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Abilitazione  e praticantato per l'iscrizione al collegio dei geometri
(Legge 7 marzo 185, n. 75)
 Parti e argomenti della scheda: 
Si riporta la legge che ha istituito l'abilitazione professionale per i geometri ed il praticantato per l'iscrizione al collegio.
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Legge 7 marzo 1985, n. 75
(pubblicata nella G.U. n. 64 del 15.3.85)
 

Modifiche all'ordinamento professionale dei geometri: iscrizione all'albo 
Norme sulle modalità di iscrizione e svolgimento del praticantato nonché 
sulla tenuta dei relativi registri 

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
promulga 

la seguente legge: 

Art. 1 

Il titolo di geometra spetta ai licenziati degli istituti tecnici che abbiano conseguito lo specifico diploma secondo gli ordinamenti scolastici. 
L'esercizio della libera professione è riservato agli iscritti nell'albo 
professionale. 

Art. 2 

Per essere iscritto nell'albo dei geometri è necessario: 

1) essere cittadino italiano o di uno Stato membro delle Comunità europee, 
ovvero italiano non appartenente alla Repubblica, oppure cittadino di uno 
Stato con il quale esista trattamento di reciprocità; 

2) godere il pieno esercizio dei diritti civili; 

3) avere la residenza anagrafica nella circoscrizione del collegio 
professionale presso il quale l'iscrizione è richiesta; 

4) essere in possesso del diploma di geometra; 

5) avere conseguito l'abilitazione professionale. 

L'abilitazione all'esercizio della libera professione è subordinata al 
compimento di un periodo di pratica biennale presso un geometra, un 
architetto o un ingegnere civile, iscritti nei rispettivi albi professionali 
da almeno un quinquennio, ovvero allo svolgimento per almeno cinque anni di attività tecnica subordinata, anche al di fuori di uno studio tecnico 
professionale, e, al termine di tali periodi, al superamento di un apposito 
esame di Stato disciplinato dalle norme della legge 8 dicembre 1956, n. 1378 e successive modificazioni. 

Le modalità d'iscrizione e svolgimento del praticantato, nonché la tenuta 
dei relativi registri da parte dei collegi professionali dei geometri 
saranno disciplinate dalle direttive che il Consiglio nazionale 
professionale dei geometri dovrà emanare entro tre mesi dalla data di 
entrata in vigore della presente legge. 

Art. 3 

Le disposizioni relative all'abilitazione si applicano a partire dal giorno 
successivo all'entrata in vigore della presente legge. 

Conservano efficacia ad ogni effetto i periodi di praticantato svolti ed i 
provvedimenti adottati dagli organi professionali dei geometri prima 
dell'entrata in vigore della presente legge. 

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella 
Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' 
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come 
legge dello Stato. 

Data a Roma, addì 7 marzo 1985