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Legge 5 maggio 1976, n.340 - G.U. n. 131 del 7 giugno 2000
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
promulga
la seguente legge:
Articolo unico
All'articolo unico della legge 4 marzo 1958, n.143, è aggiunto
il seguente comma:
"I minimi di tariffa per gli onorari a vacazione, a percentuale ed
a quantità, fissati dalla legge 2 marzo 1949, n.143, o stabiliti
secondo il disposto della presente legge, sono inderogabili. L'inderogabilità
non si applica agli onorari a discrezione per le prestazioni di cui all'articolo
5 del testo unico approvato con la citata legge 2 marzo 1949, n.143."
Legge 1 luglio 1977, n.404
(in questa legge, che tra l'altro tratta dell'edilizia degli
istituti di prevenzione e pena, viene stabilito che l'inderogabilità
si applica solo nei rapporti con i privati)
Art.
6. L'articolo unico della legge 5 maggio 1976, n. 340, deve
intendersi applicabile esclusivamente ai rapporti
intercorrenti tra
privati.
Nel caso che l'incarico di progettazione sia
conferito dallo Stato
o da un altro ente pubblico
a più professionisti per una stessa
opera, anche se non riuniti in
collegio, il compenso massimo
spettante non può essere superiore
a quello previsto ai sensi della
tariffa professionale, riconosciuto per l'intero e per una sola
volta
come se la prestazione fosse resa da un solo professionista.
Qualora il collegio sia composto
da tre o più professionisti, il
compensopre visto nel comma precedente può essere
maggiorato per non
più del 20 percento; tale maggiorazione compete
al professionista
capogruppo.
Per gli incarichi previsti
dal secondo comma, le spese
riconoscibili ai sensi della tariffa professionale vanno
corrisposte
unicamente sulla base della documentazione
fornita dal
professionista, con esclusione di qualsiasi liquidazione forfettaria.
Le disposizioni dei commi secondo,
terzo e quarto del presente
articolo si applicano anche alle convenzioni già
stipulate, per le
prestazioni parziali non ancora effettuate
alla data di entrata in
vigore della presente legge. |
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