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Legge 26 ottobre 1995, n. 447
(Pubblicata in G. U. 30 ottobre 1995, n. 254, S.O. n.125)
Legge-quadro sull'inquinamento acustico
1. Finalità
della legge.
La presente legge stabilisce i princìpi fondamentali in materia
di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento
acustico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione.
I princìpi generali desumibili dalla presente legge costituiscono
per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento
e di Bolzano norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.
2. Definizioni.
Ai fini della presente legge si intende per:
a) inquinamento acustico: l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo
o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo
ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento
degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo
o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni
degli ambienti stessi;
b) ambiente abitativo: ogni ambiente interno ad un edificio destinato
alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse
attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività
produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al D.Lgs. 15 agosto
1991, n. 277 , salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti
sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive;
c) sorgenti sonore fisse: gli impianti tecnici degli edifici e le altre
installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca
emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali,
marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole; i parcheggi;
le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; i depositi dei
mezzi di trasporto di persone e merci; le aree adibite ad attività
sportive e ricreative;
d) sorgenti sonore mobili: tutte le sorgenti sonore non comprese nella
lettera c);
e) valori limite di emissione: il valore massimo di rumore che può
essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della
sorgente stessa;
f) valori limite di immissione: il valore massimo di rumore che può
essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo
o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori;
g) valori di attenzione: il valore di rumore che segnala la presenza
di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente;
h) valori di qualità: i valori di rumore da conseguire nel breve,
nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento
disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente
legge.
I valori di cui al comma 1, lettere e), f), g) e h), sono determinati
in funzione della tipologia della sorgente, del periodo della giornata
e della destinazione d'uso della zona da proteggere.
I valori limite di immissione sono distinti in:
a) valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente
di rumore ambientale;
b) valori limite differenziali, determinati con riferimento alla differenza
tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo.
Restano ferme le altre definizioni di cui all'allegato A al decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 1991, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 57 dell'8 marzo 1991.
I provvedimenti per la limitazione delle emissioni sonore sono di natura
amministrativa, tecnica, costruttiva e gestionale. Rientrano in tale ambito:
a) le prescrizioni relative ai livelli sonori ammissibili, ai metodi
di misurazione del rumore, alle regole applicabili alla fabbricazione;
b) le procedure di collaudo, di omologazione e di certificazione che
attestino la conformità dei prodotti alle prescrizioni relative
ai livelli sonori ammissibili; la marcatura dei prodotti e dei dispositivi
attestante l'avvenuta omologazione;
c) gli interventi di riduzione del rumore, distinti in interventi attivi
di riduzione delle emissioni sonore delle sorgenti e in interventi passivi,
adottati nei luoghi di immissione o lungo la via di propagazione dalla
sorgente al ricettore o sul ricettore stesso;
d) i piani dei trasporti urbani ed i piani urbani del traffico; i piani
dei trasporti provinciali o regionali ed i piani del traffico per la mobilità
extraurbana; la pianificazione e gestione del traffico stradale, ferroviario,
aeroportuale e marittimo;
e) la pianificazione urbanistica, gli interventi di delocalizzazione
di attività rumorose o di ricettori particolarmente sensibili.
Ai fini della presente legge è definito tecnico competente la
figura professionale idonea ad effettuare le misurazioni, verificare l'ottemperanza
ai valori definiti dalle vigenti norme, redigere i piani di risanamento
acustico, svolgere le relative attività di controllo. Il tecnico
competente deve essere in possesso del diploma di scuola media superiore
ad indirizzo tecnico o del diploma universitario ad indirizzo scientifico
ovvero del diploma di laurea ad indirizzo scientifico.
L'attività di tecnico competente può essere svolta previa
presentazione di apposita domanda all'assessorato regionale competente
in materia ambientale corredata da documentazione comprovante l'aver svolto
attività, in modo non occasionale, nel campo dell'acustica ambientale
da almeno quattro anni per i diplomati e da almeno due anni per i laureati
o per i titolari di diploma universitario.
Le attività di cui al comma 6 possono essere svolte altresì
da coloro che, in possesso del diploma di scuola media superiore, siano
in servizio presso le strutture pubbliche territoriali e vi svolgano la
propria attività nel campo dell'acustica ambientale, alla data di
entrata in vigore della presente legge.
