati i biglietti e le monete da collezione e comprese
le operazioni di copertura dei rischi di cambio;
4) le operazioni, relative ad azioni, obbligazioni o altri titoli non
rappresentativi di merci e a quote sociali, eccettuate la custodia e l'amministrazione
dei titoli; le operazioni, incluse le negoziazioni e le opzioni, eccettuate
la custodia e amministrazione, relative a valori mobiliari e a strumenti
finanziari diversi dai titoli. Si considerano in particolare operazioni
relative a valori mobiliari e a strumenti finanziari i contratti a termine
fermo su titoli e altri strumenti finanziari e le relative opzioni, comunque
regolati; i contratti a termine su tassi di interesse e le relative opzioni;
i contratti di scambio di somme di denaro o di valute determinate in funzione
di tassi di interesse, di tassi di cambio o di indici finanziari, e relative
opzioni; le opzioni su valute, su tassi di interesse o su indici finanziari,
comunque regolate;
5) le operazioni relative alla riscossione dei tributi, comprese quelle
relative ai versamenti di imposte effettuati per conto dei contribuenti,
a norma di specifiche disposizioni di legge, da aziende e istituti di credito;
6) le operazioni relative all'esercizio del lotto, delle lotterie nazionali,
dei giochi di abilità e dei concorsi pronostici riservati allo Stato
e agli enti indicati nel decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, ratificato
con legge 22 aprile 1953, n. 342, e successive modificazioni, nonché
quelle relative all'esercizio dei totalizzatori e delle scommesse di cui
al regolamento approvato con decreto del Ministro per l'agricoltura e per
le foreste 16 novembre 1955, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273
del 26 novembre 1955, e alla legge 24 marzo 1942, n. 315, e successive
modificazioni, ivi comprese le operazioni relative alla raccolta delle
giocate;
7) le operazioni relative all'esercizio delle scommesse in occasione
di gare, corse, giuochi, concorsi e competizioni di ogni genere, diverse
da quelle indicate al numero precedente, nonché quelle relative
all'esercizio del giuoco nelle case da giuoco autorizzate e alle operazioni
di sorte locali autorizzate;
8) le locazioni non finanziarie e gli affitti, relative cessioni, risoluzioni
e proroghe, di terreni e aziende agricole, di aree diverse da quelle destinate
a parcheggio di veicoli, per le quali gli strumenti urbanistici non prevedono
la destinazione edificatoria, ed i fabbricati, comprese le pertinenze,
le scorte e in genere i beni mobili destinati durevolmente al servizio
degli immobili locati e affittati, esclusi quelli strumentali che per le
loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza
radicali trasformazioni e quelli destinati ad uso di civile abitazione
locati dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita;
8-bis) le cessioni di fabbricati, o di porzioni di fabbricato, a destinazione
abitativa, effettuate da soggetti diversi dalle imprese costruttrici degli
stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici,
gli interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e),
della legge 5 agosto 1978, n. 457, ovvero dalle imprese che hanno per oggetto
esclusivo o principale dell'attività esercitata la rivendita dei
predetti fabbricati o delle predette porzioni;
9) le prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative
alle operazioni di cui ai numeri da 1 a 7, nonché quelle relative
all'oro e alle valute estere, compresi i depositi anche in conto corrente,
effettuate in relazione ad operazioni poste in essere dalla Banca d'Italia
e dall'Ufficio italiano dei cambi, ai sensi dell'articolo 4, quinto comma,
del presente decreto;
10) abrogato
11) le cessioni di oro da investimento, compreso quello rappresentato
da certificati in oro, anche non allocato, oppure scambiato su conti metallo,
ad esclusione di quelle poste in essere dai soggetti che producono oro
da investimento o che trasformano oro in oro da investimento ovvero commerciano
oro da investimento, i quali abbiano optato, con le modalità ed
i termini previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre
1997, n. 442, anche in relazione a ciascuna cessione, per l'applicazione
dell'imposta; le operazioni
previste dall'articolo 81, comma 1, lettere c-quater) e c-quinquies),
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni,
riferite all'oro da investimento; le intermediazioni relative alle precedenti
operazioni. Se il cedente ha optato per l'applicazione dell'imposta, analoga
opzione può essere esercitata per le relative prestazioni di intermediazione.
Per oro da investimento si intende:
a) l'oro in forma di lingotti o placchette di peso accettato dal mercato
dell'oro, ma comunque superiore ad 1 grammo, di purezza pari o superiore
a 995 millesimi, rappresentato o meno da titoli;
b) le monete d'oro di purezza pari o superiore a 900 millesimi, coniate
dopo il 1800, che hanno o hanno avuto corso legale nel Paese di origine,
normalmente vendute a un prezzo che non supera dell'80 per cento il valore
sul mercato libero dell'oro in esse contenuto, incluse nell'elenco predisposto
dalla Commissione delle Comunità europee ed annualmente pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, serie C, sulla
base delle comunicazioni rese dal Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, nonché le monete aventi le medesime
caratteristiche, anche se non comprese nel suddetto elenco;
12) le cessioni di cui al n. 4) dell'art. 2 fatte ad enti pubblici,
associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità
di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica
e alle ONLUS;
13) le cessioni di cui al n. 4) dell'art. 2 a favore delle popolazioni
colpite da calamità naturali o catastrofi dichiarate tali ai sensi
della legge 8 dicembre 1970, n. 996, o della legge 24 febbraio 1992, n.
225;
14) prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante
veicoli da piazza o altri mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi
di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare. Si considerano urbani
i trasporti effettuati nel territorio di un comune o tra comuni non distanti
tra loro oltre cinquanta chilometri;
15) le prestazioni di trasporto di malati o feriti con veicoli all'uopo
equipaggiati, effettuate da imprese autorizzate e da ONLUS;
16) le prestazioni relative ai servizi postali;
17) abrogato
18) le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese
alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette
a vigilanza, ai sensi dell'articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie,
approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni,
ovvero individuate con decreto del Ministro della sanità, di concerto
con il Ministro delle finanze;
19) le prestazioni di ricovero e cura rese da enti ospedalieri o da
cliniche e case di cura convenzionate nonché da società di
mutuo soccorso con personalità giuridica e da ONLUS, compresa la
somministrazione di medicinali, presìdi sanitari e vitto, nonché
le prestazioni di cura rese da stabilimenti termali;
20) le prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù
e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento,
la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole
riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da ONLUS, comprese le prestazioni
relative all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici,
ancorché fornite da istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipendenti
o funzionalmente collegati, nonché le lezioni relative a materie
scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale;
21) le prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case
di riposo per anziani e simili, delle colonie marine, montane e campestri
e degli alberghi e ostelli per la gioventù di cui alla legge 21
marzo 1958, n. 326, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e
medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie;
22) le prestazioni proprie delle biblioteche, discoteche e simili e
quelle inerenti alla visita di musei, gallerie, pinacoteche, monumenti,
ville, palazzi, parchi, giardini botanici e zoologici e simili;
23) le prestazioni previdenziali e assistenziali a favore del personale
dipendente;
24) le cessioni di organi, sangue e latte umani e di plasma sanguigno;
25) abrogato
26) abrogato
27) le prestazioni proprie dei servizi di pompe funebri;
27-bis) abrogato
27-ter) le prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o
ambulatoriale, in comunità e simili, in favore degli anziani ed
inabili adulti, di tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli handicappati
psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento
e di devianza, rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie
riconosciute che erogano assistenza pubblica, previste all'articolo 41
della legge 23 dicembre 1978, n. 833, o da enti aventi finalità
di assistenza sociale e da ONLUS;
27-quater) le prestazioni delle compagnie barracellari di cui all'articolo
3 della legge 2 agosto 1897, n. 382;
27-quinquies) le cessioni che hanno per oggetto beni acquistati o importati
senza il diritto alla detrazione totale della relativa imposta ai sensi
degli articoli 19, 19-bis1 e 19-bis2;
27-sexies) le importazioni nei porti, effettuate dalle imprese di pesca
marittima, dei prodotti della pesca allo stato naturale o dopo operazioni
di conservazione ai fini della commercializzazione, ma prima di qualsiasi
consegna.
Articolo 11
Operazioni permutative e dazioni in pagamento
1. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in corrispettivo
di altre cessioni di beni o prestazioni di servizi, o per estinguere precedenti
obbligazioni, sono soggette all'imposta separatamente da quelle in corrispondenza
delle quali sono effettuate.
2. La disposizione del comma precedente non si applica per la cessione
al prestatore del servizio di residuati o sottoprodotti della lavorazione
di materie fornite dal committente quando il valore dei residuati o sottoprodotti
ceduti, determinato a norma dell'art. 14, non supera il cinque per cento
del corrispettivo in denaro.
Articolo 12
Cessioni e prestazioni accessorie
1. Il trasporto, la posa in opera, l'imballaggio, il confezionamento,
la fornitura di recipienti o contenitori e le altre cessioni o prestazioni
accessorie ad una cessione di beni o ad una prestazione di servizi, effettuati
direttamente dal cedente o prestatore ovvero per suo conto e a sue spese,
non sono soggetti autonomamente all'imposta nei rapporti fra le parti dell'operazione
principale.
2. Se la cessione o prestazione principale è soggetta all'imposta,
i corrispettivi delle cessioni o prestazioni accessorie imponibili concorrono
a formarne la base imponibile.
Articolo 13
Base imponibile
1. La base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di
servizi è costituita dall'ammontare complessivo dei corrispettivi
dovuti al cedente o prestatore secondo le condizioni contrattuali, compresi
gli oneri e le spese inerenti all'esecuzione e i debiti o altri oneri verso
terzi accollati al cessionario o al committente, aumentato delle integrazioni
direttamente connesse con i corrispettivi dovuti da altri soggetti.
2. Agli effetti del comma precedente i corrispettivi sono costituiti:
a) per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi dipendenti da
atto della pubblica autorità, dall'indennizzo comunque denominato;
b) per i passaggi di beni dal committente al commissionario o dal commissionario
al committente, di cui al n. 3) dell'art. 2, rispettivamente dal prezzo
di vendita pattuito dal commissionario, diminuito della provvigione, e
dal prezzo di acquisto pattuito dal commissionario, aumentato della provvigione;
per le prestazioni di servizi rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza,
di cui al terzo comma dell'articolo 3, rispettivamente dal prezzo di fornitura
del servizio pattuito dal mandatario, diminuito della provvigione, e dal
prezzo di acquisto del servizio ricevuto dal mandatario, aumentato della
provvigione;
c) per le cessioni indicate ai numeri 4), 5) e 6) del secondo comma
dell'articolo 2, per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi
effettuate per estinguere precedenti obbligazioni e per quelle di cui all'articolo
3, terzo comma, primo periodo, dal valore normale dei beni e delle prestazioni;
per le assegnazioni di cui all'articolo 3, terzo comma, secondo periodo,
dalle spese sostenute dal soggetto passivo per la prestazione dei servizi;
d) per le operazioni permutative di cui all'art. 11, dal valore normale
dei beni e dei servizi che formano oggetto di ciascuna di esse;
e) per le cessioni di beni vincolati al regime della temporanea importazione,
dal corrispettivo della cessione diminuito del valore accertato dall'ufficio
doganale all'atto della temporanea importazione.
3. Per le cessioni di beni indicati alla lettera e-bis) del secondo
comma dell'articolo 19 la base imponibile è ridotta alla metà
qualora la detrazione dell'imposta relativa al loro acquisto o importazione
da parte del cedente sia stata operata con la riduzione prevista nella
disposizione stessa.
4. abrogato
Articolo 14
Determinazione della base imponibile
1. Ai fini della determinazione della base imponibile i corrispettivi
dovuti e le spese e gli oneri sostenuti in valuta estera sono computati
secondo il cambio del giorno in cui è stata effettuata l'operazione
e, in mancanza, secondo il cambio del giorno antecedente più prossimo.
2. I residuati o sottoprodotti della lavorazione di materie fornite
dal committente sono computati secondo il loro valore normale.
3. Per valore normale dei beni e dei servizi si intende il prezzo o
corrispettivo mediamente praticato per beni o servizi della stessa specie
o similari in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di
commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui è stata effettuata
l'operazione o nel tempo e nel luogo più prossimi.
4. Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto
possibile, ai listini o alle tariffe dell'impresa che ha fornito i beni
o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini della camera di
commercio più vicina, alle tariffe professionali e ai listini di
borsa.
Articolo 15
Esclusioni dal computo della base imponibile
1. Non concorrono a formare la base imponibile:
1) le somme dovute a titolo di interessi moratori o di penalità
per ritardi o altre irregolarità nell'adempimento degli obblighi
del cessionario o del committente;
2) il valore normale dei beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono
in conformità alle originarie condizioni contrattuali, tranne quelli
la cui cessione è soggetta ad aliquota più elevata;
3) le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in
nome e per conto della controparte, purché regolarmente documentate;
4) l'importo degli imballaggi e dei recipienti, quando ne sia stato
espressamente pattuito il rimborso alla resa;
5) le somme dovute a titolo di rivalsa dell'imposta sul valore aggiunto.
2. Non si tiene conto, in diminuzione dell'ammontare imponibile, delle
somme addebitate al cedente o prestatore a titolo di penalità per
ritardi o altre irregolarità nell'esecuzione del contratto.
Articolo 16
Aliquote dell'imposta
1. L'aliquota dell'imposta è stabilita nella misura del 20% della
base imponibile dell'operazione.
2. L'aliquota è ridotta al 4 e al 10 per cento per le operazioni
che hanno per oggetto i beni e i servizi elencati nell'allegata tabella
A, salvo il disposto dell'art. 34, ed è elevata al 38 per cento
(ora venti per cento) per quelle che hanno per oggetto i beni elencati
nell'allegata tabella B.
3. Per le prestazioni di servizi dipendenti da contratti d'opera, di
appalto e simili che hanno per oggetto la produzione di beni e per quelle
dipendenti da contratti di locazione finanziaria, di noleggio e simili,
l'imposta si applica con la stessa aliquota che sarebbe applicabile in
caso di cessione dei beni prodotti, dati con contratti di locazione finanziaria,
noleggio e simili.
4. abrogato
Articolo 17
Soggetti passivi
1. L'imposta è dovuta dai soggetti che effettuano le cessioni
di beni e le prestazioni di servizi imponibili, i quali devono versarla
all'erario, cumulativamente per tutte le operazioni effettuate e al netto
della detrazione prevista nell'art. 19, nei modi e nei termini stabiliti
nel titolo secondo.
2. Gli obblighi e i diritti derivanti dalla applicazione delle norme
in materia di imposta sul valore aggiunto, relativamente ad operazioni
effettuate nel territorio dello Stato da o nei confronti di soggetti non
residenti, possono essere adempiuti o esercitati, nei modi ordinari, dagli
stessi soggetti direttamente, se identificati ai sensi dell'articolo 35-ter,
ovvero tramite un loro rappresentante residente nel territorio dello Stato
nominato nella forme previste dall'articolo 1, comma 4, del decreto del
Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441. Il rappresentante
fiscale risponde in solido con il rappresentato relativamente agli obblighi
derivanti dall'applicazione delle norme in materia di imposta sul valore
aggiunto. La nomina del rappresentante fiscale è comunicata all'altro
contraente anteriormente all'effettuazione dell'operazione. La nomina del
rappresentante è obbligatoria qualora il soggetto non residente,
che non si sia identificato direttamente ai sensi dell'articolo 35-ter,
effettui nel territorio dello Stato cessioni di beni o prestazioni di servizi
soggette all'imposta sul valore aggiunto nei confronti di cessionari o
committenti che non agiscono nell'esercizio di imprese, arti o professioni.
Le disposizioni che precedono si applicano anche alle operazioni, imponibili
ai sensi dell'articolo 7, quarto comma, lettera f), effettuate da soggetti
domiciliati, residenti o con stabili organizzazioni operanti nei territori
esclusi a norma del primo comma, lettera a), dello stesso articolo 7.
3. Gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di
servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti,
che non si siano identificati direttamente ai sensi dell'articolo 35-ter,
né abbiano nominato un rappresentante fiscale ai sensi del comma
precedente, sono adempiuti dai cessionari o committenti, residenti nel
territorio dello Stato, che acquistano i beni o utilizzano i servizi nell'esercizio
di imprese, arti o professioni. La disposizione non si applica relativamente
alle operazioni imponibili ai sensi dell'articolo 7, quarto comma, lettera
f), effettuate da soggetti domiciliati o residenti o con stabili organizzazioni
operanti nei territori esclusi a norma del primo comma, lettera a), dello
stesso articolo 7. Gli obblighi relativi alle prestazioni di servizi di
cui all'articolo 7, quarto comma, lettera d), rese da soggetti non residenti
a soggetti residenti nel territorio dello Stato, sono adempiuti dai committenti
medesimi qualora agiscano nell'esercizio di imprese, arti o professioni.
4. Le disposizioni del secondo e del terzo comma non si applicano per
le operazioni effettuate da o nei confronti di stabili organizzazioni in
Italia di soggetti residenti all'estero.
5. In deroga al primo comma, per le cessioni imponibili di oro da investimento
di cui all'articolo 10, numero 11), nonché per le cessioni di materiale
d'oro e per quelle di prodotti semilavorati di purezza pari o superiore
a 325 millesimi, al pagamento dell'imposta è tenuto il cessionario,
se soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato. La fattura, emessa
dal cedente senza addebito d'imposta, con l'osservanza delle disposizioni
di cui agli articoli 21 e seguenti e con l'indicazione della norma di cui
al presente comma, deve essere integrata dal cessionario con l'indicazione
dell'aliquota e della relativa imposta e deve essere annotata nel registro
di cui agli articoli 23 o 24 entro il mese di ricevimento ovvero anche
successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con
riferimento al relativo mese; lo stesso documento, ai fini della detrazione,
è annotato anche nel registro di cui all'articolo 25.
Articolo 18
Rivalsa
1. Il soggetto che effettua la cessione di beni o prestazione di servizi
imponibile deve addebitare la relativa imposta, a titolo di rivalsa, al
cessionario o al committente.
2. Per le operazioni per le quali non è prescritta l'emissione
della fattura il prezzo o il corrispettivo si intende comprensivo dell'imposta.
Se la fattura è emessa su richiesta del cliente il prezzo o il corrispettivo
deve essere diminuito della percentuale indicata nel quarto comma dell'art.
27.
3. La rivalsa non è obbligatoria per le cessioni di cui ai numeri
4) e 5) del secondo comma dell'articolo 2 e per le prestazioni di servizi
di cui al terzo comma, primo periodo, dell'articolo 3.
4. È nullo ogni patto contrario alle disposizioni dei commi
precedenti.
5. Il credito di rivalsa ha privilegio speciale sui beni immobili oggetto
della cessione o ai quali si riferisce il servizio ai sensi degli artt.
2758 e 2772 del codice civile e, se relativo alla cessione di beni mobili,
ha privilegio sulla generalità dei mobili del debitore con lo stesso
grado del privilegio generale stabilito nell'articolo 2752 del codice civile,
cui tuttavia è posposto.
Articolo 19
Detrazione
1. Per la determinazione dell'imposta dovuta a norma del primo comma
dell'articolo 17 o dell'eccedenza di cui al secondo comma dell'articolo
30, è detraibile dall'ammontare dell'imposta relativa alle operazioni
effettuate, quello dell'imposta assolta o dovuta dal soggetto passivo o
a lui addebitata a titolo di rivalsa in relazione ai beni ed ai servizi
importati o acquistati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione.
Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati
o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile e può
essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa al
secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è
sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto
medesimo.
2. Non è detraibile l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione
di beni e servizi afferenti operazioni esenti o comunque non soggette all'imposta,
salvo il disposto dell'articolo 19-bis2. In nessun caso è detraibile
l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni o servizi utilizzati
per l'effettuazione di manifestazioni a premio.
3. La indetraibilità di cui al comma 2 non si applica se le
operazioni ivi indicate sono costituite da:
a) operazioni di cui agli articoli 8, 8-bis e 9 o a queste assimilate
dalla legge, ivi comprese quelle di cui agli articoli 40 e 41 del decreto-legge
30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre
1993, n. 427;
b) operazioni effettuate fuori dal territorio dello Stato le quali,
se effettuate nel territorio dello Stato, darebbero diritto alla detrazione
dell'imposta;
c) operazioni di cui all'articolo 2, terzo comma, lettere a), b), d)
ed f);
d) cessioni di cui all'articolo 10, numero 11), effettuate da soggetti
che producono oro da investimento o trasformano oro in oro da investimento;
e) operazioni non soggette all'imposta per effetto delle disposizioni
di cui ai commi primo, ottavo e nono dell'articolo 74, concernente disposizioni
relative a particolari settori.
4. Per i beni ed i servizi in parte utilizzati per operazioni non soggette
all'imposta la detrazione non è ammessa per la quota imputabile
a tali utilizzazioni e l'ammontare indetraibile è determinato secondo
criteri oggettivi, coerenti con la natura dei beni e servizi acquistati.
Gli stessi criteri si applicano per determinare la quota di imposta indetraibile
relativa ai beni e servizi in parte utilizzati per fini privati o comunque
estranei all'esercizio dell'impresa, arte e professione.
5. Ai contribuenti che esercitano sia attività che danno luogo
ad operazioni che conferiscono il diritto alla detrazione sia attività
che danno luogo ad operazioni esenti ai sensi dell'articolo 10, il diritto
alla detrazione dell'imposta spetta in misura proporzionale alla prima
categoria di operazioni e il relativo ammontare è determinato applicando
la percentuale di detrazione di cui all'articolo 19-bis. Nel corso dell'anno
la detrazione è provvisoriamente operata con l'applicazione della
percentuale di detrazione dell'anno precedente, salvo conguaglio alla fine
dell'anno. I soggetti che iniziano l'attività operano la detrazione
in base ad una percentuale di detrazione determinata presuntivamente, salvo
conguaglio alla fine dell'anno.
5-bis. Per i soggetti diversi da quelli di cui alla lettera d) del
comma 3 la limitazione della detrazione di cui ai precedenti commi non
opera con riferimento all'imposta addebitata, dovuta o assolta per gli
acquisti, anche intracomunitari, di oro da investimento, per gli acquisti,
anche intracomunitari, e per le importazioni di oro diverso da quello da
investimento destinato ad essere trasformato in oro da investimento a cura
degli stessi soggetti o per loro conto, nonché per i servizi consistenti
in modifiche della forma, del peso o della purezza dell'oro, compreso l'oro
da investimento.
Articolo 19-bis
Percentuale di detrazione
1. La percentuale di detrazione di cui all'articolo 19, comma 5, è
determinata in base al rapporto tra l'ammontare delle operazioni che danno
diritto a detrazione, effettuate nell'anno, e lo stesso ammontare aumentato
delle operazioni esenti effettuate nell'anno medesimo. La percentuale di
detrazione è arrotondata all'unità superiore o inferiore
a seconda che la parte decimale superi o meno i cinque decimi.
2. Per il calcolo della percentuale di detrazione di cui al comma 1
non si tiene conto delle cessioni di beni ammortizzabili, dei passaggi
di cui all'articolo 36, ultimo comma, e delle operazioni di cui all'articolo
2, terzo comma, lettere a), b), d) e f), delle operazioni esenti di cui
all'articolo 10, primo comma, numero 27-quinquies), e, quando non formano
oggetto dell'attività propria del soggetto passivo o siano accessorie
alle operazioni imponibili, delle altre operazioni esenti indicate ai numeri
da 1) a 9) del predetto articolo 10, ferma restando la indetraibilità
dell'imposta relativa ai beni e servizi utilizzati esclusivamente per effettuare
queste ultime operazioni.
Articolo 19-bis1
Esclusione o riduzione della detrazione per alcuni beni e servizi
1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 19:
a) l'imposta relativa all'acquisto o alla importazione di aeromobili
e di autoveicoli di cui alla lettera e) dell'allegata tabella B, quale
ne sia la cilindrata, e dei relativi componenti e ricambi, nonché
alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 16 ed a
quelle di impiego, custodia, manutenzione e riparazione relative ai beni
stessi, è ammessa in detrazione se i beni formano oggetto dell'attività
propria dell'impresa o sono destinati ad essere esclusivamente utilizzati
come strumentali nell'attività propria dell'impresa ed è
in ogni caso esclusa per gli esercenti arti e professioni;
b) l'imposta relativa all'acquisto o alla importazione degli altri
beni elencati nell'allegata tabella B e delle navi ed imbarcazioni da diporto
e dei relativi componenti e ricambi, nonché alle prestazioni di
servizi di cui al terzo comma dell'articolo 16 ed a quelle di impiego,
custodia, manutenzione e riparazione relative ai beni stessi, è
ammessa in detrazione soltanto se i beni formano oggetto dell'attività
propria dell'impresa ed è in ogni caso esclusa per gli esercenti
arti e professioni;
c) l'imposta relativa all'acquisto o alla importazione di ciclomotori,
di motocicli e di autovetture ed autoveicoli indicati nell'articolo 54,
lettere a) e c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non compresi
nell'allegata tabella B e non adibiti ad uso pubblico, che non formano
oggetto dell'attività propria dell'impresa, e dei relativi componenti
e ricambi, nonché alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma
dell'articolo 16 ed a quelle di impiego, custodia, manutenzione e riparazione
relative ai beni stessi, non è ammessa in detrazione salvo che per
gli agenti o rappresentanti di commercio;
d) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di carburanti
e lubrificanti destinati ad autovetture e veicoli, aeromobili, navi e imbarcazioni
da diporto è ammessa in detrazione se è ammessa in detrazione
l'imposta relativa all'acquisto, all'importazione o all'acquisizione mediante
contratti di locazione finanziaria, di noleggio e simili di dette autovetture,
veicoli, aeromobili e natanti;
e) salvo che formino oggetto dell'attività propria dell'impresa,
non è ammessa in detrazione l'imposta relativa a prestazioni alberghiere,
a somministrazioni di alimenti e bevande, con esclusione delle somministrazioni
effettuate nei confronti dei datori di lavoro nei locali dell'impresa o
in locali adibiti a mensa scolastica, aziendale o interaziendale e delle
somministrazioni commesse da imprese che forniscono servizi sostitutivi
di mense aziendali, a prestazioni di trasporto di persone ed al transito
stradale delle autovetture e autoveicoli di cui all'articolo 54, lettere
a) e c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
f) non è ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto
o all'importazione di alimenti e bevande ad eccezione di quelli che formano
oggetto dell'attività propria dell'impresa o di somministrazione
in mense scolastiche, aziendali o interaziendali o mediante distributori
automatici collocati nei locali dell'impresa;
g) l'imposta relativa all'acquisto, all'importazione, alle prestazioni
di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 16, nonché alle spese
di gestione, di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico
terrestre di comunicazioni soggette alla tassa sulle concessioni governative
di cui all'articolo 21 della tariffa allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal D.M. 28 dicembre
1995, del Ministro delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
303 del 30 dicembre 1995, è ammessa in detrazione nella misura del
50 per cento; la predetta limitazione non si applica agli impianti di telefonia
dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte delle imprese
di autotrasporto limitatamente ad un solo impianto per ciascun veicolo;
h) non è ammessa in detrazione l'imposta relativa alle spese
di rappresentanza, come definite ai fini delle imposte sul reddito, tranne
quelle sostenute per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore
a lire cinquantamila;
i) non è ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto
di fabbricati, o di porzione di fabbricato, a destinazione abitativa né
quella relativa alla locazione o alla manutenzione, recupero o gestione
degli stessi, salvo che per le imprese che hanno per oggetto esclusivo
o principale dell'attività esercitata la costruzione o la rivendita
dei predetti fabbricati o delle predette porzioni. La disposizione non
si applica per i soggetti che esercitano attività che danno luogo
ad operazioni esenti di cui al numero 8) dell'articolo 10 che comportano
la riduzione della percentuale di detrazione a norma dell'articolo 19,
comma 5, e dell'articolo 19-bis.
