|
Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno
2001, n. 327
(Pubblicato su G.U. 16 agosto
2001, n. 189, s.o. n. 211, ripubblicato il 14 settembre 2001, sul n. 214,
s.o. n. 231)
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di espropriazione per pubblica utilità
Titolo
I - OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE DEL TESTO UNICO
Art. 1. Oggetto (L)
1. Il presente testo unico disciplina l'espropriazione,
anche a favore di privati, dei beni immobili o di diritti relativi ad immobili
per l'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità. (L)
2. Si considera opera pubblica o di pubblica utilità
anche la realizzazione degli interventi necessari per l'utilizzazione da
parte della collettività di beni o di terreni, o di un loro insieme,
di cui non è prevista la materiale modificazione o trasformazione.
(L)
3. (abrogato dal d.lgs. n. 302
del 2002)
4. Le norme del presente testo unico non possono essere
derogate, modificate o abrogate se non per dichiarazione espressa, con
specifico riferimento a singole disposizioni. (L)
Art. 2. Principio di legalità
dell'azione amministrativa (L)
1. L'espropriazione dei beni immobili o di diritti relativi
ad immobili di cui all'articolo 1 può essere disposta nei soli casi
previsti dalle leggi e dai regolamenti. (L)
2. I procedimenti di cui al presente testo unico si ispirano
ai principi di economicità, di efficacia, di efficienza, di pubblicità
e di semplificazione dell'azione amministrativa. (L)
Art. 3. Definizioni (L)
(articolo così sostituito
dal d.lgs. n. 302 del 2002)
1. Ai fini del presente testo unico:
a) per "espropriato", si intende il soggetto,
pubblico o privato, titolare del diritto espropriato;
b) per "autorità espropriante", si intende, l'autorità
amministrativa titolare del potere di espropriare e che cura il relativo
procedimento, ovvero il soggetto privato, al quale sia stato attribuito
tale potere, in base ad una norma;
c) per "beneficiario dell'espropriazione", si intende
il soggetto, pubblico o privato, in cui favore è emesso il decreto
di esproprio;
d) per "promotore dell'espropriazione", si intende il
soggetto, pubblico o privato, che chiede l'espropriazione. (L)
2. Tutti gli atti della procedura espropriativa, ivi incluse
le comunicazioni ed il decreto di esproprio, sono disposti nei confronti
del soggetto che risulti proprietario secondo i registri catastali, salvo
che l'autorità espropriante non abbia tempestiva notizia dell'eventuale
diverso proprietario effettivo. Nel caso in cui abbia avuto notizia della
pendenza della procedura espropriativa dopo la comunicazione dell'indennità
provvisoria al soggetto che risulti proprietario secondo i registri catastali,
il proprietario effettivo può, nei trenta giorni successivi, concordare
l'indennità ai sensi dell'articolo 45, comma 2. (L)
3. Colui che risulta proprietario secondo i registri catastali
e riceva la notificazione o comunicazione di atti del procedimento espropriativo,
ove non sia più proprietario è tenuto di comunicarlo all'amministrazione
procedente entro trenta giorni dalla prima notificazione, indicando altresì,
ove ne sia a conoscenza, il nuovo proprietario, o comunque fornendo copia
degli atti in suo possesso utili a ricostruire le vicende dell'immobile.
(L)
Art. 4. Beni non espropriabili
o espropriabili in casi particolari (L)
1. I beni appartenenti al demanio pubblico non possono
essere espropriati fino a quando non ne viene pronunciata la sdemanializzazione.
(L)
2. I beni appartenenti al patrimonio indisponibile dello
Stato e degli altri enti pubblici possono essere espropriati per seguire
un interesse pubblico di rilievo superiore a quello soddisfatto con la
precedente destinazione. (L)
3. I beni descritti dagli articoli 1, 14, 15 e 16 della
legge 27 maggio 1929, n. 810, non possono essere espropriati se non vi
è il previo accordo con la Santa Sede. (L)
(comma così modificato
dal d.lgs. n. 302 del 2002)
4. Gli edifici aperti al culto non possono essere espropriati
se non per gravi ragioni previo accordo:
(comma così modificato
dal d.lgs. n. 302 del 2002)
a) con la competente autorità ecclesiastica,
se aperti al culto cattolico;
b) con l'Unione delle Chiese cristiane, se aperti al
culto pubblico avventista;
c) con il presidente delle Assemblee di Dio in Italia,
se aperti al culto pubblico delle chiese ad esse associate;
d) con l'Unione delle Comunità ebraiche italiane,
se destinati all'esercizio pubblico del culto ebraico;
e) con l'Unione cristiana evangelica battista d'Italia,
se aperti al culto pubblico delle chiese che ne facciano parte;
f) con il Decano della Chiesa evangelica luterana in
Italia con l'organo responsabile della comunità interessata, se
aperti al culto della medesima Chiesa;
g) col rappresentante di ogni altra confessione religiosa,
nei casi previsti dalla legge. (L)
5. Si applicano le regole sull'espropriazione dettate dal
diritto internazionale generalmente riconosciuto e da trattati internazionali
cui l'Italia aderisce. (L)
Art. 5 . Ambito di applicazione
nei confronti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano
(L)
(articolo così sostituito
dal d.lgs. n. 302 del 2002)
1. Le Regioni a statuto ordinario esercitano la potestà
legislativa concorrente, in ordine alle espropriazioni strumentali alle
materie di propria competenza, nel rispetto dei principi fondamentali della
legislazione statale nonché dei principi generali dell'ordinamento
giuridico desumibili dalle disposizioni contenute nel testo unico. (L)
2. Le Regioni a statuto speciale, nonché le Province
autonome di Trento e di Bolzano esercitano la propria potestà legislativa
in materia di espropriazione per pubblica utilità nel rispetto dei
rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento
alle disposizioni del titolo V, parte seconda, della Costituzione per le
parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle
già attribuite. (L)
3. Le disposizioni del testo unico operano direttamente
nei riguardi delle Regioni fino a quando esse non esercitano la propria
potestà legislativa in materia, nel rispetto delle disposizioni
di cui ai commi 1 e 2. La Regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome
di Trento e Bolzano adeguano la propria legislazione ai sensi degli articoli
4 e 8 dello statuto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31
agosto 1972, n. 670, e dell'articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo
1992, n. 266. (L)
4. Nell'ambito delle funzioni amministrative conferite
dallo Stato alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano
ai sensi delle leggi vigenti rientrano anche quelle concernenti i procedimenti
di espropriazione per pubblica utilità e quelli concernenti la materiale
acquisizione delle aree. (L)
Art. 6. Regole generali sulla
competenza (L)
(articolo così sostituito
dal d.lgs. n. 302 del 2002)
1. L'autorità competente alla realizzazione di
un'opera pubblica o di pubblica utilità è anche competente
all'emanazione degli atti del procedimento espropriativo che si renda necessario.
(L)
2. Le amministrazioni statali, le Regioni, le Province,
i Comuni e gli altri enti pubblici individuano ed organizzano l'ufficio
per le espropriazioni, ovvero attribuiscono i relativi poteri ad un ufficio
già esistente. (L)
3. Le Regioni a statuto speciale o a statuto ordinario
e le Province autonome di Trento e di Bolzano emanano tutti gli atti dei
procedimenti espropriativi strumentali alla cura degli interessi da esse
gestiti, anche nel caso di delega di funzioni statali. (L)
4. Gli enti locali possono istituire un ufficio comune
per le espropriazioni e possono costituirsi in consorzio o in un'altra
forma associativa prevista dalla legge. (L)
5. All'ufficio per le espropriazioni è preposto
un dirigente o, in sua mancanza, il dipendente con la qualifica più
elevata. (L)
6. Per ciascun procedimento, è designato un responsabile
che dirige, coordina e cura tutte le operazioni e gli atti del procedimento,
anche avvalendosi dell'ausilio di tecnici. (L)
7. Il dirigente dell'ufficio per le espropriazioni emana
ogni provvedimento conclusivo del procedimento o di singole fasi di esso,
anche se non predisposto dal responsabile del procedimento. (L)
8. Se l'opera pubblica o di pubblica utilità va
realizzata da un concessionario o contraente generale, l'amministrazione
titolare del potere espropriativo può delegare, in tutto o in parte,
l'esercizio dei propri poteri espropriativi, determinando chiaramente l'ambito
della delega nella concessione o nell'atto di affidamento, i cui estremi
vanno specificati in ogni atto del procedimento espropriativo. A questo
scopo i soggetti privati cui sono attribuiti per legge o per delega poteri
espropriativi, possono avvalersi di società controllata. I soggetti
privati possono altresì avvalersi di società di servizi ai
fini delle attività preparatorie. (L)
9. Per le espropriazioni finalizzate alla realizzazione
di opere private, l'autorità espropriante è l'Ente che emana
il provvedimento dal quale deriva la dichiarazione di pubblica utilità.
(L)
Art. 7. Competenze particolari
dei Comuni (L)
1. Il Comune può espropriare:
a) le aree inedificate e quelle su cui vi siano
costruzioni in contrasto con la destinazione di zona o abbiano carattere
provvisorio, a seguito dell'approvazione del piano regolatore generale,
per consentirne l'ordinata attuazione nelle zone di espansione;
b) l'immobile al quale va incorporata un'area inserita
in un piano particolareggiato e non utilizzata, quando il suo proprietario
non intenda acquistarla o non comunichi le proprie determinazioni, entro
il termine di sessanta giorni, decorrente dalla ricezione di un avviso
del dirigente dell'ufficio per le espropriazioni;
c) gli immobili necessari per delimitare le aree fabbricabili
e per attuare il piano regolatore, nel caso di mancato accordo tra i proprietari
del comprensorio;
d) le aree inedificate e le costruzioni da trasformare
secondo speciali prescrizioni, quando decorre inutilmente il termine, non
inferiore a novanta giorni, fissato nell'atto determinativo della formazione
del consorzio, notificato ai proprietari interessati. (L)
Titolo
II - DISPOSIZIONI GENERALI
Capo I - Identificazione delle fasi che precedono
il decreto d'esproprio
Art. 8. Le fasi del procedimento
espropriativo (L)
1. Il decreto di esproprio può essere emanato qualora:
a) l'opera da realizzare sia prevista nello strumento
urbanistico generale, o in un atto di natura ed efficacia equivalente,
e sul bene da espropriare sia stato apposto il vincolo preordinato all'esproprio;
b) vi sia stata la dichiarazione di pubblica utilità;
c) sia stata determinata, anche se in via provvisoria,
l'indennità di esproprio. (L)
Capo II - La fase della sottoposizione del bene
al vincolo preordinato all'esproprio
Art. 9. Vincoli derivanti da
piani urbanistici (L)
1. Un bene è sottoposto al vincolo preordinato
all'esproprio quando diventa efficace l'atto di approvazione del piano
urbanistico generale, ovvero una sua variante, che prevede la realizzazione
di un'opera pubblica o di pubblica utilità. (L)
2. Il vincolo preordinato all'esproprio ha la durata
di cinque anni. Entro tale termine, può essere emanato il provvedimento
che comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera. (L)
3. Se non è tempestivamente dichiarata la pubblica
utilità dell'opera, il vincolo preordinato all'esproprio decade
e trova applicazione la disciplina dettata dall'articolo 9 del testo unico
in materia edilizia approvato con d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. (L)
(comma così modificato
dal d.lgs. n. 302 del 2002)
4. Il vincolo preordinato all'esproprio, dopo la sua decadenza,
può essere motivatamente reiterato, con la rinnovazione dei procedimenti
previsti al comma 1, e tenendo conto delle esigenze di soddisfacimento
degli standard. (L)
5. Nel corso dei cinque anni di durata del vincolo preordinato
all'esproprio, il consiglio comunale può motivatamente disporre
o autorizzare che siano realizzate sul bene vincolato opere pubbliche o
di pubblica utilità diverse da quelle originariamente previste nel
piano urbanistico generale. In tal caso, se la Regione o l'ente da questa
delegato all'approvazione del piano urbanistico generale non manifesta
il proprio dissenso entro il termine di novanta giorni, decorrente dalla
ricezione della delibera del Consiglio comunale e della relativa completa
documentazione, si intende approvata la determinazione del Consiglio comunale,
che in una successiva sedutane dispone l'efficacia. (L)
(comma così modificato
dal d.lgs. n. 302 del 2002)
6. Salvo quanto previsto dal comma 5, nulla è innovato
in ordine alla normativa statale o regionale sulla adozione e sulla approvazione
degli strumenti urbanistici. (L)
(comma così modificato
dal d.lgs. n. 302 del 2002)
Art. 10. Vincoli derivanti da
atti diversi dai piani urbanistici generali (L)
(articolo così sostituito
dal d.lgs. n. 302 del 2002)
1. Se la realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica
utilità non è prevista dal piano urbanistico generale, il
vincolo preordinato all'esproprio può essere disposto, ove espressamente
se ne dia atto, su richiesta dell'interessato ai sensi dell'articolo 14,
comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero su iniziativa dell'amministrazione
competente all'approvazione del progetto, mediante una conferenza di servizi,
un accordo di programma, una intesa ovvero un altro atto, anche di natura
territoriale, che in base alla legislazione vigente comporti la variante
al piano urbanistico. (L)
2. Il vincolo può essere altresì disposto,
dandosene espressamente atto, con il ricorso alla variante semplificata
al piano urbanistico da realizzare, anche su richiesta dell'interessato,
con le modalità e secondo le procedure di cui all'articolo 19, commi
2 e seguenti. (L)
3. Per le opere per le quali sia già intervenuto,
in conformità alla normativa vigente, uno dei provvedimenti di cui
ai commi 1 e 2 prima della data di entrata in vigore del presente testo
unico, il vincolo si intende apposto, anche qualora non ne sia stato dato
esplicitamente atto. (L)
Art. 11. La partecipazione degli
interessati (L)
(articolo così sostituito
dal d.lgs. n. 302 del 2002)
1. Al proprietario, del bene sul quale si intende apporre
il vincolo preordinato all'esproprio, va inviato l'avviso dell'avvio del
procedimento:
a) nel caso di adozione di una variante al piano
regolatore per la realizzazione di una singola opera pubblica, almeno venti
giorni prima della delibera del consiglio comunale;
b) nei casi previsti dall'articolo 10, comma 1, almeno
venti giorni prima dell'emanazione dell'atto se ciò risulti compatibile
con le esigenze di celerità del procedimento. (L)
2. L'avviso di avvio del procedimento è comunicato
personalmente agli interessati alle singole opere previste dal piano o
dal progetto. Allorché il numero dei destinatari sia superiore a
50, la comunicazione è effettuata mediante pubblico avviso, da affiggere
all'albo pretorio dei Comuni nel cui territorio ricadono gli immobili da
assoggettare al vincolo, nonché su uno o più quotidiani a
diffusione nazionale e locale e, ove istituito, sul sito informatico della
Regione o Provincia autonoma nel cui territorio ricadono gli immobili da
assoggettare al vincolo. L'avviso deve precisare dove e con quali modalità
può essere consultato il piano o il progetto. Gli interessati possono
formulare entro i successivi trenta giorni osservazioni che vengono valutate
dall'autorità espropriante ai fini delle definitive determinazioni.