I soggetti che effettuano i controlli devono essere diversi da quelli
che svolgono le attività sulle quali deve essere effettuato il controllo.
3. Competenze
dello Stato.
Sono di competenza dello Stato:
a) la determinazione, ai sensi della L. 8 luglio 1986, n. 349 , e successive
modificazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della
sanità e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dei valori
di cui all'articolo 2;
b) il coordinamento dell'attività e la definizione della normativa
tecnica generale per il collaudo, l'omologazione, la certificazione e la
verifica periodica dei prodotti ai fini del contenimento e dell'abbattimento
del rumore; il ruolo e la qualificazione dei soggetti preposti a tale attività
nonché, per gli aeromobili, per i natanti e per i veicoli circolanti
su strada, le procedure di verifica periodica dei valori limite di emissione
relativa ai prodotti medesimi. Tale verifica, per i veicoli circolanti
su strada, avviene secondo le modalità di cui all'articolo 80 del
D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 , e successive modificazioni;
c) la determinazione, ai sensi del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 ,
con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della
sanità e, secondo le rispettive competenze, con il Ministro dei
lavori pubblici, con il Ministro dei trasporti e della navigazione e con
il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle tecniche
di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico, tenendo conto
delle peculiari caratteristiche del rumore emesso dalle infrastrutture
di trasporto;
d) il coordinamento dell'attività di ricerca, di sperimentazione
tecnico-scientifica ai sensi della L. 8 luglio 1986, n. 349, e successive
modificazioni, e dell'attività di raccolta, di elaborazione e di
diffusione dei dati. Al coordinamento provvede il Ministro dell'ambiente,
avvalendosi a tal fine anche dell'Istituto superiore di sanità,
del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), dell'Ente per le nuove tecnologie,
l'energia e l'ambiente (ENEA), dell'Agenzia nazionale per la protezione
dell'ambiente (ANPA), dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza
del lavoro (ISPESL), del Centro superiore ricerche e prove autoveicoli
e dispositivi (CSRPAD) del Ministero dei trasporti e della navigazione,
nonché degli istituti e dei dipartimenti universitari;
e) la determinazione, fermo restando il rispetto dei valori determinati
ai sensi della lettera a), con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro
della sanità e, secondo le rispettive competenze, con il Ministro
dei lavori pubblici, con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
e con il Ministro dei trasporti e della navigazione, dei requisiti acustici
delle sorgenti sonore e dei requisiti acustici passivi degli edifici e
dei loro componenti, allo scopo di ridurre l'esposizione umana al rumore.
Per quanto attiene ai rumori originati dai veicoli a motore definiti dal
titolo III del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni,
restano salve la competenza e la procedura di cui agli articoli 71, 72,
75 e 80 dello stesso decreto legislativo;
f) l'indicazione, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di
concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro dei trasporti
e della navigazione, dei criteri per la progettazione, l'esecuzione e la
ristrutturazione delle costruzioni edilizie e delle infrastrutture dei
trasporti, ai fini della tutela dall'inquinamento acustico;
g) la determinazione, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto
con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con
il Ministro dei trasporti e della navigazione, dei requisiti acustici dei
sistemi di allarme anche antifurto con segnale acustico e dei sistemi di
refrigerazione, nonché la disciplina della installazione, della
manutenzione e dell'uso dei sistemi di allarme anche antifurto e anti-intrusione
con segnale acustico installato su sorgenti mobili e fisse, fatto salvo
quanto previsto dagli articoli 71, 72, 75, 79, 155 e 156 del D.Lgs. 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
h) la determinazione, con le procedure previste alla lettera e), dei
requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento
danzante o di pubblico spettacolo;
i) l'adozione di piani pluriennali per il contenimento delle emissioni
sonore prodotte per lo svolgimento di servizi pubblici essenziali quali
linee ferroviarie, metropolitane, autostrade e strade statali entro i limiti
stabiliti per ogni specifico sistema di trasporto, ferme restando le competenze
delle regioni, delle province e dei comuni, e tenendo comunque conto delle
disposizioni di cui all'articolo 155 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni;
l) la determinazione, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto
con il Ministro dei trasporti e della navigazione, dei criteri di misurazione
del rumore emesso da imbarcazioni di qualsiasi natura e della relativa
disciplina per il contenimento dell'inquinamento acustico;
m) la determinazione, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto
con il Ministro dei trasporti e della navigazione, dei criteri di misurazione