Articolo 19-bis2
Rettifica della detrazione
1. La detrazione dell'imposta relativa ai beni non ammortizzabili ed
ai servizi è rettificata in aumento o in diminuzione qualora i beni
ed i servizi medesimi sono utilizzati per effettuare operazioni che danno
diritto alla detrazione in misura diversa da quella inizialmente operata.
Ai fini di tale rettifica si tiene conto esclusivamente della prima utilizzazione
dei beni e dei servizi.
2. Per i beni ammortizzabili, la rettifica di cui al comma 1 è
eseguita in rapporto al diverso utilizzo che si verifica nell'anno della
loro entrata in funzione ovvero nei quattro anni successivi ed è
calcolata con riferimento a tanti quinti dell'imposta quanti sono gli anni
mancanti al compimento del quinquennio.
3. Se mutamenti nel regime fiscale delle operazioni attive, nel regime
di detrazione dell'imposta sugli acquisti o nell'attività comportano
la detrazione dell'imposta in misura diversa da quella già operata,
la rettifica è eseguita limitatamente ai beni ed ai servizi non
ancora ceduti o non ancora utilizzati e, per i beni ammortizzabili, è
eseguita se non sono trascorsi quattro anni da quello della loro entrata
in funzione.
4. La detrazione dell'imposta relativa all'acquisto di beni ammortizzabili,
nonché alle prestazioni di servizi relative alla trasformazione,
al riattamento o alla ristrutturazione dei beni stessi, operata ai sensi
dell'articolo 19, comma 5, è altresì, soggetta a rettifica,
in ciascuno dei quattro anni successivi a quello della loro entrata in
funzione, in caso di variazione della percentuale di detrazione superiore
a dieci punti. La rettifica si effettua aumentando o diminuendo l'imposta
annuale in ragione di un quinto della differenza tra l'ammontare della
detrazione operata e quello corrispondente alla percentuale di detrazione
dell'anno di competenza. Se l'anno o gli anni di acquisto o di produzione
del bene ammortizzabile non coincidono con quello della sua entrata in
funzione, la prima rettifica è eseguita, per tutta l'imposta relativa
al bene, in base alla percentuale di detrazione definitiva di quest'ultimo
anno anche se lo scostamento non è superiore a dieci punti. La rettifica
può essere eseguita anche se la variazione della percentuale di
detrazione non è superiore a dieci punti a condizione che il soggetto
passivo adotti lo stesso criterio per almeno cinque anni consecutivi e
ne dia comunicazione con la dichiarazione annuale nella quale inizia ad
avvalersi di detta facoltà.
5. Ai fini del presente articolo non si considerano ammortizzabili
i beni di costo unitario non superiore ad un milione di lire, né
quelli il cui coefficiente di ammortamento stabilito ai fini delle imposte
sul reddito è superiore al venticinque per cento.
6. In caso di cessione di un bene ammortizzabile durante il periodo
di rettifica, la rettifica della detrazione va operata in unica soluzione
per gli anni mancanti al compimento del periodo di rettifica, considerando
a tal fine la percentuale di detrazione pari al cento per cento se la cessione
è soggetta ad imposta, ma l'ammontare dell'imposta detraibile non
può eccedere quello dell'imposta relativa alla cessione del bene.
7. Se i beni ammortizzabili sono acquisiti in dipendenza di fusione,
di scissione, di cessione o conferimento di aziende, compresi i complessi
aziendali relativi a singoli rami dell'impresa, le disposizioni di cui
ai commi precedenti si applicano con riferimento alla data in cui i beni
sono stati acquistati dalla società incorporata o dalle società
partecipanti alla fusione, dalla società scissa o dal soggetto cedente
o conferente. I soggetti cedenti o conferenti sono obbligati a fornire
ai cessionari o conferitari i dati rilevanti ai fini delle rettifiche.
8. Le disposizioni del presente articolo relative ai beni ammortizzabili
devono intendersi riferite anche ai beni immateriali di cui all'articolo
68 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Agli effetti del
presente articolo i fabbricati o porzioni di fabbricati sono comunque considerati
beni ammortizzabili ed il periodo di rettifica è stabilito in dieci
anni, decorrenti da quello di acquisto o di ultimazione. Per l'imposta
assolta sull'acquisto di aree fabbricabili l'obbligo di rettifica decennale
decorre dalla data di ultimazione dei fabbricati insistenti sulle aree
medesime. L'imputazione dell'imposta relativa ai fabbricati ovvero alle
singole unità immobiliari, soggette a rettifica, che siano compresi
in edifici o complessi di edifici acquistati, costruiti o ristrutturati
unitariamente, deve essere determinata sulla base di parametri unitari,
costituiti dal metro quadrato o dal metro cubo, o da parametri similari,
che rispettino la proporzionalità fra l'onere complessivo dell'imposta
relativa ai costi di acquisto, costruzione o ristrutturazione, e la parte
di costo dei fabbricati o unità immobiliari specificamente attribuibile
alle operazioni che non danno diritto alla detrazione dell'imposta.
9. Le rettifiche delle detrazioni di cui ai commi precedenti sono effettuate
nella dichiarazione relativa all'anno in cui si verificano gli eventi che
le determinano, sulla base delle risultanze delle scritture contabili obbligatorie.
Articolo 19-ter
Detrazione per gli enti non commerciali
1. Per gli enti indicati nel quarto comma dell'art. 4 è ammessa
in detrazione, a norma degli articoli precedenti e con le limitazioni,
riduzioni e rettifiche ivi previste, soltanto l'imposta relativa agli acquisti
e alle importazioni fatti nell'esercizio di attività commerciali
o agricole.
2. La detrazione spetta a condizione che l'attività commerciale
o agricola sia gestita con contabilità separata da quella relativa
all'attività principale e conforme alle disposizioni di cui agli
articoli 20 e 20-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. L'imposta relativa
ai beni e ai servizi utilizzati promiscuamente nell'esercizio dell'attività
commerciale o agricola e dell'attività principale è ammessa
in detrazione per la parte imputabile all'esercizio dell'attività
commerciale o agricola.
3. La detrazione non è ammessa in caso di omessa tenuta, anche
in relazione all'attività principale, della contabilità obbligatoria
a norma di legge o di statuto, né quando la contabilità stessa
presenti irregolarità tali da renderla inattendibile. Per le regioni,
province, comuni e loro consorzi, università ed enti di ricerca,
la contabilità separata di cui al comma precedente è realizzata
nell'ambito e con l'osservanza delle modalità previste per la contabilità
pubblica obbligatoria a norma di legge o di statuto.
4. Le disposizioni del precedente comma si applicano anche agli enti
pubblici di assistenza e beneficenza ed a quelli di previdenza nonché
all'Automobile club d'Italia e agli automobile clubs.
Articolo 20
Volume d'affari
1. Per volume d'affari del contribuente si intende l'ammontare complessivo
delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi dallo stesso effettuate,
registrate o soggette a registrazione con riferimento a un anno solare
a norma degli articoli 23 e 24, tenendo conto delle variazioni di cui all'art.
26. Non concorrono a formare il volume d'affari le cessioni di beni ammortizzabili,
compresi quelli indicati nell'art. 2425, n. 3, del codice civile, nonché
i passaggi di cui all'ultimo comma dell'articolo 36 del presente decreto.
2. L'ammontare delle singole operazioni registrate o soggette a registrazione,
ancorché non imponibili o esenti, è determinato secondo le
disposizioni degli artt. 13, 14 e 15. I corrispettivi delle operazioni
imponibili registrati a norma dell'art. 24 sono computati al netto della
diminuzione prevista nel quarto comma dell'articolo 27.
TITOLO II
OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI
Articolo 21
Fatturazione delle operazioni
1. Per ciascuna operazione imponibile deve essere emessa una fattura,
anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili. La fattura si ha per
emessa all'atto della sua consegna o spedizione all'altra parte.
2. La fattura deve essere datata e numerata in ordine progressivo e
deve contenere le seguenti indicazioni:
1) ditta, denominazione o ragione sociale, residenza o domicilio dei
soggetti fra cui è effettuata l'operazione, nonché ubicazione
della stabile organizzazione per i non residenti e, relativamente all'emittente,
numero di partita IVA. Se non si tratta di imprese, società o enti
devono essere indicati, in luogo della ditta, denominazione o ragione sociale,
il nome e il cognome;
2) natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi
formanti oggetto dell'operazione;
3) corrispettivi e altri dati necessari per la determinazione della
base imponibile, compreso il valore normale dei beni ceduti a titolo di
sconto, premio o abbuono di cui all'art. 15, n. 2);
4) valore normale degli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio
o abbuono;
5) aliquota e ammontare dell'imposta, con arrotondamento alla lira
delle frazioni inferiori (1).
3. Se l'operazione o le operazioni cui si riferisce la fattura comprendono
beni o servizi soggetti all'imposta con aliquote diverse, gli elementi
e i dati di cui ai numeri 2), 3) e 5) devono essere indicati distintamente
secondo la aliquota applicabile.
4. La fattura deve essere emessa in duplice esemplare, dal soggetto
che effettua la cessione o la prestazione, al momento di effettuazione
dell'operazione determinata a norma dell'art. 6 ed uno degli esemplari
deve essere consegnato o spedito all'altra parte. Per le cessioni di beni
la cui consegna o spedizione risulti da documento di trasporto o da altro
documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata
l'operazione ed avente le caratteristiche determinate con decreto del Ministro
delle finanze, la fattura può essere emessa entro il giorno 15 del
mese successivo a quello della consegna o spedizione e deve contenere anche
l'indicazione della data e del numero dei documenti stessi. In tale caso
può essere emessa una sola fattura per le cessioni effettuate nel
corso di un mese solare fra le stesse parti. In deroga a quanto disposto
nel secondo periodo, in relazione a motivate esigenze e previa autorizzazione
del Ministro, la fattura può essere emessa entro il mese successivo
a quello della consegna o spedizione dei beni limitatamente alle cessioni
effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente.
Con lo stesso decreto sono determinate le modalità per la tenuta
e la conservazione dei predetti documenti.
5. Nelle ipotesi di cui al terzo comma dell'art. 17 la fattura deve
essere emessa, in unico esemplare, dal soggetto che riceve la cessione
o la prestazione.
6. La fattura deve essere emessa anche per le cessioni non soggette
all'imposta a norma dell'art. 2, lettera l), per le cessioni relative a
beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale,
non imponibili a norma del secondo comma dell'art. 7, nonché per
le operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis, 9 e 38-quater
e per le operazioni esenti di cui all'art. 10, tranne quelle indicate al
n. 6). In questi casi la fattura, in luogo dell'indicazione dell'ammontare
dell'imposta, deve recare l'annotazione che si tratta di operazione non
soggetta, o non imponibile o esente, con l'indicazione della relativa norma.
7. Se viene emessa fattura per operazioni inesistenti, ovvero se nella
fattura i corrispettivi delle operazioni o le imposte relative sono indicati
in misura superiore a quella reale, l'imposta è dovuta per l'intero
ammontare indicato o corrispondente alle indicazioni della fattura.
8. Le spese di emissione della fattura e dei conseguenti adempimenti
e formalità non possono formare oggetto di addebito a qualsiasi
titolo.
Articolo 22
Commercio al minuto e attività assimilate
1. L'emissione della fattura non è obbligatoria, se non è
richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione:
1) per le cessioni di beni effettuate da commercianti al minuto autorizzati
in locali aperti al pubblico, in spacci interni, mediante apparecchi di
distribuzione automatica, per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante;
2) per le prestazioni alberghiere e le somministrazioni di alimenti
e bevande effettuate dai pubblici esercizi, nelle mense aziendali o mediante
apparecchi di distribuzione automatica;
3) per le prestazioni di trasporto di persone nonché di veicoli
e bagagli al seguito;
4) per le prestazioni di servizi rese nell'esercizio di imprese in
locali aperti al pubblico, in forma ambulante o nell'abitazione dei clienti;
5) per le prestazioni di custodia e amministrazione di titoli e per
gli altri servizi resi da aziende o istituti di credito e da società
finanziarie o fiduciarie;
6) per le operazioni esenti indicate ai numeri da 1) a 5) e ai numeri
7), 8), 9), 16) e 22) dell'art. 10.
2. La disposizione del comma precedente può essere dichiarata
applicabile, con decreto del Ministro delle finanze, ad altre categorie
di contribuenti che prestino servizi al pubblico con caratteri di uniformità,
frequenza e importo limitato tali da rendere particolarmente onerosa l'osservanza
dell'obbligo di fatturazione e degli adempimenti connessi.
3. Gli imprenditori che acquistano beni che formano oggetto dell'attività
propria dell'impresa da commercianti al minuto ai quali è consentita
l'emissione della fattura sono obbligati a richiederla.
Articolo 23
Registrazione delle fatture
1. Il contribuente deve annotare entro quindici giorni le fatture emesse,
nell'ordine della loro numerazione e con riferimento alla data della loro
emissione, in apposito registro. Le fatture di cui al quarto comma, seconda
parte, dell'art. 21, devono essere registrate entro il termine di emissione
e con riferimento al mese di consegna o spedizione dei beni.
2. Per ciascuna fattura devono essere indicati il numero progressivo
e la data di emissione di essa, l'ammontare imponibile dell'operazione
o delle operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota
applicata, e la ditta, denominazione o ragione sociale del cessionario
del bene o del committente del servizio, ovvero, nelle ipotesi di cui al
terzo comma dell'art. 17, del cedente o del prestatore.
3. Se l'altro contraente non è un'impresa, società o
ente devono essere indicati, in luogo della ditta, denominazione o ragione
sociale, il nome e il cognome. Per le fatture relative alle operazioni
non imponibili o esenti di cui al sesto comma dell'art. 21 devono essere
indicati, in luogo dell'ammontare dell'imposta, il titolo di inapplicabilità
di essa e la relativa norma.
4. abrogato
5. Nell'ipotesi di cui al quinto comma dell'articolo 6 le fatture emesse
devono essere registrate anche dal soggetto destinatario in apposito registro,
bollato e numerato ai sensi dell'art. 39, secondo modalità e termini
stabiliti con apposito decreto ministeriale.
Articolo 24
Registrazione dei corrispettivi
1. I commercianti al minuto e gli altri contribuenti di cui all'art.
22, in luogo di quanto stabilito nell'articolo precedente, possono annotare
in apposito registro, relativamente alle operazioni effettuate in ciascun
giorno, l'ammontare globale dei corrispettivi delle operazioni imponibili
e delle relative imposte, distinto secondo l'aliquota applicabile, nonché
l'ammontare globale dei corrispettivi delle operazioni non imponibili di
cui all'art. 21, sesto comma, e, distintamente, all'art. 38-quater e quello
delle operazioni esenti ivi indicate. L'annotazione deve essere eseguita,
con riferimento al giorno in cui le operazioni sono effettuate, entro il
giorno non festivo successivo.
2. Nella determinazione dell'ammontare giornaliero dei corrispettivi
devono essere computati anche i corrispettivi delle operazioni effettuate
con emissione di fattura, comprese quelle relative ad immobili e beni strumentali
e quelle indicate nel terzo comma dell'articolo 17, includendo nel corrispettivo
anche l'imposta.
3. Per determinate categorie di commercianti al minuto, che effettuano
promiscuamente la vendita di beni soggetti ad aliquote d'imposta diverse,
il Ministro delle finanze può consentire, stabilendo le modalità
da osservare, che la registrazione dei corrispettivi delle operazioni imponibili
sia fatta senza distinzione per aliquote e che la ripartizione dell'ammontare
dei corrispettivi ai fini dell'applicazione delle diverse aliquote sia
fatta in proporzione degli acquisti.
4. I commercianti al minuto che tengono il registro di cui al primo
comma in luogo diverso da quello in cui svolgono l'attività di vendita
devono eseguire le annotazioni prescritte nel primo comma, nei termini
ivi indicati, anche in un registro di prima nota tenuto e conservato nel
luogo o in ciascuno dei luoghi in cui svolgono l'attività di vendita.
Le relative modalità sono stabilite con decreto del Ministro delle
finanze.
Articolo 25
Registrazione degli acquisti
1. Il contribuente deve numerare in ordine progressivo le fatture e
le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati
nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, comprese quelle emesse
a norma del terzo comma dell'articolo 17 e deve annotarle in apposito registro
anteriormente alla liquidazione periodica, ovvero alla dichiarazione annuale,
nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa
imposta.
2. Dalla registrazione devono risultare la data della fattura o bolletta,
il numero progressivo ad essa attribuito, la ditta, denominazione o ragione
sociale del cedente del bene o prestatore del servizio, ovvero il nome
e cognome se non si tratta di imprese, società o enti, nonché
l'ammontare imponibile e l'ammontare dell'imposta distinti secondo l'aliquota.
3. Per le fatture relative alle operazioni non imponibili o esenti
di cui al sesto comma dell'art. 21 devono essere indicati, in luogo dell'ammontare
dell'imposta, il titolo di inapplicabilità di essa e la relativa
norma.
4. abrogato
5. La disposizione del comma precedente si applica anche per le fatture
relative a prestazioni di trasporto e per quelle pervenute tramite spedizionieri
o agenzie di viaggi, quale ne sia l'importo.
Articolo 26
Variazioni dell'imponibile o dell'imposta
1. Le disposizioni degli articoli 21 e seguenti devono essere osservate,
in relazione al maggiore ammontare, tutte le volte che successivamente
all'emissione della fattura o alla registrazione di cui agli articoli 23
e 24 l'ammontare imponibile di un'operazione o quello della relativa imposta
viene ad aumentare per qualsiasi motivo, compresa la rettifica di inesattezze
della fatturazione o della registrazione.
2. Se un'operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente
alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24, viene meno in tutto o
in parte, o se ne riduce l'ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione
di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili
o per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali
o di procedure esecutive rimaste infruttuose o in conseguenza dell'applicazione
di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore
del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'art. 19
l'imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell'art.
25. Il cessionario o committente, che abbia già registrato l'operazione
ai sensi di quest'ultimo articolo, deve in tal caso registrare la variazione
a norma dell'art. 23 o dell'art. 24, salvo il suo diritto alla restituzione
dell'importo pagato al cedente o prestatore a titolo di rivalsa.
3. Le disposizioni del comma precedente non possono essere applicate
dopo il decorso di un anno dalla effettuazione dell'operazione imponibile
qualora gli eventi ivi indicati si verifichino in dipendenza di sopravvenuto
accordo fra le parti e possono essere applicate, entro lo stesso termine,
anche in caso di rettifica di inesattezze della fatturazione che abbiano
dato luogo all'applicazione del settimo comma dell'art. 21.
4. La correzione di errori materiali o di calcolo nelle registrazioni
di cui agli articoli 23, 25 e 39 e nelle liquidazioni periodiche di cui
agli articoli 27 e 33 deve essere fatta mediante annotazione delle variazioni
dell'imposta in aumento nel registro di cui all'art. 23 e delle variazioni
dell'imposta in diminuzione nel registro di cui all'art. 25. Con le stesse
modalità devono essere corretti, nel registro di cui all'art. 24,
gli errori materiali inerenti alla trascrizione di dati indicati nelle
fatture o nei registri tenuti a norma di legge.
5. Le variazioni di cui al secondo comma e quelle per errori di registrazione
di cui al quarto comma possono essere effettuate dal cedente o prestatore
del servizio e dal cessionario o committente anche mediante apposite annotazioni
in rettifica rispettivamente sui registri di cui agli articoli 23 e 24
e sul registro di cui all'articolo 25.
Articolo 27
Liquidazioni e versamenti mensili
1. abrogato
2. abrogato
3. Se dal calcolo risulta una differenza a favore del contribuente,
il relativo importo è computato in detrazione nel mese successivo.
4. Per i commercianti al minuto e per gli altri contribuenti di cui
all'articolo 22 l'importo da versare a norma del secondo comma, o da riportare
al mese successivo a norma del terzo, è determinato sulla base dell'ammontare
complessivo dell'imposta relativa ai corrispettivi delle operazioni imponibili
registrate per il mese precedente ai sensi dell'articolo 24, diminuiti
di una percentuale pari al 3,85 per cento per quelle soggette all'aliquota
del quattro per cento, all'8,25 per cento per quelle soggette all'aliquota
del nove per cento, all'11,50 per cento per quelle soggette all'aliquota
del tredici per cento, al 15,95 per cento per quelle soggette all'aliquota
del diciannove per cento. In tutti i casi di importi comprensivi di imponibile
e di imposta, la quota imponibile può essere ottenuta, in alternativa
alla diminuzione delle percentuali sopra indicate, dividendo tali importi
per 104 quando l'imposta è del quattro per cento, per 109 quando
l'imposta è del nove per cento, per 113 quando l'imposta è
del tredici per cento, per 119 quando l'imposta è del diciannove
per cento, moltiplicando il quoziente per cento ed arrotondando il prodotto,
per difetto o per eccesso, alla unità più prossima.
5. abrogato
Articolo 28
Dichiarazione annuale
1. abrogato
Articolo 29
Elenchi dei clienti e dei fornitori
abrogato
Articolo 30
Versamento di conguaglio e rimborso dell'eccedenza
1. abrogato
2. Se dalla dichiarazione annuale risulta che l'ammontare detraibile
di cui al n. 3) dell'articolo 28, aumentato delle somme versate mensilmente,
è superiore a quello dell'imposta relativa alle operazioni imponibili
di cui al n. 1) dello stesso articolo, il contribuente ha diritto di computare
l'importo dell'eccedenza in detrazione nell'anno successivo, ovvero di
chiedere il rimborso nelle ipotesi di cui ai commi successivi e comunque
in caso di cessazione di attività.
3. Il contribuente può chiedere in tutto o in parte il rimborso
dell'eccedenza detraibile, se di importo superiore a lire cinque milioni,
all'atto della presentazione della dichiarazione:
a) quando esercita esclusivamente o prevalentemente attività
che comportano l'effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote
inferiori a quelle dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni,
computando a tal fine anche le operazioni effettuate a norma dell'articolo
17, quinto comma;
b) quando effettua operazioni non imponibili di cui agli articoli 8,
8-bis e 9 per un ammontare superiore al 25 per cento dell'ammontare complessivo
di tutte le operazioni effettuate;
c) limitatamente all'imposta relativa all'acquisto o all'importazione
di beni ammortizzabili, nonché di beni e servizi per studi e ricerche;
d) quando effettua prevalentemente operazioni non soggette all'imposta
per effetto dell'articolo 7;
e) quando si trova nelle condizioni previste dal secondo comma dell'articolo
17.
4. Il contribuente anche fuori dei casi previsti nel precedente terzo
comma può chiedere il rimborso dell'eccedenza detraibile, risultante
dalla dichiarazione annuale, se dalle dichiarazioni dei due anni precedenti
risultano eccedenze detraibili; in tal caso il rimborso può essere
richiesto per un ammontare comunque non superiore al minore degli importi
delle predette eccedenze.
5. Con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale saranno stabiliti gli elementi, da indicare nella dichiarazione
o in apposito allegato, che, in relazione all'attività esercitata,
hanno determinato il verificarsi dell'eccedenza di cui si richiede il rimborso.
6. Agli effetti della norma di cui all'articolo 73, ultimo comma, le
disposizioni del secondo, terzo e quarto comma del presente articolo si
intendono applicabili per i rimborsi richiesti dagli enti e dalle società
controllanti.
Articolo 30-bis
Applicazione dell'imposta per i contribuenti minimi
abrogato
Articolo 31
Applicazione dell'imposta per i contribuenti minimi
abrogato
Articolo 32
Disposizione regolamentare concernente le semplificazioni per i contribuenti
minori relative alla fatturazione e alla registrazione
1. I contribuenti che, nell'anno solare precedente, hanno realizzato
un volume d'affari non superiore a lire seicento milioni per le imprese
aventi per oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti arti e professioni,
ovvero di lire un miliardo per le imprese aventi per oggetto altre attività,
possono adempiere gli obblighi di fatturazione e registrazione di cui agli
articoli 21 e 23, mediante la tenuta di un bollettario a madre e figlia.
Si applica la disposizione dell'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo
18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
e successive modificazioni. Nei confronti dei contribuenti che esercitano
contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività e non
provvedono alla distinta annotazione dei corrispettivi resta applicabile
il limite di lire seicento milioni relativamente a tutte le attività
esercitate.
2. Le operazioni devono essere descritte, con le indicazioni di cui
all'articolo 21, secondo comma, nelle due parti del bollettario; la parte
figlia costituisce fattura agli effetti dell'articolo 21 e deve essere
consegnata o spedita all'altro contraente ai sensi del quarto comma dello
stesso articolo.
