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Edilizia - Distanze nelle costruzioni
(Sentenze pronunciate nell'anno 2011 della Cassazione, del Consiglio di Stato e del TAR)
 Parti e argomenti della scheda: 
Le pronunce di questa pagina, massime dell'anno 2011, riguardano vari casi di distanza nelle costruzioni, specie tra pareti finestrate. Vengono anche definite le costruzioni e la prevalenza delle rispettive normative statali e comunali nel diritto urbanistico.
  1. Distanze, costruzioni, codice civile, norme integrative, cortili
  2. D.M. n. 1444/68 - Forza vincolante - Integrazione del regime delle distanze
  3. D.M. n. 1444/68 - Pareti finestrate - Nozione
  4. Pareti finestrate - Distanza minima inderogabile ex art. 9, n. 2 D.M. n. 1444/68
  5. Edilizia ed urbanistica - Distanze tra le costruzioni
  6. Edilizia ed urbanistica - Distanze tra le costruzioni - Distanza di 10 metri tra pareti finestrate
  7. Edilizia ed urbanistica - Distanze tra le costruzioni - Previste dalle norme pubblicistiche
  8. Edilizia ed urbanistica - Distanze tra le costruzioni
  9. Diritto processuale civile - Distanze nelle costruzioni
  10. Distanze nelle costruzioni - Occupazione senza titolo di un cespite immobiliare altrui
  11. Distanze nelle costruzioni ex art. 873 c.c.
  12. Ai fini dell'osservanza delle norme in materia di distanze legali stabilite dall'articolo 873 c.c. deve tenersi conto degli accessori
  13. Limiti di distanza tra i fabbricati - D.M. 1444/1968
  14. D.M. 1444/1968 - Contrasto tra disposizioni ministeriali e normativa regolamentare locale
  15. Distanza delle costruzioni dalle vedute - Tipi di vedute
  16. Diritto urbanistico - Nuova costruzione - Nozione
  17. Violazione delle norme sulle distanze tra costruzioni
  18. Qualificazione del muro di contenimento ai fini dell’applicabilità dell’art 873 c.c.
  19. Distanze tra costruzioni - Regolamenti comunali edilizi e piani regolatori
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  1. Distanze, costruzioni, codice civile, norme integrative, cortili. Le disposizioni che stabiliscono le prescrizioni sulle dimensioni e l'ampiezza dei cortili e degli spazi interni non escludono l'applicazione delle norme integrative di quelle codicistiche in materia di distanze tra fabbricati, che sono dirette ad impedire la creazione di intercapedini dannose: infatti se da un canto le prime, prescindendo dall'esistenza di fabbricati su fondi finitimi, non hanno alcun riguardo alle eventuali relazioni intersoggettive fra privati né alla distanza degli edifici che insistono sui cortili, dall'altro la presenza di un cortile non esclude l'idoneità del medesimo a creare intercapedini dannose fra gli edifici che su di esso insistono. Cassazione civile sezione VI ordinanza 25.10.2011 n 22081

  2. D.M. n. 1444/68 - Forza vincolante - Integrazione del regime delle distanze di cui all’art. 872 c.c. - Previsioni di P.R.G. difformi - Illegittimità - Disapplicazione. Il d.m. 2 aprile 1968 n. 1444 - emanato in virtù dell'art. 41 quinquies l. n. 1150 del 1942 introdotto a sua volta dall'art. 17 l. 6 agosto 1967 n. 765 (c.d. L. Ponte) - ripete dal rango di fonte primaria della norma delegante la forza di legge, suscettibile di integrare con efficacia precettiva il regime delle distanze dalle costruzioni di cui all'art. 872 c.c.: la regola della distanza di 10 metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti vincola pertanto anche i comuni in sede di formazione e di revisione degli strumenti urbanistici, con la conseguenza che ogni previsione regolamentare in contrasto con l'anzidetto limite minimo è illegittima e va disapplicata, essendo consentita alle amministrazioni locali solo la fissazione di distanze superiori (T.A.R. Lombardia Brescia, sez. I, 30 agosto 2007 , n. 832). TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. IV - 7 giugno 2011, n. 1419
