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Decreto
Ministeriale 1° aprile 1968 Numero 1404
Distanze
minime a protezione del nastro stradale da osservarsi nella edificazione
fuori del perimetro dei centri abitati, di cui all'art. 19 della legge
6 agosto 1967, n. 765.
Art.
1.
(Campo
di applicazione delle presenti disposizioni)
Le
disposizioni che seguono, relative alle distanze minime a protezione del
nastro stradale, vanno osservate nella edificazione fuori del perimetro
dei centri abitati e degli insediamenti previsti dai piani regolatori generali
e dai programmi di fabbricazione.
Art.
2.
(Definizione
del ciglio della strada)
Si
definisce ciglio della strada la linea di limite della sede o piattaforma
stradale comprendente tutte le sedi viabili, sia veicolari che pedonali,
ivi incluse le banchine od altre strutture laterali alle predette sedi
quando queste siano transitabili, nonché le strutture di delimitazione
non transitabili (parapetti, arginelle e simili).
Art.
3.
(Distinzione
delle strade)
Le
strade, in rapporto alla loro natura ed alle loro caratteristiche, vengono
così distinte agli effetti della applicazione delle disposizioni
di cui ai successivi articoli:
A)
Autostrade: autostrade di qualunque tipo (legge 7 febbraio 1961, n. 59);
raccordi autostradali riconosciuti quali autostrade ed aste di accesso
fra le autostrade e la rete viaria della zona (legge 19 ottobre 1965, n.
1197 e legge 24 luglio 1961, n. 729);
B)
Strade di grande comunicazione o di traffico elevato: strade statali comprendenti
itinerari internazionali (legge 16 marzo 1956, n. 371); strade statali
di grande comunicazione (legge 24 luglio 1961, n. 729); raccordi autostradali
non riconosciuti; strade a scorrimento veloce (in applicazione della legge
26 giugno 1965, n. 717);
C)
Strade di media importanza: strade statali non comprese tra quelle della
categoria precedente; strade provinciali aventi larghezza della sede superiore
o eguale a m. 10,50; strade comunali aventi larghezza della sede superiore
o eguale a m. 10,50;
D)
Strade di interesse locale: strade provinciali e comunali non comprese
tra quelle della categoria precedente.
Art.
4.
(Norme
per le distanze)
Le
distanze da osservarsi nella edificazione a partire dal ciglio della strada
e da misurarsi in proiezione orizzontale, sono così da stabilire:
strade
di tipo A) - m. 60,00;
strade
di tipo B) - m. 40,00;
strade
di tipo C) - m. 30,00;
strade
di tipo D) - m. 20,00.
Art.
5.
(Distanze
in corrispondenza di incroci)
In
corrispondenza di incroci e biforcazioni le fasce di rispetto determinate
dalle distanze minime sopraindicate sono incrementate dall'area determinata
dal triangolo avente due lati sugli allineamenti di distacco, la cui lunghezza,
a partire dal punto di intersezione degli allineamenti stessi sia eguale
al doppio delle distanze stabilite nel primo comma del precedente art.
4), afferenti alle rispettive strade, e il terzo lato costituito dalla
retta congiungente i due punti estremi.
Resta
fermo quanto prescritto per gli incroci relativi alle strade costituenti
itinerari internazionali (legge 16 marzo 1956, n. 371, allegato 2). A tali
distanze minime va aggiunta la larghezza dovuta alla proiezione di eventuali
scarpate o fossi e di fasce di espropriazione risultanti da progetti approvati.
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