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Edilizia - Distanze nelle costruzioni
(Sentenze pronunciate nell'anno 2009 della Cassazione, del Consiglio di Stato e del TAR)
 Parti e argomenti della scheda: 
Le pronunce di questa pagina, sono massime dell'anno 2009, riguardano i casi di distanza fra le costruzioni. Viene anche definito che cosa intedere per costruzione ai fini del computo delle distanze di cui al codice civile, e come considerare le pareti finestrate di cui al decreto n.1444 del 1968. Molto interessante la sentenza n.9318 che stabilisce il rispetto della distanza, anche in presenza di una strada, tra i fabbricati in zona sismica.
  1. Muro di cinta e muro di contenimento - Differenza
  2. Distanze - Pareti finestrate e pareti di edifici antistanti
  3. Distanza fra costruzioni - Regime della cd. “doppia tutela”
  4. Distanze tra edifici - Proprietario frontista
  5. Ampliamento - Deroga alle norme sulle distanze - Edifici siti nelle zone di completamento
  6. La disciplina delle distanze tra costruzioni si applica anche alle sopraelevazioni
  7. Distanza legale in zona sismica - Strada pubblica - Sicurezza
  8. Muri di cinta tra fondi a dislivello - Modifica dello stato naturale dei luoghi
  9. Rapporti tra preveniente e prevenuto
  10. Distanze tra edifici, piano regolatore generale, annullamento, conseguenze
  11. Altezza e distanza tra le costruzioni: la sola violazione delle altezze non comporta la demolizione
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  1. Muro di cinta e muro di contenimento - Differenza - Assimilabilità del muro di cinta alle pertinenze - Assimilabilità del muro di contenimento alle costruzioni - Necessità di titolo abilitativo edilizio - Rispetto delle distanze dai confini. Mentre il muro di cinta può essere ricondotto alla categoria delle pertinenze, non così il muro di contenimento che viene assimilato alla categoria delle costruzioni. Nel caso in cui lo scopo della realizzazione sia la delimitazione della proprietà si ricade infatti nell'ipotesi della pertinenza, per cui non è necessario il rilascio della concessione (TAR Emilia Romagna, Parma, 12 marzo 2001, n. 106; TAR Liguria, sez. I, 14 novembre 1996, n. 492; TAR Liguria, 19 ottobre 1994, n. 345). Diversa è la situazione, allorché il muro è destinato non solo a recingere un fondo, ma contiene o sostiene esso stesso dei volumi ulteriori (tar Emilia Romagna, Parma, 27 aprile 2001, n. 246; tar Lazio, sez. II, 4 novembre 2000, n. 8923); in tal caso il manufatto ha una funzione autonoma, dal punto di vista edilizio e da quello economico (TAR Piemonte 7 maggio 2003 n. 657). Avendo il muro di contenimento la natura di costruzione, deve, tendenzialmente, rispettare le distanze dai confini stabilite dalle n.t.a. del p.r.g. TAR LIGURIA, Sez. I - 31 dicembre 2009, n. 4131
  2. Distanze - Pareti finestrate e pareti di edifici antistanti - D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, art. 9 - Strumenti urbanistici contrastanti con la norma - Giudice di merito - Disapplicazione. Il D.M. 2 aprile 1968 n. 1444 - là dove all’art. 9 prescrive in tutti i casi la distanza minima assoluta di metri dieci tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti - è norma che impone determinati limiti edilizi ai comuni nella formazione o revisione degli strumenti urbanistici. Da ciò deriva (cfr. ex multis Cass. Civ. Sez. II 1.11.2004 n. 21899) che l'adozione, da parte degli enti locali, di strumenti urbanistici contrastanti con la norma comporta l'obbligo, per il giudice di merito, non solo di disapplicare le disposizioni illegittime, ma anche di applicare direttamente la disposizione del ricordato art. 9, divenuta, per inserzione automatica, parte integrante dello strumento urbanistico in sostituzione della norma illegittima disapplicata. Pres. Petruzzelli, Est. Conti - T.T. (avv. Ballerini) c. Comune di Villanuova sul Clisi (avv. Capretti) - TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. I - 16 ottobre 2009, n.1742
