|
- Distanze,
costruzioni, codice civile, norme integrative, cortili. Le
disposizioni che stabiliscono le prescrizioni sulle dimensioni e
l'ampiezza dei
cortili e degli spazi interni non escludono l'applicazione delle norme
integrative di quelle codicistiche in materia di distanze tra
fabbricati, che
sono dirette ad impedire la creazione di intercapedini dannose: infatti
se da
un canto le prime, prescindendo dall'esistenza di fabbricati su fondi
finitimi,
non hanno alcun riguardo alle eventuali relazioni intersoggettive fra
privati
né alla distanza degli edifici che insistono sui cortili, dall'altro la
presenza di un cortile non esclude l'idoneità del medesimo a creare
intercapedini dannose fra gli edifici che su di esso
insistono. Cassazione
civile sezione VI ordinanza 25.10.2011 n 22081
- D.M.
n.
1444/68 - Forza vincolante - Integrazione del regime delle distanze di
cui
all’art. 872 c.c. - Previsioni di P.R.G. difformi - Illegittimità -
Disapplicazione.
Il d.m.
2 aprile 1968 n. 1444 - emanato in virtù dell'art. 41 quinquies l. n.
1150 del
1942 introdotto a sua volta dall'art. 17 l. 6 agosto 1967 n. 765 (c.d.
L.
Ponte) - ripete dal rango di fonte primaria della norma delegante la
forza di
legge, suscettibile di integrare con efficacia precettiva il regime
delle
distanze dalle costruzioni di cui all'art. 872 c.c.: la regola della
distanza
di 10 metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti
vincola
pertanto anche i comuni in sede di formazione e di revisione degli
strumenti
urbanistici, con la conseguenza che ogni previsione regolamentare in
contrasto
con l'anzidetto limite minimo è illegittima e va disapplicata, essendo
consentita alle amministrazioni locali solo la fissazione di distanze
superiori
(T.A.R. Lombardia Brescia, sez. I, 30 agosto 2007 , n. 832). TAR
LOMBARDIA, Milano, Sez. IV - 7 giugno 2011, n.
1419
- D.M.
n.
1444/68 - Pareti finestrate - Nozione. Per
"pareti finestrate", ai sensi dell'art. 9 d.m. 2 aprile 1968 n. 1444
e di tutti quei regolamenti edilizi locali che ad esso si richiamano,
devono
intendersi, non (soltanto) le pareti munite di "vedute", ma più in
generale tutte le pareti munite di aperture di qualsiasi genere verso
l'esterno, quali porte, balconi, finestre di ogni tipo (di veduta o di
luce)" (Corte d’Appello Catania, 22 novembre 2003) e considerato
altresì
che basta che sia finestrata anche una sola delle due pareti (T.A.R.
Toscana,
Sez. III, 4 dicembre 2001, n.
1734; T.A.R. Piemonte, 10/10/2008 n. 2565).”. Pres. Leo, Est. De
Carlo L.G. e altro (avv. Loria) c. Comune di
Olgiate Comasco (avv.ti Marzorati, Marzorati, Bottinelli e Linzola) - TAR
LOMBARDIA, Milano, Sez. IV - 7 giugno 2011, n.
1419
- Pareti
finestrate - Distanza minima inderogabile ex art. 9, n. 2 D.M. n.
1444/68 -
Fabbricati di altezza diversa - Applicabilità della disposizione. L’art.
9 n. 2 del D. M. n. 1444/1968, che è
tassativo solo per i nuovi edifici, totali e/o parziali, stabilisce la
distanza
minima inderogabile di mt. 10,00 tra pareti finestrate e pareti di
edifici
antistanti, senza specificare se di altezza pari o anche diversa;
l’ultimo
comma della norma, nello stabilire che le distanze stabilite devono
adeguarsi,
se inferiori, all’altezza del fabbricato più alto, fa tuttavia ritenere
che
l’assolutezza della distanza minima valga anche tra edifici di altezza
diversa
o minima. Pres. Est. - C.L. (avv. Cerceo) c. Comune di Pescara (avv. Di
Marco) -
TAR
ABRUZZO, Pescara, Sez. I - 25 maggio 2011, n. 334
-
Edilizia ed urbanistica - Distanze tra le costruzioni - Distanza di 10
metri tra pareti finestrate - Prevista dall’art. 9 del d.m.
