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Parliamo di diritto informatico
La tecnologia corre molto più della regolamentazione dell'uso di essa da parte di tutti gli stati del mondo. Le normative cercano di tutelare il cittadino, il navigante e tutte le operazioni che vengono effettuate sulla rete, ma non sempre esse sono puntuali o precise per rispondere alle problematiche che sorgono ogni giorno. Le truffe, i reati informatici si moltiplicano senza che ci sia una difesa adeguata sia dal punto di vista tecnico che legale.
Per comprendere tutti tali problemi abbiamo creato queste pagine che possono essere consultate liberamente per approfondire il tema che, naturalmente, non si esaurisce con le nostre puntualizzazioni. Nel sito, tuttavia, è possibile cercare leggi esistenti, schede tecniche ulteriori, partecipare la forum di discussione oppure chiedere una consulenza o acquistare la licenza di un nostro software. Per fare tutto ciò basta usare la barra del menu posta nella parte superiore di ognuna delle migliaia di pagine di questo sito.
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I reati informatici
Nel rispetto di una disposizione comunitaria (R[9]89), la legge n.547/93 ha introdotto nel nostro ordinamento una serie di reati (chiamati anche "informatici"). Questi non sono specifici, nel senso che già erano previsti dalla legge, ma ora sono anche caratterizzati dalla previsione che l'attività illecita abbia come oggetto o mezzo del reato un sistema informatico o telematico. 
Tali nuove fattispecie di reato sono: 
    * Esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 392 c.p.) 
    * Attentato ad impianti di pubblica utilità (art. 420 c.p.) 
    * Falsità in documenti informatici (art. 491-bis c.p.) 
    * Accesso abusivo ad un sistema informatico (art. 615-ter c.p.) 
    * Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso (art. 615-quater c.p.) 
    * Diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico (art. 615-quinquies c.p.) 
    * Violazione della corrispondenza e delle comunicazioni informatiche e telematiche (art. 616, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies c.p.) 
    * Rivelazione del contenuto di documenti segreti (art. 621 c.p.) 
    * Trasmissione a distanza di dati (art. 623-bis c.p.) 
    * Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-bis c.p.) 
    * Frode informatica (art. 640-ter c.p.). 
 
Diffamazione via internet
Con la legge n.547/93 sono state introdotte, nel nostro ordinamento, una serie di nuove ipotesi di reato classificate genericamente come "crimini informatici". Essa non ha aggiunto nulla sulla tipologia di reato di ingiuria o diffamazione perpetuato attraverso le reti informatiche o telematiche. 
Le fattispecie di reato di cui agli artt. 594 (ingiuria) e 595 (diffamazione) del nostro vigente codice penale, sono sufficientemente generiche e valide, in questo caso, e possono ricomprendere anche tutti quei comportamenti offensivi che si compiono attraverso le reti informatiche e le moderne tecniche di comunicazione in generale (SMS, chat, forum, blog, email). 
La stessa Corte di Cassazione, in una recente pronuncia, avalla tale posizione, affermando che è addirittura intuitivo che "i reati previsti dagli articoli 594 e 595 c.p. possano essere commessi anche per via telematica o informatica; basterebbe pensare alla cosiddetta trasmissione via e-mail, per rendersi conto che è certamente possibile che un agente, inviando a più persone messaggi atti ad offendere un soggetto, realizzi la condotta tipica del delitto di ingiuria (se il destinatario è lo stesso soggetto offeso) o di diffamazione (se i destinatari sono persone diverse)" (cass. sez. V penale, 27.12.2000, n. 4741). 
La Corte afferma, in particolare, che il reato di diffamazione si perfeziona nel momento in cui il messaggio viene percepito da parte di soggetti che siano terzi rispetto all’agente ed alla persona offesa. Non è infatti necessaria la contestualità tra l’offesa e la sua percezione "ben potendo i destinatari trovarsi persino a grande distanza gli uni dagli altri, ovvero dall’agente". 
 
Diritti di chi acquista via internet
Il D. lgs. 22.5.1999, n. 185 (visualizzabile tra le leggi presenti in questo sito), relativo alla protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza, stabilisce che il consumatore, in tempo utile, prima della conclusione di qualsiasi contratto a distanza, deve ricevere le seguenti informazioni (art. 3): 
   1. identità del fornitore e, in caso di contratti che prevedono il pagamento anticipato, l'indirizzo del fornitore; 
   2. caratteristiche essenziali del bene o del servizio; 
   3. prezzo del bene o del servizio, comprese tutte le tasse o le imposte; 
   4. spese di consegna; 
   5. modalità del pagamento, della consegna del bene o della prestazione del servizio e di ogni altra forma di esecuzione del contratto; 
   6. esistenza del diritto di recesso o di esclusione dello stesso ai sensi dell'articolo 5, co. 3; 
   7. modalità e tempi di restituzione o di ritiro del bene in caso di esercizio del diritto di recesso; 
   8. costo dell'utilizzo della tecnica di comunicazione a distanza, quando è calcolato su una base diversa dalla tariffa di base; 
   9. durata della validità dell'offerta e del prezzo; 
  10. durata minima del contratto in caso di contratti per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi ad esecuzione continuata o periodica. 

