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Incarichi sotto i 100'000 euro nei lavori pubblici
(Determinazione 19/01/2006)
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Determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici n. 1/06 del 19/01/2006).
(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.37 del 14 febbraio 2006)
 
Affidamento dei servizi di ingegneria di importo stimato inferiore a 100.000 euro. 

Considerato in fatto 
A seguito dei rilievi formulati dalla Commissione europea, il 
legislatore nazionale, con la legge 18 aprile 2005, n. 62, ha 
proceduto alla modifica dell'art. 17 della legge 11 febbraio 1994, n. 
109 e s.m., sostituendo integralmente il comma 12 del citato articolo 
e stabilendo che per l'affidamento di incarichi di progettazione 
ovvero di direzione dei lavori, il cui importo stimato e' inferiore a 
100.000 euro, le stazioni appaltanti, per il tramite del responsabile 
del procedimento, possono procedere all'affidamento ai soggetti di 
cui al comma 1, lettere d), e), f) e g), dello stesso art. 17, nel 
rispetto dei principi di non discriminazione, parita' di trattamento, 
proporzionalita' e trasparenza. 
Prima della modifica introdotta dalla citata legge n. 62/2005, 
l'affidamento degli incarichi relativi a servizi di ingegneria di 
importo stimato inferiore a 100.000 euro poteva essere effettuato 
attraverso la scelta di un libero professionista di fiducia, previa 
verifica della relativa esperienza e capacita' professionale in 
relazione al progetto da affidare. La norma non dettava disposizioni 
concernenti le regole dell'affidamento ne' l'obbligo della 
pubblicita' preventiva e successiva. 
Con particolare riferimento a quest'ultimo obbligo, tuttavia, 
l'art. 62, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 
21 dicembre 1999, n. 554, gia' prima della richiamata modifica alla 
legge quadro prevedeva a carico delle stazioni appaltanti, 
relativamente ai servizi di progettazione di importo inferiore a 
40.000 euro (oggi 100.000 euro a seguito della modifica appartata 
dall'art. 7, comma 1, lettera i), della legge 1° agosto 2002, n. 
166), l'onere della preventiva adeguata pubblicita', nonche' di 
quella successiva all'affidamento. La mancata previsione nell'allora 
vigente norma primaria di alcun riferimento all'onere della 
pubblicita' e la formulazione della previsione di cui all'art. 62 del 
regolamento di attuazione hanno generato un dibattito sulla effettiva 
obbligatorieta' della pubblicita' nell'affidamento degli incarichi di 
progettazione cd. fiduciari. 
Sulla problematica generale degli affidamenti cosiddetti fiduciari, 
peraltro, l'Autorita', con le determinazioni n. 27/2002 e n. 30/2002, 
aveva richiamato l'attenzione degli operatori sulla necessita' che 
detti affidamenti non comportassero un effetto negativo sul mercato 
dei servizi di ingegneria, cristallizzandolo negli ambiti locali 
delle varie amministrazioni e di fatto privandolo di una concreta 
dinamica concorrenziale. 
Alla luce degli orientamenti sopra riferiti ed in seguito 
all'entrata in vigore della citata legge n. 62/2005, si ritiene 
opportuno integrare gli indirizzi finora emanati in materia da questa 
Autorita', nel rispetto del dettato comunitario e dell'evoluzione 
giurisprudenziale nel frattempo intervenuta. 
Stante il rilievo che riveste la questione ed il coinvolgimento di 
molteplici interessi del settore degli appalti pubblici, in 
conformita' a quanto disposto nel regolamento sul funzionamento 
dell'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici, secondo il quale 
ogni valutazione delle problematiche emergenti e della prassi va 
condotta in base agli apporti delle amministrazioni ed associazioni 
rappresentative di operatori del settore dei lavori pubblici, e' 
stata convocata un'audizione, tenutasi in data 28 settembre 2005, 
alla quale hanno partecipato rappresentanti del Ministero della 
giustizia, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del 
Consiglio nazionale degli ingegneri, del Consiglio nazionale degli 
architetti, del Consiglio nazionale dei geologi, del Consiglio 
nazionale dei geometri, dell'ANCI e dell'UPI. 
Sulla base di tutti questi elementi il Consiglio ha deliberato il 
seguente atto. 
Considerato in diritto 
La disposizione dell'attuale comma 12 dell'art. 17 della legge n. 
109/1994, nasce dal pronunciamento della Commissione europea che ha 
censurato la mancata previsione di alcun onere minimo di messa in 
concorrenza e l'assenza di alcuna forma di pubblicita', atta a 
consentire un confronto concorrenziale fra i soggetti potenzialmente 
interessati alla prestazione del servizio. 