  3. D.M. n. 1444/68 - Pareti finestrate - Nozione. Per "pareti finestrate", ai sensi dell'art. 9 d.m. 2 aprile 1968 n. 1444 e di tutti quei regolamenti edilizi locali che ad esso si richiamano, devono intendersi, non (soltanto) le pareti munite di "vedute", ma più in generale tutte le pareti munite di aperture di qualsiasi genere verso l'esterno, quali porte, balconi, finestre di ogni tipo (di veduta o di luce)" (Corte d’Appello Catania, 22 novembre 2003) e considerato altresì che basta che sia finestrata anche una sola delle due pareti (T.A.R. Toscana, Sez. III, 4 dicembre 2001, n. 1734; T.A.R. Piemonte, 10/10/2008 n. 2565).”. Pres. Leo, Est. De Carlo L.G. e altro (avv. Loria) c. Comune di Olgiate Comasco (avv.ti Marzorati, Marzorati, Bottinelli e Linzola) - TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. IV - 7 giugno 2011, n. 1419
  4. Pareti finestrate - Distanza minima inderogabile ex art. 9, n. 2 D.M. n. 1444/68 - Fabbricati di altezza diversa - Applicabilità della disposizione. L’art. 9 n. 2 del D. M. n. 1444/1968, che è tassativo solo per i nuovi edifici, totali e/o parziali, stabilisce la distanza minima inderogabile di mt. 10,00 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, senza specificare se di altezza pari o anche diversa; l’ultimo comma della norma, nello stabilire che le distanze stabilite devono adeguarsi, se inferiori, all’altezza del fabbricato più alto, fa tuttavia ritenere che l’assolutezza della distanza minima valga anche tra edifici di altezza diversa o minima. Pres. Est. - C.L. (avv. Cerceo) c. Comune di Pescara (avv. Di Marco) - TAR ABRUZZO, Pescara, Sez. I - 25 maggio 2011, n. 334
  5. Edilizia ed urbanistica - Distanze tra le costruzioni - Distanza di 10 metri tra pareti finestrate - Prevista dall’art. 9 del d.m. 2 aprile 1968 n. 1444 - Prevale sulle eventuali disposizioni regolamentari difformi - Finalità - Individuazione. L’art. 9 del d.m. 2 aprile 1968 n. 1444 (per il quale è prescritta in tutti i casi la distanza minima assoluta di mt. 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti e, comunque, una minima pari all’altezza del fabbricato più alto), sostituisce eventuali disposizioni contrarie contenute nelle norme tecniche di attuazione di un piano regolatore; la prescritta distanza di dieci metri tra pareti finestrate di edifici antistanti, infatti, va rispettata in tutti i casi, trattandosi di norma volta ad impedire la formazione di intercapedini nocive sotto il profilo igienico-sanitario e della sicurezza, per cui il suo disposto non è eludibile in funzione della natura giuridica dell'intercapedine stessa. CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV - sentenza 9 maggio 2011 n. 2749
  6. Edilizia ed urbanistica - Distanze tra le costruzioni - Distanza di 10 metri tra pareti finestrate - Circostanza che si tratti di corpi di uno stesso edificio ovvero di chiostrina o cortile o pozzo luce - Irrilevanza ai fini dell’osservanza della norma. Nell'applicazione della disciplina in materia di distanze di cui all’art. 9 del d.m. 2 aprile 1968 n. 1444, non può dispiegare alcun effetto distintivo la circostanza che si tratti di corpi di uno stesso edificio ovvero di edifici distinti oppure assumere ruolo interpretazioni intorno alle caratteristiche dello spazio interno, quantunque chiostrina o cortile o pozzo luce, specie in zona sismica nella quale occorre in ogni caso garantire l’intervallo di sicurezza. CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV - sentenza 9 maggio 2011 n. 2749