Le informazioni di cui al comma 1, il cui scopo commerciale deve essere inequivocabile, devono essere fornite in modo chiaro e comprensibile, con ogni mezzo adeguato alla tecnica di comunicazione a distanza impiegata, osservando in particolare i principi di buona fede e di lealtà in materia di transazioni commerciali, valutati alla stregua delle esigenze di protezione delle categorie di consumatori particolarmente vulnerabili. 
In caso di comunicazioni telefoniche, l'identità del fornitore e lo scopo commerciale della telefonata devono essere dichiarati in modo inequivocabile all'inizio della conversazione con il consumatore, a pena di nullità del contratto. 
Nel caso di utilizzazione di tecniche che consentono una comunicazione individuale, le informazioni di cui al comma 1 sono fornite, ove il consumatore lo richieda, in lingua italiana. In tal caso, sono fornite nella stessa lingua anche la conferma e le ulteriori informazioni di cui all'art. 4. 
Inoltre il consumatore deve ricevere (art. 4) conferma per iscritto o, a sua scelta, su altro supporto duraturo a sua disposizione ed a lui accessibile, di tutte le informazioni previste dall'articolo 3, co. 1, prima od al momento della esecuzione del contratto. Entro tale momento e nelle stesse forme devono comunque essere fornite al consumatore anche le seguenti informazioni: 
   1. un'informazione sulle condizioni e le modalità di esercizio del diritto di recesso ai sensi dell'art. 5, inclusi i casi di cui all'art. 5, co. 2; 
   2. l'indirizzo geografico della sede del fornitore a cui il consumatore può presentare reclami; 
   3. le informazioni sui servizi di assistenza e sulle garanzie commerciali esistenti; 
   4. le condizioni di recesso dal contratto in caso di durata indeterminata o superiore ad un anno. 

Il consumatore ha diritto di recedere (art. 5) da qualunque contratto a distanza, senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo, entro il termine di dieci giorni lavorativi decorrente: 
   1. per i beni, dal giorno del loro ricevimento da parte del consumatore ove siano stati soddisfatti gli obblighi di cui all'art. 4 o dal giorno in cui questi ultimi siano stati soddisfatti, qualora ciò avvenga dopo la conclusione del contratto purché non oltre il termine di tre mesi dalla conclusione stessa; 
   2. per i servizi, dal giorno della conclusione del contratto o dal giorno in cui siano stati soddisfatti gli obblighi di cui all'art. 4, qualora ciò avvenga dopo la conclusione del contratto purché non oltre il termine di tre mesi dalla conclusione stessa. 
Bisogna considerare chi è definito dalla norma come "consumatore". Non ha infatti diritto di recesso chi utilizza il bene o il servizio per la propria attività professionale. 
Nel caso in cui il fornitore non abbia soddisfatto gli obblighi di cui all'art. 4, il termine per l'esercizio del diritto di recesso è di tre mesi e decorre: 
   1. per i beni, dal giorno del loro ricevimento da parte del consumatore; 
   2. per i servizi, dal giorno della conclusione del contratto. 

Il diritto di recesso si esercita con l'invio, entro il termine previsto, di una comunicazione scritta all'indirizzo geografico della sede del fornitore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La comunicazione può essere inviata, entro lo stesso termine, anche mediante telegramma, telex e fac-simile, a condizione che sia confermata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le 48 ore successive. 
Qualora sia avvenuta la consegna del bene il consumatore è tenuto a restituirlo o a metterlo a disposizione del fornitore o della persona da questi designata, secondo le modalità ed i tempi previsti dal contratto. Il termine per la restituzione del bene non può comunque essere inferiore a dieci giorni lavorativi decorrenti dalla data del ricevimento del bene. 
Le uniche spese dovute dal consumatore per l'esercizio del diritto di recesso a norma del presente articolo sono le spese dirette di restituzione del bene al mittente, ove espressamente previsto dal contratto a distanza. 
Se il diritto di recesso è esercitato dal consumatore conformemente alle disposizioni del presente articolo, il fornitore è tenuto al rimborso delle somme versate dal consumatore. Il rimborso deve avvenire gratuitamente, nel minor tempo possibile e in ogni caso entro trenta giorni dalla data in cui il fornitore è venuto a conoscenza dell'esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore. 
Il fornitore che contravviene alle norme di cui agli articoli 3, 4, 6, 9 e 10 del D. lgs 185/99, ovvero che ostacola l'esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore o non rimborsa al consumatore le somme da questi eventualmente pagate, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire dieci milioni. Nei casi di particolare gravità o di recidiva, i limiti minimo e massimo della sanzione indicata sono raddoppiati.