3. Il Ministro delle finanze, con propri decreti, può determinare
le caratteristiche del bollettario, tenendo conto della disciplina stabilita
per i contribuenti minori dal decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, contenente disposizioni comuni in materia di accertamento
delle imposte sui redditi.
Articolo 33
Semplificazioni per i contribuenti minori relative alle liquidazioni
e ai versamenti
abrogato
Articolo 34
Regime speciale per i produttori agricoli
1. Per le cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi nella prima
parte dell'allegata tabella A) effettuate dai produttori agricoli, la detrazione
prevista nell'articolo 19 è forfettizzata in misura pari all'importo
risultante dall'applicazione, all'ammontare imponibile delle operazioni
stesse, delle percentuali di compensazione stabilite, per gruppi di prodotti,
con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro per
le politiche agricole. L'imposta si applica con le aliquote proprie dei
singoli prodotti, salva l'applicazione delle aliquote corrispondenti alle
percentuali di compensazione per i passaggi di prodotti ai soggetti di
cui al comma 2, lettera c), che applicano il regime speciale e per le cessioni
effettuate dai soggetti di cui al comma 6, primo e secondo periodo.
2. Si considerano produttori agricoli:
a) i soggetti che esercitano le attività indicate nell'articolo
2135 del codice civile e quelli che esercitano attività di pesca
in acque dolci, di piscicoltura, di mitilicoltura, di ostricoltura e di
coltura di altri molluschi e crostacei, nonché di allevamento di
rane;
b) gli organismi agricoli di intervento, o altri soggetti per loro
conto, che effettuano cessioni di prodotti in applicazione di regolamenti
della Unione europea concernenti l'organizzazione comune dei mercati dei
prodotti stessi;
c) le cooperative, loro consorzi, associazioni e loro unioni costituite
e riconosciute ai sensi della legislazione vigente che effettuano cessioni
di beni prodotti dai soci, associati o partecipanti, nello stato originario
o previa manipolazione o trasformazione, gli enti che provvedono per legge,
anche previa manipolazione o trasformazione, alla vendita collettiva per
conto dei produttori, nei limiti in cui i predetti soggetti operino per
conto di produttori nei cui confronti si rendono applicabili le disposizioni
del presente articolo; a tal fine i soci, associati o partecipanti conferenti,
entro il 31 gennaio di ciascun anno ovvero entro trenta giorni dall'inizio
dell'attività, presentano ai predetti soggetti apposita dichiarazione
con la quale attestano di possedere i requisiti per rientrare nel regime
speciale. I predetti organismi operano la detrazione forfettizzata di cui
al comma 1 sulla parte delle operazioni imponibili effettuate, determinata
in misura corrispondente al rapporto tra l'importo dei conferimenti eseguiti
da parte dei soci, associati o partecipanti che possono usufruire del regime
speciale di cui al presente articolo e l'ammontare complessivo di tutti
i conferimenti, acquisti e importazioni di prodotti agricoli e ittici.
Gli stessi organismi operano altresì, nei modi ordinari, la detrazione
dell'imposta assolta per rivalsa sui conferimenti effettuati da soci, associati
o partecipanti che non possono usufruire del predetto regime speciale e
sugli acquisti e importazioni di prodotti agricoli e ittici; sui restanti
acquisti e importazioni, la detrazione è operata sull'imposta assolta,
anche per rivalsa, in misura corrispondente al rapporto tra l'importo dei
predetti conferimenti e acquisti che non possono usufruire del medesimo
regime speciale e l'ammontare complessivo di tutti i conferimenti, acquisti
e importazioni di prodotti agricoli e ittici. Il superamento da parte del
conferente, nel corso dell'anno, del limite previsto nel comma 3 non fa
venire meno nei confronti dei soggetti conferitari l'applicazione del regime
speciale di cui al presente articolo.
3. Ferma restando la loro applicazione nei confronti dei soggetti di
cui alle lettere b) e c) del comma 2, le disposizioni del presente articolo
non si applicano ai soggetti che nell'anno solare precedente hanno realizzato
un volume di affari superiore a quaranta milioni di lire.
4. La detrazione forfettizzata non compete per le cessioni dei prodotti
indicati nel comma 1 il cui acquisto derivi da atto non assoggettato ad
imposta.
5. Se il contribuente, nell'ambito della stessa impresa, ha effettuato
anche operazioni imponibili diverse da quelle indicate nel comma 1, queste
sono registrate distintamente e indicate separatamente in sede di liquidazione
periodica e di dichiarazione annuale. Dall'imposta relativa a tali operazioni
si detrae quella relativa agli acquisti e alle importazioni di beni non
ammortizzabili e ai servizi esclusivamente utilizzati per la produzione
dei beni e dei servizi che formano oggetto delle operazioni stesse.
6. I produttori agricoli che nell'anno solare precedente hanno realizzato
un volume d'affari non superiore a cinque milioni di lire, costituito per
almeno due terzi da cessioni di prodotti di cui al comma 1, sono esonerati
dal versamento dell'imposta e da tutti gli obblighi documentali e contabili,
compresa la dichiarazione annuale, fermo restando l'obbligo di numerare
e conservare le fatture e le bollette doganali a norma dell'articolo 39;
i cessionari e i committenti, se acquistano i beni o utilizzano i servizi
nell'esercizio dell'impresa, debbono emettere fattura, con le modalità
e nei termini di cui all'articolo 21, indicandovi la relativa imposta,
determinata applicando le aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione,
consegnarne copia al produttore agricolo e registrarla separatamente a
norma dell'articolo 25. Per i produttori agricoli che esercitano la loro
attività esclusivamente nei comuni montani con meno di mille abitanti
e nelle zone con meno di cinquecento abitanti ricompresi negli altri comuni
montani individuati dalle rispettive regioni come previsto dall'articolo
16 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, il limite di esonero stabilito nel
periodo precedente è elevato a quindici milioni di lire. I produttori
agricoli che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari
superiore a cinque ovvero a quindici ma non a quaranta milioni di lire,
costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti di cui al comma
1, sono esonerati dalle liquidazioni periodiche e dai relativi versamenti
dell'imposta e debbono assolvere gli obblighi di fatturazione, di numerazione
delle fatture ricevute, di conservazione dei documenti ai sensi dell'articolo
39, di versamento annuale dell'imposta con le modalità semplificate
da determinarsi con decreto del Ministro delle finanze da adottare ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Le disposizioni
dei precedenti periodi del presente comma cessano comunque di avere applicazione
a partire dall'anno solare successivo a quello in cui sono stati superati
i limiti rispettivamente di cinque ovvero di quindici e di quaranta milioni
di lire a condizione che non venga superato il limite di un terzo delle
cessioni di altri beni. I produttori agricoli possono rinunciare alla applicazione
delle disposizioni del primo, secondo e terzo periodo del presente comma
dandone comunicazione per iscritto all'Ufficio competente entro il termine
stabilito per la presentazione della dichiarazione.
7. I passaggi dei prodotti di cui al comma 1 agli enti, alle cooperative
o agli altri organismi associativi indicati al comma 2, lettera c), ai
fini della vendita, anche previa manipolazione o trasformazione, si considerano
effettuati all'atto del versamento del prezzo ai produttori agricoli soci
o associati. L'obbligo di emissione della fattura può essere adempiuto
dagli enti stessi per conto dei produttori agricoli conferenti; in tal
caso a questi è consegnato un esemplare della fattura ai fini dei
successivi adempimenti prescritti nel presente titolo.
8. Le disposizioni del comma precedente si applicano anche ai passaggi
di prodotti ittici provenienti da acque marittime, lagunari e salmastre
effettuati dagli esercenti la pesca nelle predette acque alle cooperative
fra loro costituite e relativi consorzi nonché alle società
consortili e agli altri organismi associativi indicati al comma 2, lettera
c) (3).
9. Ai soggetti di cui al comma 1 che effettuano le cessioni dei prodotti
ivi indicati ai sensi degli articoli 8, primo comma, 38-quater e 72, nonché
le cessioni intracomunitarie degli stessi compete la detrazione o il rimborso
di un importo calcolato mediante l'applicazione delle percentuali di compensazione
che sarebbero applicabili per analoghe operazioni effettuate nel territorio
dello Stato.
10. Agli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 36, le attività
svolte nell'ambito della medesima impresa agricola da cui derivano i prodotti
assoggettati alla disciplina di cui al comma 1 sono in ogni caso unitariamente
considerate (2).
11. Le disposizioni del presente articolo non si applicano, salvo quella
di cui al comma 7, ultimo periodo, ai soggetti di cui ai commi precedenti
che optino per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari dandone comunicazione
all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente nella dichiarazione
relativa all'anno precedente o, in caso di esonero, nel termine previsto
per la presentazione della dichiarazione ovvero nella dichiarazione di
inizio attività. L'opzione ha effetto dal primo gennaio dell'anno
in corso fino a quando non è revocata e, qualora siano stati acquistati
o prodotti beni ammortizzabili, è vincolante fino a quando non sia
trascorso il termine previsto dall'articolo 19-bis2 e, comunque, almeno
per un quinquennio.
12. Con decreto del Ministro delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalità
di attuazione del presente articolo.
Articolo 35
Disposizione regolamentare concernente le dichiarazioni di inizio,
variazione e cessazione attività
1. I soggetti che intraprendono l'esercizio di un'impresa, arte o professione
nel territorio dello Stato, o vi istituiscono una stabile organizzazione,
devono farne dichiarazione entro trenta giorni ad uno degli uffici locali
dell'Agenzia delle entrate ovvero ad un ufficio provinciale dell'imposta
sul valore aggiunto della medesima Agenzia; la dichiarazione è redatta,
a pena di nullità, su modelli conformi a quelli approvati con provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate. L'ufficio attribuisce al contribuente
un numero di partita I.V.A. che resterà invariato anche nelle ipotesi
di variazioni di domicilio fiscale fino al momento della cessazione dell'attività
e che deve essere indicato nelle dichiarazioni, nella home-page dell'eventuale
sito web e in ogni altro documento ove richiesto.
2. Dalla dichiarazione di inizio attività devono risultare:
a) per le persone fisiche, il cognome e nome, il luogo e la data di
nascita, il codice fiscale, la residenza, il domicilio fiscale e l'eventuale
ditta;
b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la natura giuridica,
la denominazione, ragione sociale o ditta, la sede legale, o in mancanza
quella amministrativa, e il domicilio fiscale e deve essere inoltre indicato
il codice fiscale per almeno una delle persone che ne hanno la rappresentanza;
c) per i soggetti residenti all'estero, anche l'ubicazione della stabile
organizzazione;
d) il tipo e l'oggetto dell'attività e il luogo o i luoghi in
cui viene esercitata anche a mezzo di sedi secondarie, filiali, stabilimenti,
succursali, negozi, depositi e simili, il luogo o i luoghi in cui sono
tenuti e conservati i libri, i registri, le scritture e i documenti prescritti
dal presente decreto e da altre disposizioni;
e) per i soggetti che svolgono attività di commercio elettronico,
l'indirizzo del sito web ed i dati identificativi dell'internet service
provider;
f) ogni altro elemento richiesto dal modello ad esclusione dei dati
che l'Agenzia delle entrate è in grado di acquisire autonomamente.
3. In caso di variazione di alcuno degli elementi di cui al comma 2
o di cessazione dell'attività, il contribuente deve entro trenta
giorni farne dichiarazione ad uno degli uffici indicati dal comma 1, utilizzando
modelli conformi a quelli approvati con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate. Se la variazione comporta il trasferimento del domicilio
fiscale essa ha effetto dal sessantesimo giorno successivo alla data in
cui si è verificata. In caso di fusione, scissione, conferimenti
di aziende o di altre trasformazioni sostanziali che comportano l'estinzione
del soggetto d'imposta, la dichiarazione è presentata unicamente
dal soggetto risultante dalla trasformazione.
4. In caso di cessazione dell'attività il termine per la presentazione
della dichiarazione di cui al comma 3 decorre dalla data di ultimazione
delle operazioni relative alla liquidazione dell'azienda, per le quali
rimangono ferme le disposizioni relative al versamento dell'imposta, alla
fatturazione, registrazione, liquidazione e dichiarazione. Nell'ultima
dichiarazione annuale deve tenersi conto anche dell'imposta dovuta ai sensi
del n. 5) dell'articolo 2, da determinare computando anche le operazioni
indicate nell'ultimo comma dell'articolo 6, per le quali non si è
ancora verificata l'esigibilità dell'imposta.
5. I soggetti che intraprendono l'esercizio di un'impresa, arte o professione,
se ritengono di realizzare un volume d'affari che comporti l'applicazione
di disposizioni speciali ad esso connesse concernenti l'osservanza di adempimenti
o di criteri speciali di determinazione dell'imposta, devono indicarlo
nella dichiarazione di inizio attività da presentare a norma del
presente articolo e devono osservare la disciplina stabilita in relazione
al volume d'affari dichiarato.
6. Le dichiarazioni previste dal presente articolo sono presentate
in via telematica secondo le disposizioni di cui ai commi 10 e seguenti
ovvero, in duplice esemplare, direttamente ad uno degli uffici di cui al
comma 1. Le dichiarazioni medesime possono, in alternativa, essere inoltrate
in unico esemplare a mezzo servizio postale mediante raccomandata, con
l'obbligo di garantire l'identità del soggetto dichiarante mediante
allegazione di idonea documentazione; in tal caso si considerano presentate
nel giorno in cui risultano spedite.
7. L'ufficio rilascia o invia al contribuente certificato di attribuzione
della partita IVA o dell'avvenuta variazione o cessazione dell'attività
e nel caso di presentazione diretta consegna la copia della dichiarazione
al contribuente debitamente timbrata.
8. I soggetti tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese ovvero
alla denuncia al repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA)
ai sensi, rispettivamente, degli articoli 7 e 9 del decreto del Presidente
della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, concernente il regolamento di
attuazione dell'articolo 8, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia
di istituzione del registro delle imprese, possono assolvere gli obblighi
di presentazione delle dichiarazioni di cui al presente articolo presentando
le dichiarazioni stesse all'ufficio del registro delle imprese, il quale
trasmette i dati in via telematica all'Agenzia delle entrate e rilascia
apposita certificazione dell'avvenuta operazione. Nel caso di inizio dell'attività
l'ufficio del registro delle imprese comunica al contribuente il numero
di partita IVA attribuito in via telematica dall'Agenzia delle entrate.
9. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate può
essere stabilita la data a decorrere dalla quale le dichiarazioni di inizio,
variazione e cessazione attività sono presentate esclusivamente
all'ufficio del registro delle imprese ovvero in via telematica secondo
le disposizioni di cui ai commi successivi.
10. Le dichiarazioni previste dal presente articolo possono essere
presentate in via telematica direttamente dai contribuenti o tramite i
soggetti di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 322 del 1998; in tal caso si considerano presentate
nel giorno in cui sono trasmesse all'Agenzia delle entrate in via telematica
e il procedimento di trasmissione si considera concluso nel giorno in cui
è completata la ricezione da parte dell'Agenzia delle entrate. La
prova della presentazione delle dichiarazioni è data dalla comunicazione
dell'Agenzia delle entrate attestante l'avvenuto ricevimento delle dichiarazioni
stesse.
11. I soggetti incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, restituiscono
al contribuente una copia della dichiarazione attestante la data di consegna
con l'impegno alla trasmissione in via telematica e rilasciano la certificazione
restituita dall'Agenzia delle entrate attestante l'avvenuta operazione
e contenente, in caso di inizio attività, il numero di partita IVA
attribuito al contribuente.
12. In caso di presentazione delle dichiarazioni in via telematica
si applicano ai fini della sottoscrizione le disposizioni di cui all'articolo
1, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998.
13. I soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 322 del 1998, incaricati della predisposizione delle
dichiarazioni previste dal presente articolo, sono obbligati alla trasmissione
in via telematica delle stesse.
14. Ai fini della conservazione delle dichiarazioni si applicano le
disposizioni previste per la conservazione delle dichiarazioni annuali
dal decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998.
15. Le modalità tecniche di trasmissione in via telematica delle
dichiarazioni previste dal presente articolo ed i tempi di attivazione
del servizio di trasmissione telematica sono stabiliti con provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.
Articolo 35-bis
Eredi del contribuente
1. Gli obblighi derivanti, a norma del presente decreto, dalle operazioni
effettuate dal contribuente deceduto possono essere adempiuti dagli eredi,
ancorché i relativi termini siano scaduti non oltre quattro mesi
prima della data della morte del contribuente, entro i sei mesi da tale
data.
2. Resta ferma la disciplina stabilita dal presente decreto per le
operazioni effettuate, anche ai fini della liquidazione dell'azienda, dagli
eredi dell'imprenditore.
Articolo 35-ter
Identificazione ai fini I.V.A. ed obblighi contabili del soggetto non
residente
1. I soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che, ai sensi
dell'articolo 17, secondo comma, intendono assolvere gli obblighi ed esercitare
i diritti in materia di imposta sul valore aggiunto direttamente, devono
farne dichiarazione all'Ufficio competente, prima dell'effettuazione delle
operazioni per le quali si vuole adottare il suddetto sistema.
2. La dichiarazione deve contenere le seguenti indicazioni:
a) per le persone fisiche, il cognome, il nome e la eventuale ditta,
il luogo e la data di nascita, il domicilio fiscale nello Stato estero
in cui l'attività è esercitata;
b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la denominazione,
ragione sociale o ditta, la sede legale o, in mancanza, amministrativa,
nello Stato estero in cui l'attività è esercitata; gli elementi
di cui alla lettera a) per almeno una delle persone che ne hanno la rappresentanza;
c) l'ufficio dell'amministrazione dello Stato estero competente ad
effettuare i controlli sull'attività del dichiarante, nonché
il numero di identificazione all'imposta sul valore aggiunto ovvero, in
mancanza, il codice identificativo fiscale attribuito dal medesimo Stato;
d) il tipo e l'oggetto dell'attività esercitata nello Stato
estero di stabilimento;
e) l'impegno ad esibire le scritture contabili entro i termini stabiliti
dall'amministrazione richiedente;
f) ogni altro elemento richiesto dal modello di dichiarazione.
3. L'ufficio attribuisce al richiedente un numero di partita I.V.A.,
in cui sia evidenziata anche la natura di soggetto non residente identificato
in Italia. Il predetto numero deve essere riportato nelle dichiarazioni
e in ogni altro atto, ove richiesto.
4. In caso di variazione dei dati di cui al comma 2, il soggetto non
residente presenta apposita dichiarazione entro trenta giorni al competente
ufficio dell'Agenzia delle entrate. Le dichiarazioni di cui al presente
articolo sono redatte in conformità al modello stabilito con provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate.
5. Possono avvalersi dell'identificazione diretta prevista dal presente
articolo, i soggetti non residenti, che esercitano attività di impresa,
arte o professione in altro Stato membro della Comunità europea
o in un Paese terzo con il quale esistano strumenti giuridici che disciplinano
la reciproca assistenza in materia di imposizione indiretta, analogamente
a quanto previsto dalle direttive del Consiglio n. 76/308/CEE del 15 marzo
1976 e n. 77/799/CEE del 19 dicembre 1977 e dal regolamento (CEE) n. 218/92
del Consiglio del 27 gennaio 1992.
6. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo anche
in materia di utilizzo del servizio di collegamento telematico con l'Agenzia
delle entrate per la presentazione di documenti, atti e istanze, si fa
rinvio, in quanto applicabili, alle disposizioni dell'articolo 35, come
modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001,
n. 404.
Articolo 36
Esercizio di più attività
1. Nei confronti dei soggetti che esercitano più attività
l'imposta si applica unitariamente e cumulativamente per tutte le attività,
con riferimento al volume di affari complessivo, salvo quanto stabilito
nei successivi commi.
2. Se il soggetto esercita contemporaneamente imprese e arti o professioni
l'imposta si applica separatamente per l'esercizio di imprese e per l'esercizio
di arti o professioni, secondo le rispettive disposizioni e con riferimento
al rispettivo volume d'affari.
3. I soggetti che esercitano più imprese o più attività
nell'ambito della stessa impresa, ovvero più arti o professioni,
hanno facoltà di optare per l'applicazione separata dell'imposta
relativamente ad alcuna delle attività esercitate, dandone comunicazione
all'ufficio nella dichiarazione relativa all'anno precedente o nella dichiarazione
di inizio dell'attività. In tal caso la detrazione di cui all'art.
19 spetta a condizione che l'attività sia gestita con contabilità
separata ed è esclusa, in deroga a quanto stabilito nell'ultimo
comma, per l'imposta relativa ai beni non ammortizzabili utilizzati promiscuamente.
L'opzione ha effetto fino a quando non sia revocata e in ogni caso per
almeno un triennio. Se nel corso di un anno sono acquistati beni ammortizzabili
la revoca non è ammessa fino al termine del periodo di rettifica
della detrazione di cui all'art. 19-bis. La revoca deve essere comunicata
all'ufficio nella dichiarazione annuale ed ha effetto dall'anno in corso.
Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai soggetti che effettuano
sia locazioni, esenti da imposta, di fabbricati o porzioni di fabbricato
a destinazione abitativa che comportano la riduzione della percentuale
di detrazione a norma dell'articolo 19, comma 5, e dell'articolo 19-bis,
sia locazioni di altri fabbricati o di altri immobili, con riferimento
a ciascuno di tali settori di attività.
4. L'imposta si applica in ogni caso separatamente, secondo le rispettive
disposizioni e con riferimento al volume di affari di ciascuna di esse,
per le attività di commercio al minuto di cui al terzo comma dell'art.
24, comprese le attività ad esse accessorie e quelle non rientranti
nell'attività propria dell'impresa, nonché per le attività
di cui all'art. 34, fermo restando il disposto dei commi secondo e terzo
dello stesso articolo e per quelle di cui all'art. 74, sesto comma, per
le quali la detrazione prevista dall'art. 19 sia applicata forfettariamente
e per quelle di cui al comma 5 dell'articolo 74-quater.
5. In tutti i casi nei quali l'imposta è applicata separatamente
per una determinata attività la detrazione di cui all'art. 19, se
ridotta ai sensi del terzo comma dello stesso articolo ovvero se applicata
forfettariamente, è ammessa per l'imposta relativa ai beni e ai
servizi utilizzati promiscuamente, nei limiti della parte imputabile all'esercizio
dell'attività stessa; i passaggi di servizi all'attività
soggetta a detrazione ridotta o forfettaria costituiscono prestazioni di
servizio ai sensi dell'art. 3 e si considerano effettuati, in base al loro
valore normale, nel momento in cui sono rese. Per i passaggi interni dei
beni tra attività separate si applicano le disposizioni degli artt.
21 e seguenti, con riferimento al loro valore normale, e le annotazioni
di cui agli artt. 23 e 25 devono essere eseguite nello stesso mese. Per
i passaggi dei beni all'attività di commercio al minuto di cui al
terzo comma dell'art. 24 e per quelli da questa ad altra attività,
l'imposta non è dovuta, ma i passaggi stessi devono essere annotati,
in base al corrispettivo di acquisto dei beni, entro il giorno non festivo
successivo a quello del passaggio. Le annotazioni devono essere eseguite,
distintamente in base all'aliquota applicabile per le relative cessioni,
nei registri di cui agli artt. 23, 24 e 25, ovvero in apposito registro
tenuto a norma dell'art. 39. La dichiarazione annuale deve essere presentata
su un unico modello per tutte le attività secondo le modalità
stabilite nel decreto di cui al primo comma dell'art. 28 e i versamenti
di cui agli artt. 27, 30 e 33 devono essere eseguiti per l'ammontare complessivo
dovuto, al netto delle eccedenze detraibili.
Articolo 36-bis
Dispensa da adempimenti per le operazioni esenti
1. Il contribuente che ne abbia data preventiva comunicazione all'ufficio
è dispensato dagli obblighi di fatturazione e di registrazione relativamente
alle operazioni esenti da imposta ai sensi dell'art. 10, tranne quelle
indicate ai numeri 11), 18) e 19) dello stesso articolo, fermi restando
l'obbligo di fatturazione e registrazione delle altre operazioni eventualmente
effettuate, l'obbligo di registrazione degli acquisti e gli altri obblighi
stabiliti dal presente decreto, ivi compreso l'obbligo di rilasciare la
fattura quando sia richiesta dal cliente.
2. Nell'ipotesi di cui al precedente comma il contribuente non è
ammesso a detrarre dall'imposta eventualmente dovuta quella relativa agli
acquisti e alle importazioni e deve presentare la dichiarazione annuale,
compilando l'elenco dei fornitori (1), ancorché non abbia effettuato
operazioni imponibili.
3. La comunicazione di avvalersi della dispensa dagli adempimenti relativi
alle operazioni esenti dev'essere fatta nella dichiarazione annuale relativa
all'anno precedente o nella dichiarazione di inizio dell'attività
ed ha effetto fino a quando non sia revocata e in ogni caso per almeno
un triennio. La revoca deve essere comunicata all'ufficio nella dichiarazione
annuale ed ha effetto dall'anno in corso.
Articolo 37
Presentazione delle dichiarazioni
abrogato
Articolo 38
Esecuzione dei versamenti
1. I versamenti previsti dagli artt. 27, 30 e 33 devono essere eseguiti
al competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto mediante delega
del contribuente ad una delle aziende di credito di cui all'art. 54 del
regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità
generale dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827, ovvero
ad una delle casse rurali e artigiane di cui al R.D. 26 agosto 1937, n.
1706, modificato con la L. 4 agosto 1955, n. 707, avente un patrimonio
non inferiore a lire cento milioni. La delega deve essere rilasciata presso
una qualsiasi dipendenza dell'azienda delegata sita nel territorio dello
Stato.
2. L'azienda delegata deve rilasciare al contribuente una attestazione
recante l'indicazione dell'importo dell'ordine di versamento e della data
in cui lo ha ricevuto e l'impegno di effettuare il versamento all'ufficio
per conto del contribuente entro il quinto giorno successivo. La delega
è irrevocabile ed ha effetto liberatorio per il delegante.
3. Le caratteristiche e le modalità di rilascio dell'attestazione,
nonché le modalità per l'esecuzione dei versamenti agli uffici
dell'imposta sul valore aggiunto, per la trasmissione dei relativi dati
e documenti all'amministrazione e per i relativi controlli sono stabilite
con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del
tesoro.