  3. Distanza fra costruzioni - Regime della cd. “doppia tutela”. In tema di distanza fra costruzioni o di queste con i confini vige il regime della c.d. “doppia tutela”. Questo vuol dire che il soggetto che assume di essere stato danneggiato dalla violazione delle norme in materia è titolare, da un lato, del diritto soggettivo al risarcimento del danno o alla riduzione in pristino nei confronti dell'autore dell'attività edilizia illecita e, dall'altra, dell'interesse legittimo alla rimozione del provvedimento invalido dell'amministrazione, quando tale attività sia stata autorizzata. (cfr., ex multis, Cass., SS.UU., 1 luglio 2002 n. 9555). Consegue, quindi, da ciò che sussistono nel nostro ordinamento ipotesi di doppia tutela in relazione a possibili violazioni della disciplina vigente in materia di distacco delle costruzioni dai confini del fondo ovvero da altre costruzioni, a seconda che si agisca nei riguardi del confinante ovvero nei confronti dell'Amministrazione Comunale che ha rilasciato il titolo edilizio, ben potendo le azioni stesse coesistere e ben potendo il titolare dell'interesse qualificato alla legittimità dell'azione amministrativa ottenere, comunque, in sede di giurisdizione amministrativa l'annullamento ope iudicis del titolo edilizio reputato illegittimo anche a prescindere dalla sua eventuale disapplicazione da parte del giudice ordinario concomitantemente adito, a' sensi degli artt. 4 e 5 della L. 25 marzo 1965 n. 2248, all. E. (cfr. TAR Veneto Sez 2° 17.6.2005 n. 2504). Pres. Petruzzelli, Est. Conti - T.T. (avv. Ballerini) c. Comune di Villanuova sul Clisi (avv. Capretti) - TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. I - 16 ottobre 2009, n.1742
  4. Distanze tra edifici - Proprietario frontista - Diritto al mantenimento di un fabbricato preesistente costruito a distanza inferiore a quella legale - Ulteriore diritto ad apportare modifiche o aggiunte - Esclusione. L'eventuale diritto del proprietario frontista a mantenere un fabbricato preesistente sin dall'origine costruito ad una distanza inferiore a quella legale rispetto all'immobile limitrofo non conferisce al predetto l'ulteriore diritto di apportare al manufatto aggiunte e/o modifiche di qualsiasi natura nella parte che, in base alla normativa attualmente vigente, risulti a distanza inferiore a quella minima legale, atteso che dette aggiunte o modifiche costituirebbero un'ulteriore - e non consentita - violazione della normativa in materia di distanze. TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. I - 16 ottobre 2009, n.1742
  5. Ampliamento - Deroga alle norme sulle distanze - Edifici siti nelle zone di completamento. L'art. 1 l. reg. Marche 4 settembre 1979 n. 31, che consente l'ampliamento, in deroga alle norme sulle distanze, degli edifici siti nelle zone di completamento che presentano caratteristiche di non completezza, fa riferimento non alla minore volumetria rispetto alla densità edilizia limitrofa, ma all'aspetto strutturale, ovvero a quello estetico dell'immobile in rapporto agli altri fabbricati circostanti. Devono pertanto ritenersi legittimi gli interventi effettuati in deroga, anche di rilevante entità - nella specie demolizione del fabbricato e ricostruzione del piano terra e del piano primo con volume e superfici maggiori - purché volti ad assicurare gli obiettivi prefissati dalla suddetta norma. Cassazione civile, sez. II, 29/09/2009, n. 20852
  6. La disciplina delle distanze tra costruzioni si applica anche alle sopraelevazioni. La disciplina dell’art. 41-quinquies della legge 17.08.1942, n. 1150, integrata dalle disposizioni dell’art. 9 del D.M. n. 1444 del 1968, prevede una distanza tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti non inferiore a 10 metri, prescindendo dall’altezza della parete, ovvero dal fatto che la parete sia quella del nuovo edificio o dell’edificio preesistente.
    Negli edifici ricadenti in zone territoriali diverse dalla zona A, è prescritta, in tutti i casi, una distanza minima assoluta di dieci metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti e tale prescrizione ha carattere di assolutezza e di inderogabilità. Pertanto, l’art. 9 del D.M. 02.04.1968, n. 1444 -prescrivente la distanza di dieci metri tra pareti finestrate di edifici antistanti- deve essere rispettato, trattandosi di norma intesa a impedire la formazione di intercapedini nocive sotto il profilo igienico-sanitario. Tale orientamento ermeneutico della giurisprudenza sopravvive alla riforma del Testo Unico dell’edilizia.
    La disciplina delle distanze legali tra costruzioni è applicabile anche alle sopraelevazioni.
    Se è vero che due edifici frontistanti confinano con la pubblica via, è altresì vero che ciò può valere ad escludere il rispetto delle distanze codicistiche (artt. 873, 878 e 879, comma secondo, codice civile), non già il rispetto delle distanze imposte da leggi e da regolamenti urbanistici. 