  7. Edilizia ed urbanistica - Distanze tra le costruzioni - Previste dalle norme pubblicistiche - Deroga in via convenzionale - Impossibilità. In tema di distanze legali nelle costruzioni, le prescrizioni contenute nei piani regolatori e nei regolamenti edilizi comunali, essendo dettate, contrariamente a quelle del codice civile, a tutela dell'interesse generale a un prefigurato modello urbanistico, non tollerano deroghe convenzionali da parte dei privati e tali deroghe, se concordate, sono invalide, né tale invalidità può venire meno per l'avvenuto rilascio di concessione edilizia, poiché il singolo atto non può consentire la violazione dei principi generali dettati, una volta per tutte, con gli indicati strumenti urbanistici. CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV - sentenza 9 maggio 2011 n. 2749
  8. Edilizia ed urbanistica - Distanze tra le costruzioni - Distanza di 10 metri tra pareti finestrate - Prevista dall’art. 9 del d.m. 2 aprile 1968 n. 1444 - Criterio della prevenzione - Applicabilità - Limiti - Individuazione. Qualora gli strumenti urbanistici stabiliscano determinate distanze dal confine e nulla aggiungano sulla possibilità di costruire "in aderenza" od "in appoggio", la preclusione di dette facoltà non consente l'operatività del principio della prevenzione, mentre, nel caso in cui invece tali facoltà siano previste, si versa in ipotesi del tutto analoga a quella disciplinata dagli art. 873 e ss. c.c., con la conseguenza che è consentito al preveniente costruire sul confine, ponendo il vicino, che intenda a sua volta edificare, nell'alternativa di chiedere la comunione del muro e di costruire in aderenza (eventualmente esercitando le opzioni previste dagli art. 875 e 877, comma 2, c.c.), ovvero di arretrare la sua costruzione sino a rispettare la maggiore intera distanza imposta dallo strumento urbanistico. CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV - sentenza 9 maggio 2011 n. 2749
  9. DIRITTO PROCESSUALE CIVILE - Distanze nelle costruzioni - Azione di regolamento di confini associata a richiesta di rilascio o di riduzione in pristino di un fondo usurpato - Litisconsorzio necessario nei confronti dei titolari di diritti reali sulla porzione di fondo ritenuto usurpato - Sussistenza. Nell'azione di regolamento dei confini non ricorre ipotesi di litisconsorzio necessario in quanto la domanda finium regundorum è in sé strutturalmente diretta ad ottenere una sentenza dichiarativa (Cass. 9 febbraio 1995 n. 1462). Nel caso in cui, invece, la predetta azione sia associata a richiesta di rilascio o di riduzione in pristino della parte di fondo che si ritiene usurpata in conseguenza dell'incertezza oggettiva o soggettiva dei confini, il contraddittorio esige di essere esteso, e se del caso integrato, sul versante passivo, nei confronti di tutti coloro che vantano diritti reali su tale parte del fondo o sulle opere e sui manufatti su di essa insistenti, stante l'inscindibilità e indivisibilità della situazione dedotta in giudizio. Pertanto si versa in un'ipotesi di litisconsorzio necessario laddove vi sia coesistenza, in un unico processo, di un'azione tendente all'accertamento dei limiti della dimensione spaziale del diritto di proprietà e di un’azione tendente ad ottenere la modificazione fisica di una situazione di fatto correlata ad una situazione di diritto strutturalmente plurisoggettiva, ma unitaria ai fini della tutela di un interesse di cui non è concepibile il concreto soddisfacimento se non nell'esecuzione nei confronti di tutti i soggetti congiuntamente portatori di un diritto confliggente con l'interesse dell'attore, con incidenza sulla sfera giuridica di ciascuno di essi (v. Cass. 20 gennaio 2010 n. 