4. I versamenti diversi da quelli indicati nel primo comma devono essere
eseguiti direttamente all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto o in
contanti o mediante assegni circolari non trasferibili intestati all'ufficio
stesso o mediante altri titoli di credito bancario o postali a copertura
garantita. Il versamento mediante assegni circolari o titoli bancari o
postali può essere eseguito anche a mezzo posta con lettera raccomandata,
nella quale deve essere specificata la causale del versamento. L'ufficio
rilascia quietanza nelle forme e con le modalità stabilite con decreto
del Ministro delle finanze anche in deroga alle disposizioni contenute
negli articoli 238 e 240 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio
e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23
maggio 1924, n. 827.
Articolo 38-bis
Esecuzione dei rimborsi
1. I rimborsi previsti nell'articolo 30 sono eseguiti, su richiesta
fatta in sede di dichiarazione annuale, entro tre mesi dalla scadenza del
termine di presentazione della dichiarazione prestando, contestualmente
all'esecuzione del rimborso e per una durata pari al periodo mancante al
termine di decadenza dell'accertamento, cauzione in titoli di Stato o garantiti
dallo Stato, al valore di borsa, ovvero fideiussione rilasciata da un'azienda
o istituto di credito, comprese le casse rurali e artigiane indicate nel
primo comma dell'articolo 38, o da una impresa commerciale che a giudizio
dell'Amministrazione finanziaria offra adeguate garanzie di solvibilità
o mediante polizza fideiussoria rilasciata da un istituto o impresa di
assicurazione. Per le piccole e medie imprese, definite secondo i criteri
stabiliti dal D.M. 18 settembre 1997 e dal D.M. 27 ottobre 1997 del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di adeguamento alla nuova
disciplina comunitaria, dette garanzie possono essere anche prestate, dai
consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo
29 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, iscritti nell'apposita sezione dell'elenco
previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385, con le modalità e criteri di solvibilità stabiliti
con decreto del Ministro delle finanze. Per i gruppi di società,
con patrimonio risultante dal bilancio consolidato superiore a 500 miliardi
di lire, la garanzia può essere prestata mediante la diretta assunzione
da parte della società capogruppo o controllante di cui all'articolo
2359 del codice civile della obbligazione di integrale restituzione della
somma da rimborsare, comprensiva dei relativi interessi, all'Amministrazione
finanziaria, anche per il caso di cessione della partecipazione nella società
controllata o collegata. In ogni caso la società capogruppo o controllante
deve comunicare in anticipo all'Amministrazione finanziaria l'intendimento
di cedere la partecipazione nella società controllata o collegata.
La garanzia concerne anche crediti relativi ad annualità precedenti
maturati nel periodo di validità della garanzia stessa. Dall'obbligo
di prestazione delle garanzie sono esclusi i soggetti cui spetta un rimborso
di imposta di importo non superiore a lire 10 milioni. Sulle somme rimborsate
si applicano gli interessi in ragione del 5 per cento annuo, con decorrenza
dal novantesimo giorno successivo a quello in cui è stata presentata
la dichiarazione, non computando il periodo intercorrente tra la data di
notifica della richiesta di documenti e la data della loro consegna, quando
superi quindici giorni. I rimborsi previsti nell'articolo 30 possono essere
richiesti, utilizzando apposita dichiarazione redatta su modello approvato
con decreto dirigenziale contenente i dati che hanno determinato l'eccedenza
di credito, a decorrere dal primo febbraio dell'anno successivo a quello
di riferimento; in tal caso i rimborsi sono eseguiti entro tre mesi dalla
presentazione della dichiarazione, che vale come dichiarazione annuale
limitatamente ai dati in essa indicati, con le modalità stabilite
dal presente articolo e, agli effetti del computo degli interessi, si tiene
conto della data di presentazione della dichiarazione stessa. I rimborsi
di cui al presente comma possono essere richiesti con apposita istanza,
anche ai competenti concessionari della riscossione secondo le modalità
stabilite dall'articolo 78, commi 27 e seguenti, della legge 30 dicembre
1991, n. 413, e dai relativi regolamenti di attuazione.
2. Il contribuente può ottenere il rimborso in relazione a periodi
inferiori all'anno, prestando le garanzie indicate nel comma precedente,
nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) del terzo comma dell'articolo
30 nonché nelle ipotesi di cui alla lettera c) del medesimo terzo
comma quando effettua acquisti ed importazioni di beni ammortizzabili per
un ammontare superiore ai due terzi dell'ammontare complessivo degli acquisti
e delle importazioni di beni e servizi imponibili ai fini dell'imposta
sul valore aggiunto.
3. Quando sia stato constatato nel relativo periodo di imposta uno
dei reati di cui all'articolo 4, primo comma, n. 5), del D.L. 10 luglio
1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982,
n. 516, l'esecuzione dei rimborsi prevista nei commi precedenti è
sospesa, fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto
indicata nelle fatture o in altri documenti illecitamente emessi od utilizzati,
fino alla definizione del relativo procedimento penale.
4. Ai rimborsi previsti nei commi precedenti e al pagamento degli interessi
provvede il competente ufficio utilizzando i fondi della riscossione, eventualmente
aumentati delle somme riscosse da altri uffici dell'imposta sul valore
aggiunto. Ai fini della formazione della giacenza occorrente per l'effettuazione
dei rimborsi è autorizzata dilazione per il versamento all'erario
dell'imposta riscossa. Ai rimborsi può in ogni caso provvedersi
con i normali stanziamenti di bilancio.
5. Con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro
del tesoro sono stabiliti le modalità relative all'esecuzione dei
rimborsi e le modalità ed i termini per la richiesta dei rimborsi
relativi a periodi inferiori all'anno e per la loro esecuzione. Sono altresì
stabiliti le modalità ed i termini relativi alla dilazione per il
versamento all'erario dell'imposta riscossa nonché le modalità
relative alla presentazione della contabilità amministrativa e al
trasferimento dei fondi tra i vari uffici.
6. Se successivamente al rimborso viene notificato avviso di rettifica
o accertamento il contribuente, entro sessanta giorni, deve versare all'ufficio
le somme che in base all'avviso stesso risultano indebitamente rimborsate,
insieme con gli interessi del 5 per cento annuo dalla data del rimborso,
a meno che non presti la garanzia prevista nel secondo comma fino a quando
l'accertamento sia divenuto definitivo.
7. I rimborsi di cui all'articolo 30, terzo comma, lettere a), b) e
d), sono eseguiti, senza prestazione delle garanzie previste nel presente
articolo, quando concorrono le seguenti condizioni:
a) l'attività è esercitata dall'impresa da almeno 5 anni;
b) non sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica
concernenti l'imposta dovuta o l'eccedenza detraibile da cui risulti, per
ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell'imposta
dovuta o dell'eccedenza di credito dichiarate superiore:
1) al 10 per cento degli importi dichiarati se questi non superano
cento milioni di lire;
2) al 5 per cento degli importi dichiarati se questi superano i cento
milioni di lire ma non superano un miliardo di lire;
3) all'1 per cento degli importi dichiarati, o comunque a 100 milioni
di lire, se gli importi dichiarati superano un miliardo di lire;
c) è presentata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
a norma dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che:
1) il patrimonio netto non è diminuito rispetto alle risultanze
dell'ultimo bilancio approvato, di oltre il 40 per cento; la consistenza
degli immobili iscritti nell'attivo patrimoniale non si è ridotta,
rispetto alle risultanze dell'ultimo bilancio approvato, di oltre il 40
per cento per cessioni non effettuate nella normale gestione dell'attività
esercitata; l'attività stessa non è cessata né si
è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende compresi
nel suddetto bilancio;
2) non risultano cedute, se la richiesta di rimborso è presentata
da società di capitali non quotate nei mercati regolamentati, nell'anno
precedente la richiesta, azioni o quote della società stessa per
un ammontare superiore al 50 per cento del capitale sociale;
3) sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e
assicurativi.
8. L'ammontare del rimborso erogabile senza garanzia non può
eccedere il 100 per cento della media dei versamenti affluiti nel conto
fiscale nel corso del biennio precedente.
Articolo 38-ter
Esecuzione dei rimborsi a soggetti non residenti
1. I soggetti domiciliati e residenti negli Stati membri della Comunità
economica europea, che non si siano identificati direttamente ai sensi
dell'articolo 35-ter e che non abbiano nominato un rappresentante ai sensi
del secondo comma dell'art. 17, assoggettati all'imposta nello Stato in
cui hanno il domicilio o la residenza, che non hanno effettuato operazioni
in Italia, ad eccezione delle prestazioni di trasporto e relative prestazioni
accessorie non imponibili ai sensi dell'art. 9, nonché delle prestazioni
indicate all'art. 7, quarto comma, lettera d), possono ottenere, in relazione
a periodi inferiori all'anno, il rimborso dell'imposta, se detraibile a
norma dell'art. 19, relativa ai beni mobili e ai servizi importati o acquistati,
sempreché di importo complessivo non inferiore a duecento euro.
Se l'importo complessivo relativo ai periodi infrannuali risulta inferiore
a duecento euro il rimborso spetta annualmente, sempreché di importo
non inferiore a venticinque euro. Le disposizioni del presente comma non
si applicano per gli acquisti e le importazioni di beni e servizi effettuati
da soggetti residenti all'estero tramite stabili organizzazioni in Italia.
2. La disposizione del primo comma si applica, a condizione di reciprocità,
anche agli operatori economici domiciliati e residenti in Stati non appartenenti
alla Comunità economica europea, ma limitatamente all'imposta relativa
agli acquisti e importazioni di beni e servizi inerenti alla loro attività.
3. Ai rimborsi previsti nei commi primo e secondo provvede l'ufficio
provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Roma a norma del quarto
comma dell'art. 38-bis, entro il termine di sei mesi dalla data di presentazione
della richiesta. In caso di rifiuto, l'ufficio provvede, entro il suddetto
termine, alla notifica di apposito provvedimento motivato avverso il quale
è ammesso ricorso secondo le disposizioni relative al contenzioso
tributario.
3-bis. Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi nella misura
prevista al primo comma dell'articolo 38-bis, con decorrenza dal centottantesimo
giorno successivo a quello in cui è stata presentata la richiesta
di rimborso, non computando il periodo intercorrente tra la data di notifica
della eventuale richiesta di documenti e la data della loro consegna, quando
superi quindici giorni.
4. I soggetti che conseguono un indebito rimborso devono restituire
all'ufficio, entro sessanta giorni dalla notifica di apposito provvedimento,
le somme indebitamente rimborsate e nei loro confronti si applica la pena
pecuniaria da due a quattro volte la somma rimborsata. L'ufficio, se ritiene
fraudolenta la domanda, sospende ogni ulteriore rimborso al soggetto interessato
fino a quando non sia restituita la somma indebitamente rimborsata e pagata
la relativa pena pecuniaria.
5. Con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro
del tesoro, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, sono stabilite le modalità e i termini relativi
all'esecuzione dei rimborsi, le modalità
e i termini per la richiesta degli stessi, nonché le prescrizioni
relative al coordinamento tra i vari uffici IVA ai fini del controllo dei
rimborsi. Sono altresì stabiliti le modalità ed i termini
relativi alla dilazione per il versamento all'erario dell'imposta riscossa,
nonché le modalità relative alla presentazione della contabilità
amministrativa e al trasferimento dei fondi tra i vari uffici. Alle disposizioni
relative alle modalità ed ai termini anzidetti possono essere apportate
integrazioni e correzioni con successivi decreti.
6. L'adeguamento degli ammontari di riferimento previsti nel primo
comma è disposto, con successivi decreti del Ministro delle finanze
di concerto con il Ministro del tesoro da emanarsi entro il 31 gennaio,
quando il mutamento del tasso di conversione dell'unità di conto
europea sia variata, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, di
oltre il dieci per cento rispetto a quello di cui si è tenuto conto
nell'ultima determinazione degli ammontari di riferimento.
Articolo 38-quater
Sgravio dell'imposta per i soggetti domiciliati e residenti fuori della
Comunità europea
1. Le cessioni a soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunità
europea di beni per un complessivo importo, comprensivo dell'imposta sul
valore aggiunto, superiore a lire 300 mila destinati all'uso personale
o familiare, da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio
doganale della Comunità medesima, possono essere effettuate senza
pagamento dell'imposta. Tale disposizione si applica a condizione che sia
emessa fattura a norma dell'articolo 21, recante anche l'indicazione degli
estremi del passaporto o di altro documento equipollente e che i beni siano
trasportati fuori della Comunità entro il terzo mese successivo
a quello di effettuazione dell'operazione. L'esemplare della fattura consegnato
al cessionario deve essere restituito al cedente, vistato dall'ufficio
doganale di uscita dalla Comunità, entro il quarto mese successivo
all'effettuazione della operazione; in caso di mancata restituzione, il
cedente deve procedere alla regolarizzazione della operazione a norma dell'articolo
26, primo comma, entro un mese dalla scadenza del suddetto termine.
2. Per le cessioni di cui al comma 1, per le quali il cedente non si
sia avvalso della facoltà ivi prevista, il cessionario ha diritto
al rimborso dell'imposta pagata per rivalsa a condizione che i beni siano
trasportati fuori della Comunità entro il terzo mese successivo
a quello della cessione e che restituisca al cedente l'esemplare della
fattura vistato dall'ufficio doganale entro il quarto mese successivo a
quello di effettuazione dell'operazione. Il rimborso è effettuato
dal cedente il quale ha diritto di recuperare l'imposta mediante annotazione
della corrispondente variazione nel registro di cui all'articolo 25.
Articolo 39
Tenuta e conservazione dei registri e dei documenti
1. I registri previsti dal presente decreto, compresi i bollettari di
cui all'articolo 32, devono essere tenuti a norma dell'articolo 2219 del
codice civile e numerati progressivamente in ogni pagina, in esenzione
dall'imposta di bollo. È ammesso l'impiego di schedari a fogli mobili
o tabulati di macchine elettrocontabili secondo modalità previamente
approvate dall'Amministrazione finanziaria su richiesta del contribuente.
2. I contribuenti hanno facoltà di sottoporre alla numerazione
e alla bollatura un solo registro destinato a tutte le annotazioni prescritte
dagli artt. 23, 24 e 25, a condizione che nei registri previsti da tali
articoli siano indicati, per ogni singola annotazione, i numeri della pagina
e della riga della corrispondente annotazione nell'unico registro numerato
e bollato.
3. I registri, i bollettari, gli schedari e i tabulati nonché
le fatture, le bollette doganali e gli altri documenti previsti dal presente
decreto devono essere conservati a norma dell'art. 22, D.P.R. 29 settembre
1973, n. 600.
Articolo 40
Ufficio competente
1. Competente a ricevere le dichiarazioni e i versamenti di cui ai precedenti
articoli, e ad ogni altro effetto di cui al presente decreto, è
l'ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto nella cui circoscrizione
si trova il domicilio fiscale del contribuente ai sensi degli articoli
58 e 59 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Per i soggetti non residenti
nello Stato, che non vi hanno una stabile organizzazione né un rappresentante
nominato ai sensi dell'art. 17, è competente l'ufficio provinciale
di Roma.
2. Per i soggetti non residenti di cui all'articolo 35-ter, l'ufficio
competente ai sensi del presente articolo è individuato con provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate.
3. Le dichiarazioni presentate e i versamenti fatti ad ufficio diverso
da quello indicato nel primo comma si considerano presentate o fatti nei
giorni in cui siano pervenuti all'ufficio competente.
TITOLO III
SANZIONI
Articolo 41
Violazioni dell'obbligo di fatturazione
abrogato
Articolo 42
Violazioni dell'obbligo di registrazione
abrogato
Articolo 43
Violazioni dell'obbligo di dichiarazione
abrogato
Articolo 44
Violazione dell'obbligo di versamento
abrogato
Articolo 45
Violazione degli obblighi relativi alla contabilità e alla compilazione
degli elenchi
abrogato
Articolo 46
Violazioni relative alle esportazioni
abrogato
Articolo 47
Altre violazioni
abrogato
Articolo 48
Circostanze attenuanti ed esimenti
abrogato
Articolo 49
Determinazione delle pene pecuniarie
abrogato
Articolo 50
Sanzioni penali
abrogato
TITOLO IV
ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE
Articolo 51
Attribuzioni e poteri degli uffici dell'imposta sul valore aggiunto
1. Gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto controllano le dichiarazioni
presentate e i versamenti eseguiti dai contribuenti, ne rilevano l'eventuale
omissione e provvedono all'accertamento e alla riscossione delle imposte
o maggiori imposte dovute; vigilano sull'osservanza degli obblighi relativi
alla fatturazione e registrazione delle operazioni e alla tenuta della
contabilità e degli altri obblighi stabiliti dal presente decreto;
provvedono alla irrogazione delle pene pecuniarie e delle soprattasse e
alla presentazione del rapporto all'autorità giudiziaria per le
violazioni sanzionate penalmente. Il controllo delle dichiarazioni presentate
e l'individuazione dei soggetti che ne hanno omesso la presentazione sono
effettuati sulla base di criteri selettivi fissati annualmente dal Ministro
delle finanze che tengano anche conto della capacità operativa degli
uffici stessi.
2. Per l'adempimento dei loro compiti gli uffici possono:
1) procedere all'esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche ai sensi
dell'art. 52;
2) invitare i soggetti che esercitano imprese, arti o professioni,
indicandone il motivo, a comparire di persona o a mezzo di rappresentanti
per esibire documenti e scritture, ad esclusione dei libri e dei registri
in corso di scritturazione, o per fornire dati, notizie e chiarimenti rilevanti
ai fini degli accertamenti nei loro confronti anche relativamente alle
operazioni annotate nei conti, la cui copia sia stata acquisita a norma
del numero 7) del presente comma, ovvero rilevate a norma dell'articolo
52, ultimo comma, o dell'articolo 63, primo comma. I singoli dati ed elementi
risultanti dai conti sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti
previsti dagli articoli 54 e 55 se il contribuente non dimostra che ne
ha tenuto conto nelle dichiarazioni o che non si riferiscono ad operazioni
imponibili; sia le operazioni imponibili sia gli acquisti si considerano
effettuati all'aliquota in prevalenza rispettivamente applicata o che avrebbe
dovuto essere applicata. Le richieste fatte e le risposte ricevute devono
essere verbalizzate a norma del sesto comma dell'art. 52;
3) inviare ai soggetti che esercitano imprese, arti e professioni,
con invito a restituirli compilati e firmati, questionari relativi a dati
e notizie di carattere specifico rilevanti ai fini dell'accertamento, anche
nei confronti di loro clienti e fornitori;
4) invitare qualsiasi soggetto ad esibire o trasmettere, anche in copia
fotostatica, documenti e fatture relativi a determinate cessioni di beni
o prestazioni di servizi ricevute ed a fornire ogni informazione relativa
alle operazioni stesse;
5) richiedere agli organi e alle Amministrazioni dello Stato, agli
enti pubblici non economici, alle società ed enti di assicurazione
ed alle società ed enti che effettuano istituzionalmente riscossioni
e pagamenti per conto di terzi, ovvero attività di gestione e intermediazione
finanziaria, anche in forma fiduciaria, la comunicazione, anche in deroga
a contrarie disposizioni legislative, statutarie o regolamentari, di dati
e notizie relativi a soggetti indicati singolarmente o per categorie. Alle
società ed enti di assicurazione, per quanto riguarda i rapporti
con gli assicurati del ramo vita, possono essere richiesti dati e notizie
attinenti esclusivamente alla durata del contratto di assicurazione, all'ammontare
del premio e alla individuazione del soggetto tenuto a corrisponderlo.
Le informazioni sulla categoria devono essere fornite, a seconda della
richiesta, cumulativamente o specificamente per ogni soggetto che ne fa
parte. Questa disposizione non si applica all'Istituto centrale di statistica
e agli ispettorati del lavoro per quanto riguarda le rilevazioni loro commesse
dalla legge, e, salvo il disposto del n. 7), all'Amministrazione postale,
alle aziende e istituti di credito, per quanto riguarda i rapporti con
i clienti inerenti o connessi all'attività di raccolta del risparmio
e all'esercizio del credito effettuati ai sensi della legge 7 marzo 1938,
n. 141;
6) richiedere copie o estratti degli atti e dei documenti depositati
presso i notai, i procuratori del registro, i conservatori dei registri
immobiliari e gli altri pubblici ufficiali;
6-bis) richiedere, previa autorizzazione del direttore regionale delle
entrate ovvero, per la Guardia di finanza, del comandante di zona, ai soggetti
sottoposti ad accertamento, ispezione o verifica, il rilascio di una dichiarazione
contenente l'indicazione della natura, del numero e degli estremi identificativi
dei rapporti intrattenuti con aziende o istituti di credito, con l'amministrazione
postale, con società fiduciarie ed ogni altro intermediario finanziario
nazionale o straniero, in corso ovvero estinti da non più di cinque
anni dalla data della richiesta. Il richiedente e coloro che vengono in
possesso dei dati raccolti devono assumere direttamente le cautele necessarie
alla riservatezza dei dati acquisiti;
7) richiedere, previa autorizzazione dell'ispettore compartimentale
delle tasse ed imposte indirette sugli affari ovvero, per la Guardia di
finanza, del comandante di zona, alle aziende e istituti di credito per
quanto riguarda i rapporti con i clienti e all'Amministrazione postale
per quanto attiene ai dati relativi ai servizi dei conti correnti postali,
ai libretti di deposito e ai buoni postali fruttiferi, copia dei conti
intrattenuti con il contribuente con la specificazione di tutti i rapporti
inerenti o connessi a tali conti comprese le garanzie prestate da terzi;
ulteriori dati e notizie di carattere specifico relativi agli stessi conti
possono essere richiesti - negli stessi casi e con le medesime modalità
- con l'invio alle aziende e istituti di credito e all'Amministrazione
postale di questionari redatti su modello conforme a quello approvato con
decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.
La richiesta deve essere indirizzata al responsabile della sede o dell'ufficio
destinatario che ne dà notizia immediata al soggetto interessato;
la relativa risposta deve essere inviata al titolare dell'ufficio procedente.
3. Gli inviti e le richieste di cui al precedente comma devono essere
fatti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento fissando per l'adempimento
un termine non inferiore a quindici giorni ovvero, per il caso di cui al
n. 7), non inferiore a sessanta giorni. Il termine può essere prorogato
per un periodo di trenta giorni su istanza dell'azienda o istituto di credito,
per giustificati motivi dal competente ispettore compartimentale. Si applicano
le disposizioni dell'articolo 52 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600,
e successive modificazioni.
4. Per l'inottemperanza agli inviti di cui al secondo comma, numeri
3) e 4), si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo e quarto dell'articolo
32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
e successive modificazioni.
Articolo 51-bis
Richiesta di documenti da parte degli uffici Iva
abrogato
Articolo 52
Accessi, ispezioni e verifiche
1. Gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto possono disporre l'accesso
di impiegati dell'Amministrazione finanziaria nei locali destinati all'esercizio
di attività commerciali, agricole, artistiche o professionali per
procedere ad ispezioni documentali, verificazioni e ricerche e ad ogni
altra rilevazione ritenuta utile per l'accertamento dell'imposta e per
la repressione dell'evasione e delle altre violazioni. Gli impiegati che
eseguono l'accesso devono essere muniti di apposita autorizzazione che
ne indica lo scopo, rilasciata dal capo dell'ufficio da cui dipendono.
Tuttavia per accedere in locali che siano adibiti anche ad abitazione,
è necessaria anche l'autorizzazione del procuratore della Repubblica.
In ogni caso, l'accesso nei locali destinati all'esercizio di arti o professioni
dovrà essere eseguito in presenza del titolare dello studio o di
un suo delegato.
2. L'accesso in locali diversi da quelli indicati nel precedente comma
può essere eseguito, previa autorizzazione del procuratore della
Repubblica, soltanto in caso di gravi indizi di violazioni delle norme
del presente decreto, allo scopo di reperire libri, registri, documenti,
scritture ed altre prove delle violazioni.
3. È in ogni caso necessaria l'autorizzazione del procuratore
della Repubblica o dell'autorità giudiziaria più vicina per
procedere durante l'accesso a perquisizioni personali e all'apertura coattiva
di pieghi sigillati, borse, casseforti, mobili, ripostigli e simili e per
l'esame di documenti e la richiesta di notizie relativamente ai quali è
eccepito il segreto professionale ferma restando la norma di cui all'articolo
103 del codice di procedura penale.
4. L'ispezione documentale si estende a tutti i libri, registri, documenti
e scritture che si trovano nei locali, compresi quelli la cui tenuta e
conservazione non sono obbligatorie.
5. I libri, registri, scritture e documenti di cui è rifiutata
l'esibizione non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente
ai fini dell'accertamento in sede amministrativa o contenziosa. Per rifiuto
di esibizione si intendono anche la dichiarazione di non possedere i libri,
registri, documenti e scritture e la sottrazione di essi alla ispezione.
6. Di ogni accesso deve essere redatto processo verbale da cui risultino
le ispezioni e le rilevazioni eseguite, le richieste fatte al contribuente
o a chi lo rappresenta e le risposte ricevute. Il verbale deve essere sottoscritto
dal contribuente o da chi lo rappresenta ovvero indicare il motivo della
mancata sottoscrizione. Il contribuente ha diritto di averne copia.
7. I documenti e le scritture possono essere sequestrati soltanto se
non è possibile riprodurne o farne constare il contenuto nel verbale,
nonché in caso di mancata sottoscrizione o di contestazione del
contenuto del verbale. I libri e i registri non possono essere sequestrati;
gli organi procedenti possono eseguirne o farne eseguire copie o estratti,
possono apporre nelle parti che interessano la propria firma o sigla insieme
con la data e il bollo d'ufficio e possono adottare le cautele atte ad
impedire l'alterazione o la sottrazione dei libri e dei registri.
8. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche per l'esecuzione
di verifiche e di ricerche relative a merci o altri beni viaggianti su
autoveicoli e natanti adibiti al trasporto per conto di terzi.
9. In deroga alle disposizioni del settimo comma gli impiegati che
procedono all'accesso nei locali di soggetti che si avvalgono di sistemi
meccanografici, elettronici e simili, hanno facoltà di provvedere
con mezzi propri all'elaborazione dei supporti fuori dei locali stessi
qualora il contribuente non consenta l'utilizzazione dei propri impianti
e del proprio personale.
10. Se il contribuente dichiara che le scritture contabili o alcune
di esse si trovano presso altri soggetti deve esibire una attestazione
dei soggetti stessi recante la specificazione delle scritture in loro possesso.
