Studio tecnico online
sezione di
www.softwareparadiso.it
software, servizi, informazioni sull'edilizia e la casa
 
Modifiche della legge urbanistica
(Legge 19 novembre 1968,  n. 1187)
 Parti e argomenti della scheda: 
Art.  1 -  
Art. 2 -  
Art. 3 -  
Art. 4 - (omissis) 
Art. 5 -  
Art. 6 -  
Google 
 
Web  www.softwareparadiso.it 
 

 
Legge 19 novembre 1968, n. 1187 
(Pubblicata nella G. U. 30 novembre 1968, n. 304) 
Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150

Art. 1 (sostituisce l'articolo 7 della legge n. 1150 del 1942 - vedi) 

Art. 2 

1. Le indicazioni del piano regolatore generale, nella parte in cui incidono su beni determinati ed assoggettano i beni stessi a vincoli preordinati all'espropriazione od a vincoli che comportino l'inedificabilità, perdono ogni efficacia qualora entro cinque anni dalla data di approvazione del piano regolatore generale non siano stati approvati i relativi piani particolareggiati od autorizzati i piani di lottizzazione convenzionati. L'efficacia dei vincoli predetti non può essere protratta oltre il termine di attuazione dei piani particolareggiati e di lottizzazione. 
(comma articolo dichiarato incostituzionale con sentenza della Corte Costituzionale n. 179 del 20 maggio 1999, nella parte in cui consente all'amministrazione di reiterare i vincoli urbanistici scaduti, preordinati all'espropriazione o che comportino l'inedificabilità, senza la previsione di indennizzo secondo le modalità legislativamente previste ed in conformità ai principi) 

2. (omissis - norma transitoria la cui efficacia è cessata) 

Art. 3 

1. L'applicazione delle misure di salvaguardia per i piani particolareggiati è, in ogni caso, obbligatoria dalla data della deliberazione di adozione. 

Art. 4 (omissis - norma transitoria la cui efficacia è cessata) 

Art. 5 (sostituisce l'articolo 40, primo comma, della legge n. 1150 del 1942) 

Art. 6 
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.