2 aprile 1968 n. 1444 - Prevale sulle eventuali disposizioni
regolamentari difformi - Finalità -
Individuazione. L’art. 9 del d.m. 2 aprile 1968
n. 1444 (per
il quale è prescritta in tutti i casi la distanza minima assoluta di
mt. 10 tra pareti finestrate e pareti di
edifici antistanti e, comunque, una minima pari all’altezza del
fabbricato più alto), sostituisce eventuali disposizioni contrarie
contenute nelle norme tecniche di attuazione
di un piano regolatore; la prescritta distanza di dieci metri tra
pareti finestrate di edifici antistanti, infatti, va rispettata in
tutti i
casi, trattandosi di norma volta ad impedire la formazione di
intercapedini nocive sotto il profilo igienico-sanitario e della
sicurezza, per cui il suo
disposto non è eludibile in funzione della natura giuridica
dell'intercapedine
stessa. CONSIGLIO DI
STATO, SEZ. IV - sentenza 9 maggio 2011 n. 2749
- Edilizia
ed urbanistica - Distanze tra le costruzioni - Distanza di 10 metri tra
pareti finestrate - Circostanza che si tratti di corpi di uno stesso
edificio ovvero
di chiostrina o cortile o pozzo luce - Irrilevanza ai fini
dell’osservanza della norma. Nell'applicazione
della disciplina in materia di distanze di cui all’art. 9 del d.m.
2 aprile 1968 n. 1444, non può dispiegare alcun effetto distintivo la
circostanza
che si tratti di corpi di uno stesso edificio ovvero di edifici
distinti oppure assumere ruolo interpretazioni intorno alle
caratteristiche dello spazio
interno, quantunque chiostrina o cortile o pozzo luce, specie in zona
sismica nella quale occorre in ogni caso garantire l’intervallo di
sicurezza. CONSIGLIO
DI
STATO, SEZ. IV - sentenza 9 maggio 2011 n. 2749
- Edilizia
ed urbanistica - Distanze tra le costruzioni - Previste dalle
norme pubblicistiche
- Deroga in via convenzionale - Impossibilità. In tema di
distanze
legali nelle costruzioni, le prescrizioni contenute nei
piani regolatori e nei regolamenti edilizi comunali, essendo dettate,
contrariamente
a quelle del codice civile, a tutela dell'interesse generale a un
prefigurato
modello urbanistico, non tollerano deroghe convenzionali da parte
dei privati e tali deroghe, se concordate, sono invalide, né tale
invalidità può venire meno per l'avvenuto rilascio di concessione
edilizia,
poiché il singolo atto non può consentire la violazione dei principi
generali
dettati, una volta per tutte, con gli indicati strumenti urbanistici.
CONSIGLIO
DI
STATO, SEZ. IV - sentenza 9 maggio 2011 n. 2749
-
Edilizia ed urbanistica - Distanze tra le costruzioni - Distanza di 10
metri tra pareti
finestrate - Prevista dall’art. 9 del d.m. 2 aprile 1968 n. 1444 -
Criterio
della prevenzione - Applicabilità - Limiti - Individuazione.
Qualora gli strumenti urbanistici stabiliscano determinate distanze dal
confine
e nulla aggiungano sulla possibilità di costruire "in aderenza" od "in
appoggio",
la preclusione di dette facoltà non consente l'operatività del
principio
della prevenzione, mentre, nel caso in cui invece tali facoltà siano
previste,
si versa in ipotesi del tutto analoga a quella disciplinata dagli art.
