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Decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
249 del 23 ottobre 2002)
"Attuazione della
direttiva 2000/35/CE relativa alla
lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni
commerciali"
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 14, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
Vista la legge 1° marzo 2002, n. 39, recante disposizioni per
l'adempimento
di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee,
legge comunitaria 2001, ed in particolare l'articolo 26, recante delega
al Governo ad emanare uno o piu' decreti legislativi per adeguare la
normativa
vigente in materia di ritardi di pagamento ai principi e alle
prescrizioni
della direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle
transazioni commerciali;
Visto il decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, recante testo
unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture,
in
attuazione delle direttive 77/62/CEE, 80/767/CEE e 88/295/CEE, come
modificato
dal decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 402, in attuazione delle
direttive
93/36/CEE e 97/52/CE;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, recante attuazione
della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi,
come
modificato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65, in
attuazione
delle direttive 97/52/CE e 98/4/CE che modificano ed integrano,
rispettivamente,
le direttive 92/50/CEE, in materia di appalti pubblici di servizi, e
93/38/CEE,
limitatamente ai concorsi di progettazione;
Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65, recante
attuazione
delle direttive 97/52/CE e 98/4/CE, che modificano ed integrano,
rispettivamente,
le direttive 92/50/CEE, in materia di appalti pubblici di servizi, e
93/38/CEE,
limitatamente ai concorsi di progettazione;
Visto il decreto legislativo 25 novembre 1999, n. 525, recante
attuazione
della direttiva 98/4/CE che modifica la normativa comunitaria sulle
procedure
di appalti nei settori esclusi;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, recante attuazione
delle direttive 90/531/CEE e 93/38/CEE relative alle procedure di
appalti
nei settori esclusi;
Visto il decreto del Ministro di grazia e giustizia 5 ottobre 1994,
n. 585, recante approvazione della delibera del Consiglio nazionale
forense
in data 12 giugno 1993, che stabilisce i criteri per la determinazione
degli onorari, dei diritti e delle indennita' spettanti agli avvocati
ed
ai procuratori legali per le prestazioni giudiziali, in materia civile
e penale, e stragiudiziali;
Visto il regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443, recante approvazione
del codice di procedura civile e successive modificazioni, ed in
particolare
gli articoli 633, 641 e 648 del codice di procedura civile;
Vista la legge 18 giugno 1998, n. 192, recante disciplina della
subfornitura
nelle attivita' produttive, ed in particolare l'articolo 3, commi 2 e
3;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 14 giugno 2002;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei
deputati
e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione
del 20 settembre 2002;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro
della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle
finanze,
per la funzione pubblica e delle attivita' produttive;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano ad ogni
pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione
commerciale.
2. Le disposizioni del presente decreto non trovano applicazione
per:
a) debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del
debitore;
b) richieste di interessi inferiori a 5 euro;
c) pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno ivi compresi
i pagamenti effettuati a tale titolo da un assicuratore.
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) "transazioni commerciali", i contratti, comunque denominati, tra
imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano,
in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di
servizi, contro il pagamento di un prezzo;
b) "pubblica amministrazione", le amministrazioni dello Stato, le
regioni,
le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti pubblici
territoriali
e le loro unioni, gli enti pubblici non economici, ogni altro organismo
dotato di personalita' giuridica, istituito per soddisfare specifiche
finalita'
d'interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale, la
cui attivita' e' finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dalle
regioni,
dagli enti locali, da altri enti pubblici o organismi di diritto
pubblico,
o la cui gestione e' sottoposta al loro controllo o i cui organi
d'amministrazione,
di direzione o di vigilanza sono costituiti, almeno per la meta', da
componenti
designati dai medesimi soggetti pubblici;
c) "imprenditore", ogni soggetto esercente un'attivita' economica
organizzata
o una libera professione;
d) "ritardi di pagamento", l'inosservanza dei termini di pagamento
contrattuali o legali;
e) "saggio di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle
sue principali operazioni di rifinanziamento", il saggio di interesse
applicato
a simili operazioni nei casi di appalti a saggio fisso. Nel caso in cui
un'operazione di rifinanziamento principale sia stata effettuata
secondo
una procedura di appalto a saggio variabile, il saggio di interesse si
riferisce al saggio di interesse marginale che risulta da tale appalto.
