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La legge n.262 del 2005 disciplina i mercati finanziari (la borsa) e tutela i rispamiatori e gli investitori in società per azioni. |
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TITOLO I MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLE SOCIETÀ PER AZIONI Capo I ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO Art. 1. (Nomina e requisiti degli amministratori) 1. Nel testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, alla parte IV, titolo III, capo II, dopo l’articolo 147-bis, è inserita la seguente sezione: «Sezione IV-bis. Organi di amministrazione. Art. 147-ter. – (Elezione e composizione del consiglio di amministrazione). – 1. Lo statuto prevede che i membri del consiglio di amministrazione siano eletti sulla base di liste di candidati e determina la quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione di esse, in misura non superiore a un quarantesimo del capitale sociale. 2. Per le elezioni alle cariche sociali le votazioni
devono sempre svolgersi con scrutinio segreto.
Art. 147-quater. - (Composizione del consiglio di
gestione). – 1. Qualora il consiglio di gestione sia composto da più
di quattro membri, almeno uno di essi deve possedere i requisiti di indipendenza
stabiliti per i sindaci dall’articolo 148, comma 3, nonchè, se lo
statuto lo prevede, gli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento
redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni
di categoria.
2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica». Art. 2. (Collegio sindacale e organi corrispondenti nei modelli dualistico e monistico) 1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 148:
2) il comma 2 è sostituito dai seguenti: «2. La CONSOB stabilisce con regolamento modalità per l’elezione di un membro effettivo del collegio sindacale da parte dei soci di minoranza. 2-bis. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall’assemblea tra i sindaci eletti dalla minoranza»; 3) al comma 3, lettera c), dopo le parole: «comune controllo» sono inserite le seguenti: «ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b)», e dopo le parole: «di natura patrimoniale» sono aggiunte le seguenti: «o professionale»; 4) i commi 4, 4-bis, 4-ter e 4-quater sono sostituiti dai seguenti: «4. Con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti la CONSOB, la Banca d’Italia e l’ISVAP, sono stabiliti i requisiti di onorabilità e di professionalità dei membri del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica. 4-bis. Al consiglio di sorveglianza si applicano
le disposizioni di cui ai commi 2 e 3.
b)
dopo l’articolo 148 è inserito il seguente:
2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2400,
quarto comma, del codice civile, i componenti degli organi di controllo
delle società di cui al presente capo, nonchè delle società
emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante
ai sensi dell’articolo 116, informano la CONSOB e il pubblico, nei termini
e modi prescritti dalla stessa CONSOB con il regolamento di cui al comma
1, circa gli incarichi di amministrazione e controllo da essi rivestiti
presso tutte le società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI
e VII, del codice civile. La CONSOB dichiara la decadenza dagli incarichi
assunti dopo il raggiungimento del numero massimo previsto dal regolamento
di cui al primo periodo»;
1)
al comma 1, dopo la lettera c) è inserita la seguente:
2) al comma 2, terzo periodo, le parole: «da almeno due membri del collegio» sono sostituite dalle seguenti: «individualmente da ciascun membro del collegio, ad eccezione del potere di convocare l’assemblea dei soci, che può essere esercitato da almeno due membri»; e) all’articolo 151-bis:
2) al comma 3, secondo periodo, le parole: «da almeno due membri del consiglio» sono sostituite dalle seguenti: «individualmente da ciascun membro del consiglio, ad eccezione del potere di convocare l’assemblea dei soci, che può essere esercitato da almeno due membri»; f) all’articolo 151-ter:
2) al comma 3, secondo periodo, le parole: «da almeno due membri del comitato» sono sostituite dalle seguenti: «individualmente da ciascun membro del comitato»; g) all’articolo 193, comma
3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
c) all’articolo 2409-septiesdecies, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Al momento della nomina dei componenti del consiglio di amministrazione e prima dell’accettazione dell’incarico, sono resi noti all’assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società». Art. 3. (Azione di responsabilità) 1. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 2393:
c) all’articolo 2409-duodecies, quinto comma, le parole: «dal quarto comma dell’articolo 2393» sono sostituite dalle seguenti: «dal quinto comma dell’articolo 2393». 2. All’articolo 145, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, le parole: «2393, quarto e quinto comma» sono sostituite dalle seguenti: «2393, quinto e sesto comma». Capo II ALTRE DISPOSIZIONI A TUTELA DELLE MINORANZE Art. 4. (Delega di voto) 1. All’articolo 139, comma 1, secondo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «La CONSOB può stabilire» sono sostituite dalle seguenti: «La CONSOB stabilisce». Art. 5. (Integrazione dell’ordine del giorno dell’assemblea) 1. Dopo l’articolo 126 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, è inserito il seguente: «Art. 126-bis. - (Integrazione dell’ordine del giorno dell’assemblea). – 1. I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione dell’avviso di convocazione dell’assemblea, l’integrazione dell’elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti. 2. Delle integrazioni all’elenco delle materie che
l’assemblea dovrà trattare a seguito delle richieste di cui al comma
1 è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione
dell’avviso di convocazione, almeno dieci giorni prima di quello fissato
per l’assemblea.
Capo III DISCIPLINA DELLE SOCIETÀ ESTERE Art. 6. (Trasparenza delle società estere) 1. Nel testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, alla parte IV, titolo III, capo II, dopo l’articolo 165-bis, introdotto dall’articolo 18, comma 1, lettera h), della presente legge, è aggiunta la seguente sezione: «Sezione VI-bis. Rapporti con società estere aventi sede legale in Stati che non garantiscono la trasparenza societaria. Art. 165-ter. - (Ambito di applicazione). – 1. Sono soggette alle disposizioni contenute nella presente sezione le società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati, di cui all’articolo 119, e le società italiane emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi dell’articolo 116, le quali controllino società aventi sede legale in Stati i cui ordinamenti non garantiscono la trasparenza della costituzione, della situazione patrimoniale e finanziaria e della gestione delle società, nonché le società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati o emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, le quali siano collegate alle suddette società estere o siano da queste controllate. 2. Si applicano le nozioni di controllo previste
dall’articolo 93 e quelle di collegamento previste dall’articolo 2359,
terzo comma, del codice civile.