873 e ss.
c.c., con la conseguenza che è consentito al preveniente costruire sul
confine,
ponendo il vicino, che intenda a sua volta edificare, nell'alternativa
di chiedere
la comunione del muro e di costruire in aderenza (eventualmente
esercitando
le opzioni previste dagli art. 875 e 877, comma 2, c.c.), ovvero di
arretrare la sua costruzione sino a rispettare la
maggiore intera distanza imposta dallo strumento urbanistico.
CONSIGLIO
DI
STATO, SEZ. IV - sentenza 9 maggio 2011 n. 2749
- DIRITTO
PROCESSUALE CIVILE - Distanze nelle costruzioni - Azione di regolamento
di
confini associata a richiesta di rilascio o di riduzione in pristino di
un
fondo usurpato - Litisconsorzio necessario nei confronti dei titolari
di
diritti reali sulla porzione di fondo ritenuto usurpato - Sussistenza.
Nell'azione di regolamento dei confini non ricorre
ipotesi di litisconsorzio necessario in quanto la domanda finium
regundorum
è in sé strutturalmente diretta ad ottenere una sentenza dichiarativa
(Cass. 9
febbraio 1995 n. 1462). Nel caso in cui, invece, la predetta azione sia
associata a richiesta di rilascio o di riduzione in pristino della
parte di
fondo che si ritiene usurpata in conseguenza dell'incertezza oggettiva
o
soggettiva dei confini, il contraddittorio esige di essere esteso, e se
del
caso integrato, sul versante passivo, nei confronti di tutti coloro che
vantano
diritti reali su tale parte del fondo o sulle opere e sui manufatti su
di essa
insistenti, stante l'inscindibilità e indivisibilità della situazione
dedotta
in giudizio. Pertanto si versa in un'ipotesi di litisconsorzio
necessario
laddove vi sia coesistenza, in un unico processo, di un'azione tendente
all'accertamento dei limiti della dimensione spaziale del diritto di
proprietà
e di un’azione tendente ad ottenere la modificazione fisica di una
situazione
di fatto correlata ad una situazione di diritto strutturalmente
plurisoggettiva, ma unitaria ai fini della tutela di un interesse di
cui non è
concepibile il concreto soddisfacimento se non nell'esecuzione nei
confronti di
tutti i soggetti congiuntamente portatori di un diritto confliggente
con
l'interesse dell'attore, con incidenza sulla sfera giuridica di
ciascuno di
essi (v. Cass. 20 gennaio 2010 n. 921; Cass. 7 maggio 1997 n. 9510).
Fattispecie in tema di violazione di distanze tra proprietà contigue
mediante
costruzione di opere su parti di fondo altrui e conseguente esercizio
di azione
giudiziale tendente all'ottenimento della rimessione in pristino, alla
demolizione dei fabbricati abusivi e al risarcimento danni. (annulla
con rinvio
sent. n. 758/2004 della Corte d'appello di Bologna, depositata il 13
maggio
2004). Pres. Rovelli - Est. Falaschi - P.M. Russo - Ric. Te. Pe. e
altri -
Controric. Ag. Pe. CORTE
DI CASSAZIONE CIVILE, Sez. II, 18/04/2011,
Sentenza n. 8870
- Distanze
nelle costruzioni - Occupazione senza titolo di un cespite immobiliare
altrui -
Perdita della disponibilità del bene da parte del proprietario usurpato
-
Determinazione del danno.