In osservanza a detti rilievi, il legislatore nazionale ha 
eliminato la possibilita' dell'affidamento diretto su base fiduciaria 
degli incarichi per importo inferiore a 100.000 euro, facendo 
espresso richiamo all'obbligo da parte delle stazioni appaltanti del 
rispetto dei principi di non discriminazione, parita' di trattamento, 
proporzionalita' e trasparenza. 
Detti principi costituiscono, secondo le specificazioni che 
seguono, corollari del generale principio della tutela della libera 
concorrenza, in base al quale si intende garantire a ciascun 
potenziale concorrente le stesse possibilita' di partecipazione alle 
procedure di gara e l'imparzialita' della relativa azione 
amministrativa. Affinche' sia assicurata una concreta concorrenza, 
occorre pertanto garantire il rispetto della par condicio nei 
confronti di tutti i concorrenti in ordine alla valutazione 
comparativa dei requisiti da essi posseduti e verificare l'assenza di 
clausole che producano un effetto preclusivo all'accesso dei 
potenziali concorrenti all'appalto. 
a) Il principio di non discriminazione comporta, in particolare, il 
divieto di effettuare una selezione di concorrenti privilegiando 
coloro che esercitano prevalentemente la loro attivita' nello stesso 
ambito territoriale in cui devono essere svolte le prestazioni. 
Peraltro, in ordine alla possibilita' di istituire un elenco di 
professionisti presso le singole stazioni appaltanti, l'Autorita', 
confermando quanto precedentemente espresso, rileva come lo stesso 
possa ritenersi ammissibile nei limiti in cui vengano previsti idonei 
meccanismi riguardanti il relativo aggiornamento periodico, anche 
semestrale; adottando in ogni caso le forme di pubblicita' previste 
dall'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 
e s.m., in modo che risulti garantito ai professionisti in possesso 
dei prescritti requisiti il diritto di iscriversi all'albo stesso, 
senza limitazioni temporali. 
Si ritiene inoltre necessario che laddove l'amministrazione intenda 
effettuare la scelta di istituire l'albo di professionisti, debba 
preventivamente stabilire, dandone adeguata pubblicita', criteri e 
requisiti per la formazione dell'albo stesso, quali a titolo 
esemplificativo: 
il richiamo a quanto dettato dall'art. 51, comma 1, del decreto 
del Presidente della Repubblica n. 554/1999 e s.m. che vieta la 
partecipazione del professionista singolarmente e come componente di 
un raggruppamento di professionisti, nonche' la contemporanea 
partecipazione a piu' di un raggruppamento; 
il principio della rotazione nella scelta dei nominativi inseriti 
nell'albo, ai quali rivolgere la richiesta di offerta; 
il divieto di cumulo degli incarichi, che puo' concretizzarsi 
nell'affidamento di non piu' di un incarico all'anno allo stesso 
professionista; 
la correlazione dell'esperienza pregressa richiesta al 
professionista alle tipologie progettuali delle quali necessita 
l'amministrazione, cosi' come individuate in sede di programmazione, 
di modo che le professionalita' richieste rispondano concretamente 
alle classi e categorie cui si riferiscono i servizi da affidare. 
b) Relativamente al principio della parita' di trattamento, occorre 
evidenziare che la Corte di giustizia europea ha ritenuto che lo 
stesso vieta non solo le discriminazioni palesi, a motivo della 
cittadinanza, ma anche qualsiasi forma di discriminazione dissimulata 
che, mediante il ricorso ad altri criteri distintivi, abbia in 
pratica le stesse conseguenze (sentenza 3.6.1992, causa C 360/89) e 
che detto principio ha lo scopo di favorire lo sviluppo di una 
concorrenza sana ed efficace tra le imprese che partecipano ad un 
appalto pubblico, imponendo che tutti gli offerenti dispongano delle 
stesse possibilita' nella formulazione delle loro offerte e che 
queste siano soggette alle medesime condizioni per tutti i 
competitori (sentenza 29.4.2004, causa C 496/99). 