(L)
3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai
fini dell'approvazione del progetto preliminare delle infrastrutture e
degli insediamenti produttivi ricompresi nei programmi attuativi dell'articolo
1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443. (L)
4. Ai fini dell'avviso dell'avvio del procedimento delle
conferenze di servizi in materia di lavori pubblici, si osservano le forme
previste dal d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554. (L)
5. Salvo quanto previsto dal comma 2, restano in vigore
le disposizioni vigenti che regolano le modalità di partecipazione
del proprietario dell'area e di altri interessati nelle fasi di adozione
e di approvazione degli strumenti urbanistici. (L)
Capo III - La fase della dichiarazione di pubblica
utilità
Sezione I - Disposizioni sul procedimento
Art. 12. Gli atti che comportano
la dichiarazione di pubblica utilità (L)
(articolo così sostituito
dal d.lgs. n. 302 del 2002)
1. La dichiarazione di pubblica utilità si intende
disposta:
a) quando l'autorità espropriante approva
a tale fine il progetto definitivo dell'opera pubblica o di pubblica utilità,
ovvero quando sono approvati il piano particolareggiato, il piano di lottizzazione,
il piano di recupero, il piano di ricostruzione, il piano delle aree da
destinare a insediamenti produttivi, ovvero quando è approvato il
piano di zona;
b) in ogni caso, quando in base alla normativa vigente
equivale a dichiarazione di pubblica utilità l'approvazione di uno
strumento urbanistico, anche di settore o attuativo, la definizione di
una conferenza di servizi o il perfezionamento di un accordo di programma,
ovvero il rilascio di una concessione, di una autorizzazione o di un atto
avente effetti equivalenti. (L)
2. Le varianti derivanti dalle prescrizioni della conferenza
di servizi, dell'accordo di programma o di altro atto di cui all'articolo
10, nonché le successive varianti in corso d'opera, qualora queste
ultime non comportino variazioni di tracciato al di fuori delle zone di
rispetto previste ai sensi del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 753, nonché
ai sensi del decreto ministeriale 1 aprile 1968, sono approvate dall'autorità
espropriante ai fini della dichiarazione di pubblica utilità e non
richiedono nuova apposizione del vincolo preordinato all'esproprio. (L)
3. Qualora non sia stato apposto il vincolo preordinato
all'esproprio la dichiarazione di pubblica utilità diventa efficace
al momento di tale apposizione a norma degli articoli 9 e 10. (L)
Art. 13. Contenuto ed effetti
dell'atto che comporta la dichiarazione di pubblica utilità (L)
1. Il provvedimento che dispone la pubblica utilità
dell'opera può essere emanato fino a quando non sia decaduto il
vincolo preordinato all'esproprio. (L)
2. Gli effetti della dichiarazione di pubblica utilità
si producono anche se non sono espressamente indicati nel provvedimento
che la dispone. (L)
3. Nel provvedimento che comporta la dichiarazione di
pubblica utilità dell'opera può essere stabilito il termine
entro il quale il decreto di esproprio va emanato. (L)
(comma così modificato
dal d.lgs. n. 302 del 2002)
4. Se manca l'espressa determinazione del termine di cui
al comma 3, il decreto di esproprio può essere emanato entro il
termine di cinque anni, decorrente dalla data in cui diventa efficace l'atto
che dichiara la pubblica utilità dell'opera. (L)
(comma così modificato
dal d.lgs. n. 302 del 2002)
5. L'autorità che ha dichiarato la pubblica utilità
dell'opera può disporre la proroga dei termini previsti dai commi
3 e 4 per casi di forza maggiore o per altre giustificate ragioni. La proroga
può essere disposta, anche d'ufficio, prima della scadenza del termine
e per un periodo di tempo che non supera i due anni. (L)
6. La scadenza del termine entro il quale può essere
emanato il decreto di esproprio determina l'inefficacia della dichiarazione
di pubblica utilità. (L)
7. Restano in vigore le disposizioni che consentono l'esecuzione
delle previsioni dei piani territoriali o urbanistici, anche di settore
o attuativi, entro termini maggiori di quelli previsti nel comma 4. (L)
8. Qualora il vincolo preordinato all'esproprio riguardi
immobili da non sottoporre a trasformazione fisica, la dichiarazione di
pubblica utilità ha luogo mediante l'adozione di un provvedimento
di destinazione ad uso pubblico dell'immobile vincolato, con cui sono indicate
le finalità dell'intervento, i tempi previsti per eventuali lavori
di manutenzione, nonché i relativi costi previsti. (L)
Art. 14. Istituzione degli elenchi
degli atti che dichiarano la pubblica utilità (L)
(articolo così sostituito
dal d.lgs. n. 302 del 2002)
1. L'autorità che emana uno degli atti previsti
dall'articolo 12, comma 1, ovvero esegue un decreto di espropriazione,
ne trasmette una copia al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
per le opere di competenza statale, e al presidente della Regione, per
le opere di competenza regionale. (L)
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti ovvero del presidente della Regione, rispettivamente per le opere
di competenza statale o regionale, sono indicati gli uffici competenti
all'aggiornamento degli elenchi degli atti da cui deriva la dichiarazione
di pubblica utilità ovvero con cui è disposta l'espropriazione,
distinti in relazione alle diverse amministrazioni che li hanno adottati;
nello stesso decreto può prevedersi che i medesimi o altri uffici
possano dare indicazioni operative alle autorità esproprianti per
la corretta applicazione del presente testo unico. (L)
3. L'autorità espropriante comunica all'ufficio
di cui al comma 2:
a) quale sia lo stato del procedimento d'esproprio,
almeno sei mesi e non oltre tre mesi prima della data di scadenza degli
effetti della dichiarazione di pubblica utilità;
b) se sia stato eseguito entro il prescritto termine
il decreto d'esproprio ovvero se il medesimo termine sia inutilmente scaduto;
c) se siano stati impugnati gli atti di adozione e di
approvazione del piano urbanistico generale, l'atto che dichiara la pubblica
utilità dell'opera o il decreto di esproprio. (L)
Sezione II - Disposizioni particolari sulla approvazione
del progetto definitivo dell'opera
Art. 15. Disposizioni sulla redazione
del progetto (L)
(articolo così sostituito
dal d.lgs. n. 302 del 2002)
1. Per le operazioni planimetriche e le altre operazioni
preparatorie necessarie per la redazione dello strumento urbanistico generale,
di una sua variante o di un atto avente efficacia equivalente nonché
per l'attuazione delle previsioni urbanistiche e per la progettazione di
opere pubbliche e di pubblica utilità, i tecnici incaricati, anche
privati, possono essere autorizzati ad introdursi nell'area interessata.
(L)
2. Chiunque chieda il rilascio della autorizzazione deve
darne notizia, mediante atto notificato con le forme degli atti processuali
civili o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al proprietario
del bene, nonché al suo possessore, se risulti conosciuto. L'autorità
espropriante tiene conto delle eventuali osservazioni, formulate dal proprietario
o dal possessore entro sette giorni dalla relativa notifica o comunicazione,
e può accogliere la richiesta solo se risultano trascorsi almeno
ulteriori dieci giorni dalla data in cui è stata notificata o comunicata
la richiesta di introdursi nella altrui proprietà. (L)
3. L'autorizzazione indica i nomi delle persone che possono
introdursi nell'altrui proprietà ed è notificata o comunicata
mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno sette giorni
prima dell'inizio delle operazioni. (L)
4. Il proprietario e il possessore del bene possono assistere
alle operazioni, anche mediante persone di loro fiducia. (L)
5. L'autorizzazione di cui al comma 1 si estende alle
ricerche archeologiche, alla bonifica da ordigni bellici e alla bonifica
dei siti inquinati. Le ricerche archeologiche sono compiute sotto la vigilanza
delle competenti soprintendenze, che curano la tempestiva programmazione
delle ricerche ed il rispetto della medesima, allo scopo di evitare ogni
ritardo all'avvio delle opere. (L)
Art. 16. Le modalità che
precedono l'approvazione del progetto definitivo (L - R)
(articolo così sostituito
dal d.lgs. n. 302 del 2002)
1. Il soggetto, anche privato, diverso da quello titolare
del potere di approvazione del progetto di un'opera pubblica o di pubblica
utilità, può promuovere l'adozione dell'atto che dichiara
la pubblica utilità dell'opera. A tale fine, egli deposita pressa
l'ufficio per le espropriazioni il progetto dell'opera, unitamente ai documenti
ritenuti rilevanti e ad una relazione sommaria, la quale indichi la natura
e lo scopo delle opere da eseguire, nonché agli eventuali nulla
osta, alle autorizzazioni o agli altri atti di assenso, previsti dalla
normativa vigente. (L)
2. In ogni caso, lo schema dell'atto di approvazione del
progetto deve richiamare gli elaborati contenenti la descrizione dei terreni
e degli edifici di cui è prevista l'espropriazione, con l'indicazione
dell'estensione e dei confini, nonché, possibilmente, dei dati identificativi
catastali e con il nome ed il cognome dei proprietari iscritti nei registri
catastali. (L)
3. L'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo
15 consente anche l'effettuazione delle operazioni previste dal comma 2.
