Quando
si costruisce sul confine, senza distaccarsi dal fabbricato contiguo, è
possibile utilizzare il muro che non ancora sia comune. L'articolo 874
del codice spiega come procedere per chiedere la comunione.
|
LIBRO
III -
DELLA PROPRIETA'
TITOLO II - Della proprietà Capo II - Della proprietà fondiaria Sezione VI - Delle distanze nelle costruzioni, piantagioni e scavi, e dei muri, fossi e siepi interposti tra i fondi
Comunione forzosa del muro sul confine Il proprietario di un
fondo contiguo al muro altrui può
chiederne la comunione per tutta l'altezza o per parte di essa, purchè
lo faccia per tutta l'estensione della sua proprietà. Per ottenere
la comunione deve pagare la metà del valore del muro, o della parte
di muro resa comune, e la metà del valore del suolo su cui il muro
è costruito. Deve inoltre eseguire le opere che occorrono per non
danneggiare il vicino (904, 2742 3).
Invece di
mantenersi ai tre metri di distanza, previsti dall'articolo 873 del codice civile, è
possibile chiedere la comunione del muro sul confine nei seguenti casi:
Il vicino non può opporsi, a meno che non citi in giudizio il confinante, dove avrebbe difficoltà a impedire tale diritto sancito dall'articolo di cui sopra. Una controversia potrebbe sorgere in caso ci fossero danni alla struttura dove si chiede l'appoggio. Ma appare ovvio che questi inconvenienti sono a carico di chi costruisce per secondo. Inoltre potrebbe esserci qualche parere discorde sul valore di ciò che è occupato per ottenere la comunione del muro, però si tratta di un discorso prettamente di estimo che non vale la pena affrontare con una causa civile. Il suggerimento, in questi casi, per evitare controversie inutili e lunghe, è di avvalersi di chi possa fornire un parere tecnico. Se ti può essere utile la nostra consulenza, vai a quest'altra pagina. Torna all'indice
dei diritti.
|
|