921; Cass. 7 maggio 1997 n. 9510). Fattispecie in tema di violazione di distanze tra proprietà contigue mediante costruzione di opere su parti di fondo altrui e conseguente esercizio di azione giudiziale tendente all'ottenimento della rimessione in pristino, alla demolizione dei fabbricati abusivi e al risarcimento danni. (annulla con rinvio sent. n. 758/2004 della Corte d'appello di Bologna, depositata il 13 maggio 2004). Pres. Rovelli - Est. Falaschi - P.M. Russo - Ric. Te. Pe. e altri - Controric. Ag. Pe. CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, Sez. II, 18/04/2011, Sentenza n. 8870

  10. Distanze nelle costruzioni - Occupazione senza titolo di un cespite immobiliare altrui - Perdita della disponibilità del bene da parte del proprietario usurpato - Determinazione del danno. In ipotesi di occupazione senza titolo di un cespite immobiliare altrui, il danno per il proprietario usurpato è in re ipsa, ricollegandosi al semplice fatto della perdita della disponibilità del bene da parte del dominus ed alla impossibilità per costui di conseguire l'utilità anche solo potenzialmente ricavabile dal bene medesimo in relazione alla natura normalmente fruttifera di esso (Cass., Sez. II, 8 marzo 2010, n. 5568; Cass., Sez. III, 11 febbraio 2008, n. 3251; Cass., Sez. III, 8 maggio 2006, n. 10498). La determinazione del risarcimento del danno ben può essere operata, in tali ipotesi, facendo riferimento al cosiddetto "danno figurativo". Fattispecie in tema di violazione di distanze tra proprietà contigue mediante costruzione di opere su parti di fondo altrui e conseguente esercizio di azione giudiziale tendente all'ottenimento della rimessione in pristino, alla demolizione dei fabbricati abusivi e al risarcimento danni. (annulla con rinvio sent. n. 758/2004 della Corte d'appello di Bologna, depositata il 13 maggio 2004). Pres. Rovelli - Est. Falaschi - P.M. Russo - Ric. Te. Pe. e altri - Controric. Ag. Pe. CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, Sez. II, 18/04/2011, Sentenza n. 8870
  11. Distanze nelle costruzioni ex art. 873 c.c. - Prevalenza delle norme antisismiche sugli strumenti urbanistici. Le norme legislative antisismiche sugli intervalli di isolamento fra edifici sono integrative delle disposizioni degli artt. 873 e ss. c.c. in materia di distanze fra le costruzioni, essendo dirette a salvaguardare non soltanto l'incolumità pubblica e privata ma anche ad impedire la creazione di intercapedini dannose e pericolose tra fabbricati. Pertanto, esse prevalgono sugli strumenti urbanistici che prevedano distanze inferiori. Pres. ELEFANTE, Est. MANNA - P.M. SCARDACCIONE - Ric. Ma. Cr. Pe., El. Pe., (avv. Gi. De. Co.) (Annulla CORTE D'APPELLO di ROMA, n. 4816/2004) - CORTE DI CASSAZIONE, Sezione II civile, 22 febbraio 2011, n. 4277
  12. Ai fini dell'osservanza delle norme in materia di distanze legali stabilite dall'articolo 873 c.c. deve tenersi conto degli accessori e delle pertinenze che abbiano dimensioni consistenti e siano stabilmente incorporati al resto dell'immobile. Ai fini dell'osservanza delle norme in materia di distanze legali stabilite dall'articolo 873 c.c., e segg., e delle disposizioni legislative e regolamentari aventi carattere integrativo, gli accessori e le pertinenze che abbiano dimensioni consistenti e siano stabilmente incorporati al resto dell'immobile, in guisa da ampliarne la superficie o la funzionalita' pratico-economica, costituiscono con l'immobile principale una costruzione unitaria, che va considerata nel suo insieme indipendentemente dallo sviluppo orizzontale o verticale dei singoli corpi di fabbrica di cui si compone, e senza distinguere tra immobile principale e accessori o pertinenze aventi le ridette caratteristiche, di guisa che le distanze devono essere calcolate non dalla parete dell'edificio maggiore, ma da quella che risulti piu' prossima alla proprieta' antagonista". Cassazione civile seconda sezione sentenza 22 febbraio 2011 n. 4277