Se l'attestazione non è esibita e se il soggetto che l'ha rilasciata
si oppone all'accesso o non esibisce in tutto o in parte le scritture si
applicano le disposizioni del quinto comma.
11. Gli uffici della imposta sul valore aggiunto hanno facoltà
di disporre l'accesso di propri impiegati muniti di apposita autorizzazione
presso le pubbliche amministrazioni e gli enti indicati al n. 5) dell'art.
51 allo scopo di rilevare direttamente i dati e le notizie ivi previste
e presso le aziende e istituti di credito e l'Amministrazione postale allo
scopo di rilevare direttamente i dati e le notizie relativi ai conti la
cui copia sia stata richiesta a norma del numero 7) dello stesso art. 51
e non trasmessa entro il termine previsto nell'ultimo comma di tale articolo
o allo scopo di rilevare direttamente la completezza o la esattezza dei
dati e notizie, allorché l'ufficio abbia fondati sospetti che le
pongano in dubbio, contenuti nella copia dei conti trasmessa, rispetto
a tutti i rapporti intrattenuti dal contribuente con le aziende e istituti
di credito e l'Amministrazione postale. Si applicano le disposizioni dell'ultimo
comma dell'art. 33 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.
Articolo 53
Presunzioni di cessione e di acquisto
(Articolo di fatto sostituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del
Dpr 441/1997, a decorrere dal 7 gennaio 1998, dagli articoli 1, 2, 3, 4
e 5 del Dpr 441/1997).
Articolo 54
Rettifica delle dichiarazioni
1. L'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto procede alla rettifica
della dichiarazione annuale presentata dal contribuente quando ritiene
che ne risulti una imposta inferiore a quella dovuta ovvero una eccedenza
detraibile o rimborsabile superiore a quella spettante.
2. L'infedeltà della dichiarazione, qualora non emerga o direttamente
dal contenuto di essa o dal confronto con gli elementi di calcolo delle
liquidazioni di cui agli articoli 27 e 33 e con le precedenti dichiarazioni
annuali, deve essere accertata mediante il confronto tra gli elementi indicati
nella dichiarazione e quelli annotati nei registri di cui agli articoli
23, 24 e 25 e mediante il controllo della completezza, esattezza e veridicità
delle registrazioni sulla scorta delle fatture ed altri documenti, delle
risultanze di altre scritture contabili e degli altri dati e notizie raccolti
nei modi previsti negli articoli 51 e 51-bis. Le omissioni e le false o
inesatte indicazioni possono essere indirettamente desunte da tali risultanze,
dati e notizie a norma dell'art. 53 o anche sulla base di presunzioni semplici,
purché queste siano gravi, precise e concordanti.
3. L'ufficio può tuttavia procedere alla rettifica indipendentemente
dalla previa ispezione della contabilità del contribuente qualora
l'esistenza di operazioni imponibili per ammontare superiore a quello indicato
nella dichiarazione, o l'inesattezza delle indicazioni relative alle operazioni
che danno diritto alla detrazione, risulti in modo certo e diretto, e non
in via presuntiva, da verbali, questionari e fatture di cui ai numeri 2),
3) e 4) dell'art. 51, dagli elenchi allegati alle dichiarazioni di altri
contribuenti o da verbali relativi ad ispezioni eseguite nei confronti
di altri contribuenti, nonché da altri atti e documenti in suo possesso.
4. Se vi è pericolo per la riscossione dell'imposta l'ufficio
può provvedere, prima della scadenza del termine per la presentazione
della dichiarazione annuale, all'accertamento delle imposte non versate
in tutto o in parte a norma degli articoli 27 e 33. Le disposizioni del
precedente periodo non si applicano nei casi previsti dall'articolo 60,
sesto comma.
5. Senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice nei termini
stabiliti dall'articolo 57, l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto,
qualora dalle segnalazioni effettuate dal centro informativo delle tasse
e delle imposte indirette sugli affari, dalla Guardia di finanza o da pubbliche
amministrazioni ed enti pubblici oppure dai dati in possesso dell'anagrafe
tributaria, risultino elementi che consentono di stabilire l'esistenza
di corrispettivi in tutto o in parte non dichiarati o di detrazioni in
tutto o in parte non spettanti, può limitarsi ad accertare, in base
agli elementi predetti, l'imposta o la maggiore imposta dovuta o il minor
credito spettante.
6. abrogato
7. Gli avvisi di accertamento parziale possono essere notificati mediante
invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La notifica si
considera avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto
dal destinatario ovvero da persona di famiglia o addetto alla casa.
8. Gli avvisi di accertamento parziale sono annullati dall'ufficio
che li ha emessi se, dalla documentazione prodotta dal contribuente, risultano
infondati in tutto o in parte.
Articolo 54-bis
Liquidazione dell'imposta dovuta in base alle dichiarazioni
1. Avvalendosi di procedure automatizzate l'amministrazione finanziaria
procede, entro l'inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni
relative all'anno successivo, alla liquidazione dell'imposta dovuta in
base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti.
2. Sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle
dichiarazioni presentate e di quelli in possesso dell'anagrafe tributaria,
l'amministrazione finanziaria provvede a:
a) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti
nella determinazione del volume d'affari e delle imposte;
b) correggere gli errori materiali commessi dai contribuenti nel riporto
delle eccedenze di imposta risultanti dalle precedenti dichiarazioni;
c) controllare la rispondenza con la dichiarazione e la tempestività
dei versamenti dell'imposta risultante dalla dichiarazione annuale a titolo
di acconto e di conguaglio nonché dalle liquidazioni periodiche
di cui agli articoli 27, 33, comma 1, lettera a), e 74, quarto comma.
3. Quando dai controlli automatici eseguiti emerge un risultato diverso
rispetto a quello indicato nella dichiarazione, l'esito della liquidazione
è comunicato ai sensi e per gli effetti di cui al comma 6 dell'articolo
60 al contribuente, nonché per evitare la reiterazione di errori
e per consentire la regolarizzazione degli aspetti formali. Qualora a seguito
della comunicazione il contribuente rilevi eventuali dati o elementi non
considerati o valutati erroneamente nella liquidazione dei tributi, lo
stesso può fornire i chiarimenti necessari all'amministrazione finanziaria
entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione.
4. I dati contabili risultanti dalla liquidazione prevista dal presente
articolo si considerano, a tutti gli effetti, come dichiarati dal contribuente.
Articolo 55
Accertamento induttivo
1. Se il contribuente non ha presentato la dichiarazione annuale l'ufficio
dell'imposta sul valore aggiunto può procedere in ogni caso all'accertamento
dell'imposta dovuta indipendentemente dalla previa ispezione della contabilità.
In tal caso l'ammontare imponibile complessivo e l'aliquota applicabile
sono determinati induttivamente sulla base dei dati e delle notizie comunque
raccolti o venuti a conoscenza dell'ufficio e sono computati in detrazione
soltanto i versamenti eventualmente eseguiti dal contribuente e le imposte
detraibili ai sensi dell'art. 19 risultanti dalle liquidazioni prescritte
dagli articoli 27 e 33.
2. Le disposizioni del precedente comma si applicano anche se la dichiarazione
reca le indicazioni di cui ai numeri 1) e 3) dell'art. 28 senza le distinzioni
e specificazioni ivi richieste, sempreché le indicazioni stesse
non siano state regolarizzate entro il mese successivo a quello di presentazione
della dichiarazione. Le disposizioni stesse si applicano, in deroga alle
disposizioni dell'art. 54, anche nelle seguenti ipotesi:
1) quando risulta, attraverso il verbale di ispezione redatto ai sensi
dell'art. 52, che il contribuente non ha tenuto, o ha rifiutato di esibire
o ha comunque sottratto all'ispezione i registri previsti dal presente
decreto e le altre scritture contabili obbligatorie a norma del primo comma
dell'art. 2214 del codice civile e delle leggi in materia di imposte sui
redditi, o anche soltanto alcuni di tali registri e scritture;
2) quando dal verbale di ispezione risulta che il contribuente non
ha emesso le fatture per una parte rilevante delle operazioni ovvero non
ha conservato, ha rifiutato di esibire o ha comunque sottratto all'ispezione,
totalmente o per una parte rilevante, le fatture emesse;
3) quando le omissioni e le false o inesatte indicazioni o annotazioni
accertate ai sensi dell'art. 54, ovvero le irregolarità formali
dei registri e delle altre scritture contabili risultanti dal verbale di
ispezione, sono così gravi, numerose e ripetute da rendere inattendibile
la contabilità del contribuente.
3. Se vi è pericolo per la riscossione dell'imposta l'ufficio
può procedere all'accertamento induttivo, per la frazione di anno
solare già decorsa, senza attendere la scadenza del termine stabilito
per la dichiarazione annuale e con riferimento alle liquidazioni prescritte
dagli articoli 27 e 33.
Articolo 56
Notificazione e motivazione degli accertamenti
1. Le rettifiche e gli accertamenti sono notificati ai contribuenti,
mediante avvisi motivati, nei modi stabiliti per le notificazioni in materia
di imposte sui redditi, da messi speciali autorizzati dagli uffici dell'imposta
sul valore aggiunto o dai messi comunali.
2. Negli avvisi relativi alle rettifiche di cui all'art. 54 devono
essere indicati specificamente, a pena di nullità, gli errori, le
omissioni e le false o inesatte indicazioni su cui è fondata la
rettifica e i relativi elementi probatori. Per le omissioni e le inesattezze
desunte in via presuntiva devono essere indicati i fatti certi che danno
fondamento alla presunzione.
3. Negli avvisi relativi agli accertamenti induttivi devono essere
indicati, a pena di nullità, l'imponibile determinato dall'ufficio,
l'aliquota o le aliquote e le detrazioni applicate e le ragioni per cui
sono state ritenute applicabili le disposizioni del primo o del secondo
comma dell'art. 55.
4. Nelle ipotesi di cui al quarto comma dell'art. 54 e al terzo comma
dell'art. 55 devono essere inoltre indicate, a pena di nullità,
le ragioni di pericolo per la riscossione dell'imposta.
5. La motivazione dell'atto deve indicare i presupposti di fatto e
le ragioni giuridiche che lo hanno determinato. Se la motivazione fa riferimento
ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo
deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non
ne riproduca il contenuto essenziale. L'accertamento è nullo se
non sono osservate le disposizioni di cui al presente comma.
Articolo 57
Termine per gli accertamenti
1. Gli avvisi relativi alle rettifiche e agli accertamenti previsti
nell'art. 54 e nel secondo comma dell'art. 55 devono essere notificati,
a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a
quello in cui è stata presentata la dichiarazione. Nel caso di richiesta
di rimborso dell'eccedenza d'imposta detraibile risultante dalla dichiarazione
annuale, se tra la data di notifica della richiesta di documenti da parte
dell'ufficio e la data della loro consegna intercorre un periodo superiore
a quindici giorni, il termine di decadenza, relativo agli anni in cui si
è formata l'eccedenza detraibile chiesta a rimborso, è differito
di un periodo di tempo pari a quello compreso tra il sedicesimo giorno
e la data di consegna.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, l'avviso di
accertamento dell'imposta a norma del primo comma dell'art. 55 può
essere notificato fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello
in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
3. Fino alla scadenza del termine stabilito nei commi precedenti le
rettifiche e gli accertamenti possono essere integrati o modificati, mediante
la notificazione di nuovi avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza
di nuovi elementi. Nell'avviso devono essere specificamente indicati, a
pena di nullità, i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso
i quali sono venuti a conoscenza dell'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto.
Articolo 58
Irrogazione delle sanzioni
abrogato
Articolo 59
Ricorsi
1. Il contribuente può ricorrere contro i provvedimenti di rettifica,
di accertamento e di irrogazione delle sanzioni secondo le disposizioni
relative al contenzioso tributario.
2. La nullità degli avvisi per l'omissione o l'insufficienza
delle indicazioni prescritte negli articoli 56 e 57, terzo comma, e in
genere per difetto di motivazione deve essere eccepita a pena di decadenza
in primo grado.
3. I contribuenti obbligati alla tenuta di scritture contabili non
possono provare circostanze omesse nelle scritture stesse o in contrasto
con le loro risultanze.
Articolo 60
Pagamento delle imposte accertate
1. L'imposta o la maggiore imposta accertata dall'ufficio dell'imposta
sul valore aggiunto deve essere pagata dal contribuente entro sessanta
giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento o di rettifica.
2. abrogato
3. abrogato
4. abrogato
5. abrogato
6. L'imposta non versata, risultante dalla dichiarazione annuale, è
iscritta direttamente nei ruoli a titolo definitivo unitamente ai relativi
interessi e alla soprattassa di cui all'articolo 44. La stessa procedura
deve intendersi applicabile per la maggiore imposta determinata a seguito
della correzione di errori materiali o di calcolo rilevati dall'ufficio
in sede di controllo della dichiarazione. L'ufficio, prima dell'iscrizione
a ruolo, invita il contribuente a versare le somme dovute entro trenta
giorni dal ricevimento dell'avviso, con applicazione della soprattassa
pari al 60 per cento della somma non versata o versata in meno. Le somme
dovute devono essere versate direttamente all'ufficio con le modalità
di cui all'articolo 38, quarto comma.
7. Il contribuente non ha diritto di rivalersi dell'imposta o della
maggiore imposta pagata in conseguenza dell'accertamento o della rettifica
nei confronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi.
Articolo 61
Pagamento delle pene pecuniarie e delle soprattasse
abrogato
Articolo 62
Riscossione coattiva e privilegi
1. Se il contribuente non esegue il pagamento dell'imposta, delle pene
pecuniarie e delle soprattasse nel termine stabilito l'ufficio dell'imposta
sul valore aggiunto notifica ingiunzione di pagamento contenente l'ordine
di pagare entro trenta giorni sotto pena degli atti esecutivi. L'ingiunzione
è vidimata e resa esecutiva dal pretore nella cui circoscrizione
ha sede l'ufficio, qualunque sia la somma dovuta, ed è notificata
a norma del primo comma dell'art. 56.
2. Se entro trenta giorni dalla notificazione dell'ingiunzione il contribuente
non esegue il pagamento si procede alla riscossione coattiva secondo le
disposizioni degli articoli da 5 a 29 e 31 del T.U. approvato con R.D.
14 aprile 1910, n. 639.
3. I crediti dello Stato per le imposte, le pene pecuniarie e le soprattasse
dovute ai sensi del presente decreto hanno privilegio generale sui beni
mobili del debitore con grado successivo a quello indicato al n. 15) dell'art.
2778 del codice civile. In caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, gli
stessi crediti sono collocati sussidiariamente sul prezzo degli immobili
con preferenza rispetto ai creditori chirografari, ma dopo i crediti indicati
al primo e secondo comma dell'art. 66 della legge 30 aprile 1969, n. 153.
4. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche nel caso
che il contribuente non esegua il versamento delle somme indebitamente
rimborsategli.
5. Per le imposte e le pene pecuniarie dovute dal cessionario o dal
committente ai sensi dell'art. 41 lo Stato ha privilegio speciale, ai sensi
degli articoli 2758 e 2772 del codice civile, sui beni mobili o immobili
che hanno formato oggetto della cessione o ai quali si riferisce il servizio
prestato, con il grado rispettivamente indicato al n. 5) dell'art. 2778
e al n. 4) dell'articolo 2780 del codice civile.
6. abrogato
7. abrogato
Articolo 63
Collaborazione della guardia di finanza
1. La Guardia di finanza coopera con gli uffici dell'imposta sul valore
aggiunto per l'acquisizione e il reperimento degli elementi utili ai fini
dell'accertamento della imposta e per la repressione delle violazioni del
presente decreto, procedendo di propria iniziativa o su richiesta degli
uffici, secondo le norme e con le facoltà di cui agli articoli 51
e 52, alle operazioni ivi indicate e trasmettendo agli uffici stessi i
relativi verbali e rapporti. Essa inoltre, previa autorizzazione dell'autorità
giudiziaria, che può essere concessa anche in deroga all'articolo
329 del codice di procedura penale, utilizza e trasmette agli uffici documenti,
dati e notizie acquisiti, direttamente o riferiti ed ottenuti dalle altre
Forze di polizia, nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria.
2. Ai fini del necessario coordinamento dell'azione della guardia di
finanza con quella degli uffici finanziari saranno presi accordi, periodicamente
e nei casi in cui si debba procedere ad indagini sistematiche, tra la Direzione
generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari e il Comando
generale della guardia di finanza e, nell'ambito delle singole circoscrizioni,
fra i capi degli ispettorati e degli uffici e i comandi territoriali.
3. Gli uffici finanziari e i comandi della guardia di finanza, per
evitare la reiterazione di accessi presso gli stessi contribuenti, devono
darsi reciprocamente tempestiva comunicazione delle ispezioni e verifiche
intraprese. L'ufficio o il comando che riceva la comunicazione può
richiedere all'organo che sta eseguendo l'ispezione o la verifica, l'esecuzione
di determinati controlli e l'acquisizione di determinati elementi utili
ai fini dell'accertamento.
Articolo 64
Collaborazione degli uffici doganali e degli uffici tecnici delle imposte
di fabbricazione
1. Gli uffici doganali eseguono i controlli necessari per l'accertamento
delle violazioni di cui al quinto comma dell'art. 46 e ne riferiscono ai
competenti uffici dell'imposta sul valore aggiunto. Per le controversie
relative alla qualità e quantità dei beni si applicano le
disposizioni della legge doganale.
2. Gli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione cooperano con
gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto per l'accertamento dell'imposta
dovuta dalle imprese i cui depositi e stabilimenti sono sottoposti alla
vigilanza degli uffici stessi.
Articolo 65
Obblighi dell'amministrazione finanziaria
1. L'amministrazione finanziaria provvede allo scambio, con le altre
autorità competenti degli Stati membri della Comunità economica
europea, delle informazioni necessarie per assicurare il corretto accertamento
dell'imposta sul valore aggiunto. Essa, a tal fine, può autorizzare
la presenza nel territorio dello Stato di funzionari delle amministrazioni
fiscali degli altri Stati membri.
2. L'amministrazione finanziaria provvede alla raccolta delle informazioni
da fornire alle predette autorità con le modalità ed entro
i limiti previsti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto.
Articolo 66
Segreto d'ufficio
1. Gli impiegati della amministrazione finanziaria e gli ufficiali e
agenti della guardia di finanza sono obbligati al segreto per tutto ciò
che riguarda i dati e le notizie di cui vengono a conoscenza nell'adempimento
dei compiti e nell'esercizio dei poteri previsti dal presente decreto.
2. Non è considerata violazione del segreto d'ufficio la comunicazione
da parte dell'Amministrazione finanziaria alle competenti autorità
degli Stati membri della Comunità economica europea delle informazioni
atte a permettere il corretto accertamento dell'imposta sul valore aggiunto,
in attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee
n. 77/799/CEE del 19 dicembre 1977, modificata dalla direttiva numero 79/1070/CEE
del 6 dicembre 1979.
Articolo 66-bis
Pubblicazione degli elenchi di contribuenti
1. Il Ministro delle finanze dispone annualmente la pubblicazione di
elenchi di contribuenti nei cui confronti l'ufficio dell'imposta sul valore
aggiunto ha proceduto a rettifica o ad accertamento ai sensi degli articoli
54 e 55. Sono ricompresi nell'elenco solo quei contribuenti che non hanno
presentato la dichiarazione annuale e quelli dalla cui dichiarazione risulta
un'imposta inferiore di oltre un decimo a quella dovuta ovvero un'eccedenza
detraibile o rimborsabile superiore di oltre un decimo a quella spettante.
Negli elenchi deve essere specificato se gli accertamenti sono definitivi
o in contestazione e deve essere indicato, in caso di rettifica, anche
il volume di affari dichiarato dai contribuenti.
2. Gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto formano e pubblicano
annualmente per ciascuna provincia compresa nella propria circoscrizione
un elenco nominativo dei contribuenti che hanno presentato la dichiarazione
annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, con la specificazione,
per ognuno, del volume di affari. Gli elenchi sono in ogni caso depositati
per la durata di un anno, ai fini della consultazione da parte di chiunque,
sia presso l'ufficio che ha proceduto alla loro formazione, sia presso
i comuni interessati. Per la consultazione non sono dovuti i tributi speciali
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648.
3. abrogato
4. Gli stessi uffici pubblicano, inoltre, un elenco cronologico contenente
i nominativi dei contribuenti che hanno richiesto i rimborsi dell'imposta
sul valore aggiunto e di quelli che li hanno ottenuti.
TITOLO V
IMPORTAZIONI
Articolo 67
Importazioni
1. Costituiscono importazioni le seguenti operazioni aventi per oggetto
beni introdotti nel territorio dello Stato, che siano originari da Paesi
o territori non compresi nel territorio della Comunità e che non
siano stati già immessi in libera pratica in altro Paese membro
della Comunità medesima, ovvero che siano provenienti dai territori
da considerarsi esclusi dalla Comunità a norma dell'articolo 7,
primo comma, lettera b):
a) le operazioni di immissione in libera pratica, con sospensione del
pagamento dell'imposta qualora si tratti di beni destinati a proseguire
verso altro Stato membro della Comunità economica europea;
b) le operazioni di perfezionamento attivo di cui all'articolo 2, lettera
b), del regolamento CEE n. 1999/85 del Consiglio del 16 luglio 1985;
c) le operazioni di ammissione temporanea aventi per oggetto beni,
destinati ad essere riesportati tal quali, che, in ottemperanza alle disposizioni
della Comunità economica europea, non fruiscano della esenzione
totale dai dazi di importazione;
d) le operazioni di immissione in consumo relative a beni provenienti
dal Monte Athos, dalle isole Canarie e dai Dipartimenti francesi d'oltremare;
e) abrogata
2. Sono altresì soggette all'imposta le operazioni di reimportazione
a scarico di esportazione temporanea fuori della Comunità economica
europea e quelle di reintroduzione di beni precedentemente esportati fuori
della Comunità medesima.
Articolo 68
Importazioni non soggette all'imposta
1. Non sono soggette all'imposta:
a) le importazioni di beni indicati nel primo comma, lettera c) dell'art.
8, nell'art. 8-bis, nonché nel secondo comma dell'art. 9, limitatamente
all'ammontare dei corrispettivi di cui al n. 9 dello stesso articolo, sempreché
ricorrano le condizioni stabilite nei predetti articoli;
b) le importazioni di campioni gratuiti di modico valore, appositamente
contrassegnati;
c) ogni altra importazione definitiva di beni la cui cessione è
esente dall'imposta o non vi è soggetta a norma dell'articolo 72.
Per le operazioni concernenti l'oro da investimento di cui all'articolo
10, numero 11), l'esenzione si applica allorché i requisiti ivi
indicati risultino da conforme attestazione resa, in sede di dichiarazione
doganale, dal soggetto che effettua l'operazione;
c-bis) le importazioni di beni indicati nell'ottavo e nel nono comma
dell'articolo 74, concernente disposizioni relative a particolari settori;
d) la reintroduzione di beni nello stato originario, da parte dello
stesso soggetto che li aveva esportati, sempre che ricorrano le condizioni
per la franchigia doganale;
e) abrogata
f) la importazione di beni donati ad enti pubblici ovvero ad associazioni
riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza,
beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica, nonché
quella di beni donati a favore delle popolazioni colpite da calamità
naturali o catastrofi dichiarate tali ai sensi della legge 8 dicembre 1970,
n. 996;
g) le importazioni dei beni indicati nel terzo comma, lettera l), dell'articolo
2.
Articolo 69
Determinazione dell'imposta
1. L'imposta è commisurata, con le aliquote indicate nell'articolo
16, al valore dei beni importati determinato ai sensi delle disposizioni
in materia doganale, aumentato dell'ammontare dei diritti doganali dovuti,
ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto, nonché dell'ammontare
delle spese di inoltro fino al luogo di destinazione all'interno del territorio
della Comunità che figura sul documento di trasporto sotto la cui
scorta i beni sono introdotti nel territorio medesimo. Per i supporti informatici,
contenenti programmi per elaborare prodotti in serie, concorre a formare
il valore imponibile anche quello dei dati e delle istruzioni in essi contenuti.
Per i beni che prima dello sdoganamento hanno formato oggetto nello Stato
di una o più cessioni, la base imponibile è costituita dal
corrispettivo dell'ultima cessione.
2. Fatti salvi i casi di applicazione dell'articolo 68, lettera c),
per i beni nazionali reimportati a scarico di temporanea esportazione la
detrazione prevista negli articoli 207 e 208 del testo unico approvato
con D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, e l'esenzione prevista nell'articolo
209 dello stesso testo unico si applicano, ai fini dell'imposta sul valore
aggiunto, soltanto se i beni vengono reimportati dal soggetto che li aveva
esportati o da un terzo per conto del medesimo e se lo scarico della temporanea
esportazione avviene per identità.
Articolo 70
Applicazione dell'imposta
1. L'imposta relativa alle importazioni è accertata, liquidata
e riscossa per ciascuna operazione. Si applicano per quanto concerne le
controversie e le sanzioni, le disposizioni delle leggi doganali relative
ai diritti di confine.
2. Per le importazioni effettuate senza pagamento di imposta, di cui
alla lettera c) dell'art. 8, all'importatore che attesti falsamente di
trovarsi nelle condizioni richieste per fruire del trattamento ivi previsto
o ne benefìci oltre i limiti consentiti si applica la pena pecuniaria
di cui al terzo comma dell'art. 46, salvo che il fatto costituisca reato
a norma della legge doganale.
3. L'imposta dovuta per l'introduzione dei beni nello Stato tramite
il servizio postale deve essere assolta secondo le modalità stabilite
con apposito decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni.
4. L'imposta assolta per l'importazione di beni da parte di enti, associazioni
ed altre organizzazioni di cui all'articolo 4, quarto comma, può
essere richiesta a rimborso secondo modalità e termini stabiliti
con decreto del Ministro delle finanze, se i beni sono spediti o trasportati
in altro Stato membro della Comunità economica europea. Il rimborso
è eseguito a condizione che venga fornita la prova che l'acquisizione
intracomunitaria di detti beni è stata assoggettata all'imposta
nello Stato membro di destinazione.