In
ipotesi di occupazione senza titolo di un cespite immobiliare altrui,
il danno
per il proprietario usurpato è in re ipsa,
ricollegandosi al semplice
fatto della perdita della disponibilità del bene da parte del dominus
ed alla
impossibilità per costui di conseguire l'utilità anche solo
potenzialmente
ricavabile dal bene medesimo in relazione alla natura normalmente
fruttifera di
esso (Cass., Sez. II, 8 marzo 2010, n. 5568; Cass., Sez. III, 11
febbraio 2008,
n. 3251; Cass., Sez. III, 8 maggio 2006, n. 10498). La determinazione
del
risarcimento del danno ben può essere operata, in tali ipotesi, facendo
riferimento al cosiddetto "danno figurativo". Fattispecie in tema di
violazione di distanze tra proprietà contigue mediante costruzione di
opere su
parti di fondo altrui e conseguente esercizio di azione giudiziale
tendente
all'ottenimento della rimessione in pristino, alla demolizione dei
fabbricati
abusivi e al risarcimento danni. (annulla con rinvio sent. n. 758/2004
della
Corte d'appello di Bologna, depositata il 13 maggio 2004). Pres.
Rovelli - Est.
Falaschi - P.M. Russo - Ric. Te. Pe. e altri - Controric. Ag. Pe. CORTE
DI CASSAZIONE CIVILE, Sez. II, 18/04/2011,
Sentenza n. 8870
- Distanze
nelle costruzioni ex art. 873 c.c. - Prevalenza delle norme
antisismiche sugli
strumenti urbanistici. Le
norme legislative antisismiche sugli intervalli di isolamento fra
edifici sono integrative delle disposizioni degli artt. 873 e ss. c.c.
in
materia di distanze fra le costruzioni, essendo dirette a salvaguardare
non
soltanto l'incolumità pubblica e privata ma anche ad impedire la
creazione di
intercapedini dannose e pericolose tra fabbricati. Pertanto, esse
prevalgono
sugli strumenti urbanistici che prevedano distanze inferiori. Pres.
ELEFANTE,
Est. MANNA - P.M. SCARDACCIONE - Ric. Ma. Cr. Pe., El. Pe., (avv. Gi.
De. Co.)
(Annulla CORTE D'APPELLO di ROMA, n. 4816/2004) - CORTE DI
CASSAZIONE, Sezione II civile, 22 febbraio 2011,
n. 4277
- Ai
fini dell'osservanza
delle norme in materia di distanze legali stabilite dall'articolo 873
c.c. deve
tenersi conto degli accessori e delle pertinenze che abbiano dimensioni
consistenti
e siano stabilmente incorporati al resto dell'immobile.
Ai
fini
dell'osservanza delle norme in materia di distanze legali stabilite
dall'articolo 873 c.c., e segg., e delle disposizioni legislative e
regolamentari aventi carattere integrativo, gli accessori e le
pertinenze che
abbiano dimensioni consistenti e siano stabilmente incorporati al resto
dell'immobile, in guisa da ampliarne la superficie o la funzionalita'
pratico-economica, costituiscono con l'immobile principale una
costruzione
unitaria, che va considerata nel suo insieme indipendentemente dallo
sviluppo
orizzontale o verticale dei singoli corpi di fabbrica di cui si
compone, e
senza distinguere tra immobile principale e accessori o pertinenze
aventi le
ridette caratteristiche, di guisa che le distanze devono essere
calcolate non
dalla parete dell'edificio maggiore, ma da quella che risulti piu'
prossima
alla proprieta' antagonista". Cassazione
civile seconda sezione sentenza 22 febbraio 2011 n. 4277
- Limiti
di
distanza tra i fabbricati - D.M. 1444/1968 - Diretta operatività nei
rapporti
tra privati - Esclusione.
Il D.M.
del 2 aprile 1968 n. 1444 che prevede distanze minime tra pareti
finestrate
solo per i nuovi edifici ricadenti in zone diverse dalla A (in
particolare
nelle zone C), e che per le zone A si limita a prescrivere che le
distanze tra
edifici per operazioni di risanamento conservativo e per eventuali
ristrutturazioni non possono essere inferiori a quelle intercorrenti
tra i
volumi edificabili preesistenti, si rivolge al legislatore locale per
imporgli
dei limiti inderogabili cui attenersi nella pianificazione del
territorio
comunale, ossia nella revisione o nella formazione degli strumenti
urbanistici,
ma non è immediatamente operante nei rapporti tra i privati, finché non
siano
state inserite nei predetti strumenti, adottati o modificati. Pres.