(L)
4. Al proprietario dell'area ove è prevista la
realizzazione dell'opera è inviato l'avviso dell'avvio del procedimento
e del deposito degli atti di cui al comma 1, con l'indicazione del nominativo
del responsabile del procedimento. (L)
5. Allorché il numero dei destinatari sia superiore
a 50 si osservano le forme di cui all'articolo 11, comma 2. (L)
6. Ai fini dell'approvazione del progetto definitivo degli
interventi di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, l'avviso di avvio
del procedimento di dichiarazione di pubblica utilità è comunicato
con le modalità di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo
20 agosto 2002, n. 190. (L)
7. Se la comunicazione prevista dal comma 4 non ha luogo
per irreperibilità o assenza del proprietario risultante dai registri
catastali, il progetto può essere ugualmente approvato. (L)
8. Se risulta la morte del proprietario iscritto nei registri
catastali e non risulta il proprietario attuale, la comunicazione di cui
al comma 4 è sostituita da un avviso, affisso per venti giorni consecutivi
all'albo pretorio dei comuni interessati e da un avviso pubblicato su uno
o più quotidiani a diffusione nazionale e locale. (L)
9. L'autorità espropriante non è tenuta
a dare alcuna comunicazione a chi non risulti proprietario del bene. (L)
10. Il proprietario e ogni altro interessato possono formulare
osservazioni al responsabile del procedimento, nel termine perentorio di
trenta giorni dalla comunicazione o dalla pubblicazione dell'avviso. (L)
11. Nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1, il proprietario
dell'area, nel formulare le proprie osservazioni, può chiedere che
l'espropriazione riguardi anche le frazioni residue dei suoi beni che non
siano state prese in considerazione, qualora per esse risulti una disagevole
utilizzazione ovvero siano necessari considerevoli lavori per disporne
una agevole utilizzazione. (L)
12. L'autorità espropriante si pronuncia sulle
osservazioni, con atto motivato. Se l'accoglimento in tutto o in parte
delle osservazioni comporta la modifica dello schema del progetto con pregiudizio
di un altro proprietario che non abbia presentato osservazioni, sono ripetute
nei suoi confronti le comunicazioni previste dal comma 4. (L)
13. Se le osservazioni riguardano solo una parte agevolmente
separabile dell'opera, l'autorità espropriante può approvare
per la restante parte il progetto, in attesa delle determinazioni sulle
osservazioni. (L)
14. Qualora nel corso dei lavori si manifesti la necessità
o l'opportunità di espropriare altri terreni o altri edifici, attigui
a quelli già espropriati, con atto motivato autorità espropriante
integra il provvedimento con cui è stato approvato il progetto ai
fini della dichiarazione di pubblica utilità. Si applicano le disposizioni
dei precedenti commi. (L)
Art. 17. L'approvazione del progetto
definitivo (L - R)
(articolo così sostituito
dal d.lgs. n. 302 del 2002)
1. Il provvedimento che approva il progetto definitivo,
ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, indica gli estremi
degli atti da cui è sorto il vincolo preordinato all'esproprio.
(L)
2. Mediante raccomandata con avviso di ricevimento o altra
forma di comunicazione equipollente al proprietario è data notizia
della data in cui è diventato efficace l'atto che ha approvato il
progetto definitivo e della facoltà di prendere visione della relativa
documentazione. Al proprietario è contestualmente comunicato che
può fornire ogni utile elemento per determinare il valore da attribuire
all'area ai fini della liquidazione della indennità di esproprio.
(L)
Sezione III - Disposizioni sull'approvazione di
un progetto di un'opera non conforme alle previsioni urbanistiche.
Art. 18. Disposizioni applicabili
per le operazioni preliminari alla progettazione (L)
1. Le disposizioni contenute negli articoli 16 e 17 si
applicano anche quando un soggetto pubblico o privato intende redigere
un progetto di opera pubblica o di pubblica utilità non conforme
alle previsioni urbanistiche. (L)
Art. 19. L'approvazione del progetto
(L)
(articolo così sostituito
dal d.lgs. n. 302 del 2002)
1. Quando l'opera da realizzare non risulta conforme alle
previsioni urbanistiche, la variante al piano regolatore può essere
disposta con le forme di cui all'articolo 10, comma 1, ovvero con le modalità
di cui ai commi seguenti. (L)
2. L'approvazione del progetto preliminare o definitivo
da parte del consiglio comunale, costituisce adozione della variante allo
strumento urbanistico. (L)
3. Se l'opera non è di competenza comunale, l'atto
di approvazione del progetto preliminare o definitivo da parte della autorità
competente è trasmesso al consiglio comunale, che può disporre
l'adozione della corrispondente variante allo strumento urbanistico. (L)
4. Nei casi previsti dai commi 2 e 3, se la Regione o
l'ente da questa delegato all'approvazione del piano urbanistico comunale
non manifesta il proprio dissenso entro il termine di novanta giorni, decorrente
dalla ricezione della delibera del consiglio comunale e della relativa
completa documentazione, si intende approvata la determinazione del consiglio
comunale, che in una successiva seduta ne dispone l'efficacia. (L)
Capo IV - La fase di emanazione del decreto di
esproprio
Sezione I - Del modo di determinare l'indennità
di espropriazione
Art. 20. La determinazione provvisoria
dell'indennità di espropriazione (L - R)
(articolo così sostituito
dal d.lgs. n. 302 del 2002)
1. Divenuto efficace l'atto che dichiara la pubblica utilità,
entro i successivi trenta giorni il promotore dell'espropriazione compila
l'elenco dei beni da espropriare, con una descrizione sommaria, e dei relativi
proprietari, ed indica le somme che offre per le loro espropriazioni. L'elenco
va notificato a ciascun proprietario, nella parte che lo riguarda, con
le forme degli atti processuali civili. Gli interessati nei successivi
trenta giorni possono presentare osservazioni scritte e depositare documenti.
(L)
2. Ove lo ritenga opportuno in considerazione dei dati
acquisiti e compatibile con le esigenze di celerità del procedimento,
l'autorità espropriante invita il proprietario e, se del caso, il
beneficiario dell'espropriazione a precisare, entro un termine non superiore
a venti giorni ed eventualmente anche in base ad una relazione esplicativa,
quale sia il valore da attribuire all'area ai fini della determinazione
della indennità di esproprio. (L)
3. Valutate le osservazioni degli interessati, l'autorità
espropriante, anche avvalendosi degli uffici degli enti locali, dell'ufficio
tecnico erariale o della commissione provinciale prevista dall'articolo
41, che intenda consultare, prima di emanare il decreto di esproprio accerta
il valore dell'area e determina in via provvisoria la misura della indennità
di espropriazione. (L)
4. L'atto che determina in via provvisoria la misura della
indennità di espropriazione è notificato al proprietario
con le forme degli atti processuali civili e al beneficiario dell'esproprio,
se diverso dall'autorità procedente. (L)
5. Nei trenta giorni successivi alla notificazione, il
proprietario può comunicare all'autorità espropriante che
condivide la determinazione della indennità di espropriazione. La
relativa dichiarazione è irrevocabile. (L)
6. Qualora abbia condiviso la determinazione dell'indennità
di espropriazione, il proprietario è tenuto a consentire all'autorità
espropriante che ne faccia richiesta l'immissione nel possesso. In tal
caso, il proprietario ha diritto a ricevere un acconto dell'80 per cento
dell'indennità, previa autocertificazione, attestante la piena e
libera proprietà del bene. Dalla data dell'immissione in possesso
il proprietario ha altresì diritto agli interessi nella misura del
tasso legale sulla indennità, sino al momento del pagamento dell'eventuale
acconto e del saldo. In caso di opposizione all'immissione in possesso
l'autorità espropriante può procedervi egualmente con la
presenza di due testimoni. (L)
7. Il proprietario può limitarsi a designare un
tecnico di propria fiducia, al fine dell'applicazione dell'articolo 21,
comma 2. (L)
8. Qualora abbia condiviso la determinazione della indennità
di espropriazione e abbia dichiarato l'assenza di diritti di terzi sul
bene il proprietario è tenuto a depositare nel termine di sessanta
giorni, decorrenti dalla comunicazione di cui al comma 5, la documentazione
comprovante, anche mediante attestazione notarile, la piena e libera proprietà
del bene. In tal caso l'intera indennità, ovvero il saldo di quella
già corrisposta a titolo di acconto, è corrisposta entro
il termine dei successivi sessanta giorni. Decorso tale termine, al proprietario
sono dovuti gli interessi, nella misura del tasso legale anche ove non
sia avvenuta la immissione in possesso. (L)
9. Il beneficiario dell'esproprio ed il proprietario stipulano
l'atto di cessione del bene qualora sia stata condivisa la determinazione
della indennità di espropriazione e sia stata depositata la documentazione
attestante la piena e libera proprietà del bene. Nel caso in cui
il proprietario percepisca la somma e si rifiuti di stipulare l'atto di
cessione del bene, può essere emesso senza altre formalità
il decreto di esproprio, che dà atto di tali circostanze, e può
esservi l'immissione in possesso, salve le conseguenze risarcitorie dell'ingiustificato
rifiuto di addivenire alla stipula.
10. L'atto di cessione volontaria è trasmesso per
la trascrizione, entro quindici giorni presso l'ufficio dei registri immobiliari,
a cura e a spese dell'acquirente. (L)
11. Dopo aver corrisposto l'importo concordato, l'autorità
espropriante, in alternativa alla cessione volontaria, può procedere,
anche su richiesta del promotore dell'espropriazione, alla emissione e
all'esecuzione del decreto di esproprio. (L)
12. L'autorità espropriante, anche su richiesta
del promotore dell'espropriazione, può altresì emettere ed
eseguire il decreto di esproprio, dopo aver ordinato il deposito dell'indennità
condivisa presso la Cassa depositi e prestiti qualora il proprietario abbia
condiviso la indennità senza dichiarare l'assenza di diritti di
terzi sul bene, ovvero qualora non effettui il deposito della documentazione
di cui al comma 8 nel termine ivi previsto ovvero ancora non si presti
a ricevere la somma spettante. (L)
13. Al proprietario che abbia condiviso l'indennità
offerta spetta l'importo di cui all'articolo 45, comma 2, anche nel caso
in cui l'autorità espropriante abbia emesso il decreto di espropriazione
ai sensi dei commi 11 e 12. (L)
14. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla notificazione
di cui al comma 4, si intende non concordata la determinazione dell'indennità
di espropriazione. L'autorità espropriante dispone il deposito,
entro trenta giorni, presso la Cassa depositi e prestiti, della somma ridotta
del quaranta per cento se l'area è edificabile, ovvero senza le
maggiorazioni di cui all'articolo 45 se l'area non è edificabile.
Effettuato il deposito, l'autorità espropriante può emettere
ed eseguire il decreto d'esproprio. (L)
15. Qualora l'efficacia della pubblica utilità
derivi dall'approvazione di piani urbanistici esecutivi, i termini per
gli adempimenti di cui al comma 1 del presente articolo decorrono dalla
data di inserimento degli immobili da espropriare nel programma di attuazione
dei piani stessi. (L)
Art. 21. Procedimento di determinazione
definitiva dell'indennità di espropriazione (R)
(articolo così sostituito
dal d.lgs. n. 302 del 2002)
1. L'autorità espropriante forma l'elenco dei proprietari
che non hanno concordato la determinazione della indennità di espropriazione.
(L)
2. Se manca l'accordo sulla determinazione dell'indennità
di espropriazione, l'autorità espropriante invita il proprietario
interessato, con atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, a comunicare
entro i successivi venti giorni se intenda avvalersi, per la determinazione
dell'indennità, del procedimento previsto nei seguenti commi e,
in caso affermativo, designare un tecnico di propria fiducia. (L)
3. Nel caso di comunicazione positiva del proprietario,
l'autorità espropriante nomina due tecnici, tra cui quello eventualmente
già designato dal proprietario, e fissa il termine entro il quale
va presentata la relazione da cui si evinca la stima del bene. Il termine
non può essere superiore a novanta giorni, decorrente dalla data
in cui è nominato il tecnico di cui al comma 4, ma è prorogabile
per effettive e comprovate difficoltà. (L)
4. Il presidente del tribunale civile, nella cui circoscrizione
si trova il bene da stimare, nomina il terzo tecnico, su istanza di chi
vi abbia interesse. (L)
5. Il presidente del tribunale civile sceglie il terzo
tecnico tra i professori universitari, anche associati, di estimo, ovvero
tra coloro che risultano inseriti nell'albo dei periti o dei consulenti
tecnici del tribunale civile nella cui circoscrizione si trova il bene.
(L)
6. Le spese per la nomina dei tecnici:
a) sono liquidate dall'autorità espropriante,
in base alle tariffe professionali;
b) sono poste a carico del proprietario se la stima è
inferiore alla somma determinata in via provvisoria, sono divise per metà
tra il beneficiario dell'esproprio e l'espropriato se la differenza con
la somma determinata in via provvisoria non supera in aumento il decimo
e, negli altri casi, sono poste a carico del beneficiario dell'esproprio.
(L)
7. I tecnici comunicano agli interessati il luogo, la data
e l'ora delle operazioni, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento
o strumento telematico, almeno sette giorni prima della data stabilita.
(L)
8. Gli interessati possono assistere alle operazioni anche
tramite persone di loro fiducia, formulare osservazioni orali e presentare
memorie scritte e documenti, di cui i tecnici tengono conto. (L)
9. L'opposizione contro la nomina dei tecnici non impedisce
o ritarda le operazioni, salvo il diritto di contestare in sede giurisdizionale
la nomina e le operazioni peritali. (L)
10. La relazione dei tecnici è depositata presso
l'autorità espropriante, che ne dà notizia agli interessati
mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, avvertendoli che
possono prenderne visione ed estrarne copia entro i successivi trenta giorni.
