Studio tecnico online
sezione di
www.softwareparadiso.it
software, servizi, informazioni sull'edilizia e la casa
 
Inderogabilità dei minimi di tariffa professionale per gli ingegneri ed architetti
(Legge 5 maggio 1976, n. 340)
 Parti e argomenti della scheda: 
Art. unico legge 340/1976
Art. 6 - legge 404/1977
Google 
 
Web  www.softwareparadiso.it 
 

 
Legge 5 maggio 1976, n.340 - G.U. n. 131 del 7 giugno 2000 
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
promulga 
la seguente legge:

Articolo unico 
All'articolo unico della legge 4 marzo 1958, n.143, è aggiunto il seguente comma: 
"I minimi di tariffa per gli onorari a vacazione, a percentuale ed a quantità, fissati dalla legge 2 marzo 1949, n.143, o stabiliti secondo il disposto della presente legge, sono inderogabili. L'inderogabilità non si applica agli onorari a discrezione per le prestazioni di cui all'articolo 5 del testo unico approvato con la citata legge 2 marzo 1949, n.143." 


Legge 1 luglio 1977, n.404 
(in questa legge, che tra l'altro tratta dell'edilizia degli istituti di prevenzione e pena, viene stabilito che l'inderogabilità si applica solo nei rapporti con i privati)

Art.  6.  L'articolo  unico della legge 5 maggio 1976, n. 340, deve 
  intendersi  applicabile  esclusivamente ai rapporti intercorrenti tra 
  privati. 
    Nel  caso che l'incarico di progettazione sia conferito dallo Stato 
  o  da  un  altro  ente  pubblico  a più professionisti per una stessa 
  opera,  anche  se  non  riuniti  in  collegio,  il  compenso massimo 
  spettante  non  può  essere superiore a quello previsto ai sensi della 
  tariffa professionale, riconosciuto per l'intero e per una sola volta 
  come se la prestazione fosse resa da un solo professionista. 
    Qualora  il  collegio  sia composto da tre o più professionisti, il 
  compensopre  visto nel comma precedente può essere maggiorato per non 
  più del  20 percento;  tale maggiorazione compete al professionista 
  capogruppo. 
    Per   gli incarichi   previsti   dal   secondo  comma,  le  spese 
  riconoscibili  ai sensi della tariffa professionale vanno corrisposte 
  unicamente sulla  base  della  documentazione   fornita   dal 
  professionista, con esclusione di qualsiasi liquidazione forfettaria. 
    Le disposizioni  dei  commi  secondo,  terzo e quarto del presente 
  articolo  si applicano  anche alle convenzioni già stipulate, per le 
  prestazioni  parziali  non  ancora effettuate alla data di entrata in 
  vigore della presente legge.