a) per quanto riguarda le
forme e le condizioni per la costituzione delle società:
2)
mancanza del requisito di un capitale sociale minimo, idoneo a garantire
i terzi creditori, per la costituzione delle società, nonché
della previsione di scioglimento in caso di riduzione del capitale al di
sotto del minimo legale, salvo il caso di reintegrazione entro un termine
definito;
b) per quanto riguarda la struttura delle società, mancanza della previsione di un organo di controllo distinto dall’organo di amministrazione, o di un comitato di controllo interno all’organo amministrativo, dotato di adeguati poteri di ispezione, controllo e autorizzazione sulla contabilità, sul bilancio e sull’assetto organizzativo della società, e composto da soggetti forniti di adeguati requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza; c) per quanto riguarda il bilancio di esercizio: 1)
mancanza della previsione dell’obbligo di redigere tale bilancio, comprendente
almeno il conto economico e lo stato patrimoniale, con l’osservanza dei
seguenti princìpi:
1.2) illustrazione chiara dei criteri di valutazione adottati nella redazione del conto economico e dello stato patrimoniale; 2) mancanza dell’obbligo di deposito, presso un organo amministrativo o giudiziario, del bilancio, redatto secondo i princìpi di cui al numero 1); 3) mancanza dell’obbligo di sottoporre la contabilità e il bilancio delle società a verifica da parte dell’organo o del comitato di controllo di cui alla lettera b) ovvero di un revisore legale dei conti; d) la legislazione del Paese ove la società ha sede legale impedisce o limita l’operatività della società stessa sul proprio territorio; e) la legislazione del Paese
ove la società ha sede legale esclude il risarcimento dei danni
arrecati agli amministratori rimossi senza una giusta causa, ovvero consente
che tale clausola sia contenuta negli atti costitutivi delle società
o in altri strumenti negoziali;
4. Con i decreti del Ministro della giustizia, di cui al comma 3, possono essere individuati, in relazione alle forme e alle discipline societarie previste in ordinamenti stranieri, criteri equivalenti in base ai quali possano considerarsi soddisfatti i requisiti di trasparenza e di idoneità patrimoniale e organizzativa determinati nel presente articolo. 5. I decreti di cui al comma 3 possono individuare
Stati i cui ordinamenti presentino carenze particolarmente gravi con riguardo
ai profili indicati alle lettere b), c) e g) del medesimo comma 3.
Art. 165-quater. - (Obblighi delle società italiane controllanti). – 1. Le società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati, di cui all’articolo 119, e le società italiane emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi dell’articolo 116, le quali controllano società aventi sede legale in uno degli Stati determinati con i decreti di cui all’articolo 165-ter, comma 3, allegano al proprio bilancio di esercizio o bilancio consolidato, qualora siano tenute a predisporlo, il bilancio della società estera controllata, redatto secondo i princìpi e le regole applicabili ai bilanci delle società italiane o secondo i princìpi contabili internazionalmente riconosciuti. 2. Il bilancio della società estera controllata,
allegato al bilancio della società italiana ai sensi del comma 1,
è sottoscritto dagli organi di amministrazione, dal direttore generale
e dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari
di quest’ultima, che attestano la veridicità e la correttezza della
rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato
economico dell’esercizio. Al bilancio della società italiana è
altresì allegato il parere espresso dall’organo di controllo della
medesima sul bilancio della società estera controllata.
Art. 165-quinquies. - (Obblighi delle società
italiane collegate). – 1. Il bilancio delle società italiane con
azioni quotate in mercati regolamentati, di cui all’articolo 119, e delle
società italiane emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico
in misura rilevante, ai sensi dell’articolo 116, le quali siano collegate
a società aventi sede legale in uno degli Stati determinati con
i decreti di cui all’articolo 165-ter, comma 3, è corredato da una
relazione degli amministratori sui rapporti intercorrenti fra la società
italiana e la società estera collegata, con particolare riguardo
alle reciproche situazioni debitorie e creditorie, e sulle operazioni compiute
tra loro nel corso dell’esercizio cui il bilancio si riferisce, compresa
la prestazione di garanzie per gli strumenti finanziari emessi in Italia
o all’estero dai predetti soggetti. La relazione è altresì
sottoscritta dal direttore generale e dal dirigente preposto alla redazione
dei documenti contabili societari. È allegato ad essa il parere
espresso dall’organo di controllo.
2. La CONSOB emana, con proprio regolamento, le disposizioni per l’attuazione della presente sezione». 2. Dopo l’articolo 193 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è inserito il seguente: «Art. 193-bis. – (Rapporti con società estere aventi sede legale in Stati che non garantiscono la trasparenza societaria). – 1. Coloro che sottoscrivono il bilancio della società estera di cui all’articolo 165-quater, comma 2, le relazioni e i pareri di cui agli articoli 165-quater, commi 2 e 3, 165-quinquies, comma 1, e 165-sexies, comma 1, e coloro che esercitano la revisione ai sensi dell’articolo 165-quater, comma 4, sono soggetti a responsabilità civile, penale e amministrativa secondo quanto previsto in relazione al bilancio delle società italiane. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione degli obblighi derivanti dall’esercizio dei poteri attribuiti alla CONSOB dall’articolo 165-septies, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’articolo 193, comma 1». Art. 7. (Modifiche al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153) 1. All’articolo 25 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, e successive modificazioni, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. A partire dal 1º gennaio 2006 la fondazione non può esercitare il diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie delle società indicate nei commi 1 e 2 per le azioni eccedenti il 30 per cento del capitale rappresentato da azioni aventi diritto di voto nelle medesime assemblee. Con deliberazione dell’assemblea straordinaria delle società interessate, le azioni eccedenti la predetta percentuale possono essere convertite in azioni prive del diritto di voto. Il presente comma non si applica alle fondazioni di cui al comma 3-bis». TITOLO II DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONFLITTI D’INTERESSI E DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE Capo I DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONFLITTI D’INTERESSI Art. 8. (Concessione di credito in favore di azionisti e obbligazioni degli esponenti bancari) 1. All’articolo 53 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 4 è sostituito
dal seguente:
b) soggetti che sono in grado
di nominare, anche sulla base di accordi, uno o più componenti degli
organi di amministrazione o controllo della banca o della società
capogruppo;
b) dopo il comma 4, sono
inseriti i seguenti:
b) dell’entità della
partecipazione eventualmente detenuta;
4-ter. La Banca d’Italia individua i casi in cui il mancato rispetto delle condizioni di cui al comma 4 comporta la sospensione dei diritti amministrativi connessi con la partecipazione. 4-quater. La Banca d’Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, disciplina i conflitti d’interessi tra le banche e i soggetti indicati nel comma 4, in relazione alle altre attività bancarie». 2. All’articolo 136 del testo unico di cui al decreto
legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