5. Per l'importazione di materiale d'oro, nonché dei prodotti
semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi da parte di soggetti
passivi nel territorio dello Stato l'imposta, accertata e liquidata nella
dichiarazione doganale, in base ad attestazione resa in tale sede, è
assolta a norma delle disposizioni di cui al titolo II; a tal fine il documento
doganale deve essere annotato, con riferimento al mese di rilascio del
documento stesso, nei registri di cui agli articoli 23 o 24 nonché,
agli effetti della detrazione, nel registro di cui all'articolo 25.
TITOLO VI
DISPOSIZIONI VARIE
Articolo 71
Operazioni con lo Stato della Città del Vaticano e con la Repubblica
di San Marino
1. Le disposizioni degli articoli 8 e 9 si applicano alle cessioni eseguite
mediante trasporto o consegna dei beni nel territorio dello Stato della
Città del Vaticano, comprese le aree in cui hanno sede le istituzioni
e gli uffici richiamati nella convenzione doganale italo-vaticana del 30
giugno 1930, e in quello della Repubblica di San Marino, ed ai servizi
connessi, secondo modalità da stabilire preventivamente con decreti
del Ministro per le finanze in base ad accordi con i detti Stati.
2. Per l'introduzione nel territorio dello Stato di beni provenienti
dallo Stato della Città del Vaticano, comprese le aree di cui al
primo comma, e dalla Repubblica di San Marino i contribuenti dai quali
o per conto dei quali ne è effettuata l'introduzione nel territorio
dello Stato sono tenuti al pagamento dell'imposta sul valore aggiunto a
norma del terzo comma dell'art. 17.
3. Per i beni di provenienza estera destinati alla Repubblica di San
Marino, l'imposta sul valore aggiunto sarà assunta in deposito dalla
dogana e rimborsata al detto Stato successivamente all'introduzione dei
beni stessi nel suo territorio, secondo modalità da stabilire con
il decreto previsto dal primo comma.
Articolo 72
Trattati e accordi internazionali
1. Le agevolazioni previste da trattati e accordi internazionali relativamente
alle imposte sulla cifra di affari valgono agli effetti dell'imposta sul
valore aggiunto.
2. Per tutti gli effetti del presente decreto le cessioni di beni e
le prestazioni di servizi non soggette all'imposta ai sensi del primo comma
sono equiparate alle operazioni non imponibili di cui agli articoli 8,
8-bis e 9.
3. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche alle cessioni
di beni e alle prestazioni di servizi effettuate:
1) alle sedi ed ai rappresentanti diplomatici e consolari, compreso
il personale tecnico-amministrativo, appartenenti a Stati che in via di
reciprocità riconoscono analoghi benefici alle sedi ed ai rappresentanti
diplomatici e consolari italiani;
2) ai comandi militari degli Stati membri, ai quartieri generali militari
internazionali ed agli organismi sussidiari, installati in esecuzione del
trattato del Nord-Atlantico, nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali,
nonché all'amministrazione della difesa qualora agisca per conto
dell'organizzazione istituita con il suddetto trattato;
3) alle Comunità europee nell'esercizio delle proprie funzioni
istituzionali, anche se effettuate ad imprese o enti per l'esecuzione di
contratti di ricerca e di associazione conclusi con le dette Comunità,
nei limiti per questi ultimi della partecipazione della Comunità
stessa;
4) all'Organizzazione delle Nazioni Unite ed alle sue istituzioni specializzate
nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali;
5) all'Istituto universitario europeo e alla Scuola europea di Varese
nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali.
4. Le disposizioni di cui al precedente comma trovano applicazione
per gli enti indicati ai numeri 1), 3), 4) e 5) allorché le cessioni
di beni e le prestazioni di servizi siano di importo superiore a lire cinquecentomila;
per gli enti indicati nel numero 1), tuttavia, le disposizioni non si applicano
alle operazioni per le quali risulta beneficiario un soggetto diverso,
ancorché il relativo onere sia a carico degli enti e dei soggetti
ivi indicati. Il predetto limite di lire cinquecentomila non si applica
alle cessioni di prodotti soggetti ad accisa, per le quali la non imponibilità
all'imposta sul valore aggiunto opera alle stesse condizioni e negli stessi
limiti in cui viene concessa l'esenzione dai diritti di accisa.
Articolo 73
Modalità e termini speciali
1. Il Ministro delle finanze, con propri decreti, può determinare
le modalità ed i termini:
a) per l'emissione, numerazione, registrazione, conservazione delle
fatture o per la registrazione dei corrispettivi relativi ad operazioni
effettuate dalla stessa impresa in diversi settori di attività e
ad operazioni effettuate a mezzo di sedi secondarie od altre dipendenze
di cui al secondo comma dell'art. 35 e di commissionari, nonché
per la registrazione dei relativi acquisti;
b) per l'emissione delle fatture relative a cessioni di beni inerenti
a contratti estimatori, a cessioni di imballaggi e recipienti di cui all'art.
15, n. 4), non restituiti in conformità alle pattuizioni contrattuali
e a cessioni di beni il cui prezzo è commisurato ad elementi non
ancora conosciuti alla data di effettuazione della operazione;
c) per l'emissione, numerazione, registrazione e conservazione delle
fatture relative a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di
arti e professioni per le quali risulti particolarmente onerosa e complessa
l'osservanza degli obblighi di cui al titolo secondo del presente decreto;
d) per le annotazioni prescritte dal presente decreto da parte dei
contribuenti che utilizzano macchine elettro-contabili, fermo restando
l'obbligo di tenere conto, nelle dichiarazioni annuali e nelle liquidazioni
periodiche, di tutte le operazioni soggette a registrazione nel periodo
cui le dichiarazioni e liquidazioni stesse si riferiscono;
e) per l'emissione, numerazione e registrazione delle fatture, le liquidazioni
periodiche e i versamenti relativi alle somministrazioni di acqua, gas,
energia elettrica e simili e all'esercizio di impianti di lampade votive.
2. Con decreti del Ministro delle finanze possono inoltre essere determinate
le formalità che devono essere osservate per effettuare, senza applicazione
dell'imposta, la restituzione alle imprese produttrici o la sostituzione
gratuita di beni invenduti previste da disposizioni legislative, usi commerciali
o clausole contrattuali.
3. Il Ministro delle finanze può disporre con propri decreti,
stabilendo le relative modalità, che le dichiarazioni delle società
controllate siano presentate dall'ente o società controllante all'ufficio
del proprio domicilio fiscale e che i versamenti di cui agli articoli 27,
30 e 33 siano fatti all'ufficio stesso per l'ammontare complessivamente
dovuto dall'ente o società controllante e dalle società controllate,
al netto delle eccedenze detraibili. Le dichiarazioni, sottoscritte anche
dall'ente o società controllante, devono essere presentate anche
agli uffici del domicilio fiscale delle società controllate, fermi
restando gli altri obblighi e le responsabilità delle società
stesse. Si considera controllata la società le cui azioni o quote
sono possedute dall'altra per oltre la metà fin dall'inizio dell'anno
solare precedente.
Articolo 73-bis
Disposizioni per la identificazione di determinati prodotti
1. Il Ministro delle finanze con propri decreti può stabilire
l'obbligo della individuazione, mediante apposizione di contrassegni ed
etichette, di taluni prodotti appartenenti alle seguenti categorie:
1) prodotti tessili di cui alla L. 26 novembre 1973, n. 883, nonché
indumenti in pelle o pellicceria anche artificiali; 2) apparecchi riceventi
per la radiodiffusione e per la televisione, apparecchi per la registrazione
e la riproduzione del suono e delle immagini, apparecchi del settore cine-foto-ottico,
nonché talune relative parti e pezzi staccati;
3) dischi, nastri ed altri analoghi supporti fonografici.
2. L'obbligo deve essere adempiuto dal produttore o dall'importatore
ovvero da chi effettua acquisti intracomunitari anteriormente a qualsiasi
atto di commercializzazione. Dal contrassegno o dall'etichetta devono risultare,
per i prodotti indicati al n. 1), eventualmente anche in aggiunta ai dati
richiesti dalla L. 26 novembre 1973, n. 883, il numero di partita IVA del
soggetto obbligato e la identificazione merceologica del prodotto in base
alla voce di tariffa doganale e, in caso di sottovoci, anche al numero
di codice statistico; per i prodotti indicati al n. 2), oltre al numero
di partita IVA del soggetto obbligato, il numero progressivo attribuito
al prodotto. Con gli stessi decreti sono stabilite le caratteristiche,
le modalità e i termini dell'apposizione, anche mediante idonee
apparecchiature, del contrassegno e della etichetta nonché i relativi
controlli. Possono essere altresì prescritte modalità per
assicurare il raffronto delle indicazioni contenute nei contrassegni e
nelle etichette con i documenti accompagnatori delle merci viaggianti e
gli altri documenti commerciali e fiscali.
3. Con successivi decreti le disposizioni di cui al precedente comma
possono essere estese anche a prodotti confezionati in tessuto o in pelle,
anche artificiali, diversi dagli indumenti.
4. abrogato
5. abrogato
Articolo 74
Disposizioni relative a particolari settori
1. In deroga alle disposizioni dei titoli primo e secondo, l'imposta
è dovuta:
a) per il commercio di sali e tabacchi importati o fabbricati dall'Amministrazione
autonoma dei monopoli dello Stato, ceduti attraverso le rivendite dei generi
di monopoli, dall'amministrazione stessa, sulla base del prezzo di vendita
al pubblico;
b) per il commercio dei fiammiferi, limitatamente alle cessioni successive
alle consegne effettuate al Consorzio industrie fiammiferi, dal Consorzio
stesso, sulla base del prezzo di vendita al pubblico. Lo stesso regime
si applica nei confronti del soggetto che effettua la prima immissione
al consumo di fiammiferi di provenienza comunitaria. L'imposta concorre
a formare la percentuale di cui all'art. 8 delle norme di esecuzione annesse
al decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 525;
c) per il commercio di giornali quotidiani, di periodici, di libri,
dei relativi supporti integrativi e di cataloghi, dagli editori sulla base
del prezzo di vendita al pubblico, in relazione al numero delle copie vendute.
L'imposta può applicarsi in relazione al numero delle copie consegnate
o spedite, diminuito a titolo di forfettizzazione della resa del 70 per
cento per i libri e dell'80 per cento per i giornali quotidiani e periodici,
esclusi quelli pornografici e quelli ceduti unitamente a supporti integrativi
o ad altri beni. Per periodici si intendono i prodotti editoriali registrati
come pubblicazioni ai sensi della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive
modificazioni. Per supporti integrativi si intendono i nastri, i dischi,
le videocassette e gli altri supporti sonori o videomagnetici ceduti, anche
gratuitamente, in unica confezione, unitamente a giornali quotidiani, periodici
e libri a condizione che i beni unitamente ceduti abbiano prezzo indistinto
e che il costo dei supporti integrativi non sia superiore al cinquanta
per cento del prezzo della confezione stessa. Qualora non ricorrano tali
condizioni, l'imposta si applica con l'aliquota del supporto integrativo.
La disposizione di cui al primo periodo della presente lettera c) si applica
anche se i giornali quotidiani, i periodici ed i libri sono ceduti unitamente
a beni diversi dai supporti integrativi, con prezzo indistinto ed in unica
confezione, sempreché il costo del bene ceduto, anche gratuitamente,
congiuntamente alla pubblicazione non sia superiore al cinquanta per cento
del prezzo dell'intera confezione; se il costo del bene ceduto, anche gratuitamente,
congiuntamente alla pubblicazione è superiore al dieci per cento
del prezzo o dell'intera confezione, l'imposta si applica con l'aliquota
di ciascuno dei beni ceduti. I soggetti che esercitano l'opzione per avvalersi
delle disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398, applicano, per
le cessioni di prodotti editoriali, l'imposta in relazione al numero delle
copie vendute, secondo le modalità previste dalla predetta legge.
Non si considerano supporti integrativi o altri beni quelli che, integrando
il contenuto dei libri, giornali quotidiani e periodici, esclusi quelli
pornografici, sono ad esso funzionalmente connessi e tale connessione risulti
da dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui alla legge 4 gennaio
1968, n. 15, presentata prima della commercializzazione, ai sensi dell'articolo
35, presso il competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto;
d) per le prestazioni dei gestori di telefoni posti a disposizione
del pubblico, nonché per la vendita di qualsiasi mezzo tecnico per
fruire dei servizi di telecomunicazione, fissa o mobile, e di telematica,
dal titolare della concessione o autorizzazione ad esercitare i servizi,
sulla base del corrispettivo dovuto dall'utente;
e) per la vendita al pubblico, da parte di rivenditori autorizzati,
di documenti di viaggio relativi ai trasporti pubblici urbani di persone
dall'esercente l'attività di trasporto e per la vendita al pubblico
di documenti di sosta relativi ai parcheggi veicolari dall'esercente l'attività
di gestione dell'autoparcheggio;
e-bis) abrogata
2. Le operazioni non soggette all'imposta in virtù del precedente
comma sono equiparate per tutti gli effetti del presente decreto alle operazioni
non imponibili di cui al terzo comma dell'art. 2.
3. Le modalità ed i termini per l'applicazione delle disposizioni
dei commi precedenti saranno stabiliti con decreti del Ministro delle finanze.
4. Gli enti e le imprese che prestano servizi al pubblico con caratteri
di uniformità, frequenza e diffusione tali da comportare l'addebito
dei corrispettivi per periodi superiori al mese possono essere autorizzati,
con decreto del Ministro delle finanze, ad eseguire le liquidazioni periodiche
di cui all'art. 27 e i relativi versamenti trimestralmente anziché
mensilmente. La stessa autorizzazione può essere concessa agli esercenti
impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione e agli
autotrasportatori di cose per conto terzi iscritti all'albo di cui alla
legge 6 giugno 1974, n. 298. Non si applicano le disposizioni di cui all'articolo
33 per le liquidazioni ed i versamenti trimestrali effettuati dagli esercenti
impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione e dagli
autotrasportatori iscritti nell'albo sopra indicato, nonché per
le liquidazioni ed i versamenti trimestrali disposti con decreti del Ministro
delle finanze, emanati a norma dell'articolo 73, primo comma, lettera e),
e del primo periodo del presente comma. Per le prestazioni di servizi degli
autotrasportatori indicati nel periodo precedente, effettuate nei confronti
del medesimo committente, può essere emessa, nel rispetto del termine
di cui all'articolo 21, quarto comma, primo periodo, una sola fattura per
più operazioni di ciascun trimestre solare. In deroga a quanto disposto
dall'articolo 23, primo comma, le fatture emesse per le prestazioni di
servizi dei suddetti autotrasportatori possono essere comunque annotate
entro il trimestre solare successivo a quello di emissione.
5. Nel caso di operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora
per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla
consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione,
il subfornitore può effettuare il versamento con cadenza trimestrale,
senza che si dia luogo all'applicazione di interessi.
6. Per gli intrattenimenti, i giochi e le altre attività di
cui alla tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 640, l'imposta si applica sulla stessa base imponibile
dell'imposta sugli intrattenimenti ed è riscossa con le stesse modalità
stabilite per quest'ultima. La detrazione di cui all'articolo 19 è
forfettizzata in misura pari al cinquanta per cento dell'imposta relativa
alle operazioni imponibili. Se nell'esercizio delle attività incluse
nella tariffa vengono effettuate anche prestazioni di sponsorizzazione
e cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione
radiofonica, comunque connesse alle attività di cui alla tariffa
stessa, l'imposta si applica con le predette modalità ma la detrazione
è forfettizzata in misura pari ad un decimo per le operazioni di
sponsorizzazione ed in misura pari ad un terzo per le cessioni o concessioni
di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica. I soggetti che svolgono
le attività incluse nella tariffa sono esonerati dall'obbligo di
fatturazione, tranne che per le prestazioni di sponsorizzazione, per le
cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione
radiofonica e per le prestazioni pubblicitarie; sono altresì esonerati
dagli obblighi di registrazione e dichiarazione, salvo quanto stabilito
dall'articolo 25; per il contenzioso si applica la disciplina stabilita
per l'imposta sugli intrattenimenti. Le singole imprese hanno la facoltà
di optare per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari dandone comunicazione
al concessionario di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, competente in relazione al proprio
domicilio fiscale, prima dell'inizio dell'anno solare ed all'ufficio delle
entrate secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica
10 novembre 1997, n. 442; l'opzione ha effetto fino a quando non è
revocata ed è comunque vincolante per un quinquennio.
7. abrogato
8. Le cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli, ferrosi e dei
relativi lavori, di carta da macero, di stracci e di scarti di ossa, di
pelli, di vetri, di gomma e plastica, intendendosi comprese anche quelle
relative agli anzidetti beni che siano stati ripuliti, selezionati, tagliati,
compattati, lingottati o sottoposti ad altri trattamenti atti a facilitarne
l'utilizzazione, il trasporto e lo stoccaggio senza modificarne la natura,
sono effettuate senza pagamento dell'imposta, fermi restando gli obblighi
di cui al titolo secondo. Agli effetti della limitazione contenuta nel
terzo comma dell'articolo 30 le cessioni sono considerate operazioni imponibili.
9. Le disposizioni del precedente comma si applicano anche per le cessioni
di rottami, cascami e avanzi di metalli non ferrosi e dei relativi lavori,
dei semilavorati di metalli non ferrosi di cui alle seguenti voci della
tariffa doganale comune vigente al 31 dicembre 1996:
a) rame raffinato e leghe di rame, greggio (v.d. 74.03);
b) nichel greggio, anche in lega (v.d. 75.02);
c) alluminio greggio, anche in lega (v.d. 76.01);
d) piombo greggio, raffinato, antimoniale e in lega (v.d. 78.01);
e) zinco greggio, anche in lega (v.d. 79.01);
e-bis) stagno greggio, anche in lega (v.d. 80.01);
e-ter) filo di rame con diametro superiore a 6 millimetri (vergella)
(v.d. 7408.11);
e-quater) filo di alluminio non legato con diametro superiore a 7 millimetri
(vergella) (v.d. 7605.11);
e-quinquies) filo di leghe di alluminio con diametro superiore a 7
millimetri (vergella) (v.d. 7605.21).
10. Le disposizioni dell'ottavo comma si applicano, per i prodotti
ivi considerati, sotto la responsabilità del cedente e sempreché
nell'anno solare precedente l'ammontare delle relative cessioni effettuate
da raccoglitori e rivenditori dotati di sede fissa non sia stato superiore
a due miliardi di lire.
11. I raccoglitori ed i rivenditori dei beni di cui all'ottavo comma
sono esonerati dagli obblighi di cui al titolo II, tranne quello di numerare
e conservare, ai sensi dell'articolo 39, le fatture e le bollette doganali
relative agli acquisti e alle importazioni, nonché le fatture relative
alle cessioni effettuate, all'emissione delle quali deve provvedere il
cessionario che acquista i beni nell'esercizio dell'impresa, e sono esonerati
da ogni altro adempimento senza diritto a detrazione. I raccoglitori e
rivenditori dotati di sede fissa per la successiva rivendita se hanno realizzato
cessioni per un importo superiore a 150 milioni di lire nell'anno precedente
possono optare per l'applicazione dell'IVA nei modi ordinari dandone preventiva
comunicazione all'ufficio nella dichiarazione relativa al suddetto anno.
Unitamente all'opzione deve essere presentata all'ufficio dell'imposta
sul valore aggiunto una garanzia, nelle forme di cui all'articolo 38-bis,
primo comma, pari all'importo derivante dall'applicazione dell'aliquota
ordinaria sull'ammontare di lire due miliardi. I raccoglitori e i rivenditori
dotati di sede fissa, che effettuano sia cessioni di beni di cui all'ottavo
comma che cessioni di beni di cui al nono comma, applicano le disposizioni
di cui al nono comma. Nei confronti dei raccoglitori e dei rivenditori
di beni di cui al nono comma, non dotati di sede fissa, si applicano le
disposizioni del primo periodo.
12. abrogato
13. Nelle operazioni indicate nel primo comma, lettere a), b) e c)
non sono comprese le prestazioni di intermediazione con rappresentanza
ad esse relative.
Articolo 74-bis
Disposizioni per il fallimento e la liquidazione coatta amministrativa
1. Per le operazioni effettuate anteriormente alla dichiarazione di
fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, gli obblighi di fatturazione
e registrazione, sempreché i relativi termini non siano ancora scaduti,
devono essere adempiuti dal curatore o dal commissario liquidatore entro
quattro mesi dalla nomina.
2. Per le operazioni effettuate successivamente all'apertura del fallimento
o all'inizio della liquidazione coatta amministrativa gli adempimenti previsti
dal presente decreto, anche se è stato disposto l'esercizio provvisorio,
devono essere eseguiti dal curatore o dal commissario liquidatore. Le fatture
devono essere emesse entro trenta giorni dal momento di effettuazione delle
operazioni e le liquidazioni periodiche di cui agli articoli 27 e 33 devono
essere eseguite solo se nel mese o trimestre siano state registrate operazioni
imponibili.
3. In deroga a quanto disposto dal primo comma dell'articolo 38-bis,
i rimborsi previsti nell'articolo 30, non ancora liquidati alla data della
dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa e i
rimborsi successivi, sono eseguiti senza la prestazione delle prescritte
garanzie per un ammontare non superiore a lire cinquecento milioni.
Articolo 74-ter
Disposizioni per le agenzie di viaggio e turismo
1. Le operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e di turismo per
la organizzazione di pacchetti turistici costituiti, ai sensi dell'articolo
2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111, da viaggi, vacanze, circuiti
tutto compreso e connessi servizi, verso il pagamento di un corrispettivo
globale sono considerate come una prestazione di servizi unica. Le disposizioni
del presente articolo si applicano anche qualora le suddette prestazioni
siano rese dalle agenzie di viaggio e turismo tramite mandatari; le stesse
disposizioni non si applicano alle agenzie di viaggio e turismo che agiscono
in nome e per conto dei clienti.
2. Ai fini della determinazione dell'imposta sulle operazioni indicate
nel comma 1, il corrispettivo dovuto all'agenzia di viaggi e turismo è
diminuito dei costi sostenuti per le cessioni di beni e prestazioni di
servizi effettuate da terzi a diretto vantaggio dei viaggiatori, al lordo
della relativa imposta.
3. Non è ammessa in detrazione l'imposta relativa ai costi di
cui al comma 2.
4. Se la differenza di cui al comma 2, per effetto di variazioni successivamente
intervenute nel costo, risulta superiore a quella determinata all'atto
della conclusione del contratto, la maggiore imposta è a carico
dell'agenzia; se risulta inferiore i viaggiatori non hanno diritto al rimborso
della minore imposta.
5. Per le prestazioni rese dalle agenzie di viaggio e turismo che agiscono
in nome e per conto proprio relative a pacchetti turistici organizzati
da altri soggetti e per le prestazioni dei mandatari senza rappresentanza
di cui al secondo periodo del comma 1, l'imposta si applica sulla differenza,
al netto dell'imposta, tra il prezzo del pacchetto turistico ed il corrispettivo
dovuto all'agenzia di viaggio e turismo, comprensivi dell'imposta.
5-bis. Per le operazioni rese dalle agenzie di viaggio e turismo relative
a prestazioni di servizi turistici effettuati da altri soggetti, che non
possono essere considerati pacchetti turistici ai sensi dell'articolo 2
del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111, qualora precedentemente
acquisite nella disponibilità dell'agenzia, l'imposta si applica,
sempreché dovuta, con le stesse modalità previste dal comma
5.
6. Se le prestazioni rese al cliente sono eseguite in tutto o in parte
fuori della Comunità economica europea la parte della prestazione
della agenzia di viaggio ad essa corrispondente non è soggetta ad
imposta a norma dell'articolo 9.
7. Per le operazioni di cui al comma 1 deve essere emessa fattura ai
sensi dell'articolo 21, senza separata indicazione dell'imposta, considerando
quale momento impositivo il pagamento integrale del corrispettivo o l'inizio
del viaggio o del soggiorno se antecedente. Se le operazioni sono effettuate
tramite intermediari, la fattura può essere emessa entro il mese
successivo.
8. Le agenzie organizzatrici per le prestazioni di intermediazione
emettono una fattura riepilogativa mensile per le provvigioni corrisposte
a ciascun intermediario, da annotare nei registri di cui agli articoli
23 e 25 entro il mese successivo, inviandone copia, ai sensi e per gli
effetti previsti dal primo comma, secondo periodo, dell'articolo 21, al
rappresentante, il quale le annota ai sensi dell'articolo 23 senza la contabilizzazione
della relativa imposta.
9. Con decreto del Ministro delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità
di attuazione del presente articolo.
Articolo 74-quater
Disposizioni per le attività spettacolistiche
1. Le prestazioni di servizi indicate nella tabella C allegata al presente
decreto, incluse le operazioni ad esse accessorie, salvo quanto stabilito
al comma 5, si considerano effettuate nel momento in cui ha inizio l'esecuzione
delle manifestazioni, ad eccezione delle operazioni eseguite in abbonamento
per le quali l'imposta è dovuta all'atto del pagamento del corrispettivo.
2. Per le operazioni di cui al comma 1 le imprese assolvono gli obblighi
di certificazione dei corrispettivi con il rilascio di un titolo di accesso
emesso mediante apparecchi misuratori fiscali ovvero mediante biglietterie
automatizzate nel rispetto della disciplina di cui alla legge 26 gennaio
1983, n. 18, e successive modificazioni e integrazioni.
3. Il partecipante deve conservare il titolo di accesso per tutto il
tempo in cui si trattiene nel luogo in cui si svolge la manifestazione
spettacolistica. Dal titolo di accesso deve risultare la natura dell'attività
spettacolistica, la data e l'ora dell'evento, la tipologia, il prezzo ed
ogni altro elemento identificativo delle attività di spettacolo
e di quelle ad esso accessorie. I titoli di accesso possono essere emessi
mediante sistemi elettronici centralizzati gestiti anche da terzi. Il Ministero
delle finanze con proprio decreto stabilisce le caratteristiche tecniche,
i criteri e le modalità per l'emissione dei titoli di accesso.
4. Per le attività di cui alla tabella C organizzate in modo
saltuario od occasionale, deve essere data preventiva comunicazione delle
manifestazioni programmate al concessionario di cui all'articolo 17 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, competente
in relazione al luogo in cui si svolge la manifestazione.
