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Come fare una convenzione con un ente pubblico
(pagina 2 - approfondimenti)

Parti e argomenti della scheda:
 Introduzione
 Come iniziare
 Descrizione dell'incarico
 Dati tecnici e pagamenti
 Conclusioni
Pagina di approfondimenti, altre pagine relative alla convenzione sono nell'indice della stessa sezione.
Un consiglio:
Si consiglia di leggersi anche le sentenze nella sezione della giuriprudenza di questo sito.
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Introduzione
Anche se la giurisprudenza ha riconosciuto, talora, valore di contratto tra le parti una lettera o la sola delibera d'incarico, il più delle volte si è orientata a non considerare valido il conferimento d'incarico senza la firma di un'apposita convenzione.
Alla luce di ciò per il professionista non resta che premunirsi onde evitare di non riscuotere alcun onorario per un incarico in pratica inesistente.
In questi casi gli resterebbe di procedere, contro chi non vuole pagare, solo per un arricchimento senza causa dell'ente. Ma bisognerebbe dimostrare, anche qui, che vi è stata una certa utilità dell'opera professionale. Se il progetto è stato abbandonato quasi certamente il lavoro sarà perso: nessun compoenso per il tecnico.
Personalmente ritengo questo modo di interpretare le cose, anche della Cassazione, profondamente ingiusto soprattutto per il fatto che si fanno ricadere le colpe di atti non regolari solamente sulle spalle di chi ha comunque lavorato: sul povero professionista che, spesso in buona fede, era ignaro che servisse la CONVENZIONE.
Tutto ciò si riferisce ad incarichi pubblici: la convenzione tra il tecnico ed un privato è esposta in un'altra scheda del sito a cui si rimanda.

Come iniziare
Non sembri pertanto strano che sia più importante il disciplinare d'incarico firmato dalle parti che la stessa delibera d'incarico. Difatti talora, con le nuove normative, sarebbe sufficiente anche una determina del responsabile del servizio, senza alcuna approvazione dell'organo politico, mentre è imprescindibile la convenzione.
Se essa è approntata dall'ente stesso bisogna leggerla attentamente e firmarla solo in un secondo momento, dopo averla fatta vedere ad un legale di fiducia e dopo averla studiata per quanto riguarda gli onorari e le spese. Si ricordi che non vige, con gli enti pubblici, la norma che stabilsce l'inderogabilità dei minimi tariffari.
Sarà possibile aggiungere e modificare, con riferimenti anche ai tempi di consegna ed alle penali, oltre che ai pagamenti, gli articoli di riferimento. Solo quando tutto è pattuito chiaramente si può procedere con la firma delle parti, meglio se in presenza di testimoni (si controlli che il rappresentante dell'ente sia regolarmente autorizzato a firmare i contratti).
Anche se esistono moduli preconfezionati al riguardo è molto meglio redigerne uno ad hoc onde pattuire le particolarità, sempre diverse, dell'incarico.
Qualora ne hai bisogno puoi anche rivolgerti direttamente a noi in questo modulo di richiesta.

Descrizione dell'incarico
Quando si parla di progetto non si deve correre il rischio di non riferirsi alle prestazioni previste dalla tariffa professionale. Pertanto uno studio sommario sarà diversamente pagato rispetto ad un progetto definitivo e quello esecutivo sarà ancora meglio pagato perchè comprenderà i calcoli e le altre relazioni richieste dalla legge. 
Dunque la descrizione dell'incarico deve essere puntuale e inoppugnabile in quanto la conseguenza è l'onorario: bisogna prevenire ogni motivo di controversia che potrebbe insorgere anche in buona fede, quando l'opera non viene finanziata, quando si fa riferimento ad una data norma che preveda un certo tipo di prestazioni, quando una nuova amministrazione (soprattutto nei piccoli comuni) pensa di poter decidere anche di cose già stabilite.
L'attenzione, quando manca l'esperienza, può supplire abbastanza bene se accompagnata dall'informazione.

Dati tecnici e pagamenti
Il disciplinare deve essere preciso per quanto riguarda i dati dell'incarico perchè succede troppo spesso che il professionista possa essere invitato, senza ulteriore compenso, a risolvere altre problematiche pure connesse con le prime, ma non previste, nè prevedibili. Se si tratta di lavoro di poco conto può anche essere opportuno non richiedere ulteriori onorari, ma se invece bisogna affrontare nuove e complesse o, comunque, impegnative soluzioni tecniche non è giusto farsi ingannare da amministratori senza scrupoli.
Molti di essi pensano che un professionista possa essere sfruttato comunque, spremuto, perchè è lui che ha bisogno di incarichi pubblici e chi amministra può scegliere senza rischi il bene o il male di lui.
La convenzione è la migliore difesa contro questi atteggiamenti presenti soprattutto nelle piccole comunità. Più numerosi saranno i dati tecnici di riferimento nel disciplinare e meno probabile sarà una controversia: non si dimentichi che l'ente affronta una causa con i soldi di tutti noi ed il tecnico con i propri.

 
Conclusioni
La convenzione è la prova principale, per il tecnico, di aver ricevuto un incarico e la conferma, per l'ente pubblico (comune, comunità montana, provincia, regione, ecc.) di averlo conferito. Essa è prescritta dalla legge per gli incarichi pubblici e permette alle parti di evitare lunghe, noiose ed indecifrabili cause civili o addirittura penali (le quali non di rado prendono pieghe sorprendenti nel bene e nel male). 
Lo studio del disciplinare sia molto approfondito per il professionista: non si lasci prendere dalla superficialità dovuta, spesso, alla fiducia negli amministratori del momento, o alla situazione contingente, o alla presunta impossibilità che i rapporti possano (come troppo spesso accade) cambiare tra le persone. Dopo aver scritto o letto la convenzione ci dorma sopra qualche giorno, la riveda più di una volta in tempi diversi e solo dopo averla digerita la firmi.
E' meglio evitare qualunque tipo di discussione o di controversia, fin quanto è possibile: verba volant, scripta manent (dicevano i latini). La cui traduzione libera è: le parole se le porta il vento, gli scritti restano.

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