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Presunzione di comunione del muro divisorio (art.880 c.c.)
Qualora non esistono prove del contrario, i divisori si presumono di proprietà comune.
Si riporta l'articolo che detta tale norma con un nostro commento tecnico.

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LIBRO III - DELLA PROPRIETA'
TITOLO II - Della proprietà
Capo II - Della proprietà fondiaria
Sezione VI - Delle distanze nelle costruzioni, piantagioni e scavi, e dei muri, fossi e siepi interposti tra i fondi

  • Art.880 del codice civile

Presunzione di comunione del muro divisorio


Il muro che serve di divisione tra edifici si presume comune fino alla sua sommità e, in caso di altezze ineguali, fino al punto in cui uno degli edifici comincia ad essere più alto. 
Si presume parimenti comune il muro che serve di divisione tra cortili, giardini e orti o tra recinti nei campi. 


  • Commento
Esistono spesso dei divisori che, apparentemente, non si sa se siano di proprietà esclusiva oppure comuni. Con questo articolo del codice si stabilisce la presunzione di comunione quando, ovviamente, non esista la prova del contrario, oppure quando non ci sono determinate caratteritiche costruttive e tecniche dell'opera. In tal caso bisogna considerare quanto dettato dall'articolo 881 cui si rimanda.
Qualora ci siano altezze diseguali degli edifici interessati al muro divisorio, occorre valutare la comunione fino all'altezza dell'edificio più basso. Difatti da quel punto in poi il divisorio serve solamente l'altro edificio, cioè quello che è più alto.
Anche nelle recinzioni de
gli spazi aperti, quali possono essere i cortili, gli orti, i campi, bisogna intendere sempre, a meno dei casi riportati nell'articolo 881 summenzionato, la caratteristica della comunione del divisorio.
E' ovvio che, con la proprietà comune, si devono mantenere e riparare insieme tali muri, fra i confinanti e proporzionalmente a quanto riferito alle eventuali differenti altezze degli edifici che lo interessano.

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