Parti e argomenti della scheda:
Art. 1 - Art. 2 - Art. 3 - Art. 4 - (omissis) Art. 5 - Art. 6 - |
Art. 1 (sostituisce l'articolo 7 della legge n. 1150 del 1942 - vedi) 1. Le indicazioni del piano regolatore generale, nella
parte in cui incidono su beni determinati ed assoggettano i beni stessi
a vincoli preordinati all'espropriazione od a vincoli che comportino l'inedificabilità,
perdono ogni efficacia qualora entro cinque anni dalla data di approvazione
del piano regolatore generale non siano stati approvati i relativi piani
particolareggiati od autorizzati i piani di lottizzazione convenzionati.
L'efficacia dei vincoli predetti non può essere protratta oltre
il termine di attuazione dei piani particolareggiati e di lottizzazione.
2. (omissis - norma transitoria la cui efficacia è cessata) 1. L'applicazione delle misure di salvaguardia per i piani particolareggiati è, in ogni caso, obbligatoria dalla data della deliberazione di adozione. Art. 4 (omissis - norma transitoria la cui efficacia è cessata) Art. 5 (sostituisce l'articolo 40, primo comma, della legge n. 1150 del 1942) Art. 6
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