del rumore emesso dagli aeromobili e della relativa disciplina per il contenimento
dell'inquinamento acustico, con particolare riguardo:
ai criteri generali e specifici per la definizione di procedure di
abbattimento del rumore valevoli per tutti gli aeroporti e all'adozione
di misure di controllo e di riduzione dell'inquinamento acustico prodotto
da aeromobili civili nella fase di decollo e di atterraggio;
ai criteri per la classificazione degli aeroporti in relazione al livello
di inquinamento acustico;
alla individuazione delle zone di rispetto per le aree e le attività
aeroportuali e ai criteri per regolare l'attività urbanistica nelle
zone di rispetto. Ai fini della presente disposizione per attività
aeroportuali si intendono sia le fasi di decollo o di atterraggio, sia
quelle di manutenzione, revisione e prove motori degli aeromobili;
ai criteri per la progettazione e la gestione dei sistemi di monitoraggio
per il controllo dei livelli di inquinamento acustico in prossimità
degli aeroporti; n) la predisposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente,
sentite le associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi
dell'articolo 13 della L. 8 luglio 1986, n. 349 , nonché le associazioni
dei consumatori maggiormente rappresentative, di campagne di informazione
del consumatore di educazione scolastica.
I decreti di cui al comma 1, lettere a), c), e), h) e l), sono emanati
entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. I
decreti di cui al comma 1, lettere f), g) e m), sono emanati entro diciotto
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
I provvedimenti previsti dal comma 1, lettere a), c), d), e), f), g),
h), i), l) e m), devono essere armonizzati con le direttive dell'Unione
europea recepite dallo Stato italiano e sottoposti ad aggiornamento e verifica
in funzione di nuovi elementi conoscitivi o di nuove situazioni. I provvedimenti
di competenza dello Stato devono essere coordinati con quanto previsto
dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 1991,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 dell'8 marzo 1991.
4. Competenze
delle regioni.
Le regioni, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge, definiscono con legge:
a) i criteri in base ai quali i comuni, ai sensi dell'articolo 6, comma
1, lettera a), tenendo conto delle preesistenti destinazioni d'uso del
territorio ed indicando altresì aree da destinarsi a spettacolo
a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto procedono alla
classificazione del proprio territorio nelle zone previste dalle vigenti
disposizioni per l'applicazione dei valori di qualità di cui all'articolo
2, comma 1, lettera h), stabilendo il divieto di contatto diretto di aree,
anche appartenenti a comuni confinanti, quando tali valori si discostano
in misura superiore a 5 dBA di livello sonoro equivalente misurato secondo
i criteri generali stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 1° marzo 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 dell'8
marzo 1991 Qualora nell'individuazione delle aree nelle zone già
urbanizzate non sia possibile rispettare tale vincolo a causa di preesistenti
destinazioni di uso, si prevede l'adozione dei piani di risanamento di
cui all'articolo 7;
b) i poteri sostitutivi in caso di inerzia dei comuni o degli enti
competenti ovvero di conflitto tra gli stessi;
c) modalità, scadenze e sanzioni per l'obbligo di classificazione
delle zone ai sensi della lettera a) per i comuni che adottano nuovi strumenti
urbanistici generali o particolareggiati;
d) fermo restando l'obbligo di cui all'articolo 8, comma 4, le modalità
di controllo del rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento
acustico all'atto del rilascio delle concessioni edilizie relative a nuovi
impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive
e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali,dei provvedimenti
comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture,
nonché dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio
di attività produttive;
e) le procedure e gli eventuali ulteriori criteri, oltre a quelli di
cui all'articolo 7, per la predisposizione e l'adozione da parte dei comuni
di piani di risanamento acustico;
f) i criteri e le condizioni per l'individuazione, da parte dei comuni
il cui territorio presenti un rilevante interesse paesaggistico-ambientale
e turistico, di valori inferiori a quelli determinati ai sensi dell'articolo
3, comma 1, lettera a), della presente legge; tali riduzioni non si applicano
ai servizi pubblici essenziali di cui all'articolo 1 della L. 12 giugno
1990, n. 146 ;
g) le modalità di rilascio delle autorizzazioni comunali per
lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo
pubblico o aperto al pubblico qualora esso comporti l'impiego di macchinari
o di impianti rumorosi;
h) le competenze delle province in materia di inquinamento acustico
ai sensi della L. 8 giugno 1990, n. 142 ;
i) l'organizzazione nell'ambito del territorio regionale dei servizi
di controllo di cui all'articolo 14;
l) i criteri da seguire per la redazione della documentazione di cui
all'articolo 8, commi 2, 3 e 4;
m) i criteri per la identificazione delle priorità temporali
degli interventi di bonifica acustica del territorio.