    T.A.R. Molise, Sez. I, sentenza 08.07.2009 n. 599
  7. Distanza legale - Strada pubblica - Sicurezza.  La distanza legale tra le costruzioni deve essere rispettata anche se tra i due edifici è stata realizzata una strada pubblica. Nelle zone sismiche la distanza legale degli intervalli di isolamento è diretta a tutelare l'integrità della proprietà edilizia contro il pericolo di crollo degli edifici più vicini per effetto dei movimenti tellurici. Questo pericolo non viene meno per la presenza tra due edifici di una via pubblica in quanto, vista la delicatezza e la rilevanza della materia in oggetto, il proprietario in regola può chiedere sempre l'abbattimento della costruzione o il suo arretramento a una distanza di sicurezza. Corte di cassazione - Sezione II civile - Sentenza 17 aprile 2009 n. 9318
  8. Muri di cinta tra fondi a dislivello - Modifica dello stato naturale dei luoghi - Idoneità a creare intercapedini nocive con le altrui costruzioni - Distanze legali - Equiparazione ai muri di fabbrica - Necessità di verifica di ciascuna concreta fattispecie. I muri di cinta tra fondi a dislivello che, oltre ad essere destinati alla delimitazione e alla difesa del fondo, assolvono anche all’ulteriore funzione di contenere e sostenere la scarpata o il terrapieno, e che danno luogo al dislivello tra i due fondi limitrofi non rientrano, come accade normalmente per i muri di cinta, nella categoria dei muri isolati o liberi da entrambe le facce. Essi, pertanto, facendo corpo con il terreno che contengono e modificando, in particolare, attraverso l’opera dell’uomo, lo stato naturale dei luoghi con la costruzione di un manufatto, sono idonei a creare intercapedini nocive con l’altrui costruzione, con conseguente necessità di verificare in ciascuna concreta fattispecie se, avuto riguardo alle loro particolari caratteristiche strutturali e dimensioni, siano da considerare o meno alla stregua di un muro di fabbrica agli effetti delle distanze legali (Cass. 15.10.1983, n.6060). Pres. Catoni, Est. Abbruzzese - B.F. (avv. Romano) c. Comune di Civitella Roveto (n.c.). T.A.R. ABRUZZO, L’Aquila, Sez. I - 10/03/2009, n. 140
  9. Rapporti tra preveniente e prevenuto. In tema di distanze nelle costruzioni, ai sensi dell'art. 873 c.c., il preveniente, qualora abbia demolito e ricostruito il fabbricato, non può invocare, per sottrarsi al rispetto delle nuove norme del regolamento edilizio, ove non l'abbia fatto nei limiti della prescrizione del suo diritto, l'antecedente violazione da parte del prevenuto, specie nel caso in cui il predetto regolamento abbia previsto limiti, valevoli anche per le ricostruzioni, che ne avrebbero comportato l'arretramento, pure se il prevenuto avesse rispettato le distanze imposte dalla normativa vigente all'epoca della costruzione. Cassazione civile, sez. II, 02/02/2009, n. 2563
  10. Distanze tra edifici - Piano regolatore generale, annullamento, conseguenze. Se viene annullato il Piano regolatore generale che prevedeva certe distanze tra le gli edifici, torna ad applicarsi il relativo regime giuridico del codice civile. Cassazione civile, sez. II, sentenza 28.01.2009 n. 2149
  11. Altezza e distanza tra le costruzioni: la sola violazione delle altezze non comporta la demolizione.
    Sono da ritenere integrative delle norme del codice civile solo le disposizioni relative alla determinazione della distanza tra fabbricati in rapporto all'altezza e che regolino con qualsiasi criterio o modalità (quali la previsione di spazi liberi o il rapporto tra altezza e distanza tra edifici), la misura dello spazio che deve essere osservato tra le costruzioni: in tal caso le distanze legali sono calcolate con riferimento all'altezza dei fabbricati. Le norme che, invece, disciplinano solo l'altezza in sé degli edifici, a differenza di quelle che invece impongono l'altezza dei fabbricati in rapporto alla distanza intercorrente tra gli stessi, tutelano, oltre che l'interesse pubblico di ordine igienico ed estetico, esclusivamente il valore economico della proprietà dei vicini, per il che comportano, in caso di loro violazione, il solo risarcimento dei danni.
    Pertanto, nell'ambito delle norme dei regolamenti locali edilizi, hanno carattere integrativo delle disposizioni dettate nelle materie disciplinate dagli art. 873 e ss. c.c. quelle dirette a completare, rafforzare, armonizzare con il pubblico interesse di un ordinato assetto urbanistico la disciplina dei rapporti intersoggettivi di vicinato. Se violate, sussiste in favore del danneggiato il diritto alla riduzione in pristino.
    Non rivestendo, invece, tale carattere le norme che hanno come scopo principale la tutela di interessi generali urbanistici, quali la limitazione del volume, dell'altezza e della densità degli edifici, le esigenze dell'igiene, della viabilità, la conservazione dell'ambiente ed altro. In questa seconda ipotesi la tutela accordata al privato nel caso di violazione della norma rimane limitata al risarcimento del danno eventualmente subito. Corte di Cassazione, Sez. III civile, sentenza 16.01.2009 n. 1073

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