(L)
11. In caso di dissenso di uno dei tecnici, la relazione
è adottata a maggioranza. (L)
12. Ove l'interessato accetti in modo espresso l'indennità
risultante dalla relazione, l'autorità espropriante autorizza il
pagamento o il deposito della eventuale parte di indennità non depositata;
il proprietario incassa la indennità depositata a norma dell'articolo
26. Ove non sia stata manifestata accettazione espressa entro trenta giorni
dalla scadenza del termine di cui al comma 10, l'autorità espropriante
ordina il deposito presso la Cassa depositi e prestiti dell'eventuale maggior
importo della indennità. (L)
13. Il proprietario ha il diritto di chiedere che la somma
depositata o da depositare sia impiegata in titoli del debito pubblico.
(L)
14. Salve le disposizioni del testo unico, si applicano
le norme del codice di procedura civile per quanto riguarda le operazioni
peritali e le relative relazioni. (L)
15. Qualora il proprietario non abbia dato la tempestiva
comunicazione di cui al comma 2, l'autorità espropriante chiede
la determinazione dell'indennità alla commissione prevista dall'articolo
41 che provvede entro novanta giorni dalla richiesta. (L)
16. La relazione della commissione è depositata
e comunicata secondo le previsioni del comma 10 e si procede a norma del
comma 12. (L)
Art. 22. Determinazione urgente
dell'indennità provvisoria (L)
(articolo così sostituito
dal d.lgs. n. 302 del 2002)
1. Qualora l'avvio dei lavori rivesta carattere di urgenza,
tale da non consentire l'applicazione delle disposizioni dell'articolo
20, il decreto di esproprio può essere emanato ed eseguito in base
alla determinazione urgente della indennità di espropriazione, senza
particolari indagini o formalità. Nel decreto si dà atto
della determinazione urgente dell'indennità e si invita il proprietario,
nei trenta giorni successivi alla immissione in possesso, a comunicare
se la condivide. (L)
2. Il decreto di esproprio può altresì essere
emanato ed eseguito in base alla determinazione urgente della indennità
di espropriazione senza particolari indagini o formalità, nei seguenti
casi:
a) per gli interventi di cui alla legge 21 dicembre
2001, n. 443;
b) allorché il numero dei destinatari della procedura
espropriativa sia superiore a 50. (L)
3. Ricevuta dall'espropriato la comunicazione di cui al comma
1 e la documentazione comprovante la piena e libera disponibilità
del bene, l'autorità espropriante dispone il pagamento dell'indennità
di espropriazione nel termine di sessanta giorni, senza applicare la riduzione
del quaranta per cento di cui all'articolo 37, comma 1. Decorso tale termine
al proprietario sono dovuti gli interessi nella misura del tasso legale.
(L)
4. Se non condivide la determinazione della misura della
indennità di espropriazione, entro il termine previsto dal comma
1 l'espropriato può chiedere la nomina dei tecnici, ai sensi dell'articolo
21 e, se non condivide la relazione finale, può proporre l'opposizione
alla stima. (L)
5. In assenza della istanza dei proprietario, l'autorità
espropriante chiede la determinazione dell'indennità alla commissione
provinciale prevista dall'articolo 41, che provvede entro il termine di
trenta giorni, e dà comunicazione della medesima determinazione
al proprietario, con avviso notificato con le forme degli atti processuali
civili. (L)
Art. 22-bis. Occupazione
d'urgenza preordinata all'espropriazione (L)
(articolo introdotto dal
d.lgs. n. 302 del 2002)
1. Qualora l'avvio dei lavori rivesta carattere di particolare
urgenza, tale da non consentire, in relazione alla particolare natura delle
opere, l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo
20, può essere emanato, senza particolari indagini e formalità,
decreto motivato che determina in via provvisoria l'indennità di
espropriazione, e che dispone anche l'occupazione anticipata dei beni immobili
necessari. Il decreto contiene l'elenco dei beni da espropriare e dei relativi
proprietari, indica i beni da occupare e determina l'indennità da
offrire in via provvisoria. Il decreto è notificato con le modalità
di cui al comma 4 e seguenti dell'articolo 20 con l'avvertenza che il proprietario,
nei trenta giorni successivi alla immissione in possesso, può, nel
caso non condivida l'indennità offerta, presentare osservazioni
scritte e depositare documenti. (L)
2. Il decreto di cui al comma 1, può altresì
essere emanato ed eseguito in base alla determinazione urgente della indennità
di espropriazione senza particolari indagini o formalità, nei seguenti
casi:
a) per gli interventi di cui alla legge 21 dicembre
2001, n. 443;
b) ancorché il numero dei destinatari della procedura
espropriativa sia superiore a 50. (L)
3. Al proprietario che abbia condiviso la determinazione
dell'indennità è riconosciuto l'acconto dell'80% con le modalità
di cui al comma 6, dell'articolo 20. (L)
4. L'esecuzione del decreto di cui al comma 1, ai fini
dell'immissione in possesso, è effettuata con le medesime modalità
di cui all'articolo 24 e deve aver luogo entro il termine perentorio di
tre mesi dalla data di emanazione del decreto medesimo. (L)
5. Per il periodo intercorrente tra la data di immissione
in possesso e la data di corresponsione dell'indennità di espropriazione
o del corrispettivo, stabilito per l'atto di cessione volontaria è
dovuta l'indennità di occupazione, da computare ai sensi dell'articolo
50, comma 1. (L)
6. Il decreto che dispone l'occupazione ai sensi del comma
1 perde efficacia qualora non venga emanato il decreto di esproprio nel
termine di cui all'articolo 13. (L)
Sezione II - Del decreto di esproprio
Art. 23. Contenuto ed effetti
del decreto di esproprio (L - R)
1. Il decreto di esproprio:
a) è emanato entro il termine di scadenza
dell'efficacia della dichiarazione di pubblica utilità;
b) indica gli estremi degli atti da cui è sorto
il vincolo preordinato all'esproprio e del provvedimento che ha approvato
il progetto dell'opera;
c) indica quale sia l'indennità determinata in
via provvisoria o urgente e precisa se essa sia stata accettata dal proprietario
o successivamente corrisposta, ovvero se essa sia stata depositata presso
la Cassa depositi e prestiti;
d) dà atto della eventuale nomina dei tecnici
incaricati di determinare in via definitiva l'indennità di espropriazione,
precisando se essa sia stata accettata dal proprietario o successivamente
corrisposta, ovvero se essa sia stata depositata presso la Cassa depositi
e prestiti;
e) dà atto della eventuale sussistenza dei presupposti
previsti dall'articolo 22, comma 1, e della determinazione urgente della
indennità provvisoria;
e-bis) dà atto degli estremi del decreto emanato
ai sensi dell'articolo 22-bis e del relativo stato di esecuzione;
(lettera introdotta dal d.lgs.
n. 302 del 2002)
f) dispone il passaggio del diritto di proprietà,
o del diritto oggetto dell'espropriazione, sotto la condizione sospensiva
che il medesimo decreto sia successivamente notificato ed eseguito;
g) è notificato al proprietario nelle forme degli
atti processuali civili, con un avviso contenente l'indicazione del luogo,
del giorno e dell'ora in cui è prevista l'esecuzione del decreto
di espropriazione, almeno sette giorni prima di essa;
h) è eseguito mediante l'immissione in possesso
del beneficiario dell'esproprio, con la redazione del verbale di cui all'articolo
24. (L)
2. Il decreto di esproprio è trascritto senza indugio
presso l'ufficio dei registri immobiliari. (L)
3. La notifica del decreto di esproprio può avere
luogo contestualmente alla sua esecuzione. Qualora vi sia l'opposizione
del proprietario o del possessore del bene, nel verbale si da' atto dell'opposizione
e le operazioni di immissione in possesso possono essere differite di dieci
giorni. (L)
4. Le operazioni di trascrizione e di voltura nel catasto
e nei libri censuari hanno luogo senza indugio, a cura e a spese del beneficiario
dell'esproprio. (R)
5. Un estratto del decreto di esproprio è trasmesso
entro cinque giorni per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio
si trova il bene. L'opposizione del terzo è proponibile entro i
trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'estratto. Decorso tale
termine in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità'
resta fissata nella somma depositata. (L)
Art. 24. Esecuzione del decreto
di esproprio (L - R)
1. L'esecuzione del decreto di esproprio ha luogo per
iniziativa dell'autorità espropriante o del suo beneficiario, con
il verbale di immissione in possesso, entro il termine perentorio di due
anni. (L)
2. Lo stato di consistenza del bene può essere
compilato anche successivamente alla redazione del verbale di immissione
in possesso,senza ritardo e prima che sia mutato lo stato dei luoghi. (L)
3. Lo stato di consistenza e il verbale di immissione
sono redatti in contraddittorio con l'espropriato o, nel caso di assenza
o di rifiuto, con la presenza di almeno due testimoni che non siano dipendenti
del beneficiario dell'espropriazione. Possono partecipare alle operazioni
i titolari di diritti reali o personali sul bene. (L)
4. Si intende effettuata l'immissione in possesso anche
quando,malgrado la redazione del relativo verbale, il bene continua ad
essere utilizzato, per qualsiasi ragione, da chi in precedenza ne aveva
la disponibilità. (L)
5. L'autorità espropriante, in calce al decreto
di esproprio,indica la data in cui è avvenuta l'immissione in possesso
e trasmette copia del relativo verbale all'ufficio per i registri immobiliari,
per la relativa annotazione. (R)
6. L'autorità che ha eseguito il decreto di esproprio
ne dà comunicazione all'ufficio istituito ai sensi dell'articolo
14, comma 1. (R)
7. Decorso il termine previsto nel comma 1, entro i successivi
tre anni può essere emanato un ulteriore atto che comporta la dichiarazione
di pubblica utilità. (L)
Art. 25. Effetti dell'espropriazione
per i terzi (L)
1. L'espropriazione del diritto di proprietà
comporta l'estinzione automatica di tutti gli altri diritti, reali o personali,
gravanti sul bene espropriato, salvo quelli compatibili con i fini cui
l'espropriazione è preordinata. (L)
2. Le azioni reali e personali esperibili sul bene espropriando
non incidono sul procedimento espropriativo e sugli effetti del decreto
di esproprio. (L)
3. Dopo la trascrizione del decreto di esproprio, tutti
i diritti relativi al bene espropriato possono essere fatti valere unicamente
sull'indennità. (L)
4. A seguito dell'esecuzione del decreto di esproprio,
il Prefetto convoca tempestivamente, e comunque non oltre dieci giorni
dalla richiesta, il soggetto proponente e i soggetti gestori di servizi
pubblici titolari del potere di autorizzazione e di concessione di attraversamento,
per la definizione degli spostamenti concernenti i servizi interferenti
e delle relative modalità tecniche. Il soggetto proponente, qualora
i lavori di modifica non siano stati avviati entro sessanta giorni, può
provvedervi direttamente, attenendosi alle modalità tecniche eventualmente
definite ai sensi del presente comma. (L)
Capo V - Il pagamento dell'indennità di
esproprio
Sezione I - Disposizioni generali
Art. 26. Pagamento o deposito
dell'indennità provvisoria (R)
1. Trascorso il termine di trenta giorni dalla notificazione
dell'atto determinativo dell'indennità provvisoria, l'autorità
espropriante ordina che il promotore dell'espropriazione effettui il pagamento
delle indennità che siano state accettate, ovvero il deposito delle
altre indennità presso la Cassa depositi e prestiti. (R)
1-bis. L'autorità espropriante ordina il pagamento
diretto dell'indennità al proprietario nei casi di cui all'articolo
20, comma 8. (R)
(comma introdotto dal d.lgs.
n. 302 del 2002)
2. L'autorità espropriante può ordinare
altresì il pagamento diretto dell'indennità al proprietario,
qualora questi abbia assunto ogni responsabilità in ordine ad eventuali
diritti dei terzi, e può disporre che sia prestata una idonea garanzia
entro un termine all'uopo stabilito. (R)
(comma così modificato
dal d.lgs. n. 302 del 2002)
3. Se il bene è gravato di ipoteca, al proprietario
è corrisposta l'indennità previa esibizione di una dichiarazione
del titolare del diritto di ipoteca, con firma autenticata, che autorizza
la riscossione della somma. (R)
4. Se il bene è gravato da altri diritti reali,
ovvero se sono presentate opposizioni al pagamento della indennità,
in assenza di accordo sulle modalità della sua riscossione, il beneficiario
dell'espropriazione deposita la somma presso la Cassa depositi e prestiti.
In tal caso, l'effettivo pagamento ha luogo in conformità alla pronuncia
dell'autorità giudiziaria, adita su domanda di chi vi abbia interesse.
(R)
5. Qualora manchino diritti dei terzi sul bene, il proprietario
può in qualunque momento percepire la somma depositata, con riserva
di chiedere in sede giurisdizionale l'importo effettivamente spettante.