5. I soggetti che effettuano spettacoli viaggianti, nonché quelli
che svolgono le altre attività di cui alla tabella C allegata al
presente decreto che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume
di affari non superiore a cinquanta milioni di lire, determinano la base
imponibile nella misura del 50 per cento dell'ammontare complessivo dei
corrispettivi riscossi, con totale indetraibilità dell'imposta assolta
sugli acquisti, con esclusione delle associazioni sportive dilettantistiche,
le associazioni pro-loco e le associazioni senza scopo di lucro che optano
per l'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991,
n. 398. Gli adempimenti contabili previsti per i suddetti soggetti sono
disciplinati con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 3, comma
136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. È data facoltà
di optare per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari secondo le
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997,
n. 442; l'opzione ha effetto fino a quando non è revocata ed è
comunque vincolante per un quinquennio.
6. Per le attività indicate nella tabella C, nonché per
le attività svolte dai soggetti che optano per l'applicazione delle
disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e per gli intrattenimenti
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640,
il concessionario di cui all'articolo 17 del medesimo decreto coopera,
ai sensi dell'articolo 52, con gli uffici delle entrate anche attraverso
il controllo contestuale delle modalità di svolgimento delle manifestazioni,
ivi compresa l'emissione, la vendita e la prevendita dei titoli d'ingresso,
nonché delle prestazioni di servizi accessori, al fine di acquisire
e reperire elementi utili all'accertamento dell'imposta ed alla repressione
delle violazioni procedendo di propria iniziativa o su richiesta dei competenti
uffici dell'amministrazione finanziaria alle operazioni di accesso, ispezione
e verifica secondo le norme e con le facoltà di cui all'articolo
52, trasmettendo agli uffici stessi i relativi processi verbali di constatazione.
Si rendono applicabili le norme di coordinamento di cui all'articolo 63,
commi secondo e terzo. Le facoltà di cui all'articolo 52 sono esercitate
dal personale del concessionario di cui all'articolo 17 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, con rapporto professionale
esclusivo, previamente individuato in base al possesso di una adeguata
qualificazione e inserito in apposito elenco comunicato al Ministero delle
finanze. A tal fine, con decreto del Ministero delle finanze sono stabilite
le modalità per la fornitura dei dati tra gli esercenti le manifestazioni
spettacolistiche, il Ministero per i beni e le attività culturali
il concessionario di cui al predetto articolo 17 del decreto n. 640 del
1972 e l'anagrafe tributaria. Si applicano altresì le disposizioni
di cui agli articoli 18, 22 e 37 dello stesso decreto n. 640 del 1972.
Articolo 75
Norme applicabili
1. Per quanto non è diversamente disposto dal presente decreto
si applicano, in materia di accertamento delle violazioni e di sanzioni,
le norme del codice penale e del codice di procedura penale, della L. 7
gennaio 1929, n. 4 e del R.D.L. 3 gennaio 1926, n. 63, convertito nella
L. 24 maggio 1926, n. 898, e successive modificazioni.
2. Il venti per cento dei proventi delle sanzioni pecuniarie è
devoluto ai fondi costituiti presso l'amministrazione o il corpo cui appartengono
gli accertatori, con le modalità previste con decreto del Ministro
per le finanze. Si applica il quarto comma dell'art. 6 della legge 15 novembre
1973, n. 734.
TITOLO VII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Articolo 76
Istituzione e decorrenza dell'imposta
1. L'imposta sul valore aggiunto è istituita con decorrenza dal
1° gennaio 1973.
2. L'imposta si applica, salvo quanto è disposto negli articoli
da 77 a 80, sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate
dopo il 31 dicembre 1972 e sulle importazioni per le quali la dichiarazione
di importazione definitiva è accettata dalla dogana posteriormente
alla data stessa.
Articolo 77
Operazioni dipendenti da rapporti in corso o già assoggettate
all'imposta generale sulla entrata
1. Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate dopo
il 31 dicembre 1972 in esecuzione di contratti conclusi prima, il cedente
del bene o il prestatore del servizio, se ne sia richiesto dal cessionario
o dal committente, deve applicare l'imposta sul valore aggiunto anche sulla
parte dell'ammontare imponibile eventualmente già assoggettata all'imposta
generale sull'entrata. In questo caso l'imposta generale sull'entrata è
ammessa in detrazione, a norma degli articoli 19, 27 e 28, per la determinazione
dell'imposta sul valore aggiunto dovuta dal cessionario o dal committente.
2. Per le cessioni di beni effettuate dopo il 31 dicembre 1972, in
relazione alle quali l'imposta generale sull'entrata è stata assolta
preventivamente dal cedente una volta tanto in conformità a disposizioni
vigenti alla detta data, l'imposta stessa è ammessa in detrazione
dalla imposta sul valore aggiunto dovuta dal cedente.
Articolo 78
Applicazione graduale dell'imposta per generi alimentari di prima necessità
e prodotti tessili
(omissis)
Articolo 79
Applicazione dell'imposta nel settore edilizio
abrogato
Articolo 80
Operazioni comprese in regimi fiscali sostitutivi
(omissis)
Articolo 81
Applicazione dell'imposta nell'anno 1973
(omissis)
Articolo 82
Detrazione dell'imposta generale sull'entrata relativa agli investimenti
(omissis)
Articolo 83
Detrazione dell'imposta generale sull'entrata relativa alle scorte
(omissis)
Articolo 84
Dichiarazione di detrazione
(omissis)
Articolo 85
Applicazione delle detrazioni
(omissis)
Articolo 86
Sanzioni per indebita detrazione
(omissis)
Articolo 87
Detrazione dell'imposta di fabbricazione sui filati
(omissis)
Articolo 88
Validità di precedenti autorizzazioni
1. Le autorizzazioni all'impiego di schedari a fogli mobili o tabulati
di macchine elettrocontabili, già rilasciate agli effetti dell'imposta
generale sull'entrata, restano valide agli affetti delle registrazioni
previste dal presente decreto fino a quando non sarà diversamente
stabilito dal Ministero delle finanze. I contribuenti che si avvalgono
dell'autorizzazione devono tenere ugualmente i registri previsti dagli
articoli 23, 24 e 25 ed eseguire su di essi entro l'ultimo giorno di ogni
mese, relativamente alle operazioni registrate durante il mese stesso,
le annotazioni di cui al settimo comma dell'art. 27, ai nn. 1), 2) e 3)
dell'art. 28 e al n. 3) dell'art. 31.
2. Restano ugualmente valide, fino a quando non sarà diversamente
stabilito dal Ministero delle finanze, le autorizzazioni già rilasciate
relativamente alla distinta numerazione delle fatture per settori di attività
o per singole dipendenze, alla conservazione di esse mediante microfilms
o in sede diversa dalla principale e alla osservanza di particolari modalità
per i rapporti di cui all'art. 53.
Articolo 89
Revisione dei prezzi per i contratti in corso
(omissis)
Articolo 90
Abolizione dell'imposta generale sull'entrata e di altri tributi
1. Con decorrenza dal 1° gennaio 1973 cessano di avere applicazione:
1) l'imposta generale sull'entrata, la corrispondente imposta prevista
nel primo comma dell'art. 17 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n.
2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762 e successive modificazioni
e l'imposta di conguaglio dovuta per il fatto dell'importazione di cui
alla legge 31 luglio 1954, n. 570, e successive modificazioni;
2) le tasse di bollo sui documenti di trasporto, di cui al decreto
legislativo 7 maggio 1948, n. 1173, ratificato dalla legge 24 febbraio
1953, n. 143, e successive modificazioni, e le tasse erariali sui trasporti,
di cui al testo unico approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447,
e successive modificazioni;
3) la tassa di bollo sulle carte da giuoco, di cui al regio decreto
30 dicembre 1923, n. 3277, e successive modificazioni;
4) la tassa di radiodiffusione sugli apparecchi telericeventi e radioriceventi,
di cui alla legge 15 dicembre 1960, n. 1560;
5) l'imposta sui dischi fonografici ed altri supporti atti alla riproduzione
del suono, di cui alla legge 1° luglio 1961, n. 569;
6) l'imposta di fabbricazione sui filati delle varie fibre tessili
naturali, artificiali, sintetiche e di vetro, di cui al decreto legislativo
3 gennaio 1947, n. 1 e successive modificazioni;
7) l'imposta di fabbricazione sugli oli e grassi animali con punto
di solidificazione non superiore a trenta gradi centigradi, di cui al decreto-legge
20 novembre 1953, n. 843, convertito nella legge 27 dicembre 1953, n. 949,
e successive modificazioni;
8) l'imposta di fabbricazione sugli oli vegetali liquidi con punto
di solidificazione non superiore a dodici gradi centigradi comunque ottenuti
dalla lavorazione di oli e grassi vegetali concreti, di cui al decreto-legge
26 novembre 1954, n. 1080, convertito nella legge 20 dicembre 1954, n.
1219, e successive modificazioni;
9) l'imposta di fabbricazione sugli acidi grassi di origine animale
e vegetale con punto di solidificazione inferiore a quarantotto gradi centigradi
nonché sulle materie grasse classificabili ai termini della tariffa
doganale come acidi grassi, di cui al decreto-legge 31 ottobre 1956, n.
1194, convertito nella legge 20 dicembre 1956, n. 1386, e successive modificazioni;
10) l'imposta di fabbricazione sugli organi di illuminazione elettrica,
di cui al regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 954, convertito nella
legge 19 gennaio 1939, n. 214, e successive modificazioni;
11) l'imposta di fabbricazione sui surrogati del caffè, di cui
al testo unico approvato con decreto del Ministro per le finanze 8 luglio
1924, e successive modificazioni;
12) le sovrimposte di confine corrispondenti alle imposte di fabbricazione
di cui ai numeri precedenti;
13) l'imposta erariale sul consumo del gas, di cui al testo unico approvato
con decreto del Ministro per le finanze 8 luglio 1924, e successive modificazioni;
14) l'imposta di consumo sul sale e l'imposta sul consumo di cartine
e tubetti per sigarette, di cui alla legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive
modificazioni;
15) le imposte comunali di consumo, di cui al testo unico per la finanza
locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 e al regolamento
approvato con regio decreto 30 aprile 1936, n. 1138, e successive modificazioni,
nonché il diritto speciale sulle acque da tavola di cui alla legge
2 luglio 1952, n. 703, e successive modificazioni;
16) l'imposta erariale sulla pubblicità, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 342;
17) la tassa sulle anticipazioni o sovvenzioni contro deposito o contro
pegno, di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3280, e successive
modificazioni;
18) il diritto speciale sull'ammontare lordo dei pedaggi autostradali,
di cui al decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito nella legge
18 dicembre 1970, n. 1034;
19) l'imposta sulle utenze telefoniche, di cui alla legge 6 dicembre
1965, n. 1379, e successive modificazioni;
20) le addizionali ai tributi di cui ai numeri precedenti.
2. Restano fermi gli obblighi, anche formali, derivanti da rapporti
sorti anteriormente al 1° gennaio 1973 relativamente ai tributi indicati
nel presente articolo.
Articolo 91
Norme transitorie in materia di imposta generale sull'entrata
(omissis)
Articolo 92
Norme transitorie in materia di imposte di fabbricazione
(omissis)
Articolo 93
Norme transitorie in materia di imposte di consumo
(omissis)
Articolo 94
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entrerà in vigore il 1° gennaio 1973.
TABELLA A [*]
Parte I [**]
PRODOTTI AGRICOLI E ITTICI
__________
[*]Per l'applicazione della presente tabella si osservano le norme
delle leggi doganali per le voci corrispondenti alla tariffa dei dazi doganali
di importazione.
[**]Per le cessioni dei prodotti agricoli e ittici indicati in tale
parte della tabella, effettuate dai produttori agricoli e ittici di cui
all'art. 34, si applicano le aliquote corrispondenti a quelle di compensazione
forfettaria stabilite dal decreto ministeriale emanato a norma del primo
comma del citato articolo.
1) Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi (v.d. 01.01);
2) animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere
bufalo, suina, ovina e caprina (v.d. 01.02 - 01.03 - 01.04);
3) volatili da cortile vivi; volatili da cortile morti, commestibili,
freschi e refrigerati (v.d. 01.05 - ex 02.02);
4) conigli domestici, piccioni, lepri, pernici, fagiani, rane ed altri
animali vivi destinati all'alimentazione umana, api e bachi da seta (v.d.
ex 01.06);
5) carni, frattaglie e parti di animali di cui ai numeri 3 e 4, fresche,
refrigerate, salate o in salamoia, secche o affumicate (v.d. ex 02.02 -
ex 02.03 - ex 02.04 - ex 02.06);
6) grasso di volatili non pressato né fuso, fresco, refrigerato,
salato o in salamoia, secco o affumicato (v.d. ex 02.05);
7) pesci freschi (vivi o morti), refrigerati, semplicemente salati
o in salamoia, secchi o affumicati, esclusi il salmone e lo storione affumicati
(v.d. ex 03.01 - ex 03.02), derivanti dalla pesca in acque dolci e dalla
piscicoltura;
8) crostacei e molluschi, compresi i testacei (anche separati dal loro
guscio o dalla loro conchiglia), freschi, refrigerati, secchi, salati o
in salamoia, crostacei non sgusciati semplicemente cotti in acqua (v.d.
ex 03.03), derivanti dalla pesca in acque dolci e da allevamento;
9) latte e crema di latte freschi non concentrati né zuccherati
(v.d. 04.01);
10) burro, formaggi e latticini (v.d. 04.03 - 04.04);
11) uova di volatili in guscio, fresche o conservate (v.d. ex 04.05);
12) miele naturale (v.d. 04.06);
13) bulbi, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo
vegetativo, in vegetazione o fioriti; altre piante e radici vive, comprese
le talee e le marze (v.d. 06.01 - 06.02);
14) fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamenti, freschi;
fogliami, foglie, rami ed altre parti di piante, erbe, muschi e licheni,
per mazzi o per ornamenti, freschi (v.d. ex 06.03 - ex 06.04);
15) ortaggi e piante mangerecce, esclusi i tartufi, freschi, refrigerati
o presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre
sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente
preparati per il consumo immediato (v.d. ex 07.01 - ex 07.03);
16) legumi da granella, secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati
(v.d. 07.05);
17) radici di manioca, d'arrow-root e di salep, topinambur, patate
dolci ed altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido o d'inulina,
anche secchi o tagliati in pezzi; midollo della palma a sago (v.d. 07.06);
18) frutta commestibili, fresche o secche, o temporaneamente conservate
(v.d. da 08.01 a 08.09 - 08.11 - 08.12);
19) scorze di agrumi e di meloni, fresche, escluse quelle congelate,
presentate immerse nell'acqua salata, solforata o addizionata di altre
sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche
(v.d. ex 08.13);
20) spezie (v.d. da 09.04 a 09.10);
21) cereali (escluso il riso pilato, brillato, lucidato e spezzato)
(v.d. da 10.01 a 10.05 - ex 10.06 - 10.07);
22) semi e frutti oleosi, esclusi quelli frantumati (v.d. ex 12.01);
23) semi, spore e frutti da sementa (v.d. 12.03);
24) barbabietole da zucchero, anche tagliate in fettucce, fresche o
disseccate (v.d. ex 12.04);
25) radici di cicoria, fresche o disseccate, anche tagliate, non torrefatte
(v.d. ex 12.08);
26) coni di luppolo (v.d. ex 12.06);
27) piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate
principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi,
antiparassitari e simili, freschi o secchi, anche tagliati, frantumati
o polverizzati (v.d. 12.07);
28) carrube fresche o secche; noccioli di frutta e prodotti vegetali
impiegati principalmente nell'alimentazione umana, non nominati né
compresi altrove (v.d. ex 12.08);
29) paglia e lolla di cereali, gregge, anche trinciate (v.d. 12.09);
30) barbabietole da foraggio, navoni-rutabaga, radici da foraggio;
fieno, erba medica, lupinella, trifoglio, cavoli da foraggio, lupino, veccia
ed altri simili prodotti da foraggio (v.d. 12.10);
31) vimini, canne comuni, canne palustri e giunchi greggi, non pelati,
né spaccati, né altrimenti preparati; saggina e trebbia (v.d.
ex 14.01 - ex 14.03);
32) alghe (v.d. ex 14.05);
33) olio d'oliva, morchie e fecce d'olio d'oliva (v.d. ex 15.07 - ex
15.17);
34) cera d'api greggia (v.d. ex 15.15);
35) mosti di uve parzialmente fermentati anche mutizzati con metodi
diversi dalla aggiunta di alcole; mosti di uve fresche anche mutizzati
con alcole (v.d. ex 20.07 - 22.04 - ex 22.05);
36) vini di uve fresche con esclusione di quelli liquorosi ed alcoolizzati
e di quelli contenenti più del ventidue per cento in volume di alcole
(v.d. ex 22.05);
37) sidro, sidro di pere e idromele (v.d. ex 22.07);
38) aceto di vino (v.d. ex 22.10);
39) panelli, sansa di olive ed altri residui dell'estrazione dell'olio
di oliva, escluse le morchie (v.d. ex 23.04);
40) fecce di vino; tartaro greggio (v.d. 23.05);
41) prodotti di origine vegetale del genere di quelli utilizzati per
la nutrizione degli animali, non nominati né compresi altrove (v.d.
23.06);
42) tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco (v.d. 24.01);
43) legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine; cascami
di legno, compresa la segatura (v.d. 44.01);
44) legno rozzo, anche scortecciato o semplicemente sgrossato (v.d.
44.03);
45) legno semplicemente squadrato, escluso il legno tropicale (v.d.
ex 44.04);
46) sughero naturale greggio e cascami di sughero; sughero frantumato,
granulato o polverizzato (v.d. 45.01);
47) bozzoli di bachi da seta atti alla trattura (v.d. 50.01);
48) lane in massa sudice o semplicemente lavate; cascami di lana e
di peli (v.d. ex 53.01 - 53.03);
49) peli fini o grossolani, in massa, greggi (v.d. ex 53.02);
50) lino greggio, macerato, stigliato; stoppe e cascami di lino (v.d.
ex 54.01);
51) ramiè greggio (v.d. ex 54.02);
52) cotone in massa; cascami di cotone, non pettinati né cardati
(v.d. 55.01 - 55.03);
53) canapa (Cannabis sativa) greggia, macerata, stigliata; stoppa e
cascami di canapa (v.d. ex 57.01);
54) abaca greggia; stoppa e cascami di abaca (v.d. ex 57.02);
55) sisal greggia (v.d. ex 57.04);
56) olio essenziale non deterpenato di mentha piperita (v.d. ex 33.01).
Parte II
BENI E SERVIZI SOGGETTI ALL'ALIQUOTA DEL 4%
1) abrogato
2) abrogato
3) latte fresco, non concentrato né zuccherato, destinato al
consumo alimentare, confezionato per la vendita al minuto, sottoposto a
pastorizzazione o ad altri trattamenti previsti da leggi sanitarie;
4) burro, formaggi e latticini (v.d. 04.03 - 04.04);
5) ortaggi e piante mangerecce, esclusi i tartufi, freschi, refrigerati,
presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze
atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente
preparati per il consumo immediato; disseccati, disidratati o evaporati,
anche tagliati in pezzi o in fette, ma non altrimenti preparati (v.d. ex
07.01 - ex 07.03 - ex 07.04);
6) ortaggi e piante mangerecce, anche cotti, congelati o surgelati
(v.d. 07.02);
7) legumi da granella, secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati
(v.d. 07.05);
8) frutta commestibili, fresche o secche o temporaneamente conservate;
frutta, anche cotte, congelate o surgelate senza aggiunta di zuccheri (v.d.
da 08.01 a 08.03 - ex 08.04 - da 08.05 a 08.12);
9) frumento, compreso quello segalato, segala; granturco; riso; risone;
orzo, escluso quello destinato alla semina; avena, grano saraceno, miglio,
scagliola, sorgo ed altri cereali minori, destinati ad uso zootecnico (v.d.
10.01 - 10.02 ex 10.03 - ex 10.04 - 10.05 - ex 10.06 - ex 10.07, ex 21.07.02);
10) farine e semole di frumento, granturco e segala; farine di orzo;
farine di avena, farine di riso e di altri cereali minori destinate ad
uso zootecnico (v.d. ex 11.01 - ex 11.02);
11) frumento, granturco, segala e orzo, spezzati o schiacciati; riso,
avena ed altri cereali minori, spezzati o schiacciati, destinati ad uso
zootecnico (v.d. ex 10.06 e ex 11.02);
12) germi di mais destinati alla disoleazione (ex 11.02 G II); semi
e frutti oleosi destinati alla disoleazione, esclusi quelli di lino e di
ricino e quelli frantumati (v.d. ex 12.01);
12-bis) basilico, rosmarino e salvia, freschi, destinati all'alimentazione
(v.d. ex 12.07);
13) olio d'oliva; oli vegetali destinati all'alimentazione umana od
animale, compresi quelli greggi destinati direttamente alla raffinazione
per uso alimentare (v.d. ex 15.07);
14) margarina animale o vegetale (v.d. ex 15.13);
15) paste alimentari; crackers e fette biscottate; pane, biscotto di
mare e altri prodotti della panetteria ordinaria anche contenenti ingredienti
e sostanze ammessi dal titolo III della legge 4 luglio 1967, n. 580, senza
aggiunta di zuccheri, miele, uova o formaggio;
16) pomidoro pelati e conserve di pomidoro; olive in salamoia (v.d.
ex 20.02);
17) crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura
o di altre lavorazioni dei cereali e dei legumi (v.d. 23.02);
18) giornali e notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa,
libri, periodici, anche in scrittura braille e su supporti audio-magnetici
per non vedenti e ipovedenti, ad esclusione dei giornali e periodici pornografici
e dei cataloghi diversi da quelli di informazione libraria, edizioni musicali
a stampa e carte geografiche, compresi i globi stampati; carta occorrente
per la stampa degli stessi e degli atti e pubblicazioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica; materiale tipografico e simile
attinente alle campagne elettorali se commissionato dai candidati o dalle
liste degli stessi o dai partiti o dai movimenti di opinione politica;
19) fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748; organismi
considerati utili per la lotta biologica in agricoltura;
20) mangimi semplici di origine vegetale; mangimi integrati contenenti
cereali e/o relative farine e/o zucchero; mangimi composti semplici contenenti,
in misura superiore al 50%, cereali compresi nella presente parte della
tabella;
21) case di abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al decreto
del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, ancorché non ultimate, purché
permanga l'originaria destinazione, in presenza delle condizioni di cui
alla nota II-bis) all'art. 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo
unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. In caso di dichiarazione mendace nell'atto
di acquisto, ovvero di rivendita nel quinquennio dalla data dell'atto,
si applicano le disposizioni indicate nella predetta nota;
21-bis) costruzioni rurali destinate ad uso abitativo del proprietario
del terreno o di altri addetti alle coltivazioni dello stesso o all'allevamento
del bestiame e alle attività connesse, cedute da imprese costruttrici,
ancorché non ultimate, purché permanga l'originaria destinazione,
sempre che ricorrano le condizioni di cui all'art. 9, comma 3, lettere
c) ed e), del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni,
dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133;
22) abrogato
23) abrogato
24) beni, escluse le materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione,
anche in economia, dei fabbricati di cui all'art. 13 della L. 2 luglio
1949, n. 408, e successive modificazioni, delle costruzioni rurali di cui
al numero 21-bis) e, fino al 31 dicembre 1996, quelli forniti per la realizzazione
degli interventi di recupero del patrimonio pubblico e privato danneggiato
dai movimenti sismici del 29 aprile, del 7 e dell'11 maggio 1984;
25) abrogato
26) assegnazioni, anche in godimento, di case di abitazione di cui
al numero 21), fatte a soci da cooperative edilizie e loro consorzi;
27) abrogato
28) abrogato
29) abrogato
30) apparecchi di ortopedia (comprese le cinture medico-chirurgiche);
oggetti ed apparecchi per fratture (docce, stecche e simili); oggetti ed
apparecchi di protesi dentaria, oculistica ed altre; apparecchi per facilitare
l'audizione ai sordi ed altri apparecchi da tenere in mano, da portare
sulla persona o da inserire nell'organismo, per compensare una deficienza
o una infermità (v.d. 90.19);
31) poltrone e veicoli simili per invalidi anche con motore o altro
meccanismo di propulsione (v.d. 87.11), intendendosi compresi i servoscala
e altri mezzi simili atti al superamento di barriere architettoniche per
soggetti con ridotte o impedite capacità motorie; motoveicoli di
cui all'articolo 53, comma 1, lettere b), c) ed f), del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, nonché autoveicoli di cui all'articolo 54,
comma 1, lettere a), c) ed f), dello stesso decreto, di cilindrata fino
a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina, e a 2.800 centimetri
cubici se con motore diesel, anche prodotti in serie, adattati per la locomozione
dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, ceduti ai detti
soggetti o ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico, nonché
le prestazioni rese dalle officine per adattare i veicoli, anche non nuovi
di fabbrica, compresi i relativi accessori e strumenti necessari per l'adattamento,
effettuate nei confronti dei soggetti medesimi; autoveicoli di cui all'articolo
54, comma 1, lettere a), c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina,
e a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel, ceduti a soggetti non
vedenti e a soggetti sordomuti, ovvero ai familiari di cui essi sono fiscalmente
a carico;
32) gas per uso terapeutico; reni artificiali;
33) parti, pezzi staccati ed accessori esclusivamente destinati ai
beni indicati ai precedenti numeri 30, 31 e 32;
34) abrogato
35) prestazioni relative alla composizione, montaggio, duplicazione,
legatoria e stampa, anche in scrittura braille e su supporti audio-magnetici
per non vedenti e ipovedenti, dei giornali e notiziari quotidiani, libri,
periodici, ad esclusione dei giornali e periodici pornografici e dei cataloghi
diversi da quelli di informazione libraria, edizioni musicali a stampa,
carte geografiche, atti e pubblicazioni della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica;
36) canoni di abbonamento alle radiodiffusioni circolari con esclusione
di quelle trasmesse in forma codificata; prestazioni di servizi delle radiodiffusioni
con esclusione di quelle trasmesse in forma codificata aventi carattere
prevalentemente politico, sindacale, culturale, religioso, sportivo, didattico
o ricreativo effettuate ai sensi dell'art. 19, lettere b) e c), L. 14 aprile
1975, n. 103;
37) somministrazioni di alimenti e bevande effettuate nelle mense aziendali
ed interaziendali, nelle mense delle scuole di ogni ordine e grado, nonché
nelle mense per indigenti anche se le somministrazioni sono eseguite sulla
base di contratti di appalto o di apposite convenzioni;
38) somministrazioni di alimenti e bevande effettuate mediante distributori
automatici collocati in stabilimenti, ospedali, case di cura, uffici, scuole,
caserme e altri edifici destinati a collettività;
39) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi
alla costruzione dei fabbricati di cui all'art. 13 della L. 2 luglio 1949,
n. 408, e successive modificazioni, effettuate nei confronti di soggetti
che svolgono l'attività di costruzione di immobili per la successiva
vendita, ivi comprese le cooperative edilizie e loro consorzi, anche se
a proprietà indivisa, o di soggetti per i quali ricorrono le condizioni
richiamate nel numero 21), nonché alla realizzazione delle costruzioni
rurali di cui al numero 21-bis);
40) abrogato
41) abrogato
41-bis) prestazioni socio-sanitarie, educative, comprese quelle di
assistenza domiciliare o ambulatoriale o in comunità e simili o
ovunque rese, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti
e malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori, anche coinvolti
in situazioni di disadattamento e di devianza, rese da cooperative e loro
consorzi, sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto e
di convenzioni in generale;
41-ter) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi
ad oggetto la realizzazione delle opere direttamente finalizzate al superamento
o alla eliminazione delle barriere architettoniche.
