Quando
un immobile ereditato appartenga a più coeredi si pone il problema
della divisione dello stesso bene. Se ciò non sia possibile, come
comportarsi? A chi potrebbe essere attribuito per intero? E se nessuno
vuole chiedere l'attribuzione della altre quote?
Vediamo in questa pagina come comportarsi e che cosa prevede la legge. |
Immobili non divisibili Se
nell'eredità vi sono immobili non comodamente divisibili, o il cui
frazionamento recherebbe pregiudizio alle ragioni della pubblica
economia (722, 846) o dell'igiene, e la divisione dell'intera sostanza non può
effettuarsi senza il loro frazionamento, essi devono preferibilmente
esser compresi per intero, con addebito dell'eccedenza, nella porzione
di uno dei coeredi aventi diritto alla quota maggiore, o anche alle
porzioni di più coeredi, se questi ne richiedono congiuntamente
l'attribuzione. Se nessuno dei coeredi è a ciò disposto, si fa luogo
alla vendita all'incanto (748, 788 p.c.).
I beni
ereditati possono essere divisi tra i coeredi, ma non sempre è facile
fare un frazionamento nel rispetto di tali quote.
Si ponga il caso di un edificio che abbia un solo ingresso e sia stato progettato e costruito in maniera che non si possa suddividerlo in porzioni, se non a costi elevati, oppure con danno economico alle quote che ne derivano. Ossia il valore delle quote che si ottengono dalla divisione sia inferiore al valore del fabbricato lasciato nelle condizioni precedenti, intero e non frazionato in distinte unità immobiliari. Allora, la norma surriportata prevede due casi di soluzione:
Anche nel primo caso, se manca l'accordo sul valore delle quote, il giudice nominerà un CTU, con allungamento della durata della controversia e con aumento delle spese per le parti. Il suggerimento, in casi di immobili ereditati che non siano divisibili senza arrecare danno all'intero bene, è di avvalersi, prima di arrivare agli avvocati, di chi possa fornire un parere tecnico. Qualora ti occorresse un software che stabilisca le quote di un'eredità, vai a questa pagina. Se ti può essere utile la nostra consulenza, vai a questa pagina. Torna all'indice
dei diritti.
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