(R)
6. La Cassa depositi e prestiti provvede al pagamento
delle somme ricevute a titolo di indennità di espropriazione e in
relazione alle quali non vi sono opposizioni di terzi, quando il proprietario
produca una dichiarazione in cui assume ogni responsabilità in relazione
ad eventuali diritti dei terzi. (R)
7. Dei provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 è data
immediata notizia al terzo che risulti titolare di un diritto ed è
curata la pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il
bene. (R)
8. Il provvedimento dell'autorità espropriante
diventa esecutivo col decorso di trenta giorni dal compimento delle relative
formalità, se non è proposta dai terzi l'opposizione per
l'ammontare dell'indennità o per la garanzia. (R)
9. Se è proposta una tempestiva opposizione, l'autorità
espropriante dispone il deposito delle indennità accettate o convenute
presso la Cassa depositi e prestiti. (R)
10. Il promotore dell'espropriazione esegue il pagamento
dell'indennità accettata o determinata dai tecnici, entro il termine
di sessanta giorni, decorrente dalla comunicazione del decreto che ha ordinato
il pagamento, salvo il caso in cui egli abbia proposto, entro lo stesso
termine, l'opposizione alla stima definitiva della indennità. (R)
11. In seguito alla presentazione, da parte del promotore
dell'espropriazione, degli atti comprovanti l'eseguito deposito o pagamento
dell'indennità di espropriazione, l'autorità espropriante
emette senz'altro il decreto di esproprio. (R)
Art. 27. Pagamento o deposito
definitivo dell'indennità a seguito della perizia di stima dei tecnici
o della Commissione provinciale (R)
(rubrica così modificata
dal d.lgs. n. 302 del 2002)
1. La relazione di stima è depositata dai tecnici
ovvero della Commissione provinciale presso l'ufficio per le espropriazioni.
L'autorità espropriante dà notizia dell'avvenuto deposito
mediante raccomandata con avviso di ricevimento e segnala la facoltà
di prenderne visione ed estrarne copia. (R)
(comma così modificato
dal d.lgs. n. 302 del 2002)
2. Decorsi trenta giorni dalla comunicazione del deposito,
l'autorità espropriante, in base alla relazione peritale e previa
liquidazione e pagamento delle spese della perizia, su proposta del responsabile
del procedimento autorizza il pagamento dell'indennità, ovvero ne
ordina il deposito presso la Cassa depositi e prestiti. (R)
3. In seguito alla presentazione, da parte del promotore
dell'espropriazione, degli arti comprovanti l'eseguito deposito o
pagamento dell'indennità di espropriazione, l'autorità espropriante
emette senz'altro il decreto di esproprio. (R)
Art. 28. Pagamento definitivo
della indennità (R)
1. L'autorità espropriante autorizza il pagamento
della somma depositata al proprietario od agli aventi diritto, qualora
sia divenuta definitiva rispetto a tutti la determinazione dell'indennità
di espropriazione, ovvero non sia stata tempestivamente notificata l'opposizione
al pagamento o sia stato concluso tra tutte le parti interessate l'accordo
per la distribuzione dell'indennità. (R)
2. L'autorizzazione è disposta su istanza delle
parti interessate, su proposta del responsabile del procedimento successiva
alla audizione delle parti, da cui risulti anche la mancata notifica di
opposizioni di terzi. (R)
3. Unitamente all'istanza, vanno depositati:
a) un certificato dei registri immobiliari, da
cui risulta che non vi sono trascrizioni o iscrizioni di diritti o di azioni
di terzi;
b) un attestato del promotore dell'espropriazione, da
cui risulti che non gli sono state notificate opposizioni di terzi. (R)
Art. 29. Pagamento dell'indennità
a seguito di procedimento giurisdizionale (L)
1. Qualora esistano diritti reali sul fondo espropriato
o vi siano opposizioni al pagamento, ovvero le parti non si siano accordate
sulla distribuzione, il pagamento delle indennità agli aventi diritto
e' disposto dall'autorità giudiziaria, su domanda di chi ne
abbia interesse. (L)
Sezione II - Pagamento dell'indennità a
incapaci a enti e associazioni
Art. 30. Regola generale (R)
1. Se il bene da espropriare appartiene ad un minore,
ad un interdetto, ad un assente, ad un ente o ad una associazione che non
abbia la libera facoltà di alienare immobili, gli atti del procedimento
non richiedono alcuna particolare autorizzazione. (R)
Art. 31. Disposizioni sulla indennità
(R)
1. I tutori e gli altri amministratori dei soggetti indicati
nell'articolo precedente devono chiedere l'approvazione del tribunale civile
per la determinazione consensuale o per l'accettazione dell'indennità
offerta dal promotore dell'espropriazione, ovvero per la conclusione dell'accordo
di cessione. (R)
2. Se lo Stato o un altro ente pubblico è titolare
del bene, si applicano le disposizioni riguardanti la transazione. (R)
3. Le somme depositate per le indennità di
beni espropriati spettanti ad un minore, ad un interdetto, ad un assente,
ad un ente o ad una associazione che non abbia la libera facoltà
di alienare immobili, non possono essere riscosse dal tutore o dagli altri
amministratori, salvo che siano impiegate con le formalità prescritte
dalle leggi civili. (R)
4. Non occorre alcuna approvazione per accettare l'indennità
determinata dai tecnici ai sensi dell'articolo 21 o per la conversione
delle indennità in titoli del debito pubblico. (R)
Capo VI - Dell'entità dell'indennità
di espropriazione
Sezione I - Disposizioni generali
Art. 32. Determinazione del valore
del bene (L)
1. Salvi gli specifici criteri previsti dalla legge, l'indennità
di espropriazione è determinata sulla base delle caratteristiche
del bene al momento dell'accordo di cessione o alla data dell'emanazione
del decreto di esproprio, valutando l'incidenza dei vincoli di qualsiasi
natura non aventi natura espropriativa e senza considerare gli effetti
del vincolo preordinato all'esproprio e quelli connessi alla realizzazione
dell'eventuale opera prevista, anche nel caso di espropriazione di un diritto
diverso da quello di proprietà o di imposizione di una servitù.
(L)
2. Il valore del bene è determinato senza tenere
conto delle costruzioni, delle piantagioni e delle migliorie, qualora risulti,
avuto riguardo al tempo in cui furono fatte e ad altre circostanze, che
esse siano state realizzate allo scopo di conseguire una maggiore indennità.
Si considerano realizzate allo scopo di conseguire una maggiore indennità,
le costruzioni, le piantagioni e le migliorie che siano state intraprese
sui fondi soggetti ad esproprio dopo la comunicazione dell'avvio del procedimento.
(L)
3. Il proprietario, a sue spese, può asportare
dal bene i materiali e tutto ciò che può essere tolto senza
pregiudizio dell'opera da realizzare. (L)
Art. 33. Espropriazione parziale
di un bene unitario (L)
1. Nel caso di esproprio parziale di un bene unitario,
il valore della parte espropriata è determinato tenendo conto della
relativa diminuzione di valore. (L)
2. Se dall'esecuzione dell'opera deriva un vantaggio immediato
e speciale alla parte non espropriata del bene, dalla somma relativa al
valore della parte espropriata è detratto l'importo corrispondente
al medesimo vantaggio. (L)
3. Non si applica la riduzione di cui al comma 2, qualora
essa risulti superiore ad un quarto della indennità dovuta ed il
proprietario abbandoni l'intero bene. L'espropriante può non accettare
l'abbandono, qualora corrisponda una somma non inferiore ai tre quarti
dell'indennità dovuta. In ogni caso l'indennità dovuta dall'espropriante
non può essere inferiore alla metà di quella che gli spetterebbe
ai sensi del comma 1. (L)
Art. 34. Soggetti aventi titolo
all'indennità (L)
1. L'indennità di esproprio spetta al proprietario
del bene da espropriare ovvero all'enfiteuta, se ne sia anche possessore.
(L)
2. Dopo la trascrizione del decreto di esproprio o dell'atto
di cessione, tutti i diritti relativi al bene espropriato possono essere
fatti valere esclusivamente sull'indennità. (L)
(comma così modificato
dal d.lgs. n. 302 del 2002)
3. L'espropriante non è tenuto ad intervenire nelle
controversie tra il proprietario e l'enfiteuta e non sopporta aumenti di
spesa a causa del riparto tra di loro dell'indennità. (L)
4. Salvo quanto previsto dall'articolo 42, il titolare
di un diritto reale o personale sul bene non ha diritto ad una indennità
aggiuntiva, può far valere il suo diritto sull'indennità
di esproprio e può proporre l'opposizione alla stima, ovvero intervenire
nel giudizio promosso dal proprietario. (L)
Art. 35. Regime fiscale (L)
1. Si applica l'articolo 81, comma 1, lettera b), ultima
parte, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato col d.P.R.
22 dicembre 1986, n. 917, qualora sia corrisposta a chi non eserciti una
impresa commerciale una somma a titolo di indennità di esproprio,
ovvero di corrispettivo di cessione volontaria o di risarcimento del danno
per acquisizione coattiva, di un terreno ove sia stata realizzata un'opera
pubblica, un intervento di edilizia residenziale pubblica o una infrastruttura
urbana all'interno delle zone omogenee di tipo A, B, C e D, come definite
dagli strumenti urbanistici. (L)
2. Il soggetto che corrisponde la somma opera la ritenuta
nella misura del venti per cento, a titolo di imposta. Con la dichiarazione
dei redditi, il contribuente può optare per la tassazione ordinaria,
col computo della ritenuta a titolo di acconto. (L).
3. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche quando
il pagamento avvenga a seguito di un pignoramento presso terzi e della
conseguente ordinanza di assegnazione. (L)
4. Le modalità di adempimento degli obblighi previsti
nei commi precedenti sono disciplinate con regolamento del Ministro dell'economia
e delle finanze. (L)
(comma così modificato
dal d.lgs. n. 302 del 2002)
5. Si applica l'articolo 28, secondo comma, del d.P.R.
29 settembre 1973, n. 600, per il versamento della ritenuta, per gli obblighi
della dichiarazione e per le sanzioni da irrogare. (L)
6. Gli interessi percepiti per il ritardato pagamento
della somma di cui al comma 1 e l'indennità di occupazione costituiscono
reddito imponibile e concorrono alla formazione dei redditi diversi. (L)
Sezione II - Opere private di pubblica utilità
Art. 36. Determinazione dell'indennità
nel caso di esproprio per la realizzazione di opere private che non consistano
in abitazioni dell'edilizia residenziale pubblica. (L)
1. Se l'espropriazione è finalizzata alla realizzazione
di opere private di pubblica utilità, che non rientrino nell'ambito
dell'edilizia residenziale pubblica, convenzionata, agevolata o comunque
denominata, nonché nell'ambito dei piani di insediamenti produttivi
di iniziativa pubblica, l'indennità di esproprio è determinata
nella misura corrispondente al valore venale del bene e non si applicano
le disposizioni contenute nelle sezioni seguenti. (L)
(comma così modificato
dal d.lgs. n. 302 del 2002)
1-bis. È fatto salvo il disposto dell'articolo
27, comma 5, della legge 1 agosto 2002, n. 166.
(comma aggiunto dal d.lgs. n.
302 del 2002)
Sezione III - Determinazione dell'indennità
nel caso di esproprio di un'area edificabile o legittimamente edificata.
