Qualora
non esistono prove del contrario, i divisori si presumono di proprietà
comune.
Si riporta l'articolo che detta tale norma con un nostro commento tecnico. |
LIBRO
III -
DELLA PROPRIETA'
TITOLO II - Della proprietà Capo II - Della proprietà fondiaria Sezione VI - Delle distanze nelle costruzioni, piantagioni e scavi, e dei muri, fossi e siepi interposti tra i fondi
Presunzione di comunione del muro divisorio Il muro che serve di
divisione tra edifici si presume
comune fino alla sua sommità e, in caso di altezze ineguali, fino
al punto in cui uno degli edifici comincia ad essere più
alto.
Si presume parimenti comune il muro che serve di divisione tra cortili, giardini e orti o tra recinti nei campi.
Esistono
spesso dei divisori che, apparentemente, non si sa se siano di
proprietà esclusiva oppure comuni. Con questo articolo del codice si
stabilisce la presunzione di comunione quando, ovviamente, non esista
la prova del contrario, oppure quando non ci sono determinate
caratteritiche costruttive e tecniche dell'opera. In tal caso bisogna
considerare quanto dettato dall'articolo
881 cui si rimanda.
Qualora ci siano altezze diseguali degli edifici interessati al muro divisorio, occorre valutare la comunione fino all'altezza dell'edificio più basso. Difatti da quel punto in poi il divisorio serve solamente l'altro edificio, cioè quello che è più alto. Anche nelle recinzioni degli spazi aperti, quali possono essere i cortili, gli orti, i campi, bisogna intendere sempre, a meno dei casi riportati nell'articolo 881 summenzionato, la caratteristica della comunione del divisorio. E' ovvio che, con la proprietà comune, si devono mantenere e riparare insieme tali muri, fra i confinanti e proporzionalmente a quanto riferito alle eventuali differenti altezze degli edifici che lo interessano. Se ti può essere utile la nostra consulenza, vai a quest'altra pagina. Torna all'indice
dei diritti.
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