Parti e argomenti della scheda:
Si riporta l'articolo 9 |
(omissis) 9. Norme relative all'attività costruttiva, stabilite per le esigenze del traffico e della circolazione (articoli 18 e 19). L'art.18 stabilisce che ogni edificio deve essere provvisto di spazi per il parcheggio in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni 20 metri cubi di costruzione, mentre l'art. 19 dispone che, a protezione delle strade al di fuori del perimetro dei centri urbani, l'edificazione non può avvenire a distanza inferiore a quella stabilita con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con quelli dei trasporti e dell'interno. La disposizione dell'art.18 trova immediata applicazione e pertanto dal momento dell'entrata in vigore della legge non possono essere rilasciate nuove licenze edilizie per edifici sprovvisti di spazi per parcheggio nella misura stabilita da detto articolo. In merito a tale disposizione sembrano necessarie le seguenti precisazioni, anche in relazione a specifici quesiti formulati dalle amministrazioni comunali: - la norma ha portata generale e si applica a tutti gli edifici, in
presenza od in assenza di qualsiasi momento urbanistico, e perciò
anche nell'ambito dei piani di zona;
Alle disposizioni suddette (art.18 e 19) non è possibile, ovviamente, derogare neanche in sede di formazione degli strumenti urbanistici, nel senso che tali strumenti possono stabilire misure maggiori, ma non inferiori a quelle definite con il suddetto decreto interministeriale. (omissis) |
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