Art. 9. (Conflitti d’interessi nella gestione dei patrimoni di organismi d’investimento collettivo del risparmio e di prodotti assicurativi e previdenziali nonché nella gestione di portafogli su base individuale) 1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a disciplinare i conflitti d’interessi nella gestione dei patrimoni degli organismi d’investimento collettivo del risparmio (OICR), dei prodotti assicurativi e di previdenza complementare e nelle gestioni su base individuale di portafogli d’investimento per conto terzi, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi: a) salvaguardia dell’interesse dei risparmiatori e dell’integrità del mercato finanziario mediante la disciplina dei comportamenti nelle gestioni del risparmio; b) limitazione dell’investimento
dei patrimoni di OICR, di prodotti assicurativi e di previdenza complementare
nonché dei portafogli gestiti su base individuale per conto terzi
in prodotti finanziari emessi o collocati da società appartenenti
allo stesso gruppo cui appartengono i soggetti che gestiscono i suddetti
patrimoni o portafogli ovvero, nel caso di prodotti di previdenza complementare,
emessi anche da alcuno dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive;
Art. 10. (Conflitti d’interessi nella prestazione dei servizi d’investimento) 1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 6, dopo il
comma 2 è aggiunto il seguente:
Capo II DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI Art. 11. (Circolazione in Italia di strumenti finanziari collocati presso investitori professionali e obblighi informativi) 1. All’articolo 2412 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il terzo comma è
inserito il seguente:
c) dopo l’articolo 100 è inserito il seguente: «Art. 100-bis. - (Circolazione dei prodotti finanziari) – 1. Nei casi di sollecitazione all’investimento di cui all’articolo 100, comma 1, lettera a), e di successiva circolazione in Italia di prodotti finanziari, anche emessi all’estero, gli investitori professionali che li trasferiscono, fermo restando quanto previsto ai sensi dell’articolo 21, rispondono della solvenza dell’emittente nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali, per la durata di un anno dall’emissione. Resta fermo quanto stabilito dall’articolo 2412, secondo comma, del codice civile. 2. Il comma 1 non si applica se l’intermediario consegna un documento informativo contenente le informazioni stabilite dalla CONSOB agli acquirenti che non siano investitori professionali, anche qualora la vendita avvenga su richiesta di questi ultimi. Spetta all’intermediario l’onere della prova di aver adempiuto agli obblighi indicati dal presente comma»; d) all’articolo 118, il comma
2 è sostituito dal seguente:
2. In relazione ai prodotti di cui al comma 1 e nel perseguimento delle finalità di cui all’articolo 5, comma 3, la CONSOB esercita sui soggetti abilitati e sulle imprese di assicurazione i poteri di vigilanza regolamentare, informativa e ispettiva di cui all’articolo 6, comma 2, all’articolo 8, commi 1 e 2, e all’articolo 10, comma 1, nonché i poteri di cui all’articolo 7, comma 1. 3. Il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza
o il comitato per il controllo sulla gestione delle imprese di assicurazione
informa senza indugio la CONSOB di tutti gli atti o i fatti, di cui venga
a conoscenza nell’esercizio dei propri compiti, che possano costituire
una violazione delle norme di cui al presente capo ovvero delle disposizioni
generali o particolari emanate dalla CONSOB ai sensi del comma 2.
5. I commi 3 e 4 si applicano anche all’organo che svolge funzioni di controllo e alle società incaricate della revisione contabile presso le società che controllano l’impresa di assicurazione o che sono da queste controllate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile. 6. L’ISVAP e la CONSOB si comunicano reciprocamente le ispezioni da ciascuna disposte sulle imprese di assicurazione. Ciascuna autorità può chiedere all’altra di svolgere accertamenti su aspetti di propria competenza». Art. 12. (Attuazione della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE) 1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante le norme per il recepimento della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE, di seguito denominata «direttiva». 2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore
del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo, nel rispetto dei
princìpi e criteri direttivi previsti dal comma 3, e con la procedura
stabilita per il decreto legislativo di cui al comma 1, può emanare
disposizioni correttive e integrative del medesimo decreto legislativo,
anche per tenere conto delle misure di esecuzione adottate dalla Commissione
europea secondo la procedura di cui all’articolo 24, paragrafo 2, della
direttiva.
a) adeguare alla normativa comunitaria la disciplina dell’offerta al pubblico dei prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari come definiti, rispettivamente, dall’articolo 1, comma 1, lettera u), e comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; b) individuare nella CONSOB
l’Autorità nazionale competente in materia;
1) i tipi di offerta a cui non si applica l’obbligo di pubblicare un prospetto nonché i tipi di strumenti finanziari alla cui offerta al pubblico ovvero alla cui ammissione alla negoziazione non si applica l’obbligo di pubblicare un prospetto; 2) le condizioni alle quali il collocamento tramite intermediari ovvero la successiva rivendita di strumenti finanziari oggetto di offerte a cui non si applica l’obbligo di pubblicare un prospetto siano da assoggettare a detto obbligo; g) prevedere che il prospetto e i supplementi approvati nello Stato membro d’origine siano validi per l’offerta al pubblico o per l’ammissione alla negoziazione in Italia; h) prevedere, nei casi contemplati
dalla direttiva, il diritto dell’investitore di revocare la propria accettazione,
comunque essa sia denominata, stabilendo per detta revoca un termine non
inferiore a due giorni lavorativi, prevedendo inoltre la responsabilità
dell’intermediario responsabile del collocamento in presenza di informazioni
false o di omissioni idonee a influenzare le decisioni d’investimento di
un investitore ragionevole;
1) impiego delle lingue nel prospetto con individuazione dei casi in cui la nota di sintesi deve essere redatta in lingua italiana; 2)
obbligo di depositare presso la CONSOB un documento concernente le informazioni
che gli emittenti hanno pubblicato o reso disponibili al pubblico nel corso
di un anno;
o) avvalersi della facoltà di autorizzare la CONSOB a delegare compiti a società di gestione del mercato, nel rispetto dei princìpi stabiliti dalla direttiva; p) fatte salve le sanzioni
penali già previste per il falso in prospetto, prevedere, per la
violazione dell’obbligo di pubblicare il prospetto, sanzioni amministrative
pecuniarie di importo non inferiore a un quarto del controvalore offerto
e fino ad un massimo di due volte il controvalore stesso e, ove quest’ultimo
non sia determinabile, di importo minimo di centomila euro e massimo di
due milioni di euro; prevedere, per le altre violazioni della normativa
interna e comunitaria, sanzioni amministrative pecuniarie da cinquemila
euro a cinquecentomila euro; escludere l’applicabilità dell’articolo
16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni; prevedere
la pubblicità delle sanzioni salvo che, a giudizio della CONSOB,
la pubblicazione possa turbare gravemente i mercati o arrecare un danno
sproporzionato; prevedere sanzioni accessorie di natura interdittiva;