Esso riguarda anche le aggiudicazioni a saggio unico e le
aggiudicazioni
a saggio variabile;
f) "prodotti alimentari deteriorabili" quelli definiti tali da apposito
decreto del Ministro delle attivita' produttive. In sede di prima
applicazione
delle disposizioni di cui al presente comma, e comunque fino alla data
di entrata in vigore del citato decreto del Ministro delle attivita'
produttive,
per prodotti alimentari deteriorabili si intendono quelli come tali
definibili
ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministro della sanita' in data
16 dicembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28
dicembre
1993.
Art. 3.
Responsabilita' del debitore
1. Il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi
moratori,
ai sensi degli articoli 4 e 5, salvo che il debitore dimostri che il
ritardo
nel pagamento del prezzo e' stato determinato dall'impossibilita' della
prestazione derivante da causa a lui non imputabile.
Art. 4.
Decorrenza degli interessi moratori
1. Gli interessi decorrono, automaticamente, dal giorno successivo
alla scadenza del termine per il pagamento.
2. Salvo il disposto dei commi 3 e 4, se il termine per il pagamento
non e' stabilito nel contratto, gli interessi decorrono,
automaticamente,
senza che sia necessaria la costituzione in mora, alla scadenza del
seguente
termine legale:
a) trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura da parte del
debitore o di una richiesta di pagamento di contenuto
equivalente;
b) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data
di prestazione dei servizi, quando non e' certa la data di ricevimento
della fattura o della richiesta equivalente di pagamento;
c) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla
prestazione
dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la
richiesta
equivalente di pagamento e' anteriore a quella del ricevimento delle
merci
o della prestazione dei servizi;
d) trenta giorni dalla data dell'accettazione o della verifica
eventualmente
previste dalla legge o dal contratto ai fini dell'accertamento della
conformita'
della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il
debitore
riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non
successiva a tale data.
3. Per i contratti aventi ad oggetto la cessione di prodotti alimentari
deteriorabili, il pagamento del corrispettivo deve essere effettuato
entro
il termine legale di sessanta giorni dalla consegna o dal ritiro dei
prodotti
medesimi e gli interessi decorrono automaticamente dal giorno
successivo
alla scadenza del termine. In questi casi il saggio degli interessi di
cui all'articolo 5, comma 1, e' maggiorato di ulteriori due punti
percentuali
ed e' inderogabile.
4. Le parti, nella propria liberta' contrattuale, possono stabilire
un termine superiore rispetto a quello legale di cui al comma 3 a
condizione
che le diverse pattuizioni siano stabilite per iscritto e rispettino i
limiti concordati nell'ambito di accordi sottoscritti, presso il
Ministero
delle attivita' produttive, dalle organizzazioni maggiormente
rappresentative
a livello nazionale della produzione, della trasformazione e della
distribuzione
per categorie di prodotti deteriorabili specifici.
Art. 5.
Saggio degli interessi
1. Salvo diverso accordo tra le parti, il saggio degli interessi, ai
fini del presente decreto, e' determinato in misura pari al saggio
d'interesse
del principale strumento di rifinanziamento della Banca Centrale
Europea
applicato alla sua piu' recente operazione di rifinanziamento
principale
effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione,
maggiorato
di sette punti percentuali. Il saggio di riferimento in vigore il primo
giorno lavorativo della Banca Centrale Europea del semestre in
questione
si applica per i successivi sei mesi.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze da' notizia del saggio
di cui al comma 1, al netto della maggiorazione ivi prevista, curandone
la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana nel
quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare.
Art. 6.
Risarcimento dei costi di recupero
1. Il creditore ha diritto al risarcimento dei costi sostenuti per
il recupero delle somme non tempestivamente corrispostegli, salva la
prova
del maggior danno, ove il debitore non dimostri che il ritardo non sia
a lui imputabile.
2. I costi, comunque rispondenti a principi di trasparenza e di
proporzionalita',
possono essere determinati anche in base ad elementi presuntivi e
tenuto
conto delle tariffe forensi in materia stragiudiziale.
Art. 7.
Nullita'
1. L'accordo sulla data del pagamento, o sulle conseguenze del
ritardato
pagamento, e' nullo se, avuto riguardo alla corretta prassi
commerciale,
alla natura della merce o dei servizi oggetto del contratto, alla
condizione
dei contraenti ed ai rapporti commerciali tra i medesimi, nonche' ad
ogni
altra circostanza, risulti gravemente iniquo in danno del
creditore.
2. Si considera, in particolare, gravemente iniquo l'accordo che, senza
essere giustificato da ragioni oggettive, abbia come obiettivo
principale
quello di procurare al debitore liquidita' aggiuntiva a spese del
creditore,
ovvero l'accordo con il quale l'appaltatore o il subfornitore
principale
imponga ai propri fornitori o subfornitori termini di pagamento
ingiustificatamente
piu' lunghi rispetto ai termini di pagamento ad esso
concessi.
