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R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537
Approvazione del regolamento per le professioni d'ingegnere
e di architetto
1.
In ogni provincia è costituito l'ordine degli ingegneri e degli
architetti, avente sede nel comune capoluogo.
2.
Ogni ordine provvede alla formazione del proprio albo.
Quando gli iscritti nell'albo non raggiungano il numero di 25, essi
saranno iscritti nell'albo di un capoluogo vicino, che sarà determinato
dal primo presidente della Corte di appello.
3.
L'albo conterrà per ogni singolo iscritto: il cognome ed il
nome, la paternità, la residenza.
La iscrizione nell'albo ha luogo per ordine alfabetico. Accanto ad
ogni nome saranno annotate la data e la natura del titolo che abilita all'esercizio
della professione con eventuale indicazione dell'autorità da cui
il titolo stesso fu rilasciato, nonché la data della iscrizione.
4.
Per essere iscritto nell'albo occorre aver superato l'esame di Stato
per l'esercizio della professione di ingegnere e di architetto, ai sensi
del R.D. 31 dicembre 1923, n. 2909, salve le disposizioni dell'art. 60
del presente regolamento. Potranno essere iscritti nell'albo, a termini
dell'art. 3, capoverso della L. 24 giugno 1923, numero 1395, anche gli
ufficiali generali superiori dell'Arma del genio che siano abilitati all'esercizio
della professione, ai sensi del R.D. 6 settembre 1902, n. 485.
5. - 23. (omissis)
24.
Non si può far parte che di un solo ordine di ingegneri e di
architetti.
Chi si trova iscritto nell'ordine di una provincia, può chiedere
il trasferimento della iscrizione in quello di un'altra, presentando domanda
corredata dai documenti stabiliti dall'art. 7 e da un certificato rilasciato
dal presidente dell'ordine al quale il richiedente appartiene, da cui risulti:
a) la data e le altre indicazioni della prima iscrizione;
b) che l'istante è in regola col pagamento del contributo di
cui all'art. 37 ed, eventualmente, di quello stabilito a norma dell'art.
18.
Avvenuta la iscrizione nell'albo del nuovo ordine, il presidente di
questo ne darà avviso al presidente dell'altro onde provveda alla
cancellazione.
25. - 50. (omissis)
51.
Sono di spettanza della professione d'ingegnere, il progetto, la condotta
e la stima dei lavori per estrarre, trasformare ed utilizzare i materiali
direttamente od indirettamente occorrenti per le costruzioni e per le industrie,
dei lavori relativi alle vie ed ai mezzi di trasporto, di deflusso e di
comunicazione, alle costruzioni di ogni specie, alle macchine ed agli impianti
industriali, nonché in generale alle applicazioni della fisica,
i rilievi geometrici e le operazioni di estimo.
52.
Formano oggetto tanto della professione di ingegnere quanto di quella
di architetto le opere di edilizia civile, nonché i rilievi geometrici
e le operazioni di estimo ad esse relative.
Tuttavia le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere
artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla
L. 20 giugno 1909, n. 364 , per l'antichità e le belle arti, sono
di spettanza della professione di architetto; ma la parte tecnica ne può
essere compiuta tanto dall'architetto quanto dall'ingegnere.
53.
Le disposizioni dei precedenti artt. 51 e 52 valgono ai fini della
delimitazione delle professioni d'ingegnere e di architetto e non pregiudicano
quanto può formare oggetto dell'attività professionale di
determinate categorie di tecnici specializzati, né le disposizioni
che saranno date coi regolamenti di cui all'ultimo comma dell'art. 7 della
L. 24 giugno 1923, n. 1395.
54.
Coloro che abbiano conseguito il diploma di laurea d'ingegnere presso
gli istituti d'istruzione superiore indicati nell'art. 1 della L. 24 giugno
1923, n. 1395, entro il 31 dicembre 1924, ovvero lo conseguiranno entro
il 31 dicembre 1925, giusta le norme stabilite dall'art. 6 del R.D. 31
dicembre 1923, n. 2909, sono autorizzati a compiere anche le mansioni indicate
nell'articolo 52 del presente regolamento
Coloro che abbiano conseguito il diploma di laurea d'ingegnere-architetto
presso gli istituti d'istruzione superiore indicati nell'art. 1 della legge
entro il 31 dicembre 1924, ovvero lo conseguiranno entro il 31 dicembre
1925, giusta le norme stabilite dall'art. 6 del R.D. 31 dicembre 1923,
n. 2909, sono autorizzati a compiere anche le mansioni indicate nell'art.
51 del presente regolamento, eccettuate le applicazioni industriali.
La presente disposizione è applicabile anche a coloro che abbiano
conseguito il diploma di architetto civile nei termini suddetti, ad eccezione
però di quanto riguarda le applicazioni industriali e della fisica,
nonché i lavori relativi alle vie, ai mezzi di comunicazione e di
trasporto e alle opere idrauliche.
55. (abrogato dall'articolo 7, comma 6, legge n. 166 del 2002)
56.
Le perizie e gli incarichi di cui all'art. 4 della L. 24 giugno 1923,
n. 1395, possono essere affidati a persone non iscritte nell'albo soltanto
quando si verifichi una delle seguenti circostanze:
a) che si tratti di casi di speciale importanza i quali richiedano
l'opera di un luminare della scienza o di un tecnico di fama singolare,
non iscritto nell'albo;
b) che si tratti di semplici applicazioni della tecnica, non richiedenti
speciale preparazione scientifica o che non vi siano nella località
professionisti iscritti nell'albo, ai quali affidare la perizia o l'incarico.
57. - 61. (omissis)
62.
Gli ingegneri ed architetti che siano impiegati di una pubblica amministrazione
dello Stato, delle province o dei comuni, e che si trovino iscritti nell'albo
degli ingegneri e degli architetti, sono soggetti alla disciplina dell'ordine
per quanto riguarda l'eventuale esercizio della libera professione.
I predetti ingegneri ed architetti non possono esercitare la libera
professione ove sussista alcuna incompatibilità preveduta da leggi,
regolamenti generali o speciali, ovvero da capitolati.
Per l'esercizio della libera professione è in ogni caso necessaria
espressa autorizzazione dei capi gerarchici nei modi stabiliti dagli ordinamenti
dell'amministrazione da cui il funzionario dipende.
(i commi terzo e quarto sono stati abrogati dall'articolo 18, comma
1, legge n. 109 del 1994, nel testo modificato dall'articolo 13, legge
n. 144 del 1999)
63. - 74.(omissis) |
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