Art. 37. Determinazione dell'indennità
nel caso di esproprio di un'area edificabile (L)
1. L'indennità di espropriazione di un'area edificabile
è determinata nella misura pari all'importo, diviso per due e ridotto
nella misura del quaranta per cento, pari alla somma del valore venale
del bene e del reddito dominicale netto, rivalutato ai sensi degli articoli
24 e seguenti del decreto legislativo 22 dicembre 1986, n. 917, e moltiplicato
per dieci. (L)
2. La riduzione di cui al comma 1 non si applica se sia
stato concluso l'accordo di cessione o se esso non sia stato concluso per
fatto non imputabile all'espropriato o perché a questi sia stata
offerta una indennità provvisoria che, attualizzata, risulti inferiore
agli otto decimi di quella determinata in via definitiva. (L)
3. Ai soli fini dell'applicabilità delle disposizioni
della presente sezione, si considerano le possibilità legali ed
effettive di edificazione, esistenti al momento dell'emanazione del decreto
di esproprio o dell'accordo di cessione. In ogni caso si esclude il rilievo
di costruzioni realizzate abusivamente. (L)
4. Salva la disposizione dell'articolo 32, comma 1, non
sussistono le possibilità legali di edificazione quando l'area è
sottoposta ad un vincolo di inedificabilità assoluta in base alla
normativa statale o regionale o alle previsioni di qualsiasi atto di programmazione
o di pianificazione del territorio, ivi compresi il piano paesistico, il
piano del parco, il piano di bacino, il piano regolatore generale, il programma
di fabbricazione, il piano attuativo di iniziativa pubblica o privata anche
per una parte limitata del territorio comunale per finalità di edilizia
residenziale o di investimenti produttivi, ovvero in base ad un qualsiasi
altro piano o provvedimento che abbia precluso il rilascio di atti, comunque
denominati, abilitativi della realizzazione di edifici o manufatti di natura
privata. (L)
5. I criteri e i requisiti per valutare l'edificabilità
di fatto dell'area sono definiti con regolamento da emanare con decreto
del Ministro delle infrastrutture e trasporti. (L)
(comma così modificato
dal d.lgs. n. 302 del 2002)
6. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento
di cui al comma 5, si verifica se sussistano le possibilità effettive
di edificazione, valutando le caratteristiche oggettive dell'area. (L)
7. L'indennità è ridotta ad un importo pari
al valore indicato nell'ultima dichiarazione o denuncia presentata dall'espropriato
ai fini dell'imposta comunale sugli immobili prima della determinazione
formale dell'indennità nei modi stabiliti dall'art. 20, comma 3,
e dall'art. 22, comma 1, e dell'art. 22-bis, qualora il valore dichiarato
risulti contrastante con la normativa vigente ed inferiore all'indennità
di espropriazione come determinata in base ai commi precedenti. (L)
8. Se per il bene negli ultimi cinque anni è stata
pagata dall'espropriato o dal suo dante causa un'imposta in misura maggiore
dell'imposta da pagare sull'indennità, la differenza è corrisposta
dall'espropriante all'espropriato. (L)
9. Qualora l'area edificabile sia utilizzata a scopi agricoli,
spetta al proprietario coltivatore diretto anche una indennità pari
al valore agricolo medio corrispondente al tipo di coltura effettivamente
praticato. La stessa indennità spetta al fittavolo, al mezzadro
o al compartecipante che, per effetto della procedura, sia costretto ad
abbandonare in tutto o in parte il fondo direttamente coltivato, da almeno
un anno, col lavoro proprio e di quello dei familiari. (L)
(comma così modificato
dal d.lgs. n. 302 del 2002)
Art. 38. Determinazione dell'indennità
nel caso di esproprio di un'area legittimamente edificata (L)
1. Nel caso di espropriazione di una costruzione legittimamente
edificata, l'indennità è determinata nella misura pari al
valore venale. (L)
2. Qualora la costruzione ovvero parte di essa sia stata
realizzata in assenza della concessione edilizia o della autorizzazione
paesistica, ovvero in difformità, l'indennità è calcolata
tenendo conto della sola area di sedime in base all'articolo 37 ovvero
tenendo conto della sola parte della costruzione realizzata legittimamente.
(L)
(comma così modificato
dal d.lgs. n. 302 del 2002)
2-bis. Ove sia pendente una procedura finalizzata alla
sanatoria della costruzione, l'autorità espropriante, sentito il
comune, accerta la sanabilità ai soli fini della corresponsione
delle indennità. (L)
(comma aggiunto dal d.lgs. n.
302 del 2002)
Art. 39. Indennità dovuta
in caso di incidenza di previsioni urbanistiche su particolari aree comprese
in zone edificabili. (L - R)
1. In attesa di una organica risistemazione della materia,
nel caso di reiterazione di un vincolo preordinato all'esproprio o di un
vincolo sostanzialmente espropriativo è dovuta al proprietario una
indennità, commisurata all'entità del danno effettivamente
prodotto. (L)
2. Qualora non sia prevista la corresponsione dell'indennità
negli atti che determinano gli effetti di cui al comma 1, l'autorità
che ha disposto la reiterazione del vincolo è tenuta a liquidare
l'indennità, entro il termine di due mesi dalla data in cui abbia
ricevuto la documentata domanda di pagamento ed a corrisponderla entro
i successivi trenta giorni, decorsi i quali sono dovuti anche gli interessi
legali. (R)
3. Con atto di citazione innanzi alla corte d'appello
nel cui distretto si trova l'area, il proprietario può impugnare
la stima effettuata dall'autorità. L'opposizione va proposta, a
pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni, decorrente dalla
notifica dell'atto di stima. (L)
4. Decorso il termine di due mesi, previsto dal comma
2, il proprietario può chiedere alla corte d'appello di determinare
l'indennità. (L)
5. Dell'indennità liquidata al sensi dei commi
precedenti non si tiene conto se l'area è successivamente espropriata.
(L)
Sezione IV - Determinazione dell'indennità
nel caso di esproprio di un area non edificabile
Art. 40. Disposizioni generali
(L)
1. Nel caso di esproprio di un'area non edificabile, l'indennità
definitiva è determinata in base al criterio del valore agricolo,
tenendo conto delle colture effettivamente praticate sul fondo e del valore
dei manufatti edilizi legittimamente realizzati, anche in relazione all'esercizio
dell'azienda agricola, senza valutare la possibile o l'effettiva utilizzazione
diversa da quella agricola. (L)
(comma così modificato
dal d.lgs. n. 302 del 2002)
2. Se l'area non è effettivamente coltivata, l'indennità
è commisurata al valore agricolo medio corrispondente al tipo di
coltura prevalente nella zona ed al valore dei manufatti edilizi legittimamente
realizzati. (L)
3. Per l'offerta da formulare ai sensi dell'articolo 20,
comma 1, e per la determinazione dell'indennità provvisoria, si
applica il criterio del valore agricolo medio di cui all'articolo 41, comma
4, corrispondente al tipo di coltura in atto nell'area da espropriare.
(L)
(comma così sostituito
dal d.lgs. n. 302 del 2002)
4. Al proprietario coltivatore diretto o imprenditore
agricolo a titolo principale spetta un'indennità aggiuntiva, determinata
in misura pari al valore agricolo medio corrispondente al tipo di coltura
effettivamente praticata. (L)
5. Nei casi previsti dai commi precedenti, l'indennità
è aumentata delle somme pagate dall'espropriato per qualsiasi imposta
relativa all'ultimo trasferimento dell'immobile. (L)
Art. 41. Commissione competente
alla determinazione dell'indennità definitiva (L
- R)
(rubrica così modificata
dal d.lgs. n. 302 del 2002)
1. In ogni provincia, la Regione istituisce una commissione
composta:
a) dal presidente della Provincia, o da un suo
delegato, che la presiede;
b) dall'ingegnere capo dell'ufficio tecnico erariale,
o da un suo delegato;
c) dall'ingegnere capo del genio civile, o da un suo
delegato;
d) dal presidente dell'Istituto autonomo delle case popolari
della Provincia, o da un suo delegato;
e) da due esperti in materia urbanistica ed edilizia,
nominati dalla Regione;
f) da tre esperti in materia di agricoltura e di foreste,
nominati dalla Regione su terne proposte dalle associazioni sindacali maggiormente
rappresentative. (L)
2. La Regione può nominare altri componenti e disporre
la formazione di sottocommissioni, aventi la medesima composizione della
commissione prevista dal comma 1. (L)
3. La commissione ha sede presso l'ufficio tecnico erariale.
Il dirigente dell'Ufficio distrettuale delle imposte cura la costituzione
della segreteria della commissione e l'assegnazione del personale necessario.
(R)
4. Nell'ambito delle singole regioni agrarie, delimitate
secondo l'ultima pubblicazione ufficiale dell'Istituto centrale di statistica,
entro il 31 gennaio di ogni anno la commissione determina il valore agricolo
medio, nel precedente anno solare, dei terreni, considerati non oggetto
di contratto agrario, secondo i tipi di coltura effettivamente praticati.
(R)
Art. 42. Indennità aggiuntive
(L)
1. Spetta una indennità aggiuntiva al fittavolo,
al mezzadro o al compartecipante che, per effetto della procedura espropriativa
o della cessione volontaria, sia costretto ad abbandonare in tutto o in
parte l'area direttamente coltivata da almeno un anno prima della data
in cui vi è stata la dichiarazione di pubblica utilità. (L)
2. L'indennità aggiuntiva è determinata
ai sensi dell'articolo 40, comma 4, ed è corrisposta a seguito di
una dichiarazione dell'interessato e di un riscontro della effettiva sussistenza
dei relativi presupposti. (L)
(comma così modificato
dal d.lgs. n. 302 del 2002)
Capo VII - Conseguenze della utilizzazione di
un bene per scopi di interesse pubblico, in assenza del valido provvedimento
ablatorio
Art. 43. Utilizzazione senza
titolo di un bene per scopi di interesse pubblico (L)
1. Valutati gli interessi in conflitto, l'autorità
che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato
in assenza del valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo
della pubblica utilità, può disporre che esso vada acquisito
al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario vadano risarciti
i danni. (L)
2. L'atto di acquisizione:
a) può essere emanato anche quando sia
stato annullato l'atto da cui sia sorto il vincolo preordinato all'esproprio,
l'atto che abbia dichiarato la pubblica utilità di un'opera o il
decreto di esproprio;
b) dà atto delle circostanze che hanno condotto
alla indebita utilizzazione dell'area, indicando, ove risulti, la data
dalla quale essa si è verificata;
c) determina la misura del risarcimento del danno e ne
dispone il pagamento, entro il termine di trenta giorni, senza pregiudizio
per l'eventuale azione già proposta;
d) è notificato al proprietario nelle forme degli
atti processuali civili;
e) comporta il passaggio del diritto di proprietà;
f) è trascritto senza indugio presso l'ufficio
dei registri immobiliari;
g) è trasmesso all'ufficio istituito ai sensi
dell'articolo 14, comma 2. (L)
3. Qualora sia impugnato uno dei provvedimenti indicati nei
commi 1 e 2 ovvero sia esercitata una azione volta alla restituzione di
un bene utilizzato per scopi di interesse pubblico, l'amministrazione che
ne ha interesse o chi utilizza il bene può chiedere che il giudice
amministrativo, nel caso di fondatezza del ricorso o della domanda, disponga
la condanna al risarcimento del danno, con esclusione della restituzione
del bene senza limiti di tempo. (L)
4. Qualora il giudice amministrativo abbia escluso la
restituzione del bene senza limiti di tempo ed abbia disposto la condanna
al risarcimento del danno, l'autorità che ha disposto l'occupazione
dell'area emana l'atto di acquisizione, dando atto dell'avvenuto risarcimento
del danno. Il decreto è trascritto nei registri immobiliari, a cura
e spese della medesima autorità. (L)
5. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano,
in quanto compatibili, anche quando un terreno sia stato utilizzato per
finalità di edilizia residenziale pubblica, agevolata e convenzionata
nonché quando sia imposta una servitù di diritto privato
o di diritto pubblico ed il bene continui ad essere utilizzato dal proprietario
o dal titolare di un altro diritto reale. (L)
6. Salvi i casi in cui la legge disponga altrimenti, nei
casi previsti nei precedenti commi il risarcimento del danno è determinato:
a) nella misura corrispondente al valore del
bene utilizzato per scopi di pubblica utilità e, se l'occupazione
riguarda un terreno edificabile, sulla base delle disposizioni dell'articolo
37, commi 3, 4, 5, 6 e 7;
b) col computo degli interessi moratori, a decorrere
dal giorno in cui il terreno sia stato occupato senza titolo. (L)
6-bis. Ai sensi dell'articolo 3 della legge 1 agosto 2002,
n. 166, l'autorità espropriante può procedere, ai sensi dei
commi precedenti, disponendo, con oneri di esproprio a carico dei soggetti
beneficiari, l'eventuale acquisizione del diritto di servitù al
patrimonio di soggetti, privati o pubblici, titolari di concessioni, autorizzazioni
o licenze o che svolgono, anche in base alla legge, servizi di interesse
pubblico nei settori dei trasporti, telecomunicazioni, acqua, energia.
(L)
(comma aggiunto dal d.lgs. n.
302 del 2002)
Capo VIII - Indennità dovuta al titolare
del bene non espropriato
Art. 44. Indennità per
l'imposizione di servitù (L)
1. E' dovuta una indennità al proprietario del
fondo che, dalla esecuzione dell'opera pubblica o di pubblica utilità,
sia gravato da una servitù o subisca una permanente diminuzione
di valore per la perdita o la ridotta possibilità di esercizio del
diritto di proprietà. (L)
2. L'indennità è calcolata senza tenere
conto del pregiudizio derivante dalla perdita di una utilità economica
cui il proprietario non ha diritto. (L)
3. L'indennità è dovuta anche se il trasferimento
della proprietà sia avvenuto per effetto dell'accordo di cessione
o nei casi previsti dall'articolo 43. (L)
4. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano
per le servitù disciplinate da leggi speciali. (L)
5. Non è dovuta alcuna indennità se la servitù
può essere conservata o trasferita senza grave incomodo del fondo
dominante o di quello servente. In tal caso l'espropriante, se non effettua
direttamente le opere, rimborsa le spese necessarie per la loro esecuzione.