41-quater) protesi e ausili inerenti a menomazioni di tipo funzionale
permanenti.
Parte III
BENI E SERVIZI SOGGETTI ALL'ALIQUOTA DEL 10%
1) Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi (v.d. 01.01);
2) animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere
bufalo, suina, ovina e caprina (v.d. 01.02; 01.03; 01.04);
3) carni e parti commestibili degli animali della specie equina, asinina,
mulesca, bovina (compreso il genere bufalo), suina, ovina e caprina, fresche,
refrigerate, congelate o surgelate, salate o in salamoia, secche o affumicate
(v.d. ex 02.01 - ex 02.06);
4) frattaglie commestibili degli animali della specie equina, asinina,
mulesca, bovina (compreso il genere bufalo), suina, ovina e caprina, fresche,
refrigerate, congelate o surgelate, salate o in salamoia, secche o affumicate
(v.d. ex 02.01 - ex 02.06);
5) volatili da cortile vivi; volatili da cortile morti commestibili,
freschi, refrigerati, congelati o surgelati (v.d. 01.05 - ex 02.02);
6) carni, frattaglie e parti di animali di cui al n. 5, fresche, refrigerate,
salate o in salamoia, secche o affumicate, congelate o surgelate (v.d.
ex 02.02 - 02.03);
7) conigli domestici, piccioni, lepri, pernici, fagiani, rane ed altri
animali vivi destinati all'alimentazione umana; loro carni, parti e frattaglie,
fresche, refrigerate, salate o in salamoia, secche o affumicate; api e
bachi da seta; pesci freschi (vivi o morti), refrigerati, congelati o surgelati,
non destinati all'alimentazione (v.d. ex 01.06, ex 02.04, ex 02.06 e ex
03.01);
8) carni, frattaglie e parti, commestibili, congelate o surgelate di
conigli domestici, piccioni, lepri, pernici e fagiani (v.d. ex 02.04);
9) grasso di volatili non pressato né fuso, fresco, refrigerato,
salato o in salamoia, secco, affumicato, congelato o surgelato (v.d. ex
02.05);
10) lardo, compreso il grasso di maiale non pressato né fuso,
fresco, refrigerato, congelato o surgelato, salato o in salamoia, secco
o affumicato (v.d. ex 02.05);
10-bis) pesci freschi (vivi o morti), refrigerati, congelati o surgelati,
destinati all'alimentazione; semplicemente salati o in salamoia, secchi
o affumicati (v.d. ex 03.01 - 03.02). Crostacei e molluschi compresi i
testacei (anche separati dal loro guscio o dalla loro conchiglia), freschi,
refrigerati, congelati o surgelati, secchi, salati o in salamoia, esclusi
astici, aragoste e ostriche; crostacei non sgusciati, semplicemente cotti
in acqua o al vapore, esclusi astici e aragoste (v.d. ex 03.03);
11) yogurt, kephir, latte fresco, latte cagliato, siero di latte, latticello
(o latte battuto) e altri tipi di latte fermentati o acidificati (v.d.
ex 04.01);
12) latte conservato, concentrato o zuccherato (v.d. ex 04.02);
13) crema di latte fresca, conservata, concentrata o non, zuccherata
o non (v.d. ex 04.01 - ex 04.02);
14) uova di volatili in guscio, fresche o conservate (v.d. ex 04.05);
15) uova di volatili e giallo di uova, essiccati o altrimenti conservati,
zuccherati o non, destinati ad uso alimentare (v.d. 04.05);
16) miele naturale (v.d. 04.06);
17) budella, vesciche e stomaci di animali, interi o in pezzi, esclusi
quelli di pesci, destinati all'alimentazione umana od animale (v.d. ex
05.04);
18) ossa gregge, sgrassate o semplicemente preparate, acidulate o degelatinate,
loro polveri e cascami, destinati all'alimentazione degli animali (v.d.
ex 05.08);
19) prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove,
esclusi tendini, nervi, ritagli ed altri simili cascami di pelli non conciate
(v.d. ex 05.15);
20) bulbi, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo
vegetativo, in vegetazione o fioriti, altre piante e radici vive, comprese
le talee e le marze, fiori e boccioli di fiori recisi, per mazzi o per
ornamenti, freschi, fogliami, foglie, rami ed altre parti di piante, erbe,
muschi e licheni, per mazzi o per ornamenti, freschi (v.d. ex 06.01 - 06.02.
ex 06.03 - 06.04);
21) ortaggi e piante mangerecce, esclusi i tartufi, macinati o polverizzati,
ma non altrimenti preparati; radici di manioca, d'arrow-root e di salep,
topinambur, patate dolci ed altre simili radici e tuberi ad alto tenore
di amido o di inulina, anche secchi o tagliati in pezzi; midollo della
palma a sago (v.d. ex 07.04 e 07.06);
22) uva da vino (v.d. ex 08.04);
23) scorze di agrumi e di meloni, fresche, escluse quelle congelate,
presentate immerse nell'acqua salata, solforata o addizionata di altre
sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche
(v.d. ex 08.13);
24) tè, matè (v.d. 09.02 - 09.03);
25) spezie (v.d. da 09.04 a 09.10);
26) orzo destinato alla semina; avena, grano saraceno, miglio, scagliola,
sorgo ed altri cereali minori, destinati ad usi diversi da quello zootecnico
(v.d. ex 10.03, ex 10.04 e ex 10.07);
27) farine di avena e di altri cereali minori destinate ad usi diversi
da quello zootecnico (v.d. ex 11.01);
28) semole e semolini di orzo, avena e di altri cereali minori; cereali
mondati, perlati, in fiocchi; germi di cereali anche sfarinati (v.d. ex
11.02);
29) riso, avena, altri cereali minori, spezzati o schiacciati, destinati
ad usi diversi da quello zootecnico (v.d. ex 10.06 e ex 11.02);
30) farine dei legumi da granella secchi compresi nella v.d. 07.05
o delle frutta comprese nel capitolo 8 della Tariffa Doganale; farine e
semolini di sago e di radici e tuberi compresi nella v.d. 07.06; farina,
semolino e fiocchi di patate (v.d. 11.04 - 11.05);
31) malto, anche torrefatto (v.d. 11.07);
32) amidi e fecole; inulina (v.d. 11.08);
33) glutine e farina di glutine, anche torrefatti (v.d. 11.09 - ex
23.03);
34) semi di lino e di ricino; altri semi e frutti oleosi non destinati
alla disoleazione, esclusi quelli frantumati (v.d. ex 12.01);
35) farine di semi e di frutti oleosi, non disoleate, esclusa la farina
di senapa (v.d. 12.02);
36) semi, spore e frutti da sementa (v.d. 12.03);
37) barbabietole da zucchero, anche tagliate in fettucce, fresche o
disseccate (v.d. ex 12.04);
38) coni di luppolo (v.d. ex 12.06);
38-bis) piante allo stato vegetativo, di basilico, rosmarino e salvia
(v.d. ex 12.07);
39) abrogato
40) radici di cicoria, fresche o disseccate, anche tagliate, non torrefatte;
carrube fresche o secche; noccioli di frutta e prodotti vegetali impiegati
principalmente nell'alimentazione umana, non nominati né compresi
altrove (v.d. ex 12.08);
41) paglia e lolla di cereali, gregge, anche trinciate (v.d. 12.09);
42) barbabietole da foraggio, navoni-rutabaga, radici da foraggio;
fieno, erba medica, lupinella, trifoglio, cavoli da foraggio, lupino, veccia
ed altri simili prodotti da foraggio (v.d. 12.10);
43) succhi ed estratti vegetali di luppolo; manna (v.d. ex 13.03);
44) abrogato
45) alghe (v.d. ex 14.05);
46) strutto ed altri grassi di maiale, pressati o fusi, grasso di oca
e di altri volatili, pressato o fuso (v.d. ex 15.01); 47) sevi (delle specie
bovina, ovina e caprina), greggi o fusi, compresi i sevi detti “primo sugo”,
destinati all'alimentazione umana od animale (v.d. ex 15.02);
48) stearina solare, oleostearina, olio di strutto e oleomargarina
non emulsionata, non mescolati né altrimenti preparati, destinati
all'alimentazione umana od animale (v.d. ex 15.03);
49) grassi ed oli di pesci e di mammiferi marini, anche raffinati,
destinati all'alimentazione umana od animale (v.d. ex 15.04);
50) altri grassi ed oli animali destinati alla nutrizione degli animali;
oli vegetali greggi destinati alla alimentazione umana od animale (v.d.
ex 15.06 - ex 15.07);
51) oli e grassi animali o vegetali parzialmente o totalmente idrogenati
e oli e grassi animali o vegetali solidificati o induriti mediante qualsiasi
altro processo, anche raffinati, ma non preparati, destinati all'alimentazione
umana od animale (v.d. ex 15.12);
52) imitazioni dello strutto e altri grassi alimentari preparati (v.d.
ex 15.13);
53) cera d'api greggia (v.d. ex 15.15);
54) abrogato
55) salsicce, salami e simili di carni, di frattaglie o di sangue (v.d.
16.01);
56) altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie ad esclusione
di quelle di fegato di oca o di anatra e di quelle di selvaggina (v.d.
ex 16.02);
57) estratti e sughi di carne ed estratti di pesce (v.d. 16.03);
58) preparazioni e conserve di pesci, escluso il caviale e i suoi succedanei;
crostacei e molluschi (compresi i testacei), esclusi astici, aragoste ed
ostriche, preparati o conservati (v.d. ex 16.04 - ex 16.05);
59) zuccheri di barbabietola e di canna allo stato solido, esclusi
quelli aromatizzati o colorati (v.d. ex 17.01);
60) altri zuccheri allo stato solido, esclusi quelli aromatizzati o
colorati; sciroppi di zuccheri non aromatizzati né colorati; succedanei
del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati;
destinati all'alimentazione umana od animale (v.d. ex 17.02);
61) melassi destinati all'alimentazione umana od animale, esclusi quelli
aromatizzati o colorati (v.d. ex 17.03);
62) prodotti a base di zucchero non contenenti cacao (caramelle, boli
di gomma, pastigliaggi, torrone e simili) in confezione non di pregio,
quali carta, cartone, plastica, banda stagnata, alluminio o vetro comune
(v.d. 17.04);
63) cacao in polvere non zuccherato (v.d. 18.05);
64) cioccolato ed altre preparazioni alimentari contenenti cacao in
confezioni non di pregio, quali carta, cartone, plastica, banda stagnata,
alluminio o vetro comune (v.d. ex 18.06);
65) estratti di malto; preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli,
per usi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole
o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore al
50 per cento in peso (v.d. 19.02);
66) tapioca, compresa quella di fecola di patate (v.d. 19.04);
67) prodotti a base di cereali; ottenuti per soffiatura o tostatura:
“puffed-rice”, “corn-flakes” e simili (v.d. 19.05); 68) prodotti della
panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche addizionati
di cacao in qualsiasi proporzione (v.d. 19.08);
69) ortaggi, piante mangerecce e frutta, preparati o conservati nell'aceto
o nell'acido acetico, con o senza sale, spezie, mostarda o zuccheri (v.d.
20.01);
70) ortaggi e piante mangerecce (esclusi i tartufi) preparati o conservati
senza aceto o acido acetico (v.d. ex 20.02);
71) frutta congelate, con aggiunta di zuccheri (v.d. 20.03);
72) frutta, scorze di frutta, piante e parti di piante, cotte negli
zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate, cristallizzate) (v.d. 20.04);
73) puree e paste di frutta, gelatine, marmellate, ottenute mediante
cottura, anche con aggiunta di zuccheri (v.d. 20.05);
74) frutta altrimenti preparate o conservate, anche con aggiunta di
zuccheri (v.d. ex 20.06);
75) abrogato
76) cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè
e loro estratti; estratti o essenze di caffè, di tè, di matè
e di camomilla; preparazioni a base di questi estratti o essenze (v.d.
21.02 - ex 30.03);
77) farina di senape e senape preparate (v.d. 21.03);
78) salse; condimenti composti; preparazioni per zuppe, minestre, brodi;
zuppe, minestre, brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate
(v.d. 21.04 - 21.05);
79) lieviti naturali, e vivi o morti, lieviti artificiali preparati
(v.d. 21.06);
80) preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove
(v.d. ex 21.07), esclusi gli sciroppi di qualsiasi natura;
81) acqua, acque minerali (v.d. ex 22.01);
82) birra (v.d. 22.03);
83) abrogato
84) abrogato
85) aceto di vino; aceti commestibili non di vino e loro succedanei
(v.d. 22.10);
86) farine e polveri di carne e di frattaglie, di pesci, di crostacei,
di molluschi, non adatte all'alimentazione umana e destinate esclusivamente
alla nutrizione degli animali; ciccioli destinati all'alimentazione umana
od animale (v.d. ex 23.01);
87) polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero esaurite ed
altri cascami della fabbricazione dello zucchero; avanzi della fabbricazione
della birra e della distillazione degli alcoli; avanzi della fabbricazione
degli amidi ed altri avanzi e residui simili (v.d. ex 23.03);
88) panelli, sansa di olive ed altri residui dell'estrazione dell'olio
di oliva, escluse le morchie; panelli ed altri residui della disoleazione
di semi e frutti oleosi (v.d. 23.04);
89) fecce di vino, tartaro greggio (v.d. 23.05);
90) prodotti di origine vegetale del genere di quelli utilizzati per
la nutrizione degli animali, non nominati né compresi altrove (v.d.
23.06);
91) foraggi melassati o zuccherati; altre preparazioni del genere di
quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali, esclusi gli alimenti
per cani o gatti condizionati per la vendita al minuto (v.d. ex 23.07);
92) tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco (v.d. 24.01);
93) lecitine destinate all'alimentazione umana od animale (v.d. ex
29.24);
94) abrogato
95) abrogato
96) abrogato
97) abrogato
98) legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine; cascami
di legno, compresa la segatura (v.d. 44.01);
99) abrogato
100) abrogato
101) abrogato
102) abrogato
103) energia elettrica per uso domestico; energia elettrica e gas per
uso di imprese estrattive e manifatturiere comprese le imprese poligrafiche,
editoriali e simili; gas, gas metano e gas petroliferi liquefatti, destinati
ad essere immessi direttamente nelle tubazioni delle reti di distribuzione
per essere successivamente erogati;
104) oli minerali greggi, oli combustibili ed estratti aromatici impiegati
per generare, direttamente o indirettamente, energia elettrica, purché
la potenza installata non sia inferiore ad 1 KW; oli minerali greggi, oli
combustibili (ad eccezione degli oli combustibili fluidi per riscaldamento)
e terre da filtro residuate dalla lavorazione degli oli lubrificanti, contenenti
non più del 45 per cento in peso di prodotti petrolici, da usare
direttamente come combustibili nelle caldaie e nei forni; oli combustibili
impiegati per produrre direttamente forza motrice con motori fissi in stabilimenti
industriali, agricolo-industriali, laboratori, cantieri di costruzione;
oli combustibili diversi da quelli speciali destinati alla trasformazione
in gas da immettere nelle reti cittadine di distribuzione; oli minerali
non raffinati provenienti dalla distillazione primaria del petrolio naturale
greggio o dalle lavorazioni degli stabilimenti che trasformano gli oli
minerali in prodotti chimici di natura diversa, aventi punto di infiammabilità
(in vaso chiuso) inferiore a 55 °C, nei quali il distillato a 225 °C
sia inferiore al 95 per cento in volume ed a 300 °C sia almeno il 90
per cento in volume, destinati alla trasformazione in gas da immettere
nelle reti cittadine di distribuzione;
105) abrogato
106) prodotti petroliferi per uso agricolo e per la pesca in acque
interne;
107) abrogato
108) abrogato
109) abrogato
110) prodotti fitosanitari;
111) seme per la fecondazione artificiale del bestiame;
112) principi attivi per la preparazione ed integratori per mangimi;
113) prodotti di origine minerale e chimico-industriale ed additivi
per la nutrizione degli animali;
114) medicinali pronti per l'uso umano o veterinario, compresi i prodotti
omeopatici; sostanze farmaceutiche ed articoli di medicazione di cui le
farmacie devono obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea ufficiale;
115) abrogato
116) abrogato
117) abrogato
118) abrogato
119) contratti di scrittura connessi con gli spettacoli teatrali;
120) prestazioni rese ai clienti alloggiati nelle strutture ricettive
di cui all'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e successive
modificazioni, nonché prestazioni di maggiore comfort alberghiero
rese a persone ricoverate in istituti sanitari;
121) somministrazioni di alimenti e bevande; prestazioni di servizi
dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto forniture o somministrazioni
di alimenti e bevande;
122) prestazioni di servizi relativi alla fornitura e distribuzione
di calore-energia per uso domestico;
123) spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, compresi opere liriche,
balletto, prosa, operetta, commedia musicale, rivista; concerti vocali
e strumentali; attività circensi e dello spettacolo viaggiante,
spettacoli di burattini e marionette ovunque tenuti;
123-bis) servizi telefonici resi attraverso posti telefonici pubblici
e telefoni a disposizione del pubblico;
123-ter) canoni di abbonamento alle radiodiffusioni circolari trasmesse
in forma codificata, nonché alla diffusione radiotelevisiva con
accesso condizionato effettuata in forma digitale a mezzo di reti via cavo
o via satellite ivi comprese le trasmissioni televisive punto-punto;
124) abrogato
125) prestazioni di servizi mediante macchine agricole o aeromobili
rese a imprese agricole singole o associate;
126) abrogato
127) prestazioni di trasporto eseguite con i mezzi di cui alla legge
23 giugno 1927, n. 1110, e al regio decreto-legge 7 settembre 1938, n.
1696, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 8;
127-bis) somministrazione di gas metano usato come combustibile per
usi domestici di cottura cibi e per produzione di acqua calda di cui alla
tariffa T1, prevista dal provvedimento del Comitato interministeriale dei
prezzi (CIP) n. 37 del 26 giugno 1986; somministrazione, tramite reti di
distribuzione, di gas di petrolio liquefatti per usi domestici di cottura
cibi e per produzione di acqua calda; gas di petroli liquefatti contenuti
o destinati ad essere immessi in bombole da 10 a 20 kg in qualsiasi fase
della commercializzazione;
127-ter) locazioni di immobili di civile abitazione effettuate dalle
imprese che li hanno costruiti per la vendita;
127-quater) prestazioni di allacciamento alle reti di teleriscaldamento
realizzate in conformità alla vigente normativa in materia di risparmio
energetico;
127-quinquies) opere di urbanizzazione primaria e secondaria elencate
nell'articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, integrato dall'articolo
44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865; linee di trasporto metropolitane
tramviarie ed altre linee di trasporto ad impianto fisso; impianti di produzione
e reti di distribuzione calore-energia e di energia elettrica da fonte
solare-fotovoltaica ed eolica; impianti di depurazione destinati ad essere
collegati a reti fognarie anche intercomunali e ai relativi collettori
di adduzione; edifici di cui all'articolo 1 della legge 19 luglio 1961,
n. 659, assimilati ai fabbricati di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio
1949, n. 408, e successive modificazioni;
127-sexies) beni, escluse materie prime e semilavorate, forniti per
la costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici di cui al numero
127-quinquies);
127-septies) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto
relativi alla costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici di
cui al numero 127-quinquies);
127-octies) prestazioni dei servizi di assistenza per la stipula di
accordi in deroga previsti dall'articolo 11, comma 2, del D.L. 11 luglio
1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 1992, n.
359, resi dalle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori
per il tramite delle loro organizzazioni provinciali;
127-novies) prestazioni di trasporto di persone e dei rispettivi bagagli
al seguito, escluse quelle esenti a norma dell'articolo 10, numero 14),
del presente decreto;
127-decies) francobolli da collezione e collezioni di francobolli;
127-undecies) case di abitazione non di lusso secondo i criteri di
cui al D.M. 2 agosto 1969 del Ministro dei lavori pubblici pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, anche se assegnate in proprietà
o in godimento a soci da cooperative edilizie e loro consorzi, ancorché
non ultimate, purché permanga l'originaria destinazione, qualora
non ricorrano le condizioni richiamate nel numero 21) della parte seconda
della presente tabella; fabbricati o porzioni di fabbricato, diversi dalle
predette case di abitazione, di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio
1949, n. 408, e successive modificazioni ed integrazioni, ancorché
non ultimati, purché permanga l'originaria destinazione, ceduti
da imprese costruttrici;
127-duodecies) prestazioni di servizi aventi ad oggetto la realizzazione
di interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 31, primo
comma, lettera b), della legge 5 agosto 1978, n. 457, agli edifici di edilizia
residenziale pubblica;
127-terdecies) beni, escluse le materie prime e semilavorate, forniti
per la realizzazione degli interventi di recupero di cui all'articolo 31
della legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui alle lettere a)
e b) del primo comma dello stesso articolo;
127-quaterdecies) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di
appalto relativi alla costruzione di case di abitazione di cui al numero
127-undecies) e alla realizzazione degli interventi di recupero di cui
all'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui
alle lettere a) e b) del primo comma dello stesso articolo;
127-quinquiesdecies) fabbricati o porzioni di fabbricati sui quali
sono stati eseguiti interventi di recupero di cui all'articolo 31 della
legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b)
del primo comma dello stesso articolo, ceduti dalle imprese che hanno effettuato
gli interventi;
127-sexiesdecies) prestazioni di gestione, stoccaggio e deposito temporaneo,
previste dall'articolo 6, comma 1, lettere d), l) e m), del decreto legislativo
5 febbraio 1997, n. 22, di rifiuti urbani di cui all'articolo 7, comma
2, e di rifiuti speciali di cui all'articolo 7, comma 3, lettera g), del
medesimo decreto, nonché prestazioni di gestione di impianti di
fognatura e depurazione;
127-septiesdecies) oggetti d'arte, di antiquariato, da collezione,
importati; oggetti d'arte di cui alla lettera a) della tabella allegata
al decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, ceduti dagli autori, dai loro eredi o
legatari.
TABELLA B
PRODOTTI SOGGETTI
ALL'ALIQUOTA DEL 20 PER CENTO
a) lavori in platino, esclusi quelli per uso industriale, sanitario
e di laboratorio; prodotti con parti o guarnizioni di platino, costituenti
elemento prevalente del prezzo;
b) pelli da pellicceria, conciate o preparate, anche confezionate in
tavole, sacchi, mappette, croci o altri simili manufatti, di zibellino,
ermellino, cincillà, ocelot, leopardo, giaguaro, ghepardo, tigre,
pantera, zebra, lince, visone, pekan, breitshwanz, martora, lontra sealskin,
lontra di fiume, volpe argentata, volpe bianca, ghiottone, scimmia, scoiattolo,
orso bianco, donnola, e relative confezioni;
c) vini spumanti a denominazione di origine la cui regolamentazione
obbliga alla preparazione mediante fermentazione naturale in bottiglia;
d) abrogato
e) autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e di cose carrozzati
a pianale o a cassone con cabina profonda o a furgone anche fenestrato
con motore di cilindrata superiore a 2.000 centimetri cubici o con motore
diesel superiore a 2.500 centimetri cubici;
f) motocicli per uso privato con motore di cilindrata superiore a 350
centimetri cubici;
g) navi e imbarcazioni da diporto di stazza lorda superiore a diciotto
tonnellate;
h) tappeti e guide fabbricati a mano originari dall'Oriente, dall'Estremo
Oriente e dal Nord Africa.
TABELLA C
SPETTACOLI ED ALTRE ATTIVITÀ
1) Spettacoli cinematografici e misti di cinema e avanspettacolo, comunque
ed ovunque dati al pubblico anche se in circoli e sale private;
2) spettacoli sportivi, di ogni genere, ovunque si svolgono;
3) esecuzioni musicali di qualsiasi genere esclusi i concerti vocali
e strumentali, anche se effettuate in discoteche e sale da ballo qualora
l'esecuzione di musica dal vivo sia di durata pari o superiore al 50 per
cento dell'orario complessivo di apertura al pubblico dell'esercizio, escluse
quelle effettuate a mezzo elettrogrammofoni a gettone o a moneta o di apparecchiature
similari a gettone o a moneta; lezioni di ballo collettive; corsi mascherati
e in costume, rievocazioni storiche, giostre e manifestazioni similari;
4) spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, compresi balletto, opere
liriche, prosa, operetta, commedia musicale, rivista; concerti vocali strumentali,
attività circensi e dello spettacolo viaggiante, spettacoli di burattini
e marionette ovunque tenuti;
5) mostre e fiere campionarie; esposizioni scientifiche, artistiche
e industriali, rassegne cinematografiche riconosciute con decreto del Ministero
delle finanze ed altre manifestazioni similari;
6) prestazioni di servizi fornite in locali aperti al pubblico mediante
radiodiffusioni circolari, trasmesse in forma codificata; la diffusione
radiotelevisiva, anche a domicilio, con accesso condizionato effettuata
in forma digitale a mezzo di reti via cavo o via satellite. |
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