Le regioni, in base alle proposte pervenute e alle disponibilità
finanziarie assegnate dallo Stato, definiscono le priorità e predispongono
un piano regionale triennale di intervento per la bonifica dall'inquinamento
acustico, fatte salve le competenze statali relative ai piani di cui all'articolo
3, comma 1, lettera i), per la redazione dei quali le regioni formulano
proposte non vincolanti. I comuni adeguano i singoli piani di risanamento
acustico di cui all'articolo 7 al piano regionale.
5. Competenze
delle province.
Sono di competenza delle province:
a) le funzioni amministrative in materia di inquinamento acustico previste
dalla L. 8 giugno 1990, n. 142 ;
b) le funzioni ad esse assegnate dalle leggi regionali di cui all'articolo
4;
c) le funzioni di controllo e di vigilanza di cui all'articolo 14,
comma 1.
6. Competenze
dei comuni.
Sono di competenza dei comuni, secondo le leggi statali e regionali
e i rispettivi statuti:
a) la classificazione del territorio comunale secondo i criteri previsti
dall'articolo 4, comma 1, lettera a);
b) il coordinamento degli strumenti urbanistici già adottati
con le determinazioni assunte ai sensi della lettera a);
c) l'adozione dei piani di risanamento di cui all'articolo 7;
d) il controllo, secondo le modalità di cui all'articolo 4,
comma 1, lettera d), del rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento
acustico all'atto del rilascio delle concessioni edilizie relative a nuovi
impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive
e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali,dei provvedimenti
comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture,
nonché dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio
di attività produttive;
e) l'adozione di regolamenti per l'attuazione della disciplina statale
e regionale per la tutela dall'inquinamento acustico;
f) la rilevazione e il controllo delle emissioni sonore prodotte dai
veicoli, fatte salve le disposizioni contenute nel D.Lgs. 30 aprile 1992,
n. 285 , e successive modificazioni;
g) i controlli di cui all'articolo 14, comma 2;
h) l'autorizzazione, anche in deroga ai valori limite di cui all'articolo
2, comma 3, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni
in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo
ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal comune stesso.
Al fine di cui al comma 1, lettera e), i comuni, entro un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge, adeguano i regolamenti
locali di igiene e sanità o di polizia municipale, prevedendo apposite
norme contro l'inquinamento acustico, con particolare riferimento al controllo,
al contenimento e all'abbattimento delle emissioni sonore derivanti dalla
circolazione degli autoveicoli e dall'esercizio di attività che
impiegano sorgenti sonore.
I comuni il cui territorio presenti un rilevante interesse paesaggistico-ambientale
e turistico, hanno la facoltà di individuare limiti di esposizione
al rumore inferiori a quelli determinati ai sensi dell'articolo 3, comma
1, lettera a), secondo gli indirizzi determinati dalla regione di appartenenza,
ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera f). Tali riduzioni non si applicano
ai servizi pubblici essenziali di cui all'articolo 1 della L. 12 giugno
1990, n. 146 .
Sono fatte salve le azioni espletate dai comuni ai sensi del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 1991, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 57 dell'8 marzo 1991, prima della data di entrata
in vigore della presente legge. Sono fatti salvi altresì gli interventi
di risanamento acustico già effettuati dalle imprese ai sensi dell'articolo
3 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo
199 Qualora detti interventi risultino inadeguati rispetto ai limiti previsti
dalla classificazione del territorio comunale, ai fini del relativo adeguamento
viene concesso alle imprese un periodo di tempo pari a quello necessario
per completare il piano di ammortamento degli interventi di bonifica in
atto, qualora risultino conformi ai princìpi di cui alla presente
legge ed ai criteri dettati dalle regioni ai sensi dell'articolo 4, comma
1, lettera a).