(L)
6. L'indennità può anche essere concordata
fra gli interessati prima o durante la realizzazione dell'opera e delle
relative misure di contenimento del danno. (L)
Capo IX - La cessione volontaria
Art. 45. Disposizioni generali
(L)
1. Fin da quando è dichiarata la pubblica utilità
dell'opera e fino alla data in cui è eseguito il decreto di esproprio,
il proprietario ha il diritto di stipulare col soggetto beneficiario dell'espropriazione
l'atto di cessione del bene o della sua quota di proprietà. (L)
(comma così modificato
dal d.lgs. n. 302 del 2002)
2. Il corrispettivo dell'atto di cessione:
(comma così modificato
dal d.lgs. n. 302 del 2002)
a) se riguarda un'area edificabile, è
calcolato ai sensi dell'articolo 37, senza la riduzione del quaranta per
cento;
b) se riguarda una costruzione legittimamente edificata,
è calcolato nella misura venale del bene ai sensi dell'articolo
38;
c) se riguarda un'area non edificabile, è calcolato
aumentando del cinquanta per cento l'importo dovuto ai sensi dell'articolo
40, comma 3;
d) se riguarda un'area non edificabile, coltivata direttamente
dal proprietario, è calcolato moltiplicando per tre l'importo dovuto
ai sensi dell'articolo 40, comma 3. In tale caso non compere l'indennità
aggiuntiva di cui all'articolo 40, comma 4. (L)
3. L'accordo di cessione produce gli effetti del decreto
di esproprio e non li perde se l'acquirente non corrisponde la somma entro
il termine concordato. (L)
4. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
del capo X. (L)
Capo X - La retrocessione
Art. 46. La retrocessione totale
(L)
(articolo così sostituito
dal d.lgs. n. 302 del 2002)
1. Se l'opera pubblica o di pubblica utilità non
è stata realizzata o cominciata entro il termine di dieci anni,
decorrente dalla data in cui è stato eseguito il decreto di esproprio,
ovvero se risulta anche in epoca anteriore l'impossibilità della
sua esecuzione, l'espropriato può chiedere che sia accertata la
decadenza della dichiarazione di pubblica utilità e che siano disposti
la restituzione del bene espropriato e il pagamento di una somma a titolo
di indennità. (L)
2. Dal rilascio del provvedimento di autorizzazione paesistica
e sino all'inizio dei lavori decorre il termine di validità di cinque
anni previsto dall'articolo 16 del regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357,
dell'autorizzazione stessa. Qualora i lavori siano iniziati nel quinquennio,
l'autorizzazione si considera valida per tutta la durata degli stessi.
(L)
Art. 47. La retrocessione parziale
(L - R)
1. Quando è stata realizzata l'opera pubblica o
di pubblica utilità, l'espropriato può chiedere la restituzione
della parte del bene, già di sua proprietà, che non sia stata
utilizzata. In tal caso, il soggetto beneficiario della espropriazione,
con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, trasmessa al proprietario
ed al Comune nel cui territorio si trova il bene, indica i beni che non
servono all'esecuzione dell'opera pubblica o di pubblica utilità
e che possono essere ritrasferiti, nonché il relativo corrispettivo.
(L)
2. Entro i tre mesi successivi, l'espropriato invia copia
della sua originaria istanza all'autorità che ha emesso il decreto
di esproprio e provvede al pagamento della somma, entro i successivi trenta
giorni. (R)
3. Se non vi è l'indicazione dei beni, l'espropriato
può chiedere all'autorità che ha emesso il decreto di esproprio
di determinare la parte del bene espropriato che non serve più per
la realizzazione dell'opera pubblica o di pubblica utilità. (L)
Art. 48. Disposizioni comuni
per la retrocessione totale e per quella parziale (L)
1. Il corrispettivo della retrocessione, se non è
concordato dalle parti, è determinato dall'ufficio tecnico erariale
o dalla commissione provinciale prevista dall'articolo 41, su istanza di
chi vi abbia interesse, sulla base dei criteri applicati per la determinazione
dell'indennità di esproprio e con riguardo al momento del ritrasferimento.
(L)
2. Avverso la stima, è proponibile opposizione
alla corte d'appello nel cui distretto si trova il bene espropriato. (L)
3. Per le aree comprese nel suo territorio e non utilizzate
per realizzare le opere oggetto della dichiarazione di pubblica utilità,
il Comune può esercitare il diritto di prelazione, entro il termine
di centottanta giorni, decorrente dalla data in cui gli è notificato
l'accordo delle parti, contenente con precisione i dati identificativi
dell'area e il corrispettivo, ovvero entro il termine di sessanta giorni,
decorrente dalla notifica dell'atto che ha determinato il corrispettivo.
Le aree così acquisite fanno parte del patrimonio indisponibile.
(L)
Capo XI - L'occupazione temporanea
Art. 49. L'occupazione temporanea
di aree non soggette ad esproprio (L - R)
1. L'autorità espropriante può disporre
l'occupazione temporanea di aree non soggette al procedimento espropriativo
anche individuate ai sensi dell'articolo 12, se ciò risulti necessario
per la corretta esecuzione dei lavori previsti. (L)
2. Al proprietario del fondo è notificato, nelle
forme degli atti processuali civili, un avviso contenente l'indicazione
del luogo, del giorno e dell'ora in cui è prevista l'esecuzione
dell'ordinanza che dispone l'occupazione temporanea. (L)
3. Al momento della immissione in possesso, è redatto
il verbale sullo stato di consistenza dei luoghi. (L)
4. Il verbale è redatto in contraddittorio con
il proprietario o, nel caso di assenza o di rifiuto, con la presenza di
almeno due testimoni che non siano dipendenti del soggetto espropriante.
Possono partecipare alle operazioni il possessore e i titolari di diritti
reali o personali sul bene da occupare. (R)
5. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano,
in quanto compatibili, nel caso di frane, alluvioni, rottura di argini
e in ogni altro caso in cui si utilizzano beni altrui per urgenti ragioni
di pubblica utilità. (L)
Art. 50. Indennità per
l'occupazione (L - R)
1. Nel caso di occupazione di un'area, è dovuta
al proprietario una indennità per ogni anno pari ad un dodicesimo
di quanto sarebbe dovuto nel caso di esproprio dell'area e, per ogni mese
o frazione di mese, una indennità pari ad un dodicesimo di quella
annua. (L)
2. Se manca l'accordo, su istanza di chi vi abbia interesse
la commissione provinciale prevista dall'articolo 41 determina l'indennità
e ne dà comunicazione al proprietario, con atto notificato con le
forme degli atti processuali civili. (R)
3. Contro la determinazione della commissione, è
proponibile l'opposizione alla stima. Si applicano le disposizioni dell'articolo
54 in quanto compatibili. (L)
Titolo
III - DISPOSIZIONI PARTICOLARI
Art. 51. L'espropriazione per
opere militari (L - R)
1. Il Ministero della difesa dichiara la pubblica utilità
delle opere destinate alla difesa militare ed individua i beni da espropriare.
(L)
2. L'elenco dei proprietari dei beni da espropriare e
delle indennità da corrispondere è trasmesso al Sindaco nel
cui territorio essi si trovano. (R)
3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
previste dal titolo II. (L)
4. Nulla è innovato in ordine alla disciplina sulle
servitù militari. (L)
Art. 52. L'espropriazione di
beni culturali
1. Nei casi di espropriazione per fini strumentali e per
interesse archeologico, previsti dagli articoli 92, 93 e 94 del testo unico
approvato con il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (ora
articoli 96, 97, 98, 99 e 100, decreto legislativo n. 42 del 2004
- n.d.r.), si applicano in quanto compatibili le disposizioni
del presente testo unico. (L)
Titolo
IV - DISPOSIZIONI SULLA TUTELA GIURISDIZIONALE
Art. 53. Disposizioni processuali
(L)
1. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo le controversie aventi per oggetto gli atti, i provvedimenti,
gli accordi e i comportamenti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti
ad esse equiparati, conseguenti alla applicazione delle disposizioni del
testo unico. (L)
2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 23-bis della
legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come introdotto dall'articolo 4 della legge
21 luglio 2000, n. 205, per i giudizi aventi per oggetto i provvedimenti
relativi alle procedure di occupazione e di espropriazione delle aree destinate
all'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità. (L)
3. Resta ferma la giurisdizione del giudice ordinario
per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle
indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa
o ablativa. (L)
Art. 54. Opposizioni alla stima
(L)
1. Decorsi trenta giorni dalla comunicazione prevista
dall'articolo 27, comma 2, il proprietario espropriato, il promotore dell'espropriazione
o il terzo che ne abbia interesse può impugnare innanzi alla corte
d'appello, nel cui distretto si trova il bene espropriato, gli atti dei
procedimenti di nomina dei periti e di determinazione dell'indennità,
la stima fatta dai tecnici o dalla Commissione provinciale, la liquidazione
delle spese di stima e comunque può chiedere la determinazione giudiziale
dell'indennità. (L)
(comma così modificato
dal d.lgs. n. 302 del 2002)
2. L'opposizione di cui al comma 1 va proposta, a pena
di decadenza, entro il termine di trenta giorni, decorrente dalla notifica
del decreto di esproprio o dalla notifica della stima peritale, se quest'ultima
sia successiva al decreto di esproprio. (L)
3. L'opposizione alla stima è proposta con atto
di citazione notificato all'autorità espropriante, al promotore
dell'espropriazione e, se del caso, al beneficiario dell'espropriazione,
se attore è il proprietario del bene, ovvero notificato all'autorità
espropriante e al proprietario del bene, se attore è il promotore
dell'espropriazione. (L)
4. L'atto di citazione va notificato anche al concessionario
dell'opera pubblica, se a questi sia stato affidato il pagamento dell'indennità.
(L)
5. Trascorso il termine per la proposizione dell'opposizione
alla stima, l'indennità è fissata definitivamente nella somma
risultante dalla perizia. (L)
Titolo
V - NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 55. Occupazioni senza titolo,
anteriori al 30 settembre 1996 (L)
1. Nel caso di utilizzazione di un suolo edificabile per
scopi di pubblica utilità, in assenza del valido ed efficace provvedimento
di esproprio alla data del 30 settembre 1996, ai fini della determinazione
del risarcimento del danno si applicano i criteri previsti dall'articolo
37, comma 1, con esclusione della riduzione del quaranta per cento e con
l'incremento dell'importo nella misura del dieci per cento. (L)
(comma così modificato
dal d.lgs. n. 302 del 2002)
2. Il comma 1 si applica anche ai giudizi pendenti alla
data del 1° gennaio 1997. (L)
Art. 56. Disposizioni sulla determinazione
dell'indennità di espropriazione (L)
1. Il soggetto già espropriato alla data dell'entrata
in vigore della legge 8 agosto 1992, n. 359, può accettare l'indennità
provvisoria con esclusione della riduzione del quaranta per cento, di cui
all'articolo 37, se alla stessa data risultava ancora contestabile la determinazione
dell'indennità di esproprio. (L)
Art. 57. Ambito di applicazione
della normativa sui procedimenti in corso (L)
(rubrica così modificata
dal d.lgs. n. 302 del 2002)
1. Le disposizioni del presente testo unico non si applicano
ai progetti per i quali, alla data di entrata in vigore dello stesso decreto,
sia intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità
ed urgenza. In tal caso continuano ad applicarsi tutte le normative vigenti
a tale data. (L)
(comma così sostituito
dal d.lgs. n. 302 del 2002)
2. Restano in vigore le disposizioni regionali che attribuiscono
ad autorità diverse dal presidente della Regione la competenza ad
adottare atti del procedimento espropriativo. (L)
Art. 58. Abrogazione di norme
(L)
1. Con l'entrata in vigore del presente testo unico, sono
o restano abrogati, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 57, comma
1,:
(alinea così modificato
dal d.lgs. n. 302 del 2002)
1) la legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive
modificazioni ed integrazioni;
2) la legge 18 dicembre 1879, n. 5188;
3) la legge 15 gennaio 1885, n. 2892;
4) il regio decreto 12 marzo 1885, n. 3003;
5) il regio decreto 12 marzo 1885, n. 3004;
6) l'articolo 8 della legge 14 luglio 1887, n. 4730;
7) il regio decreto 3 gennaio 1889, n. 5902;
8) l'articolo 4 della legge 20 luglio 1890, n. 6980;
9) l'articolo 37 della legge 2 agosto 1897, n. 382;
10) la legge 7 luglio 1902, n. 290;
11) l'articolo 4 della legge 7 luglio 1902, n. 306;
12) l'articolo 47 della legge 31 marzo 1904, n. 140;
13) il regio decreto 14 gennaio 1904, n. 27;
14) l'articolo 2 della legge 30 giugno 1904, n. 293;
15) gli articoli 4 e 18 della legge 8 luglio 1904, n.