Capo III ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SERVIZI BANCARI, TUTELA DEGLI INVESTITORI, DISCIPLINA DEI PROMOTORI FINANZIARI E DEI MERCATI REGOLAMENTATI E INFORMAZIONE SOCIETARIA Art. 13. (Pubblicità del tasso effettivo globale medio degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari) 1. Al comma 1 dell’articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per le operazioni di finanziamento, comunque denominate, è pubblicizzato il tasso effettivo globale medio computato secondo le modalità stabilite a norma dell’articolo 122». Art. 14. (Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria) 1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 21, comma 1, lettera a), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I soggetti abilitati classificano, sulla base di criteri generali minimi definiti con regolamento dalla CONSOB, che a tale fine può avvalersi della collaborazione delle associazioni maggiormente rappresentative dei soggetti abilitati e del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, di cui alla legge 30 luglio 1998, n. 281, il grado di rischiosità dei prodotti finanziari e delle gestioni di portafogli d’investimento e rispettano il principio dell’adeguatezza fra le operazioni consigliate agli investitori, o effettuate per conto di essi, e il profilo di ciascun cliente, determinato sulla base della sua esperienza in materia di investimenti in prodotti finanziari, della sua situazione finanziaria, dei suoi obiettivi d’investimento e della sua propensione al rischio, salve le diverse disposizioni espressamente impartite dall’investitore medesimo in forma scritta, ovvero anche mediante comunicazione telefonica o con l’uso di strumenti telematici, purché siano adottate procedure che assicurino l’accertamento della provenienza e la conservazione della documentazione dell’ordine»; b) all’articolo 31: 1)
il comma 4 è sostituito dal seguente:
3) il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. La CONSOB determina, con regolamento, i
princìpi e i criteri relativi:
b) ai requisiti di rappresentatività
delle associazioni professionali dei promotori finanziari e dei soggetti
abilitati;
c) all’articolo 62:
b) le condizioni in presenza
delle quali non possono essere quotate le azioni di società controllate
sottoposte all’attività di direzione e coordinamento di altra società;
1) al comma 1, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e comunica immediatamente le proprie decisioni alla CONSOB; l’esecuzione delle decisioni di ammissione e di esclusione è sospesa finché non sia decorso il termine indicato al comma 1-bis, lettera a)»; 2) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: «1-bis. La CONSOB:
b) può chiedere alla
società di gestione tutte le informazioni che ritenga utili per
i fini di cui alla lettera a);
1-ter. L’ammissione, l’esclusione e la sospensione
dalle negoziazioni degli strumenti finanziari emessi da una società
di gestione in un mercato da essa gestito sono disposte dalla CONSOB. In
tali casi, la CONSOB determina le modificazioni da apportare al regolamento
del mercato per assicurare la trasparenza, l’ordinato svolgimento delle
negoziazioni e la tutela degli investitori, nonché per regolare
le ipotesi di conflitto d’interessi. L’ammissione dei suddetti strumenti
è subordinata all’adeguamento del regolamento del relativo mercato»;
3) al comma 2, le parole: «dalle lettere a) e b)» sono sostituite dalle seguenti: «dalle lettere a), b) e c)»; i) dopo l’articolo 117 sono
inseriti i seguenti:
2. Fermi restando i poteri previsti dall’articolo 113, comma 2, la CONSOB, con proprio regolamento, stabilisce disposizioni specifiche relative alle operazioni di cui al comma 1 del presente articolo. Art. 117-ter. - (Disposizioni in materia di finanza
etica). – 1. La CONSOB, previa consultazione con tutti i soggetti interessati
e sentite le Autorità di vigilanza competenti, determina con proprio
regolamento gli specifici obblighi di informazione e di rendicontazione
cui sono tenuti i soggetti abilitati e le imprese di assicurazione che
promuovono prodotti e servizi qualificati come etici o socialmente responsabili»;
«Sezione I-bis. Informazioni sull’adesione a codici
Art. 124-bis. - (Obblighi di informazione relativi ai codici di comportamento). – 1. Le società di cui al presente capo diffondono annualmente, nei termini e con le modalità stabiliti dalla CONSOB, informazioni sull’adesione a codici di comportamento promossi da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria degli operatori e sull’osservanza degli impegni a ciò conseguenti, motivando le ragioni dell’eventuale inadempimento. Art. 124-ter. - (Vigilanza sull’informazione relativa
ai codici di comportamento). – 1. La CONSOB, negli ambiti di propria competenza,
stabilisce le forme di pubblicità cui sono sottoposti i codici di
comportamento promossi da società di gestione di mercati regolamentati
o da associazioni di categoria degli operatori, vigila sulla veridicità
delle informazioni riguardanti l’adempimento degli impegni assunti, diffuse
dai soggetti che vi abbiano aderito, e irroga le corrispondenti sanzioni
in caso di violazione»;
«Sezione V-bis. Redazione dei documenti contabili societari. Art. 154-bis. - (Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari). – 1. Lo statuto prevede le modalità di nomina di un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, previo parere obbligatorio dell’organo di controllo. 2. Gli atti e le comunicazioni della società
previste dalla legge o diffuse al mercato, contenenti informazioni e dati
sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della stessa società,
sono accompagnati da una dichiarazione scritta del direttore generale e
del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari,
che ne attestano la corrispondenza al vero.
o) all’articolo 190, comma
2, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:
q) all’articolo 193, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Nei confronti di società, enti o associazioni tenuti a effettuare le comunicazioni previste dagli articoli 113, 114 e 115 è applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila a cinquecentomila euro per l’inosservanza delle disposizioni degli articoli medesimi o delle relative disposizioni applicative. Si applica il disposto dell’articolo 190, comma 3. Se le comunicazioni sono dovute da una persona fisica, in caso di violazione la sanzione si applica nei confronti di quest’ultima». Art. 15. (Responsabilità dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari) 1. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 2434, dopo le parole: «dei direttori generali» sono inserite le seguenti: «, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari»; b) all’articolo 2635, primo
comma, dopo le parole: «i direttori generali,» sono inserite
le seguenti: «i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili
societari,»;
2. All’articolo 50-bis, primo comma, numero 5), del codice di procedura civile, dopo le parole: «i direttori generali» sono inserite le seguenti: «, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari». 3. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 32-bis, primo comma, le parole: «e direttore generale» sono sostituite dalle seguenti: «, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari»; b) all’articolo 35-bis, primo
comma, le parole: «e direttore generale» sono sostituite dalle
seguenti: «, direttore generale e dirigente preposto alla redazione
dei documenti contabili societari»;
Art. 16. (Informazione al mercato in materia di attribuzione di azioni a esponenti aziendali, dipendenti o collaboratori) 1. Dopo l’articolo 114 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, è inserito il seguente: «Art. 114-bis. - (Informazione al mercato in
materia di attribuzione di azioni a esponenti aziendali, dipendenti o collaboratori).