3. Il giudice, anche d'ufficio, dichiara la nullita' dell'accordo e,
avuto riguardo all'interesse del creditore, alla corretta prassi
commerciale
ed alle altre circostanze di cui al comma 1, applica i termini legali
ovvero
riconduce ad equita' il contenuto dell'accordo medesimo.
Art. 8.
Tutela degli interessi collettivi
1. Le associazioni di categoria degli imprenditori presenti nel
Consiglio
nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), prevalentemente in
rappresentanza
delle piccole e medie imprese di tutti i settori produttivi e degli
artigiani,
sono legittimate ad agire, a tutela degli interessi collettivi,
richiedendo
al giudice competente:
a) di accertare la grave iniquita', ai sensi dell'articolo 7, delle
condizioni generali concernenti la data del pagamento o le conseguenze
del relativo ritardo e di inibirne l'uso;
b) di adottare le misure idonee a correggere o eliminare gli effetti
dannosi delle violazioni accertate;
c) di ordinare la pubblicazione del provvedimento su uno o piu'
quotidiani
a diffusione nazionale oppure locale nei casi in cui la pubblicita' del
provvedimento possa contribuire a correggere o eliminare gli effetti
delle
violazioni accertate.
2. L'inibitoria e' concessa, quando ricorrono giusti motivi di urgenza,
ai sensi degli articoli 669-bis e seguenti del codice di procedura
civile.
3. In caso di inadempimento degli obblighi stabiliti dal provvedimento
reso nel giudizio di cui ai commi 1 e 2, il giudice, anche su domanda
dell'associazione
che ha agito, dispone il pagamento di una somma di denaro, da Euro 500
a Euro 1.100, per ogni giorno di ritardo, tenuto conto della gravita'
del
fatto.
Art. 9.
Modifiche al codice di procedura civile
1. L'ultimo comma dell'articolo 633 del codice di procedura civile
e' abrogato.
2. All'articolo 641 del codice di procedura civile sono apportate le
seguenti modifiche:
a) nel primo periodo, dopo le parole "decreto motivato", sono aggiunte
le seguenti: "da emettere entro trenta giorni dal deposito del
ricorso";
b) il secondo periodo del secondo comma e' cosi' sostituito: "Se
l'intimato
risiede in uno degli altri Stati dell'Unione europea, il termine e' di
cinquanta giorni e puo' essere ridotto fino a venti giorni. Se
l'intimato
risiede in altri Stati, il termine e' di sessanta giorni e, comunque,
non
puo' essere inferiore a trenta ne' superiore a centoventi".
3. All'articolo 648, primo comma, del codice di procedura civile, e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il giudice concede
l'esecuzione
provvisoria parziale del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alle
somme non contestate, salvo che l'opposizione sia proposta per vizi
procedurali".
Art. 10.
Modifiche alla legge 18 giugno 1998, n. 192
1. All'articolo 3, della legge 18 giugno 1998, n. 192, il comma 3 e'
cosi' sostituito: "In caso di mancato rispetto del termine di pagamento
il committente deve al subfornitore, senza bisogno di costituzione in
mora,
un interesse determinato in misura pari al saggio d'interesse del
principale
strumento di rifinanziamento della Banca Centrale Europea applicato
alla
sua piu' recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il
primo giorno di calendario del semestre in questione, maggiorato di
sette
punti percentuali, salva la pattuizione tra le parti di interessi
moratori
in misura superiore e salva la prova del danno ulteriore. Il saggio di
riferimento in vigore il primo giorno lavorativo della Banca centrale
europea
del semestre in questione si applica per i successivi sei mesi. Ove il
ritardo nel pagamento ecceda di trenta giorni il termine convenuto, il
committente incorre, inoltre, in una penale pari al 5 per cento
dell'importo
in relazione al quale non ha rispettato i termini.".
Art. 11.
Norme transitorie finali
1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai contratti
conclusi prima dell'8 agosto 2002.
2. Sono fatte salve le vigenti disposizioni del codice civile e delle
leggi speciali che contengono una disciplina piu' favorevole per il
creditore.
3. La riserva della proprieta' di cui all'articolo 1523 del codice
civile, preventivamente concordata per iscritto tra l'acquirente ed il
venditore, e' opponibile ai creditori del compratore se e' confermata
nelle
singole fatture delle successive forniture aventi data certa anteriore
al pignoramento e regolarmente registrate nelle scritture contabili.
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