351;
16) l'articolo 31 della legge 25 giugno 1906, n. 255;
17) l'articolo 54 della legge 19 luglio 1906, n. 390;
18) la legge 7 luglio 1907, n. 417;
19) gli articoli 76 e 77 della legge 7 luglio 1907, n.
429, come modificati dalla legge 7 aprile 1921, n. 368, e dall'articolo
1 del regio decreto 24 settembre 1923, n. 2119;
20) gli articoli 5 e 18 della legge 11 luglio 1907, n.
502;
21) l'articolo 58 della legge 10 novembre 1907, n. 844;
22) l'articolo 20 della legge 27 febbraio 1908, n. 89;
23) gli articoli 2 e 4 della legge 6 aprile 1908, n.
116;
24) la legge 5 luglio 1908, n. 351, modificata dall'articolo
8 della legge 12 marzo 1911, n. 258;
25) la legge 5 luglio 1908, n. 378;
26) gli articoli 18, 22, 46 e 64 della legge 9 luglio
1908, n. 445;
27) gli articoli 3 e 4 della legge 12 gennaio 1909, n.
12;
28) l'articolo 3 del decreto-legge 25 aprile 1909, n.
217;
29) l'articolo 3 del decreto-legge 6 maggio 1909, n.
264;
30) il decreto-legge 15 luglio 1909, n. 542;
31) gli articoli 4 e 12 delle leggi 30 giugno 1909, n.
407;
32) l'articolo 2 della legge 17 luglio 1910, n. 578;
33) l'articolo 19 della legge 13 aprile 1911, n. 311;
34) l'articolo 28 della legge 4 giugno 1911, n. 487;
35) l'articolo 8 della legge 15 luglio 1911, n. 575;
36) l'articolo 3 della legge 30 giugno 1912, n. 798;
37) la legge 12 luglio 1912, n. 783;
38) la legge 16 giugno 1912, n. 619;
39) la legge 23 giugno 1912, n. 621;
40) la legge 30 giugno 1912, n. 746;
41) la legge 12 luglio 1912, n. 866;
42) la legge 21 luglio 1912, n. 902;
43) la legge 25 maggio 1913, n. 553;
44) la legge 26 giugno 1913, n. 776;
45) la legge 26 giugno 1913, n. 807;
46) la legge 5 giugno 1913, n. 525;
47) il regio decreto 25 febbraio 1915, n. 205;
48) l'articolo 3 del regio decreto-legge 29 aprile 1915,
n. 582;
49) gli articoli da 173 a 185 del testo unico approvato
col regio decreto 19 agosto 1917, n. 1399, come modificati dall'articolo
2 del decreto-legge 3 novembre 1918, n. 1857, dall'articolo 1 del decreto-legge
31 dicembre 1923, n. 3146, dall'articolo 27 del decreto-legge 9 marzo 1924,
n. 494, dall'articolo 2, lettere a) e c), della legge 24 dicembre 1928,
n. 3193, dall'articolo 1 del decreto-legge 21 dicembre 1933, n. 1919, dalla
legge 11 dicembre 1952, n. 2467;
50) il decreto luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 219,
convertito nella legge 24 agosto 1921, n. 1290;
51) gli articoli 30, secondo comma, 32, 33, 34 e 39 del
regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422;
52) il regio decreto 11 marzo 1923, n. 691;
53) gli articoli 39 e 48 del regio decreto 30 dicembre
1923, n. 3267;
54) la legge 3 aprile 1926, n. 686;
55) l'articolo 109 del regio decreto 5 febbraio 1928,
n. 577;
56) l'articolo 4 del regio decreto-legge 8 luglio 1931,
n. 981;
57) l'articolo 5 della legge 23 marzo 1932, n. 355;
58) l'articolo 2, secondo comma, della legge 20 dicembre
1932, n. 1849, come sostituito dalla legge 8 marzo 1968, n. 180;
59) il testo unico delle disposizioni sulle acque e sugli
impianti elettrici, approvato col regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775,
limitatamente agli articoli 29, 33, 34 e 123 ed alle altre norme riguardanti
l'espropriazione;
60) l'articolo 46, quarto comma, del testo unico approvato
col regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165;
61) l'articolo 1 del regio decreto-legge 2 febbraio 1939,
n. 302, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, come modificato dalla
legge 2 aprile 1968, n. 426, limitatamente alle norme riguardanti l'espropriazione;
(numero così modificato
dal d.lgs. n. 302 del 2002)
62) gli articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 limitatamente alle norme riguardanti
l’espropriazione;
(numero così modificato
dall'articolo 5, comma 1, della legge n. 166 del 2002)
63) l'articolo 7 del decreto legislativo 1o marzo 1945,
n. 154;
64) l'articolo 71 del decreto legislativo 10 aprile 1947,
n. 261;
65) l'articolo 4 del decreto legislativo 14 dicembre
1947, n. 1598;
66) gli articoli 2 e 5 del decreto legislativo 11 marzo
1948, n. 409;
67) l'articolo 3 del decreto legislativo 17 aprile 1948,
n. 740;
68) gli articoli 1 e 7 della legge 9 dicembre 1948, n.
1482;
69) l'articolo 23 della legge 28 febbraio 1949, n. 43;
70) l'articolo 21, secondo comma, della legge 2 luglio
1949, n. 408;
71) l'articolo 4, comma 1, della legge 5 aprile 1950,
n. 225;
72) la legge 12 maggio 1950, n. 230;
73) l'articolo 4 della legge 10 agosto 1950, n. 646;
74) la legge 21 ottobre 1950, n. 841;
75) gli articoli 2 e 3 della legge 13 giugno 1951, n.
528;
76) l'articolo 2 della legge 4 novembre 1951, n. 1295;
77) l'articolo 3 della legge 22 marzo 1952 n. 166;
78) l'articolo 23 della legge 10 febbraio 1953, n. 136;
79) l'articolo 5, secondo comma, della legge 9 febbraio
1954, n. 640;
80) l'articolo 10 della legge 9 agosto 1954, n. 645;
81) l'articolo 4 della legge 10 agosto 1950, n. 646,
come modificato dall'articolo 3 della legge 22 marzo 1952, n. 166;
82) l'articolo 8 della legge 21 maggio 1955, n. 463;
83) la legge 4 febbraio 1958, n. 158, come modificata
dalla legge 10 ottobre 1969, n. 739;
84) l'articolo 4 della legge 13 giugno 1961, n. 528;
85) l'articolo 11 della legge 24 luglio 1961, n. 729;
86) la legge 1o dicembre 1961, n. 1441;
87) l'articolo 12 della legge 18 aprile 1962, n. 167,
come sostituito dalla legge 21 luglio 1965, n. 904;
88) l'articolo 2 del d.P.R. 25 febbraio 1965, n. 138;
89) l'articolo 9 del d.P.R. 18 marzo 1965, n. 342;
90) l'articolo 1, comma 2, del decreto legge 29 marzo
1966, n. 128, come convertito nella legge 26 maggio 1966, n. 311;
91) gli articoli 2, terzo comma, e 3 della legge 23 febbraio
1967, n. 104;
92) l'articolo 14, ultimo comma, della legge 28 luglio
1967, n. 1641 (leggasi "28 luglio 1967, n. 641");
93) gli articoli 29 e 147 del d.P.R. 30 giugno 1967,
n. 1523;
94) gli articoli 11 e 13 del decreto legge 27 febbraio
1968, n. 79, come convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 241;
95) la legge 20 marzo 1968, n. 391;
96) l'articolo 2 della legge 19 novembre 1968, n. 1187;
97) l'articolo 20 della legge 5 febbraio 1970, n. 21;
98) l'articolo 64, primo comma, del decreto legge 26
ottobre 1970, n. 745, come convertito nella legge 18 dicembre 1970, n.
1034;
99) il titolo II della legge 22 ottobre 1971, n. 865;
100) l'articolo 15, secondo comma, della legge 1°
giugno 1971, n. 291;
101) l'articolo 1-ter del decreto legge 28 dicembre 1971,
n. 1119, come convertito nella legge 25 febbraio 1972, n. 13;
102) il d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1036;
103) l'articolo 185 del testo unico approvato col d.P.R.
29 marzo 1973, n. 156;
104) l'articolo 4 del decreto legge 12 febbraio 1973,
n. 8, convertito nella legge 15 aprile 1973, n. 94;
105) l'articolo 4, primo comma del decreto legge 2 maggio
1974, n. 115, come convertito nella legge 27 giugno 1974, n. 247;
106) l'articolo 21 della legge 26 aprile 1976, n. 178;
107) l'articolo 106 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
108) gli articoli 1, 3, 4 e 23, secondo comma, della
legge 3 gennaio 1978, n. 1, e successive modificazioni e integrazioni;
109) gli articoli 49 e 135 del testo unico approvato
col d.P.R. 6 marzo 1978, n. 218;
110) l'articolo 11 del d.P.R. 15 agosto 1978, n. 988:
111) il d.P.R. 11 maggio 1979, n. 468;
112) l'articolo 8, ottavo comma, della legge 24 aprile
1980, n. 146;
113) la legge 29 luglio 1980, n. 385;
114) l'articolo 3, quinto comma, del decreto legge 26
novembre 1980, n. 776, come convertito nella legge 22 dicembre 1980, n.
874;
115) il decreto legge 8 gennaio 1981, n. 58, convertito
nella legge 12 marzo 1981, n. 58;
116) l'articolo 80 del decreto legge 18 marzo 1981, n.
75, come convertito nella legge 14 maggio 1981, n. 219, come recepito nell'articolo
37 del testo unico approvato col decreto legislativo 30 marzo 1990, n.
76, per la parte riguardante la determinazione dell'indennità di
esproprio;
117) il decreto legge 28 luglio 1981, n. 396, convertito
nella legge 28 settembre 1981, n. 535;
118) il decreto legge 29 maggio 1982, n. 298, convertito
nella legge 29 luglio 1982, n. 481;
119) la legge 29 luglio 1982, n. 481;
120) la legge 23 dicembre 1982, n. 943;
121) il decreto legge 29 dicembre 1983, n. 747, convertito
nella legge 27 febbraio 1984, n. 18;
122) l'articolo 6, quarto e quinto comma, del decreto
legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito nella legge 18 aprile 1984, n.
80;
123) l'articolo 1, comma 5-bis, del decreto legge 22
dicembre 1984, n. 901, convertito nella legge 1o marzo 1985, n. 42;
124) l'articolo 5, comma 5, della legge 2 luglio 1985,
n. 372;
125) l'articolo 1, comma 1, numero 3, del decreto legge
28 febbraio 1986, n. 48, convertito nella legge 18 aprile 1986, n.119;
126) l'articolo 14 del decreto legge 29 dicembre 1987,
n. 534, convertito nella legge 29 febbraio 1988, n. 47;
127) l'articolo 3, primo comma, della legge 27 ottobre
1988, n. 458;
128) l'articolo 4 della legge 6 agosto 1990, n. 223;
129) gli articoli 7 ed 8 della legge 15 dicembre 1990,
n. 396, per la parte riguardante la determinazione dell'indennità
di esproprio;
130) la legge 2 maggio 1991, n. 158;
131) l'articolo 11, comma 9, della legge 30 dicembre
1991, n. 413;
132) la legge 2 maggio 1991, n. 158;
133) l'articolo 5-bis del decreto legge 11 luglio 1992,
n. 333, come convertito nella legge 8 agosto 1992, n. 359;
134) l'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504;
135) l'articolo 1, comma 65, della legge 28 dicembre
1995, n. 549;
136) l'articolo 3, comma 65, della legge 23 dicembre
1996, n. 662;
137) l'articolo 32 della legge 3 agosto 1999, n. 265;
138) l'articolo 121 del testo unico approvato col decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
139) l'articolo 12 della legge 9 ottobre 2000, n. 285;
140) l'articolo 4, comma 2, della legge 9 marzo 2001,
n. 59;
141) tutte le altre norme di legge e di regolamento,
riguardanti gli atti ed i procedimenti volti alla dichiarazione di pubblica
utilità o di indifferibilità e urgenza, all'esproprio all'occupazione
d'urgenza, nonché quelle riguardanti la determinazione dell'indennità
di espropriazione o di occupazione d'urgenza.
Art. 59. Entrata in vigore del
testo unico
1. Le disposizioni del presente testo unico entrano in vigore
a decorrere dal 30 giugno 2003.
(termine modificato da ultimo
dal d.lgs. n. 302 del 2002) |
|