Diritti
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Innalzamento del muro comune
(art.885 c.c.)
Il muro comune può essere sopraelevato a determinate condizioni, sia tecniche che di spesa. Al vicino restano alcuni diritti che sono stabiliti da questo articolo del codice.
Riportiamo la norma con un nostro commento.

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LIBRO III - DELLA PROPRIETA'
TITOLO II - Della proprietà
Capo II - Della proprietà fondiaria
Sezione VI - Delle distanze nelle costruzioni, piantagioni e scavi, e dei muri, fossi e siepi interposti tra i fondi

  • Art.885 del codice civile

Innalzamento del muro comune 

Ogni comproprietario può innalzare il muro comune, ma sono a suo carico tutte le spese di costruzione e conservazione della parte sopraedificata. Anche questa può dal vicino essere resa comune a norma dell'art.874 (903  3). 
Se il muro non è atto a sostenere la sopraedificazione, colui che l'esegue è tenuto a ricostruirlo o a rinforzarlo a sue spese. Per il maggiore spessore che sia necessario, il muro deve essere costruito sul suolo proprio, salvo che esigenze tecniche impongano di costruirlo su quello del vicino. In entrambi i casi il muro ricostruito o ingrossato resta di proprietà comune, e il vicino deve essere indennizzato di ogni danno prodotto dall'esecuzione delle opere. Nel secondo caso il vicino ha diritto di conseguire anche il valore della metà del suolo occupato per il maggiore spessore. 
Qualora il vicino voglia acquistare la comunione della parte sopraelevata del muro, si tiene conto, nel calcolare il valore di questa, anche delle spese occorse per la ricostruzione o per il rafforzamento. 

  • Commento
Il muro comune può essere sopraelevato da ciascuno dei comproprietari, con le spese a proprio carico, anche se il vicino può comunque ottenere la comunione di questa parte pagando la sua quota per i lavori, come è indicato nell'articolo 874 del codice civile.
Un po' più complesso è il caso in cui chi sopraelava sia costretto, per motivi statici e tecnici, a rinforzare o ad allargare lo spessore dell'intero muro, dalle fondazioni in su. Allora possono verificarsi varie situazioni:
  • chi sopraeleva usa il proprio terreno per allargare lo spessore murario ma nulla può chiedere al vicino;
  • chi sopraeleva deve usare, per motivi tecnici, il suolo del vicino, allora deve pagare la metà del terreno occupato.
A parte queste eventualità, si verficano le seguenti circostanze:
  • in entrambi i casi il vicino diventa comproprietario dell'intero muro (aldisotto della parte sopraelevata), salvo la possibilità di acquistare la comunione della sopraelvazione per cui deve pagare la metà delle spese sostenute, con l'opportuno conguaglio qualora sia stato usato il proprio terreno per allargare la base fondale;
  • il vicino di chi sopraeleva deve essere sempre indennizzato per gli eventuali danni subiti.
Il consiglio è di concordare con il vicino i lavori, meglio se per iscritto controfirmando il progetto, anche per evitare controversie dopo la loro realizzazione.
Se ti può essere utile la nostra consulenza, vai a quest'altra pagina.

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