Se
un immobile ereditato, o comunque in comproprietà, deve essere venduto
e non vi è accordo sulle modalità, allora occorre far decidere al
giudice. Lo prevede espressamente un articolo del codice civile che qui
si riporta.
Vediamo, con un commento, questa norma di legge. |
Vendita degli immobili I
patti e le condizioni della vendita degli immobili, qualora non siano
concordati dai condividenti, sono stabiliti dall'autorità giudiziaria (788 p.c.).
Uno
dei casi che si può verificare in questa situazione è quello
che riguarda un immibile ricevuto in eredità da più coeredi e per
il quale non vi sia accordo su come attribuirlo a uno di essi, oppure
come venderlo in modo da ripartire il denaro in base alle quote di
ciascuno. Difatti, tale eventualità è prevista dalla parte finale dell'art.720 del codice civile (Immobili non divisibili).
Anche per la vendita, come spesso accade, possono sorgere discussioni per le quali non sia possibile procedere senza intoppi:
E' auspicabile, anche per accelerare la procedura e per ricavare il più possibile denaro dalla cessione del bene, che ci si affidi a un tecnico che sia il meno possibile coinvolto. In questa maniera si stabilisce il valore di mercato dell'immobile e si pone un cartello sulla porta con la scritta "Vendesi". Certamente si risparmierà e il prezzo non sarà quello minore, che potrebbe derivare dalla vendita all'incanto. Qualora ti occorresse un software che stabilisca le quote di un'eredità, vai a questa pagina. Se ti può essere utile la nostra consulenza, vai a questa pagina. Torna all'indice
dei diritti.
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