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Norme per la formazione delle porzioni
(art.727 c.c.)
Nella formazione delle porzioni di una successione occorre considerare i punti indicati nell'articolo 727 del codice civile che qui si riporta. In alcuni casi non si devono dividere determinati beni ereditati.
Vediamo quali in questa pagina.

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  • Art.727 del codice civile

Norme per la formazione delle porzioni

Salvo quanto è disposto dagli articoli 720 e 722, le porzioni devono essere formate, previa stima dei beni, comprendendo una quantità di mobili, immobili e crediti di eguale natura e qualità, in proporzione della entità di ciascuna quota.
Si deve tuttavia evitare, per quanto è possibile, il frazionamento delle biblioteche, gallerie e collezioni che hanno una importanza storica, scientifica o artistica.

  • Commento
Può sembrare ovvio che la divisione di un'eredità debba essere fatta considerando tutti i beni e formando le quote degli eredi assegnando a ciascuno, proporzionalmente, parte di ogni mobile, immobile e credito. Ossia è necessario che ciascun erede abbia, in base alla propria quota, una porzione di ogni elemento che compone l'asse ereditario. Tuttavia la norma che precede fa salvo il riferimento agli articoli 720 e 722 che trattano degli immobili non divisibili. In quel caso si potrebbe arrivare alla vendita degli stessi per formare quote omogenee in denaro ricavato.
Per la formazione delle porzioni occorre tener conto che alcuni beni non sono da frazionare, per quanto è possibile. Questo significa che la norma non è imperativa riguardo alle biblioteche, alle gallerie e alle collezioni, sempre che abbiano valore storico, scientifico o artistico. Cioè è anche possibile frazionarle, qualora non si possa procedere diversamente e sia giustificabile assegnare parti definite ad alcuni coeredi. Se vi è disaccordo, si ricorrerà al giudice, ma è chiaro che la controversia potrebbe scontentare tutti, oltre che richiedere parecchi anni per una soluzione.
E' lo stesso caso che si verificherebbe nel caso in cui, un immobile non comodamente divisibile, diverrebbe oggetto di asta programmata da un giudice allo scopo di ripartire il denaro proveviente dalla vendita.
Come comportarsi se le due strade, quella dell'accordo fra gli eredi e l'altra di ricorso al giudice, non siano percorribili?
Si possono richiedere separati pareri tecnici e confrontarli per una soluzione gradita a tutti. Almeno sia un tentativo per non inasprire gli animi con conclusioni lunghe e costose.

Qualora ti occorresse un software che stabilisca le quote di un'eredità, vai a questa pagina. Se ti può essere utile la nostra consulenza, vai a questa pagina.

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