Per
disporre dei diritti su una eventuale eredità, occorre che la
successione
sia aperta. Ma che cosa significa?
E che succede se si dispone, con un atto, dei diritti che possono derivare da una successione non ancora aperta? Lo vediamo in questa pagina. |
LIBRO II -
DELLE SUCCESSIONI
TITOLO I - Disposizioni generali sulle successioni Capo I - Dell'apertura della successione, della delazione e dell'acquisto dell'eredità
Apertura della successione La successione si apre al momento della morte, nel luogo dell'ultimo
domicilio del defunto (4, 43, 57, 72, 620; att. 52 ss., 254; cpc 22,
747).
Il momento
indicato nell'articolo suddetto riguarda l'inizio della disponibilità
dei diritti degli eredi. Prima di quel momento non è
possibile disporre
di ciò che non ancora si concretizza, difatti l'art.458,
cui si rimanda per un approfondimento, dichiara nulli i patti
che precedono l'apertura della successione.
Un esempio che potrebbe verificarsi è il caso in cui un erede potenziale sottoscrive una convenzione nella quale cede, a qualsiasi titolo, la sua futura eredità a Caio, oppure s'impegna a vendergliela un domani. Se la successione non è ancora aperta, ossia se sia vivo colui che dovrebbe far ereditare ad altri i propri beni, allora la convenzione summenzionata è vietata dalla legge ed è nulla di fatto, cioè non vale niente fin dalla sua sottoscrizione. Pertanto non esplica alcun effetto. Lo stesso discorso per chi rinuncia ai diritti di successione quando la stessa non sia ancora aperta. Non è possibile disporre dei diritti che non sono stati ancora acquisiti. Se si vuole rinunziare a un'eredità, bisogna aspettare che la successione sia aperta. Del resto appare tutto logico, in quanto l'eredità deve essere ben precisa e, in caso di testamento, nemmeno è possibile sapere come le quote eventuali siano state ripartite. Dunque l'eredità non è precisamente valutabile prima dell'apertura della successione: potrebbe verificarsi il caso che essa sia stata già venduta e allora i patti sui diritti che possono spettare riguarderebbero il nulla. Il suggerimento, in questi casi, è di avvalersi di chi possa fornire un parere tecnico. Qualora ti occorra un software che stabilisca le quote di un'eredità, vai a questa pagina. Se ti può essere utile la nostra consulenza, vai a quest'altra pagina. Torna all'indice
dei diritti.
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