– 1. I piani di compensi basati su azioni o strumenti finanziari a favore
di componenti del consiglio di amministrazione ovvero del consiglio di
gestione, di dipendenti o di collaboratori non legati alla società
da rapporti di lavoro subordinato, ovvero di componenti del consiglio di
amministrazione ovvero del consiglio di gestione, di dipendenti o di collaboratori
di altre società controllanti o controllate sono approvati dall’assemblea
dei soci. Almeno quindici giorni prima dell’esecuzione dei piani sono rese
pubbliche, mediante invio di un comunicato alla CONSOB, alla società
di gestione del mercato, che lo mette immediatamente a disposizione del
pubblico, e ad almeno due agenzie di stampa, le informazioni concernenti:
b) i soggetti destinatari
del piano;
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’articolo 116. 3. La CONSOB definisce con proprio regolamento: a) le informazioni, relative agli elementi indicati nel comma 1, che devono essere fornite in relazione alle varie modalità di realizzazione del piano, prevedendo informazioni più dettagliate per piani di particolare rilevanza; b) cautele volte ad evitare che i piani di cui al comma 1 inducano comportamenti contrastanti con l’interesse della società, anche disciplinando i criteri per la fissazione del prezzo delle azioni e degli altri strumenti finanziari, le modalità e i termini per l’esercizio dei diritti che essi attribuiscono, i limiti alla loro circolazione». Art. 17. (Disposizioni in materia di mediatori creditizi) 1. I mediatori creditizi iscritti all’albo di cui all’articolo 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108, possono svolgere anche l’attività di mediazione e consulenza nella gestione del recupero dei crediti da parte delle banche o di intermediari finanziari di cui all’articolo 107 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni. TITOLO III DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REVISIONE DEI CONTI Art. 18. (Modifiche alla disciplina relativa alla revisione dei conti) 1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 116, comma 2, dopo la parola: «156,» è inserita la seguente: «160»; b) l’articolo 159 è sostituito dal seguente: «Art. 159. – (Conferimento e revoca dell’incarico). – 1. L’assemblea, in occasione dell’approvazione del bilancio o della convocazione annuale prevista dall’articolo 2364-bis, secondo comma, del codice civile, conferisce l’incarico di revisione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato ad una società di revisione iscritta nell’albo speciale previsto dall’articolo 161 determinandone il compenso, previo parere del collegio sindacale. 2. L’assemblea revoca l’incarico, previo parere dell’organo
di controllo, quando ricorra una giusta causa, provvedendo contestualmente
a conferire l’incarico ad altra società di revisione secondo le
modalità di cui al comma 1. Non costituisce giusta causa di revoca
la divergenza di opinioni rispetto a valutazioni contabili o a procedure
di revisione. Le funzioni di controllo contabile continuano ad essere esercitate
dalla società revocata fino a quando la deliberazione di conferimento
dell’incarico non sia divenuta efficace ovvero fino al conferimento d’ufficio
da parte della CONSOB.
a) i criteri generali per la determinazione del corrispettivo per l’incarico di revisione contabile. La corresponsione del compenso non può comunque essere subordinata ad alcuna condizione relativa all’esito della revisione, né la misura di esso può dipendere in alcun modo dalla prestazione di servizi aggiuntivi da parte della società di revisione; b) la documentazione da inviare
unitamente alle deliberazioni previste dai commi 1 e 2, le modalità
e i termini di trasmissione;
8. Non si applica l’articolo 2409-quater del codice
civile»;
1-bis. Con il regolamento adottato ai sensi del comma
1, la CONSOB individua altresì i criteri per stabilire l’appartenenza
di un’entità alla rete di una società di revisione, costituita
dalla struttura più ampia cui appartiene la società stessa
e che si avvale della medesima denominazione o attraverso la quale vengono
condivise risorse professionali, e comprendente comunque le società
che controllano la società di revisione, le società che sono
da essa controllate, ad essa collegate o sottoposte con essa a comune controllo;
determina le caratteristiche degli incarichi e dei rapporti che possono
compromettere l’indipendenza della società di revisione; stabilisce
le forme di pubblicità dei compensi che la società di revisione
e le entità appartenenti alla sua rete hanno percepito, distintamente,
per incarichi di revisione e per la prestazione di altri servizi, indicati
per tipo o categoria. Può stabilire altresì prescrizioni
e raccomandazioni, rivolte alle società di revisione, per prevenire
la possibilità che gli azionisti di queste o delle entità
appartenenti alla loro rete nonché i soggetti che svolgono funzioni
di amministrazione, direzione e controllo presso le medesime intervengano
nell’esercizio dell’attività di revisione in modo tale da compromettere
l’indipendenza e l’obiettività delle persone che la effettuano.
a) tenuta dei libri contabili e altri servizi relativi alle registrazioni contabili o alle relazioni di bilancio; b) progettazione e realizzazione
dei sistemi informativi contabili;
1-quater. L’incarico di responsabile della revisione dei bilanci di una stessa società non può essere esercitato dalla medesima persona per un periodo eccedente sei esercizi sociali, né questa persona può assumere nuovamente tale incarico, relativamente alla revisione dei bilanci della medesima società o di società da essa controllate, ad essa collegate, che la controllano o sono sottoposte a comune controllo, neppure per conto di una diversa società di revisione, se non siano decorsi almeno tre anni dalla cessazione del precedente. 1-quinquies. Coloro che hanno preso parte alla revisione
del bilancio di una società, i soci, gli amministratori e i componenti
degli organi di controllo della società di revisione alla quale
è stato conferito l’incarico di revisione e delle società
da essa controllate o ad essa collegate o che la controllano non possono
esercitare funzioni di amministrazione o controllo nella società
che ha conferito l’incarico di revisione e nelle società da essa
controllate, ad essa collegate o che la controllano, né possono
prestare lavoro autonomo o subordinato in favore delle medesime società,
se non sia decorso almeno un triennio dalla scadenza o dalla revoca dell’incarico,
ovvero dal momento in cui abbiano cessato di essere soci, amministratori,
componenti degli organi di controllo o dipendenti della società
di revisione e delle società da essa controllate o ad essa collegate
o che la controllano. Si applica la nozione di controllo di cui all’articolo
93.
d) all’articolo 161, comma 4, le parole: «a copertura dei rischi derivanti dall’esercizio dell’attività di revisione contabile» sono sostituite dalle seguenti: «o avere stipulato una polizza di assicurazione della responsabilità civile per negligenze o errori professionali, comprensiva della garanzia per infedeltà dei dipendenti, per la copertura dei rischi derivanti dall’esercizio dell’attività di revisione contabile. L’ammontare della garanzia o della copertura assicurativa è stabilito annualmente dalla CONSOB per classi di volume d’affari e in base agli ulteriori parametri da essa eventualmente individuati con regolamento»; e) all’articolo 162: 1) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nello svolgimento di tale attività, la CONSOB provvede a verificare periodicamente e, comunque, almeno ogni tre anni l’indipendenza e l’idoneità tecnica sia della società, sia dei responsabili della revisione»; 2) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Nell’esercizio della vigilanza, la CONSOB:
b) può richiedere
la comunicazione, anche periodica, di dati e notizie e la trasmissione
di atti e documenti, fissando i relativi termini;
3)
dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
b) intimare alle società
di revisione di non avvalersi nell’attività di revisione contabile,
per un periodo non superiore a cinque anni, del responsabile di una revisione
contabile al quale sono ascrivibili le irregolarità;
1-bis. Quando l’irregolarità consista nella
violazione delle disposizioni dell’articolo 160, l’irrogazione della sanzione
prevista dal comma 1-octies del medesimo articolo non pregiudica l’applicabilità
dei provvedimenti indicati nel comma 1 del presente articolo nei riguardi
della società di revisione»;
2. Alla società incaricata della revisione
contabile della società capogruppo si applicano le disposizioni
dell’articolo 165, comma 1-bis.