  13. Limiti di distanza tra i fabbricati - D.M. 1444/1968 - Diretta operatività nei rapporti tra privati - Esclusione. Il D.M. del 2 aprile 1968 n. 1444 che prevede distanze minime tra pareti finestrate solo per i nuovi edifici ricadenti in zone diverse dalla A (in particolare nelle zone C), e che per le zone A si limita a prescrivere che le distanze tra edifici per operazioni di risanamento conservativo e per eventuali ristrutturazioni non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificabili preesistenti, si rivolge al legislatore locale per imporgli dei limiti inderogabili cui attenersi nella pianificazione del territorio comunale, ossia nella revisione o nella formazione degli strumenti urbanistici, ma non è immediatamente operante nei rapporti tra i privati, finché non siano state inserite nei predetti strumenti, adottati o modificati. Pres. Est. CAPASSO - Appellanti Lu. Ad. e Lu. Le. (avv.ti Gi. Ra. e Ma. Sa.), C. Pi. Ma. e altri (avv. Re. Da.) - Rif. sent. n. 145/03 del 4.2 - 11.3.03 del Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi. (Cass. 3771/01; 13011/00; 4754/95). CORTE DI APPELLO DI NAPOLI, Sezione II civile, ud. 22 dicembre 2010, dep. 27 gennaio 2011, n. 206
  14. Limiti di distanza tra i fabbricati - D.M. 1444/1968 - Contrasto tra disposizioni ministeriali e normativa regolamentare locale - Disapplicazione della normativa locale. Qualora le disposizioni regolamentari locali prevedano distanze inferiori rispetto a quelle prescritte dall'art. 9 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, andranno disapplicate in sede giudiziale e sostituite "ex lege" con quelle di detta normativa statuale. Nel caso in cui, invece, lo strumento urbanistico (adottato o modificato successivamente al D.M.) non detti per una certa zona delle regole da seguire nella realizzazione di opere edilizie vietando, radicalmente, in essa qualsiasi attività costruttiva, non assume alcun carattere integrativo delle disposizioni del codice civile sulle distanze e, pertanto, non consente nemmeno alcuna comparazione con le norme del D.M. 1444/68. Pres. Est. CAPASSO - Appellanti Lu. Ad. e Lu. Le. (avv.ti Gi. Ra. e Ma. Sa.), C. Pi. Ma. e altri (avv. Re. Da.) - Rif. sent. n. 145/03 del 4.2 - 11.3.03 del Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi. CORTE DI APPELLO DI NAPOLI, Sezione II civile, ud. 22 dicembre 2010, dep. 27 gennaio 2011, n. 206

  15. Distanza delle costruzioni dalle vedute - Tipi di vedute - Nozione - Ambito di applicabilità dell’art. 907 c.c.. Si ha veduta "diretta" quando il confine del fondo del vicino ed il muro sul quale sussiste l'opera dalla quale si esercita la veduta sono fronteggianti, anche se non necessariamente paralleli. Sussiste, invece, veduta "laterale" (in senso proprio) quando il "confine" ed "il muro" predetto formano un angolo piatto (180 gradi), costituendo, in definitiva, fondi allineati. La vedute "in appiombo" costituiscono species del genus veduta "laterale". Si ha, infine, veduta "obliqua" allorquando il confine ed il muro summenzionati siano ortogonali, ossia formino un angolo di 90 gradi. L'art. 907 c.c. postula, per la sua operatività, l'esistenza di una veduta "diretta" o comunque coesistente con una veduta "obliqua", risultando insufficiente una sola veduta obliqua o "laterale" o anche obliqua e laterale insieme. (Cass. 1261/97; Cass. 12479/02; Cass. 2180/97; Cass. 36/92; Cass.724/95; Cass.3878/87). Pres. Est. CAPASSO - Appellanti Lu. Ad. e Lu. Le. (avv.ti Gi. Ra. e Ma. Sa.), C. Pi. Ma. e altri (avv. Re. Da.) - Rif. sent. n. 145/03 del 4.2 - 11.3.03 del Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi. CORTE DI APPELLO DI NAPOLI, Sezione II civile, ud. 22 dicembre 2010, dep. 27 gennaio 2011, n. 206
