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Art. 1.
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MINISTERO
DELLA GIUSTIZIA -
Decreto ministeriale 31 ottobre 2013, n. 143
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA di concerto con IL
MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI il seguente regolamento: Art. 1. Oggetto e finalità 1. Il presente decreto individua i parametri per la determinazione del corrispettivo da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, parte II, titolo I, capo IV. 2. Il presente decreto definisce altresì la classificazione delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi. 3. Il corrispettivo è costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori di cui ai successivi articoli. 4. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 9, ultimo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il corrispettivo non deve determinare un importo a base di gara superiore a quello derivante dall'applicazione delle tariffe professionali vigenti prima dell'entrata in vigore del medesimo decreto-legge. Art. 2. Parametri generali per la determinazione del compenso 1. Per la determinazione del compenso si applicano i seguenti parametri:
Art. 3. Identificazione e determinazione dei parametri 1. Il parametro "V" definito quale costo delle singole categorie componenti l'opera, è individuato sulla base del preventivo di progetto, o sulla base del consuntivo lordo nelle fasi di direzione esecutiva e collaudo e, ove applicabili, sulla base dei criteri di cui alla tavola Z-1 allegata facente parte integrante del presente regolamento; per le prestazioni relative ad opere esistenti tale costo è corrispondente all'importo complessivo delle opere, esistenti e nuove, oggetto della prestazione. 2. Il parametro "G", relativo alla complessità della prestazione, è individuato per ciascuna categoria e destinazione funzionale sulla base dei criteri di cui alla tavola Z-1 allegata. 3. Il parametro "Q", relativo alla specificità della prestazione, è individuato per ciascuna categoria d'opera nella tavola Z-2 allegata facente parte integrante del presente regolamento. 4. Il parametro base «P», applicato al costo delle singole categorie componenti l'opera sulla base dei criteri di cui alla Tavola Z-1 allegata, è dato dall'espressione:
5. Per importi delle singole categorie componenti l'opera inferiori a € 25.000,00 il parametro "P" non può superare il valore del parametro "P" corrispondente a tale importo. Art. 4.
Determinazione del compenso
Art. 5. Spese e oneri accessori 1. L'importo delle spese e degli oneri accessori è stabilito in maniera forfetaria; per opere di importo fino a € 1.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 25% del compenso; per opere di importo pari o superiore a € 25.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 10% del compenso; per opere di importo intermedio in misura non superiore alla percentuale determinata per interpolazione lineare. Art. 6. Altre attività 1. Per la determinazione del corrispettivo a base di gara per prestazioni complementari non ricomprese nelle tavole allegate al presente decreto, si fa ricorso al criterio di analogia con le prestazioni comprese nelle tavole allegate. 2. Per determinare i corrispettivi a base di gara per altre prestazioni non determinabili ai sensi del comma 1, si tiene conto dell'impegno del professionista e dell'importanza della prestazione, nonché del tempo impiegato, con riferimento ai seguenti valori:
Art. 7. Specificazione delle prestazioni 1. Le prestazioni si articolano nelle seguenti fasi, come specificate nella tavola Z-2 allegata:
2. Le prestazioni attengono alle seguenti categorie di opere, come specificate nella tavola Z-1 allegata:
Art. 8. Classificazione delle prestazioni professionali 1. La classificazione delle prestazioni professionali relative ai servizi di cui al presente decreto è stabilita nella tavola Z-1 allegata, tenendo conto della categoria d'opera e del grado di complessità, fermo restando che gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera. 2. Per la classificazione delle prestazioni rese prima dell'entrata in vigore del presente decreto, si fa riferimento alle corrispondenze indicate nella tavola Z-1 allegata. Art. 9. Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 31 ottobre 2013 Il Ministro della giustizia - Cancellieri Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti - Lupi
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