TITOLO IV DISPOSIZIONI CONCERNENTI LE AUTORITÀ DI VIGILANZA Capo I PRINCÌPI DI ORGANIZZAZIONE E RAPPORTI FRA LE AUTORITÀ Art. 19. (Banca d’Italia) 1. La Banca d’Italia è parte integrante del Sistema europeo di banche centrali ed agisce secondo gli indirizzi e le istruzioni della Banca centrale europea. 2. La Banca d’Italia è istituto di diritto
pubblico.
Art. 20. (Coordinamento dell’attività delle Autorità) 1. La Banca d’Italia, la CONSOB, l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) e l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, nel rispetto della reciproca indipendenza, individuano forme di coordinamento per l’esercizio delle competenze ad essi attribuite anche attraverso protocolli d’intesa o l’istituzione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di comitati di coordinamento. 2. Le forme di coordinamento di cui al comma 1 prevedono la riunione delle Autorità indicate nel medesimo comma almeno una volta l’anno. Art. 21. (Collaborazione fra le Autorità) 1. La Banca d’Italia, la CONSOB, l’ISVAP, la COVIP e l’Autorità garante della concorrenza e del mercato collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, per agevolare l’esercizio delle rispettive funzioni. Le Autorità non possono reciprocamente opporsi il segreto d’ufficio. Tutti i dati, le informazioni e i documenti comunque comunicati da una ad altra Autorità, anche attraverso l’inserimento in archivi gestiti congiuntamente, restano sottoposti al segreto d’ufficio secondo le disposizioni previste dalla legge per l’Autorità che li ha prodotti o acquisiti per prima. Art. 22. (Collaborazione da parte del Corpo della guardia di finanza) 1. Nell’esercizio dei poteri di vigilanza informativa e ispettiva, le Autorità di cui all’articolo 20 possono avvalersi, in relazione alle specifiche finalità degli accertamenti, del Corpo della guardia di finanza, che agisce con i poteri ad esso attribuiti per l’accertamento dell’imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, utilizzando strutture e personale esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi. 2. Tutte le notizie, le informazioni e i dati acquisiti dal Corpo della guardia di finanza nell’assolvimento dei compiti previsti dal comma 1 sono coperti dal segreto d’ufficio e vengono senza indugio comunicati esclusivamente alle Autorità competenti. Capo II DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DELLE AUTORITÀ Art. 23. (Procedimenti per l’adozione di atti regolamentari e generali) 1. I provvedimenti della Banca d’Italia, della CONSOB, dell’ISVAP e della COVIP aventi natura regolamentare o di contenuto generale, esclusi quelli attinenti all’organizzazione interna, devono essere motivati con riferimento alle scelte di regolazione e di vigilanza del settore ovvero della materia su cui vertono. 2. Gli atti di cui al comma 1 sono accompagnati da
una relazione che ne illustra le conseguenze sulla regolamentazione, sull’attività
delle imprese e degli operatori e sugli interessi degli investitori e dei
risparmiatori. Nella definizione del contenuto degli atti di regolazione
generale, le Autorità di cui al comma 1 tengono conto in ogni caso
del principio di proporzionalità, inteso come criterio di esercizio
del potere adeguato al raggiungimento del fine, con il minore sacrificio
degli interessi dei destinatari. A questo fine, esse consultano gli organismi
rappresentativi dei soggetti vigilati, dei prestatori di servizi finanziari
e dei consumatori.
Art. 24. (Procedimenti per l’adozione di provvedimenti individuali) 1. Ai procedimenti della Banca d’Italia, della CONSOB, dell’ISVAP e della COVIP volti all’emanazione di provvedimenti individuali si applicano, in quanto compatibili, i princìpi sull’individuazione e sulle funzioni del responsabile del procedimento, sulla partecipazione al procedimento e sull’accesso agli atti amministrativi recati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. I procedimenti di controllo a carattere contenzioso e i procedimenti sanzionatori sono inoltre svolti nel rispetto dei princìpi della facoltà di denunzia di parte, della piena conoscenza degli atti istruttori, del contraddittorio, della verbalizzazione nonchè della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie rispetto all’irrogazione della sanzione. Le Autorità di cui al presente comma disciplinano le modalità organizzative per dare attuazione al principio della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie rispetto all’irrogazione della sanzione. 2. Gli atti delle Autorità di cui al comma
1 devono essere motivati. La motivazione deve indicare le ragioni giuridiche
e i presupposti di fatto che hanno determinato la decisione, in relazione
alle risultanze dell’istruttoria.
Capo III DISPOSIZIONI RELATIVE ALL’ORGANIZZAZIONE E ALLE COMPETENZE DELLE AUTORITÀ Art. 25. (Competenze in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali delle banche, degli intermediari finanziari, delle assicurazioni e dei fondi pensione) 1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 116, comma 2, alinea, le parole: «sentita la Banca d’Italia» sono sostituite dalle seguenti: «sentite la CONSOB e la Banca d’Italia»; b) all’articolo 117, comma
8, primo periodo, dopo le parole: «La Banca d’Italia» sono
inserite le seguenti: «, d’intesa con la CONSOB,»; al terzo
periodo, dopo le parole: «della Banca d’Italia» sono aggiunte
le seguenti: «, adottate d’intesa con la CONSOB»;
2. Le competenze stabilite dall’articolo 109, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, con riguardo ai prodotti assicurativi di cui al punto III della lettera A) della tabella di cui all’allegato I del medesimo decreto legislativo sono esercitate dall’ISVAP d’intesa con la CONSOB. 3. Le competenze in materia di trasparenza e di correttezza
dei comportamenti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera h), della legge
23 agosto 2004, n. 243, sono esercitate dalla COVIP compatibilmente con
le disposizioni per la sollecitazione del pubblico risparmio. Restano ferme
le competenze in materia di tutela della concorrenza su tutte le forme
pensionistiche complementari attribuite all’Autorità garante della
concorrenza e del mercato dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, e le competenze
in materia di sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione attribuite
all’ISVAP dalla legge 12 agosto 1982, n. 576, incluse quelle relative ai
prodotti assicurativi con finalità previdenziali.
