Il
muro comune può essere sopraelevato a determinate condizioni, sia
tecniche che di spesa. Al vicino restano alcuni diritti che sono
stabiliti da questo articolo del codice.
Riportiamo la norma con un nostro commento. |
LIBRO
III -
DELLA PROPRIETA'
TITOLO II - Della proprietà Capo II - Della proprietà fondiaria Sezione VI - Delle distanze nelle costruzioni, piantagioni e scavi, e dei muri, fossi e siepi interposti tra i fondi
Innalzamento del muro comune Ogni
comproprietario può innalzare il muro comune, ma sono a suo
carico tutte le spese di costruzione e conservazione della parte
sopraedificata.
Anche questa può dal vicino essere resa comune a norma dell'art.874
(903 3).
Se il muro non è atto a sostenere la sopraedificazione, colui che l'esegue è tenuto a ricostruirlo o a rinforzarlo a sue spese. Per il maggiore spessore che sia necessario, il muro deve essere costruito sul suolo proprio, salvo che esigenze tecniche impongano di costruirlo su quello del vicino. In entrambi i casi il muro ricostruito o ingrossato resta di proprietà comune, e il vicino deve essere indennizzato di ogni danno prodotto dall'esecuzione delle opere. Nel secondo caso il vicino ha diritto di conseguire anche il valore della metà del suolo occupato per il maggiore spessore. Qualora il vicino voglia acquistare la comunione della parte sopraelevata del muro, si tiene conto, nel calcolare il valore di questa, anche delle spese occorse per la ricostruzione o per il rafforzamento.
Il muro
comune
può essere sopraelevato da ciascuno dei comproprietari, con le spese a
proprio carico, anche se il vicino può comunque ottenere la comunione di
questa parte pagando la sua quota per i lavori, come è indicato nell'articolo
874 del codice civile.
Un po' più complesso è il caso in cui chi sopraelava sia costretto, per motivi statici e tecnici, a rinforzare o ad allargare lo spessore dell'intero muro, dalle fondazioni in su. Allora possono verificarsi varie situazioni:
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dei diritti.
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