Est.
CAPASSO - Appellanti Lu. Ad. e Lu. Le. (avv.ti Gi. Ra. e Ma. Sa.), C.
Pi. Ma. e
altri (avv. Re. Da.) - Rif. sent. n. 145/03 del 4.2 - 11.3.03 del
Tribunale di
Sant'Angelo dei Lombardi. (Cass. 3771/01; 13011/00; 4754/95). CORTE
DI APPELLO DI NAPOLI, Sezione II civile, ud. 22
dicembre 2010, dep. 27 gennaio 2011, n. 206
- Limiti
di
distanza tra i fabbricati - D.M.
1444/1968 - Contrasto tra disposizioni
ministeriali e normativa regolamentare locale - Disapplicazione della
normativa
locale.
Qualora le disposizioni
regolamentari locali prevedano distanze inferiori rispetto a quelle
prescritte
dall'art. 9 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, andranno disapplicate in
sede
giudiziale e sostituite "ex lege" con quelle di
detta
normativa statuale. Nel caso in cui, invece, lo strumento urbanistico
(adottato
o modificato successivamente al D.M.) non detti per una certa zona
delle regole
da seguire nella realizzazione di opere edilizie vietando,
radicalmente, in
essa qualsiasi attività costruttiva, non assume alcun carattere
integrativo
delle disposizioni del codice civile sulle distanze e, pertanto, non
consente
nemmeno alcuna comparazione con le norme del D.M. 1444/68. Pres. Est.
CAPASSO -
Appellanti Lu. Ad. e Lu. Le. (avv.ti Gi. Ra. e Ma. Sa.), C. Pi. Ma. e
altri
(avv. Re. Da.) - Rif. sent. n. 145/03 del 4.2 - 11.3.03 del Tribunale
di
Sant'Angelo dei Lombardi. CORTE
DI APPELLO DI NAPOLI, Sezione II civile, ud. 22
dicembre 2010, dep. 27 gennaio 2011, n. 206
- Distanza
delle costruzioni dalle vedute - Tipi di vedute - Nozione - Ambito di
applicabilità dell’art. 907 c.c.. Si
ha
veduta "diretta" quando il confine del fondo del vicino ed il muro
sul quale sussiste l'opera dalla quale si esercita la veduta sono
fronteggianti, anche se non necessariamente paralleli. Sussiste,
invece, veduta
"laterale" (in senso proprio) quando il "confine" ed
"il muro" predetto formano un angolo piatto (180 gradi), costituendo,
in definitiva, fondi allineati. La vedute "in appiombo" costituiscono
species del genus veduta "laterale". Si ha, infine, veduta
"obliqua" allorquando il confine ed il muro summenzionati siano
ortogonali, ossia formino un angolo di 90 gradi. L'art. 907 c.c.
postula, per
la sua operatività, l'esistenza di una veduta "diretta" o comunque
coesistente con una veduta "obliqua", risultando insufficiente una
sola veduta obliqua o "laterale" o anche obliqua e laterale insieme.
(Cass. 1261/97; Cass. 12479/02; Cass. 2180/97; Cass. 36/92;
Cass.724/95;
Cass.3878/87). Pres. Est. CAPASSO - Appellanti Lu. Ad. e Lu. Le.
(avv.ti Gi.
Ra. e Ma. Sa.), C. Pi. Ma. e altri (avv. Re. Da.) - Rif. sent. n.