  16. DIRITTO URBANISTICO - Nuova costruzione - Nozione - Applicabilità della normativa in tema di distanze. Rientrano nella nozione di "nuova costruzione" (sfuggendo, pertanto, all'ambito della mera "ristrutturazione" di un manufatto preesistente) non solo l'edificazione di un fabbricato su un'area libera ma anche quegli interventi di ristrutturazione (in senso improprio) che in ragione della entità delle modifiche apportate al volume, alla sagoma di ingombro o all'altezza dell'edificio, rendano l'opera oggettivamente diversa da quella preesistente. La sopraelevazione, in quanto "nuova costruzione" soggiace alla normativa, in tema di distanze, vigente all'epoca della sua realizzazione. (Cass. 5741/08; 9637/06; 14128/00; Cass. 400/05; 1817/04; 8420/03; 8989/01; 200/01; 8945/00; 5892/95). CORTE DI APPELLO DI NAPOLI, Sezione II civile, ud. 22 dicembre 2010, dep. 27 gennaio 2011, n. 206
  17. Violazione delle norme sulle distanze tra costruzioni - Qualificazione di "costruzione" ai fini dell’applicabilità dell’art 873 c.c. Ai fini dell’applicazione delle norme sulle distanze dettate dall'articolo 873 c.c. e segg. o dalle disposizioni regolamentari integrative del codice civile, per "costruzione" deve intendersi qualsiasi opera non completamente interrata avente i caratteri della solidità ed immobilizzazione rispetto al suolo, indipendentemente dalla tecnica costruttiva adoperata, a secco o con l’impiego di malta cementizia. CORTE DI CASSAZIONE, Sezione II civile, 5 gennaio 2011, n. 237
  18. Violazione delle norme sulle distanze tra costruzioni - Qualificazione del muro di contenimento ai fini dell’applicabilità dell’art 873 c.c. Costituisce costruzione il muro di sostegno di un terrapieno di carattere artificiale. Non può considerarsi tale, invece, quello avente la funzione di contenere una scarpata di origine naturale, non modificata dall’intervento antropico. Pertanto, il muro di contenimento tra due fondi posti a livelli differenti, qualora il dislivello derivi dall’opera dell’uomo o il naturale preesistente dislivello sia stato artificialmente accentuato, deve considerarsi costruzione a tutti gli effetti e soggetta, conseguentemente, agli obblighi delle distanze previste dall’articolo 873 cod. civ. e dalle eventuali norme integrative.Pres. ODDO, Est. MANNA - P.M. LETTIERI - Ric. FL. MA. C.F., F. M. C.F., FL. AN. C.F., LA. MA. C.F. (avv. ROSAPEPE) - CORTE DI CASSAZIONE, Sezione II civile, 5 gennaio 2011, n. 237
  19. Distanze tra costruzioni - Regolamenti comunali edilizi e piani regolatori - Carattere integrativo della normativa codicistica in materia - Applicabilità indipendentemente da qualsivoglia attività delle parti - Artt. 872, 873 c.c. Le norme dei regolamenti comunali edilizi e i piani regolatori sono, per effetto del richiamo contenuto negli articoli 872 e 873 cod. civ., integrative delle norme del codice civile in materia di distanze tra costruzioni, sicché il giudice deve applicare le richiamate norme locali indipendentemente da ogni attività assertiva o probatoria delle parti, acquisendone conoscenza, o attraverso la sua scienza personale o attraverso la collaborazione delle parti, o attraverso la richiesta di informazioni ai comuni. Pres. Rovelli, Est. Manna - Ric. ME. GI. (avv. Vecchio) - Controric. DI. CO. LO. (avv. Carè). CORTE DI CASSAZIONE, Sezione II civile, 5 gennaio 2011, n. 224
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