Art. 26. (Trasferimento di funzioni ministeriali e poteri sanzionatori) 1. Sono trasferite alla Banca d’Italia le funzioni del Ministro e del Ministero dell’economia e delle finanze previste dagli articoli 14, comma 4, e 45 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni. 2. All’articolo 145 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è sostituito
dal seguente:
c) i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: «3. Il provvedimento di applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 144, commi 3 e 4, è pubblicato, per estratto, entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione, a cura e spese della banca, della società o dell’ente al quale appartengono i responsabili delle violazioni, su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico. Il provvedimento di applicazione delle altre sanzioni previste dal presente titolo è pubblicato per estratto sul bollettino previsto dall’articolo 8. 4. Contro il provvedimento che applica la sanzione è ammessa opposizione alla corte di appello di Roma. L’opposizione deve essere notificata all’autorità che ha emesso il provvedimento nel termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento impugnato e deve essere depositata presso la cancelleria della corte di appello entro trenta giorni dalla notifica»; d) il comma 8 è sostituito
dal seguente:
4. Sono trasferite alla COVIP le funzioni del Ministro del lavoro e delle politiche sociali previste dall’articolo 18-bis, comma 5-bis, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni. Art. 27. (Procedure di conciliazione e di arbitrato, sistema di indennizzo e fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori) 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per l’istituzione, in materia di servizi di investimento, di procedure di conciliazione e di arbitrato e di un sistema di indennizzo in favore degli investitori e dei risparmiatori, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi: a) previsione di procedure di conciliazione e di arbitrato da svolgere in contraddittorio, tenuto conto di quanto disposto dal decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, secondo criteri di efficienza, rapidità ed economicità, dinanzi alla CONSOB per la decisione di controversie insorte fra i risparmiatori o gli investitori, esclusi gli investitori professionali, e le banche o gli altri intermediari finanziari circa l’adempimento degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza previsti nei rapporti contrattuali con la clientela; b) previsione dell’indennizzo
in favore dei risparmiatori e degli investitori, esclusi gli investitori
professionali, da parte delle banche o degli intermediari finanziari responsabili,
nei casi in cui, mediante le procedure di cui alla lettera a), la CONSOB
abbia accertato l’inadempimento degli obblighi ivi indicati, ferma restando
l’applicazione delle sanzioni previste per la violazione dei medesimi obblighi;
2. Il Governo è delegato ad adottare, entro
diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno
o più decreti legislativi per l’istituzione di un fondo di garanzia
per i risparmiatori e gli investitori, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
b) previsione della surrogazione
del fondo nei diritti dell’indennizzato, limitatamente all’ammontare dell’indennizzo
erogato, e facoltà di rivalsa del fondo stesso nei riguardi della
banca o dell’intermediario responsabile;
3. Il Governo è delegato ad adottare, entro
diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un
decreto legislativo per la redazione dello statuto dei risparmiatori e
degli investitori, che individua l’insieme dei diritti loro riconosciuti
e definisce i criteri idonei a garantire un’efficace diffusione dell’informazione
finanziaria tra i risparmiatori, e per la redazione del codice di comportamento
degli operatori finanziari.
Art. 28. (Disposizioni in materia di personale della CONSOB) 1. Al fine di adeguare la dotazione di personale della CONSOB ai nuovi compiti derivanti dalla presente legge, può essere aumentato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze il numero complessivo dei posti della pianta organica prevista dall’articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni. La ripartizione dei posti suddetti tra l’aliquota del personale di ruolo a tempo indeterminato e quella del personale a contratto a tempo determinato è stabilita con apposita deliberazione adottata dalla CONSOB con la maggioranza prevista dal nono comma dell’articolo 1 del citato decreto-legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 216 del 1974, e successive modificazioni. Resta fermo il disposto di cui al settimo comma del citato articolo 2 del medesimo decreto-legge. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede secondo i criteri, le procedure e con le risorse previsti dall’articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni. Art. 29. (Risoluzione delle controversie in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari) 1. Dopo l’articolo 128 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, è aggiunto il seguente: «Art. 128-bis. – (Risoluzione delle controversie). – 1. I soggetti di cui all’articolo 115 aderiscono a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con i consumatori. 2. Con deliberazione del CICR, su proposta della
Banca d’Italia, sono determinati i criteri di svolgimento delle procedure
di risoluzione delle controversie e di composizione dell’organo decidente,
in modo che risulti assicurata l’imparzialità dello stesso e la
rappresentatività dei soggetti interessati. Le procedure devono
in ogni caso assicurare la rapidità, l’economicità della
soluzione delle controversie e l’effettività della tutela.
TITOLO V MODIFICHE ALLA DISCIPLINA IN MATERIA DI SANZIONI PENALI
Art. 30. (False comunicazioni sociali) 1. L’articolo 2621 del codice civile è sostituito dal seguente: «Art. 2621. - (False comunicazioni sociali). – Salvo quanto previsto dall’articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l’intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sè o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l’arresto fino a due anni. La punibilità è estesa anche al caso
in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società
per conto di terzi.
2. L’articolo 2622 del codice civile è sostituito
dal seguente:
Si procede a querela anche se il fatto integra altro
delitto, ancorché aggravato, a danno del patrimonio di soggetti
diversi dai soci e dai creditori, salvo che sia commesso in danno dello
Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.
3. È istituita, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, la Commissione per la tutela del risparmio, di seguito denominata «Commissione», alle dirette dipendenze funzionali del Presidente del Consiglio dei ministri. 4. La Commissione è organo collegiale, composta
da un presidente e due commissari, nominati con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica.
a) svolge le proprie funzioni d’ufficio o su istanza dei risparmiatori; b) relaziona con cadenza
semestrale sulla propria attività al Presidente del Consiglio dei
ministri, che riferisce periodicamente ai Presidenti delle Camere;
Art. 31. (Omessa comunicazione del conflitto d’interessi) 1. Nel libro V, titolo XI, capo III, del codice civile, prima dell’articolo 2630 è inserito il seguente: «Art. 2629-bis. - (Omessa comunicazione del
conflitto d’interessi). – L’amministratore o il componente del consiglio
di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati
italiani o di altro Stato dell’Unione europea o diffusi tra il pubblico
in misura rilevante ai sensi dell’articolo 116 del testo unico di cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni,
ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di
cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, del citato testo
unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, della legge 12 agosto
1982, n. 576, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che vìola
gli obblighi previsti dall’articolo 2391, primo comma, è punito
con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati
danni alla società o a terzi».
Art. 32. (Ricorso abusivo al credito) 1. L’articolo 218 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: «Art. 218. – (Ricorso abusivo al credito). – 1. Gli amministratori, i direttori generali, i liquidatori e gli imprenditori esercenti un’attività commerciale che ricorrono o continuano a ricorrere al credito, anche al di fuori dei casi di cui agli articoli precedenti, dissimulando il dissesto o lo stato d’insolvenza sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni. 2. La pena è aumentata nel caso di società
soggette alle disposizioni di cui al capo II, titolo III, parte IV, del
testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria,
di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.
Art. 33. (Istituzione del reato di mendacio bancario) 1. All’articolo 137 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, al comma 2 è premesso il seguente: «1-bis. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chi, al fine di ottenere concessioni di credito per sé o per le aziende che amministra, o di mutare le condizioni alle quali il credito venne prima concesso, fornisce dolosamente ad una banca notizie o dati falsi sulla costituzione o sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria delle aziende comunque interessate alla concessione del credito, è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino ad euro 10.000». Art. 34. (Falso in prospetto) 1. Dopo l’articolo 173 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è inserito il seguente: «Art. 173-bis. - (Falso in prospetto). – 1.
Chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto
profitto, nei prospetti richiesti per la sollecitazione all’investimento
o l’ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti
da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio,
con l’intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false
informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo a indurre in errore
i suddetti destinatari, è punito con la reclusione da uno a cinque
anni».
Art. 35. (Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione) 1. Nel testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, alla parte V, titolo I, capo III, all’articolo 175 sono premessi i seguenti: «Art. 174-bis. - (Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione). – 1. I responsabili della revisione delle società con azioni quotate, delle società da queste controllate e delle società che emettono strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’articolo 116, i quali, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con l’intenzione di ingannare i destinatari, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, dell’ente o del soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo a indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni. 2. Nel caso in cui il fatto previsto dal comma 1
sia commesso per denaro o altra utilità data o promessa, ovvero
in concorso con gli amministratori, i direttori generali o i sindaci della
società assoggettata a revisione, la pena è aumentata fino
alla metà.
Art. 174-ter. - (Corruzione dei revisori). – 1. Gli amministratori, i soci, i responsabili della revisione contabile e i dipendenti della società di revisione, i quali, nell’esercizio della revisione contabile delle società con azioni quotate, delle società da queste controllate e delle società che emettono strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’articolo 116, fuori dei casi previsti dall’articolo 174-bis, per denaro o altra utilità data o promessa, compiono od omettono atti in violazione degli obblighi inerenti all’ufficio, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni. 2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chi dà o promette l’utilità». Art. 36. (False comunicazioni circa l’applicazione delle regole previste nei codici di comportamento delle società quotate) 1. Dopo l’articolo 192 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è inserito il seguente: «Art. 192-bis. - (False comunicazioni circa l’applicazione delle regole previste nei codici di comportamento delle società quotate). – 1. Salvo che il fatto costituisca reato, gli amministratori, i componenti degli organi di controllo e i direttori generali di società quotate nei mercati regolamentati i quali omettono le comunicazioni prescritte dall’articolo 124-bis ovvero, nelle stesse o in altre comunicazioni rivolte al pubblico, divulgano o lasciano divulgare false informazioni relativamente all’adesione delle stesse società a codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria degli operatori, ovvero all’applicazione dei medesimi, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila a trecentomila euro. Il provvedimento sanzionatorio è pubblicato, a spese degli stessi, su almeno due quotidiani, di cui uno economico, aventi diffusione nazionale». Art. 37. (Omessa comunicazione degli incarichi di componente di organi di amministrazione e controllo) 1. All’articolo 193 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, il comma 3-bis è sostituito dal seguente: «3-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, i componenti degli organi di controllo, i quali omettano di eseguire nei termini prescritti le comunicazioni di cui all’articolo 148-bis, comma 2, sono puniti con la sanzione amministrativa in misura pari al doppio della retribuzione annuale prevista per l’incarico relativamente al quale è stata omessa la comunicazione. Con il provvedimento sanzionatorio è dichiarata altresì la decadenza dall’incarico». Art. 38. (Abusive attività finanziarie) 1. All’articolo 132, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La stessa pena si applica a chiunque svolge l’attività riservata agli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107, in assenza dell’iscrizione nel medesimo elenco». Art. 39. (Aumento delle sanzioni penali e amministrative) 1. Le pene previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dalla legge 12 agosto 1982, n. 576, e dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, sono raddoppiate entro i limiti posti per ciascun tipo di pena dal libro I, titolo II, capo II, del codice penale. 2. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 2625, dopo
il secondo comma è inserito il seguente:
4. All’articolo 4, comma 1, lettera h), della legge 29 luglio 2003, n. 229, dopo il numero 1) è inserito il seguente: «1-bis) raddoppiando
la misura delle sanzioni penali e quintuplicando la misura massima delle
sanzioni amministrative pecuniarie determinate in una somma di denaro,
ad eccezione delle sanzioni previste dalla legge 12 agosto 1982, n. 576,
e successive modificazioni».
Art. 40. (Sanzioni accessorie) 1. Il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l’introduzione di sanzioni accessorie alle sanzioni penali e amministrative applicate ai sensi del titolo XI del libro V del codice civile, del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, della legge 12 agosto 1982, n. 576, e del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi: a) applicazione delle sanzioni accessorie e determinazione della loro durata, comunque non superiore a tre anni, in ragione della gravità della violazione, valutata secondo i criteri indicati dall’articolo 133 del codice penale, o della sua reiterazione; b) previsione della sanzione
accessoria della sospensione o della decadenza dalle cariche o dagli uffici
direttivi ricoperti presso banche o altri soggetti operanti nel settore
finanziario, ovvero dalle cariche o dagli uffici direttivi ricoperti presso
società;
f) attribuzione della competenza ad irrogare le sanzioni accessorie alla medesima autorità competente ad irrogare la sanzione principale. TITOLO VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI Art. 41. (Soppressione della Commissione permanente per la vigilanza sull’istituto di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca) 1. La Commissione permanente per la vigilanza sull’istituto di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, di cui all’articolo 110 del testo unico di cui al regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, è soppressa. 2. Sono abrogati gli articoli 110 e 112 del testo unico di cui al regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, e successive modificazioni. All’articolo 47, secondo periodo, del medesimo testo unico, sono soppresse le parole: «, col parere della Commissione permanente di vigilanza sugli istituti di emissione,». Art. 42. (Termine per gli adempimenti previsti dalla presente legge) 1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le società iscritte nel registro delle imprese alla data di entrata in vigore della presente legge provvedono ad uniformare l’atto costitutivo e lo statuto alle disposizioni da questa introdotte. 2. Fino alla costituzione dell’albo unico dei promotori
finanziari ai sensi dell’articolo 31 del testo unico di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dall’articolo 14,
comma 1, lettera b), della presente legge, continuano ad applicarsi le
disposizioni in materia di albo unico nazionale dei promotori finanziari
recate dal citato articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo
n. 58 del 1998, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore
della presente legge.
Art. 43. (Delega al Governo per il coordinamento legislativo) 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l’adeguamento del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, nonché delle altre leggi speciali, alle disposizioni della presente legge, apportando le modifiche necessarie per il coordinamento delle disposizioni stesse. Art. 44. (Procedura per l’eserciziodelle deleghe legislative) 1. Gli schemi dei decreti legislativi previsti dalla presente legge, ciascuno dei quali deve essere corredato di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in esso contenute, sono trasmessi alle Camere ai fini dell’espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario. Le competenti Commissioni parla-mentari esprimono il parere entro quaranta giorni dalla data di trasmissione. Qualora il termine per l’espressione del parere decorra inutilmente, i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Qualora il termine previsto per l’espressione del parere delle Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l’esercizio della delega o successivamente, quest’ultimo è prorogato di novanta giorni. |
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