Cio' si traduce, per quanto rileva in questa sede, nell'obbligo di 
instaurare apposita procedura negoziata, in analogia a quanto 
prescritto dall'art. 78 del decreto del Presidente della Repubblica 
n. 554/1999 e successive modifiche, nella quale si procede alla 
comparazione dei requisiti posseduti da tutti i concorrenti, con 
applicazione, per ciascuno di essi, dei medesimi criteri selettivi. 
c) In base al principio di proporzionalita', la richiesta del 
possesso di requisiti minimi per la partecipazione alla procedura 
negoziata deve essere strettamente connessa alla tipologia ed 
all'importo dell'incarico, in quanto la richiesta di requisiti non 
proporzionali allo specifico appalto potrebbe comportare il pericolo 
di una indebita restrizione della concorrenza. Ne discende 
l'impossibilita' di utilizzare i requisiti previsti dalla normativa 
per gli affidamenti di progettazione di importo superiore a 100.000 
euro per quelli di importo inferiore. 
Analogamente dovranno essere fissati i criteri di valutazione delle 
offerte rapportati alla tipologia e all'importo dell'incarico, non 
potendosi applicare le previsioni formulate al riguardo per gli 
incarichi di maggior importo. 
Pertanto, nell'avviso di selezione dovranno essere indicati i 
requisiti minimi richiesti dalla S.A. che consentano al 
professionista - tramite il curriculum - la dimostrazione del 
possesso di una esperienza adeguata rapportata alla tipologia e 
all'importo dell'incarico. In relazione a detto profilo, l'Autorita' 
e' intervenuta con le determinazioni n. 9/1999, n. 10/1999 e n. 
17/2000, sottolineando come il merito tecnico, che viene esaminato 
nella fase di ammissione alla selezione, ha ad oggetto elementi che 
necessitano alla stazione appaltante per effettuare una valutazione 
circa l'idoneita' del progettista a concorrere per l'affidamento, 
anche sulla base dell'esperienza professionale pregressa. Detta 
valutazione viene effettuata sulla base di elementi meramente 
quantitativi consistenti nell'accertamento dell'importo dei lavori 
appartenenti alle stesse classi e categorie dell'opera oggetto 
dell'incarico, eseguiti in periodo anteriore alla data del bando. 
Al contrario, il merito tecnico da valutarsi nella fase di 
affidamento dovra' intendersi con riguardo alle caratteristiche 
qualitative di progetti in precedenza redatti e presentati, che 
l'offerente ritiene rappresentativi della propria capacita' 
progettuale e affini all'opera da progettare per tipologia ed 
importo. 
d) Per quanto riguarda, infine, il principio di trasparenza si 
evidenzia che la Corte di giustizia con la sentenza 7.12.2000, C 
324/98 ha ritenuto che l'obbligo di trasparenza cui e' tenuta 
l'amministrazione aggiudicatrice consiste nel garantire, in favore di 
ogni potenziale offerente, un adeguato livello di pubblicita' che 
consenta l'apertura degli appalti di servizi alla concorrenza, 
nonche' il controllo sull'imparzialita' delle procedure di 
aggiudicazione. 
Il principio della trasparenza trova quindi attuazione, 
anteriormente all'inizio del procedimento di selezione, nella 
effettuazione di una corretta ed adeguata pubblicita' sia 
dell'oggetto della selezione che si intende esperire sia dei criteri 
obiettivi che si intende utilizzare per la valutazione delle offerte; 
al termine del procedimento negoziato, invece, il principio stesso 
trovera' la propria effettiva applicazione nel corrispondente obbligo 
da parte della stazione appaltante di motivare la scelta effettuata 
sulla base degli stessi criteri inizialmente adottati. 
Dalle considerazioni sopra riportate emerge, dunque, che l'art. 17, 
comma 12, della legge n. 109/1994, cosi' come modificato dalla legge 
n. 62/2005, impone alle stazioni appaltanti l'esperimento di una 
procedura di tipo competitivo e comparativo per l'individuazione del 
professionista, che dovra' essere preceduta dalla pubblicita' di cui 
all'art. 62, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 
554/1999 e successive modifiche. Il tenore letterale di detta norma, 
laddove utilizza la locuzione «adeguata pubblicita», ha comportato 
l'intervento interpretativo della giustizia amministrativa, che ha 
ritenuto necessario chiarirne il significato sia sotto il profilo 
temporale che sotto quello del mezzo idoneo a garantire 
l'asso1vimento di detto obbligo. Occorre, pertanto, individuare tempi 
per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione 
idonei a consentire un'effettiva partecipazione all'iniziativa e 
utilizzare mezzi di pubblicazione che garantiscano una adeguata 
penetrazione della notizia nel mercato. 
Al riguardo, come espresso da questa Autorita' con determinazioni 
n. 18/2001 e n. 30/2002, per «adeguata pubblicita» deve intendersi 
quindi quella pubblicita' che, seppure semplificata, risulta 
funzionale allo scopo di raggiungere la piu' ampia sfera di 
potenziali professionisti interessati all'affidamento, in relazione 
all'entita' ed all'importanza dell'incarico. 
