Diritti
sezione di
www.softwareparadiso.it
software, servizi, informazioni sull'edilizia e la casa
 
Comunione forzosa del muro sul confine
(art.874 c.c.)
Quando si costruisce sul confine, senza distaccarsi dal fabbricato contiguo, è possibile utilizzare il muro che non ancora sia comune. L'articolo 874 del codice spiega come procedere per chiedere la comunione.

Google 
 
Web  www.softwareparadiso.it 
 

LIBRO III - DELLA PROPRIETA'
TITOLO II - Della proprietà
Capo II - Della proprietà fondiaria
Sezione VI - Delle distanze nelle costruzioni, piantagioni e scavi, e dei muri, fossi e siepi interposti tra i fondi

  • Art.874 del codice civile

Comunione forzosa del muro sul confine


Il proprietario di un fondo contiguo al muro altrui può chiederne la comunione per tutta l'altezza o per parte di essa, purchè lo faccia per tutta l'estensione della sua proprietà. Per ottenere la comunione deve pagare la metà del valore del muro, o della parte di muro resa comune, e la metà del valore del suolo su cui il muro è costruito. Deve inoltre eseguire le opere che occorrono per non danneggiare il vicino (904, 2742 3). 

  • Commento
Invece di mantenersi ai tre metri di distanza, previsti dall'articolo 873 del codice civile, è possibile chiedere la comunione del muro sul confine nei seguenti casi:
  1. quando non sia stata rispettata la distanza legale, per esempio se esiste un edificio costruito a meno di un metro e mezzo dal confine senza che il diritto a mantenere tale distanza minore sia stato usucapito;
  2. quando l'edificio del confinante è posto già sul confine e non abbia finestre con il diritto a restare tali.
Nel primo caso, sempre che il vicino non voglia estendere la sua costruzione fino al confine, chi costruisce in aderenza, rendendo comune il muro, deve pagare lo spazio di terreno che occupa per accostarsi alla fabbrica preesistente e la metà del valore del muro che utilizza e dello spazio di terreno che tale muro occupa. Nel secondo caso, chi costruisce in aderenza deve pagare soltanto la metà del valore del muro reso comune  e del terreno che tale muro occupa.
Il vicino non può opporsi, a meno che non citi in giudizio il confinante, dove avrebbe difficoltà a impedire tale diritto sancito dall'articolo di cui sopra. Una controversia potrebbe sorgere in caso ci fossero danni alla struttura dove si chiede l'appoggio. Ma appare ovvio che questi inconvenienti sono a carico di chi costruisce per secondo. Inoltre potrebbe esserci qualche parere discorde sul valore di ciò che è occupato per ottenere la comunione del muro, però si tratta di un discorso prettamente di estimo che non vale la pena affrontare con una causa civile.
Il suggerimento, in questi casi, per evitare controversie inutili e lunghe, è di avvalersi di chi possa fornire un parere tecnico.

Se ti può essere utile la nostra consulenza, vai a quest'altra pagina.


Torna all'indice dei diritti