7. Piani
di risanamento acustico.
Nel caso di superamento dei valori di attenzione di cui all'articolo
2, comma 1, lettera g), nonché nell'ipotesi di cui all'articolo
4, comma 1, lettera a), ultimo periodo, i comuni provvedono all'adozione
di piani di risanamento acustico, assicurando il coordinamento con il piano
urbano del traffico di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 , e successive
modificazioni, e con i piani previsti dalla vigente legislazione in materia
ambientale. I piani di risanamento sono approvati dal consiglio comunale.
I piani comunali di risanamento recepiscono il contenuto dei piani di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera i), e all'articolo 10, comma 5.
I piani di risanamento acustico di cui al comma 1 devono contenere:
a) l'individuazione della tipologia ed entità dei rumori presenti,
incluse le sorgenti mobili, nelle zone da risanare individuate ai sensi
dell'articolo 6, comma 1, lettera a);
b) l'individuazione dei soggetti a cui compete l'intervento;
c) l'indicazione delle priorità, delle modalità e dei
tempi per il risanamento;
d) la stima degli oneri finanziari e dei mezzi necessari;
e) le eventuali misure cautelari a carattere d'urgenza per la tutela
dell'ambiente e della salute pubblica.
In caso di inerzia del comune ed in presenza di gravi e particolari
problemi di inquinamento acustico, all'adozione del piano si provvede,
in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b).
Il piano di risanamento di cui al presente articolo può essere
adottato da comuni diversi da quelli di cui al comma 1, anche al fine di
perseguire i valori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h).
Nei comuni con popolazione superiore a cinquantamila abitanti la giunta
comunale presenta al consiglio comunale una relazione biennale sullo stato
acustico del comune. Il consiglio comunale approva la relazione e la trasmette
alla regione ed alla provincia per le iniziative di competenza. Per i comuni
che adottano il piano di risanamento di cui al comma 1, la prima relazione
è allegata al piano stesso. Per gli altri comuni, la prima relazione
è adottata entro due anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
8.
Disposizioni in materia di impatto acustico.
I progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale ai sensi
dell'articolo 6 della L. 8 luglio 1986, n. 349 , ferme restando le prescrizioni
di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988,
n. 377 , e successive modificazioni, e 27 dicembre 1988, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989, devono essere redatti in conformità
alle esigenze di tutela dall'inquinamento acustico delle popolazioni interessate.
Nell'ambito delle procedure di cui al comma 1, ovvero su richiesta
dei comuni, i competenti soggetti titolari dei progetti o delle opere predispongono
una documentazione di impatto acustico relativa alla realizzazione, alla
modifica o al potenziamento delle seguenti opere:
a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
b) strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali),
C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E
(strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione
di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 , e successive modificazioni;
c) discoteche;
d) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari
o impianti rumorosi;
e) impianti sportivi e ricreativi;
f) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.
E' fatto obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima
acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie
di insediamenti:
a) scuole e asili nido;
b) ospedali;
c) case di cura e di riposo;
d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al comma
2.
Le domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi
impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive
e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei
provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili
ed infrastrutture, nonché le domande di licenza o di autorizzazione
all'esercizio di attività produttive devono contenere una documentazione
di previsione di impatto acustico.
La documentazione di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo è
resa, sulla base dei criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 4, comma
1, lettera l), della presente legge, con le modalità di cui all'articolo
4 della L. 4 gennaio 1968, n. 15 .
La domanda di licenza o di autorizzazione all'esercizio delle attività
di cui al comma 4 del presente articolo, che si prevede possano produrre
valori di emissione superiori a quelli determinati ai sensi dell'articolo
3, comma 1, lettera a), deve contenere l'indicazione delle misure previste
per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività
o dagli impianti. La relativa documentazione deve essere inviata all'ufficio
competente per l'ambiente del comune ai fini del rilascio del relativo
nulla-osta.
9.
Ordinanze contingibili ed urgenti.
Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di
tutela della salute pubblica o dell'ambiente il sindaco, il presidente
della provincia, il presidente della giunta regionale, il prefetto, il
Ministro dell'ambiente, secondo quanto previsto dall'articolo 8 della L.
3 marzo 1987, n. 59 , e il Presidente del Consiglio dei ministri, nell'ambito
delle rispettive competenze, con provvedimento motivato, possono ordinare
il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento
delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate
attività. Nel caso di servizi pubblici essenziali, tale facoltà
è riservata esclusivamente al Presidente del Consiglio dei ministri.
Restano salvi i poteri degli organi dello Stato preposti, in base alle
leggi vigenti, alla tutela della sicurezza pubblica.
10. Sanzioni
amministrative.
Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 650 del codice penale, chiunque
non ottempera al provvedimento legittimamente adottato dall'autorità
competente ai sensi dell'articolo 9, è punito con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire 2.000.000 a lire 20.000.000.
Chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile
di emissioni sonore, supera i valori limite di emissione e di immissione
di cui all'articolo 2, comma 1, lettere e) e f), fissati in conformità
al disposto dell'articolo 3, comma 1, lettera a), è punito con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a
lire 10.000.000.
La violazione dei regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 11
e delle disposizioni dettate in applicazione della presente legge dallo
Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni, è punita con
la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a
lire 20.000.000.
Il 70 per cento delle somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni
di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo è versato all'entrata
del bilancio dello Stato, per essere devoluto ai comuni per il finanziamento
dei piani di risanamento di cui all'articolo 7, con incentivi per il raggiungimento
dei valori di cui all'articolo 2, comma 1, lettere f) e h).
In deroga a quanto previsto ai precedenti commi, le società
e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture,
ivi comprese le autostrade, nel caso di superamento dei valori di cui al
comma 2, hanno l'obbligo di predisporre e presentare al comune piani di
contenimento ed abbattimento del rumore, secondo le direttive emanate dal
Ministro dell'ambiente con proprio decreto entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge. Essi devono indicare tempi di adeguamento,
modalità e costi e sono obbligati ad impegnare, in via ordinaria,
una quota fissa non inferiore al 5 per cento dei fondi di bilancio previsti
per le attività di manutenzione e di potenziamento delle infrastrutture
stesse per l'adozione di interventi di contenimento ed abbattimento del
rumore. Per quanto riguarda l'ANAS la suddetta quota è determinata
nella misura dell'1,5 per cento dei fondi di bilancio previsti per le attività
di manutenzione. Nel caso dei servizi pubblici essenziali, i suddetti piani
coincidono con quelli di cui all'articolo 3, comma 1, lettera i); il controllo
del rispetto della loro attuazione è demandato al Ministero dell'ambiente.
11. Regolamenti
di esecuzione.
Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge,
con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente di concerto, secondo
le materie di rispettiva competenza, con i Ministri della sanità,
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della
navigazione, dei lavori pubblici e della difesa, sono emanati regolamenti
di esecuzione, distinti per sorgente sonora relativamente alla disciplina
dell'inquinamento acustico avente origine dal traffico veicolare, ferroviario,
marittimo ed aereo, avvalendosi anche del contributo tecnico-scientifico
degli enti gestori dei suddetti servizi, dagli autodromi, dalle piste motoristiche
di prova e per attività sportive, da natanti, da imbarcazioni di
qualsiasi natura, nonchédallenuovelocalizzazioni aeroportuali.
I regolamenti di cui al comma 1 devono essere armonizzati con le direttive
dell'Unione europea recepite dallo Stato italiano.
La prevenzione e il contenimento acustico nelle aree esclusivamente
interessate da installazioni militari e nelle attività delle Forze
armate sono definiti mediante specifici accordi dai comitati misti paritetici
di cui all'articolo 3 della L. 24 dicembre 1976, n. 898 , e successive
modificazioni.
12. Messaggi
pubblicitari.
All'articolo 8 della Legge 6 agosto 1990, n.223, dopo il comma 2, è
inserito il seguente: "2-bis". "E' fatto divieto alla concessionaria pubblica
e ai concessionari privati per la radiodiffusione sonora e televisiva di
trasmettere sigle e messaggi pubblicitari con potenza sonora superiore
a quella ordinaria dei programmi".
