Decreto Legislativo 1996 n. 494 Allegato I, punto 2 - Definizione di "impianti" Il termine "impianti", di cui all'allegato I, punto 2, deve essere riferito
agli impianti tecnologici asserviti a opere edili o di genio civile, e
non anche a impianti connessi alla produzione industriale, agricola o di
servizi.
Lavori edili effettuati direttamente con proprio personale dipendente, senza ricorso all'appalto Ove i lavori o le attività individuate negli allegati
I e II del decreto legislativo n. 494/96, vengano effettuati dal datore
di lavoro, esclusivamente con proprio personale dipendente, le disposizioni
del decreto legislativo 494/96, non sono applicabili poiché
in tale caso il soggetto in questione non assume il ruolo di committente,
bensì unicamente quello di datore di lavoro.
Allegato I, p. 1 - Attività di sistemazione forestale Ai fini dell'individuazione delle attività forestali rientranti nell'ambito di applicazione del decreto legislativo n. 494/96 va chiarito che tali attività sono solo quelle assimilabili a operazioni proprie dei cantieri edili o di genio civile, quali per esempio la costruzione di manufatti, per la sistemazione di corsi d'acqua, la pulizia di alvei, l'apertura di strade ecc. Nell'ambito delle ipotesi di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, il committente
è obbligato a designare il coordinatore per la progettazione e il
coordinatore per l'esecuzione e, correlativamente, è tenuto al rispetto
di tutti gli altri obblighi conseguenti a tale designazione, tra i quali
l'elaborazione dei piani di sicurezza.
Articolo 19, comma 1, lettere a) e b) Coloro che sono in possesso di uno dei requisiti, di cui all'articolo 19, comma 1, lettere a) e b), sono abilitati a svolgere legittimamente le funzioni di coordinatore previste dagli articoli 4 e 5del medesimo decreto, purché entro il 21/3/2000 abbiano frequentato il corso di cui all'articolo 10, comma 2, la cui durata è fissata in 60 ore. Con la locuzione "linee elettriche in tensione" contenuta nel punto 4 dell'allegato II del decreto legislativo 494/96 si intende fare riferimento alle linee elettriche in tensione aeree e nude e non anche ai cavi isolati o interrati. Articolo 22, comma 1, lettera a) Nell'ipotesi in cui vengano inserite nei piani di sicurezza e di coordinamento, di cui agli articoli 12 e 13, misure o disposizioni già contenute anche in precise norme contravvenzionali di altre leggi, per la mancata attuazione di tali disposizioni si deve applicare la sola sanzione corrispondente alla violazione di legge e non anche a quella prevista dall'articolo 22, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 494/96. Legge 23/5/1997, n. 135, articolo 12 La disposizione contenuta nell'articolo 12 della legge 23/5/97, n. 135,
di conversione del D.L. n. 67 del 25/3/97, con riferimento al decreto legislativo
494/96 ha, sino al 31/12/97, raddoppiato i tempi di adeguamento alle prescrizioni
impartite dagli organi di vigilanza e ha ridotto della metà la somma
di cui all'articolo 21, comma 2.
1. Allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata, l'organo di vigilanza, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all'articolo 55 del codice di procedura penale, impartisce al contravventore un'apposita prescrizione, fissando per la regolarizzazione un termine non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario. Tale termine è prorogabile a richiesta del contravventore, per la particolare complessità o per l'oggettiva difficoltà dell'adempimento. In nessun caso esso può superare i due mesi. Tuttavia, quando specifiche circostanze non imputabili al contravventore determinano un ritardo nella regolarizzazione, il termine di sei mesi può essere prorogato per una sola volta, a richiesta del contravventore, per un tempo non superiore ad ulteriori sei mesi, con provvedimento motivato che è comunicato immediatamente al pubblico ministero. 2. Copia della prescrizione è notificata o comunicata anche al rappresentante legale dell'ente nell'ambito o al servizio del quale opera il contravventore. 3. Con la prescrizione l'organo di vigilanza può imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro. 4. Resta fermo l'obbligo dell'organo di vigilanza di riferire al pubblico ministero la notizia di reato inerente alla contravvenzione ai sensi dell'articolo 347 del codice di procedura penale. art. 21. Verifica dell'adempimento 1. Entro e non oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo di vigilanza verifica se la violazione è stata eliminata secondo le modalità e nel termine indicati dalla prescrizione. 2. Quando risulta l'adempimento alla prescrizione, l'organo di vigilanza ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo di vigilanza comunica al pubblico ministero l'adempimento alla prescrizione, nonché l'eventuale pagamento della predetta somma. 3. Quando risulta l'inadempimento alla prescrizione, l'organo di vigilanza ne dà comunicazione al pubblico ministero e al contravventore entro novanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione. |
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