Si rileva al riguardo che questa Autorita' ha piu' volte 
evidenziato che la carenza di pubblicita' e' apparsa spesso rilevante 
in relazione all'esiguo tempo di pubblicazione, limitato in alcuni 
casi a soli 10 giorni, ed ai mezzi utilizzati, pubblicazione presso 
il solo albo pretorio. 
Per quanto attiene, quindi, all'affidamento degli incarichi sotto 
l'importo di 100.000 euro, le S.A. dovranno individuare forme di 
pubblicita' adeguate alla rilevanza dell'affidamento, tenendo anche 
conto del contesto ambientale e di mercato nel quale operano. A 
titolo esemplificativo e non esaustivo, puo' ritenersi adeguata la 
pubblicita' effettuata attraverso la pubblicazione dell'avviso di 
selezione sull'albo pretorio, sul sito internet (ove disponibile), 
ovvero sull'albo della stazione appaltante, nonche' con la diffusione 
presso i rispettivi ordini professionali. 
Per quanto attiene al procedimento di selezione, nel richiamare 
l'attenzione sulla circostanza che la richiesta di una presentazione 
plurima di offerte da' luogo ipso facto ad una procedura concorsuale 
negoziata, si precisa che la stazione appaltante dovra' indicare 
negli avvisi di conferimento gli elementi essenziali della 
prestazione ed il relativo importo presunto, il tempo massimo per 
l'espletamento dell'incarico, il termine di ricezione delle offerte, 
non inferiore a ventisei giorni dalla data di pubblicazione 
dell'avviso, ed ogni altro ulteriore elemento di cui all'art. 63 del 
decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 ritenuto utile, 
nonche' i criteri che utilizzera' per l'affidamento. 
E', infatti, necessario che le regole disciplinatrici del confronto 
siano oggettivamente verificabili e, sebbene la procedura sia 
caratterizzata dal carattere dell'informalita', le modalita' di 
formulazione e di trasmissione delle offerte devono sostanzialmente 
rispettare i principi di trasparenza e par condicio fra gli 
offerenti; principi cui e' necessario conformarsi ogni qual volta si 
procede ad una valutazione comparativa delle offerte, ancorche' cio' 
avvenga attraverso gara informale (cfr. Cons. Stato sez. V, 
20 ottobre 2000, n. 5633). 
Inoltre, tenuto conto delle disposizioni sulla semplificazione 
amministrativa, l'amministrazione dovra' prevedere in capo 
all'affidatario l'obbligo di comprovare i requisiti professionali 
dichiarati in sede di presentazione dell'offerta. 
Sulla base di quanto sopra, l'Autorita' ritiene che: 
i servizi di ingegneria di importo inferiore a 100.000 euro 
devono essere affidati dalle stazioni appaltanti previo esperimento 
di una procedura competitiva e comparativa, che dovra' essere 
preceduta dalla pubblicazione di un avviso, divulgato con modalita' 
adeguate alla rilevanza dell'affidamento, tenendo anche conto del 
contesto ambientale e di mercato nel quale operano le stazioni 
appaltanti, quali ad esempio, l'albo pretorio, il sito internet (ove 
disponibile), l'albo della stazione appaltante e diffuso ai 
rispettivi ordini professionali, al fine di raggiungere la piu' ampia 
sfera di potenziali professionisti interessati all'affidamento; 
gli avvisi per l'affidamento dei servizi di ingegneria devono 
contenere gli elementi essenziali costituenti l'oggetto della 
prestazione, il relativo importo presunto, il tempo massimo per 
l'espletamento dell'incarico, il termine di ricezione delle offerte 
non inferiore a ventisei giorni dalla data di pubblicazione 
dell'avviso ed ogni altro ulteriore elemento di cui all'art. 63 del 
decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 ritenuto utile, 
nonche' i criteri che verranno utilizzati per l'affidamento; 
i requisiti richiesti ai partecipanti alla selezione dovranno 
essere proporzionali all'incarico da affidare, con cio' escludendosi 
la possibilita' di richiedere i requisiti previsti per incarichi 
appartenenti a fasce superiori di importo; 
il merito tecnico da esaminare nella fase di valutazione 
dell'offerta dovra' intendersi non con riferimento ad aspetti 
quantitativi, bensi' con riguardo alle caratteristiche qualitative di 
progetti in precedenza redatti che l'offerente ritiene 
rappresentativi della propria capacita' progettuale e affini 
all'opera da progettare per tipologia ed importo. 
Roma, 19 gennaio 2006 
Il presidente: Rossi Brigante