145/03 del
4.2 - 11.3.03 del Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi. CORTE
DI APPELLO DI NAPOLI, Sezione II civile, ud. 22
dicembre 2010, dep. 27 gennaio 2011, n. 206
- DIRITTO
URBANISTICO - Nuova costruzione - Nozione - Applicabilità della
normativa in
tema di distanze. Rientrano
nella nozione di "nuova costruzione" (sfuggendo, pertanto, all'ambito
della mera "ristrutturazione" di un manufatto preesistente) non solo
l'edificazione di un fabbricato su un'area libera ma anche quegli
interventi di
ristrutturazione (in senso improprio) che in ragione della entità delle
modifiche apportate al volume, alla sagoma di ingombro o all'altezza
dell'edificio, rendano l'opera oggettivamente diversa da quella
preesistente.
La sopraelevazione, in quanto "nuova costruzione" soggiace alla
normativa, in tema di distanze, vigente all'epoca della sua
realizzazione.
(Cass. 5741/08; 9637/06; 14128/00; Cass. 400/05; 1817/04; 8420/03;
8989/01;
200/01; 8945/00; 5892/95). CORTE
DI APPELLO DI NAPOLI, Sezione II civile, ud. 22
dicembre 2010, dep. 27 gennaio 2011, n. 206
- Violazione
delle norme sulle distanze tra costruzioni - Qualificazione di
"costruzione" ai fini dell’applicabilità dell’art 873 c.c.
Ai fini dell’applicazione delle norme sulle
distanze dettate dall'articolo 873 c.c. e segg. o dalle disposizioni
regolamentari integrative del codice civile, per "costruzione" deve
intendersi qualsiasi opera non completamente interrata avente i
caratteri della
solidità ed immobilizzazione rispetto al suolo, indipendentemente dalla
tecnica
costruttiva adoperata, a secco o con l’impiego di malta
cementizia. CORTE
DI CASSAZIONE, Sezione II civile, 5 gennaio
2011, n. 237
- Violazione
delle norme sulle distanze tra costruzioni - Qualificazione
del muro di
contenimento ai fini dell’applicabilità dell’art 873 c.c.
Costituisce costruzione il muro di sostegno di un
terrapieno di carattere artificiale. Non può considerarsi tale, invece,
quello
avente la funzione di contenere una scarpata di origine naturale, non
modificata dall’intervento antropico. Pertanto, il muro di contenimento
tra due
fondi posti a livelli differenti, qualora il dislivello derivi
dall’opera
dell’uomo o il naturale preesistente dislivello sia stato
artificialmente
accentuato, deve considerarsi costruzione a tutti gli effetti e
soggetta,
conseguentemente, agli obblighi delle distanze previste dall’articolo
873 cod.
civ. e dalle eventuali norme integrative.Pres. ODDO, Est. MANNA - P.M.
LETTIERI
- Ric. FL. MA. C.F., F. M. C.F., FL. AN. C.F., LA. MA. C.F. (avv.
ROSAPEPE) - CORTE
DI CASSAZIONE, Sezione II civile, 5 gennaio
2011, n. 237
- Distanze
tra costruzioni - Regolamenti comunali edilizi e piani regolatori -
Carattere
integrativo della normativa codicistica in materia - Applicabilità
indipendentemente da qualsivoglia attività delle parti - Artt. 872, 873
c.c. Le
norme dei regolamenti comunali edilizi e i piani
regolatori sono, per effetto del richiamo contenuto negli articoli 872
e 873
cod. civ., integrative delle norme del codice civile in materia di
distanze tra
costruzioni, sicché il giudice deve applicare le richiamate norme
locali
indipendentemente da ogni attività assertiva o probatoria delle parti,
acquisendone conoscenza, o attraverso la sua scienza personale o
attraverso la
collaborazione delle parti, o attraverso la richiesta di informazioni
ai
comuni. Pres. Rovelli, Est. Manna - Ric. ME. GI. (avv. Vecchio) -
Controric.
DI. CO. LO. (avv. Carè). CORTE
DI CASSAZIONE, Sezione II civile, 5 gennaio
2011, n. 224
Torna all'indice
delle
sentenze
|
|