La disposizione di cui al comma l si applica dodici mesi dopo la data
di entrata in vigore della presente legge. La vigilanza e le sanzioni sono
disposte ai sensi del D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 74 .
13. Contributi
agli enti locali.
Le regioni nell'ambito dei propri bilanci possono concedere contributi
in conto interessi ed in conto capitale per le spese da effettuarsi dai
comuni e dalle province per l'organizzazione del sistema di monitoraggio
e di controllo, nonché per le misure previste nei piani di risanamento.
Nella concessione dei contributi ai comuni, di cui al comma 1 del presente
articolo, è data priorità ai comuni che abbiano adottato
i piani di risanamento di cui all'articolo 7.
14. Controlli.
Le amministrazioni provinciali, al fine di esercitare le funzioni di
controllo e di vigilanza per l'attuazione della presente legge in ambiti
territoriali ricadenti nel territorio di più comuni ricompresi nella
circoscrizione provinciale, utilizzano le strutture delle agenzie regionali
dell'ambiente di cui al D.L. 4 dicembre 1993, n. 496 , convertito, con
modificazioni, dalla L. 21 gennaio 1994, n. 61.
Il comune esercita le funzioni amministrative relative al controllo
sull'osservanza:
a) delle prescrizioniattinentiilcontenimento dell'inquinamento acustico
prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse;
b) della disciplina stabilita all'articolo 8, comma 6, relativamente
al rumore prodotto dall'uso di macchine rumorose e da attività svolte
all'aperto;
c) della disciplina e delle prescrizioni tecniche relative all'attuazione
delle disposizioni di cui all'articolo 6;
d) della corrispondenza alla normativa vigente dei contenuti della
documentazione fornita ai sensi dell'articolo 8, comma 5.
Il personale incaricato dei controlli di cui al presente articolo ed
il personale delle agenzie regionali dell'ambiente, nell'esercizio delle
medesime funzioni di controllo e di vigilanza, può accedere agli
impianti ed alle sedi di attività che costituiscono fonte di rumore,
e richiedere i dati, le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento
delle proprie funzioni. Tale personale è munito di documento di
riconoscimento rilasciato dall'ente o dall'agenziadi appartenenza. Il segreto
industriale non può essere opposto per evitare od ostacolare le
attività di verifica o di controllo.
15. Regime transitorio.
Nelle materie oggetto dei provvedimenti di competenza statale e dei
regolamenti di esecuzione previsti dalla presente legge, fino all'adozione
dei provvedimenti e dei regolamenti medesimi si applicano, per quanto non
in contrasto con la presente legge, le disposizioni contenute nel decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 1991, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 57 dell'8 marzo 1991, fatta eccezione per le
infrastrutture dei trasporti, limitatamente al disposto di cui agli articoli
2, comma 2, e 6, comma 2.
Ai fini del graduale raggiungimento degli obiettivi fissati dalla presente
legge, le imprese interessate devono presentare il piano di risanamento
acustico di cui all'articolo 3 del citato decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 1° marzo 1991, entro il termine di sei mesi dalla classificazione
del territorio comunale secondo i criteri di cui all'articolo 4, comma
1, lettera a), della presente legge. Nel piano di risanamento dovrà
essere indicato con adeguata relazione tecnica il termine entro il quale
le imprese prevedono di adeguarsi ai limiti previsti dalle norme di cui
alla presente legge.
Le imprese che non presentano il piano di risanamento devono adeguarsi
ai limiti fissati dalla suddivisione in classi del territorio comunale
entro il termine previsto per la presentazione del piano stesso.
Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri
e le modalità per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo
2, comma 3, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
1° marzo 1991.
16. Abrogazione
di norme.
Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, è emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma
2, della L. 23 agosto 1988, n. 400 , entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'ambiente,
di concerto con i Ministri competenti, un apposito regolamento con il quale
sono individuati gli atti normativi incompatibili con la presente legge,
che sono abrogati con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento
medesimo.
17. Entrata in vigore.
La presente legge entra in vigore sessanta giorni dopo la sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente Legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque di osservarla e di farla osservare come Legge
dello Stato Data a Roma, addì 26 ottobre 1995
SCALFARO
DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: DINI |
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