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- Muro
di
cinta e muro di contenimento - Differenza - Assimilabilità del muro di
cinta
alle pertinenze - Assimilabilità del muro di contenimento alle
costruzioni -
Necessità di titolo abilitativo edilizio - Rispetto delle distanze dai
confini.
Mentre
il muro di cinta può essere ricondotto alla
categoria delle pertinenze, non così il muro di contenimento che viene
assimilato alla categoria delle costruzioni. Nel caso in cui lo scopo
della
realizzazione sia la delimitazione della proprietà si ricade infatti
nell'ipotesi della pertinenza, per cui non è necessario il rilascio
della
concessione (TAR Emilia Romagna, Parma, 12 marzo 2001, n. 106; TAR
Liguria,
sez. I, 14 novembre 1996, n. 492; TAR Liguria, 19 ottobre 1994, n.
345).
Diversa è la situazione, allorché il muro è destinato non solo a
recingere un
fondo, ma contiene o sostiene esso stesso dei volumi ulteriori (tar
Emilia
Romagna, Parma, 27 aprile 2001, n. 246; tar Lazio, sez. II, 4 novembre
2000, n.
8923); in tal caso il manufatto ha una funzione autonoma, dal punto di
vista
edilizio e da quello economico (TAR Piemonte 7 maggio 2003 n. 657).
Avendo il
muro di contenimento la natura di costruzione, deve, tendenzialmente,
rispettare le distanze dai confini stabilite dalle n.t.a. del p.r.g. TAR
LIGURIA, Sez. I - 31 dicembre 2009, n. 4131
- Distanze
- Pareti finestrate e pareti di edifici antistanti - D.M. 2 aprile
1968, n.
1444, art. 9 - Strumenti urbanistici contrastanti con la norma -
Giudice di
merito - Disapplicazione. Il
D.M. 2
aprile 1968 n. 1444 - là dove all’art. 9 prescrive in tutti i casi la
distanza
minima assoluta di metri dieci tra pareti finestrate e pareti di
edifici
antistanti - è norma che impone determinati limiti edilizi ai comuni
nella
formazione o revisione degli strumenti urbanistici. Da ciò deriva (cfr.
ex
multis Cass. Civ. Sez. II 1.11.2004 n. 21899) che l'adozione, da parte
degli
enti locali, di strumenti urbanistici contrastanti con la norma
comporta
l'obbligo, per il giudice di merito, non solo di disapplicare le
disposizioni
illegittime, ma anche di applicare direttamente la disposizione del
ricordato
art. 9, divenuta, per inserzione automatica, parte integrante dello
strumento
urbanistico in sostituzione della norma illegittima disapplicata. Pres.
Petruzzelli, Est. Conti - T.T. (avv. Ballerini) c. Comune di Villanuova
sul
Clisi (avv. Capretti) - TAR
LOMBARDIA, Brescia, Sez. I - 16 ottobre 2009,
n.1742
- Distanza
fra costruzioni - Regime della cd. “doppia tutela”. In
tema di distanza fra costruzioni o di queste con
i confini vige il regime della c.d. “doppia tutela”. Questo vuol dire
che il
soggetto che assume di essere stato danneggiato dalla violazione delle
norme in
materia è titolare, da un lato, del diritto soggettivo al risarcimento
del
danno o alla riduzione in pristino nei confronti dell'autore
dell'attività
edilizia illecita e, dall'altra, dell'interesse legittimo alla
rimozione del
provvedimento invalido dell'amministrazione, quando tale attività sia
stata autorizzata.
(cfr., ex multis, Cass., SS.UU., 1 luglio 2002 n. 9555). Consegue,
quindi, da
ciò che sussistono nel nostro ordinamento ipotesi di doppia tutela in
relazione
a possibili violazioni della disciplina vigente in materia di distacco
delle
costruzioni dai confini del fondo ovvero da altre costruzioni, a
seconda che si
agisca nei riguardi del confinante ovvero nei confronti
dell'Amministrazione
Comunale che ha rilasciato il titolo edilizio, ben potendo le azioni
stesse
coesistere e ben potendo il titolare dell'interesse qualificato alla
legittimità dell'azione amministrativa ottenere, comunque, in sede di
giurisdizione amministrativa l'annullamento ope iudicis del titolo
edilizio
reputato illegittimo anche a prescindere dalla sua eventuale
disapplicazione da
parte del giudice ordinario concomitantemente adito, a' sensi degli
artt. 4 e 5
della L. 25 marzo 1965 n. 2248, all. E. (cfr. TAR Veneto Sez 2°
17.6.2005 n.
2504). Pres. Petruzzelli, Est. Conti - T.T. (avv. Ballerini) c. Comune
di
Villanuova sul Clisi (avv. Capretti) - TAR
LOMBARDIA, Brescia, Sez. I - 16 ottobre 2009,
n.1742
- Distanze
tra edifici - Proprietario frontista -
Diritto al mantenimento di un fabbricato preesistente costruito a
distanza
inferiore a quella legale - Ulteriore diritto ad apportare modifiche o
aggiunte
- Esclusione. L'eventuale
diritto del proprietario frontista a mantenere un fabbricato
preesistente sin
dall'origine costruito ad una distanza inferiore a quella legale
rispetto
all'immobile limitrofo non conferisce al predetto l'ulteriore diritto
di
apportare al manufatto aggiunte e/o modifiche di qualsiasi natura nella
parte
che, in base alla normativa attualmente vigente, risulti a distanza
inferiore a
quella minima legale, atteso che dette aggiunte o modifiche
costituirebbero
un'ulteriore - e non consentita - violazione della normativa in materia
di
distanze. TAR
LOMBARDIA, Brescia, Sez. I - 16 ottobre 2009, n.1742
- Ampliamento
- Deroga alle norme sulle distanze - Edifici siti nelle zone di
completamento. L'art. 1 l. reg. Marche 4 settembre 1979 n.
31, che consente l'ampliamento, in deroga alle norme sulle distanze,
degli edifici siti nelle zone di completamento che presentano
caratteristiche di non completezza, fa riferimento non alla minore
volumetria rispetto alla densità edilizia limitrofa, ma all'aspetto
strutturale, ovvero a quello estetico dell'immobile in rapporto agli
altri fabbricati circostanti. Devono pertanto ritenersi legittimi gli
interventi effettuati in deroga, anche di rilevante entità - nella
specie demolizione del fabbricato e ricostruzione del piano terra e del
piano primo con volume e superfici maggiori - purché volti ad
assicurare gli obiettivi prefissati dalla suddetta norma. Cassazione civile, sez. II,
29/09/2009, n. 20852
- La
disciplina delle distanze tra costruzioni si applica anche alle
sopraelevazioni. La
disciplina dell’art. 41-quinquies della legge 17.08.1942, n. 1150,
integrata dalle disposizioni dell’art. 9 del D.M. n. 1444 del 1968,
prevede una distanza tra pareti finestrate e pareti di edifici
antistanti non inferiore a 10 metri, prescindendo dall’altezza della
parete, ovvero dal fatto che la parete sia quella del nuovo edificio o
dell’edificio preesistente.
Negli edifici ricadenti in zone territoriali diverse dalla zona A, è
prescritta, in tutti i casi, una distanza minima assoluta di dieci
metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti e tale
prescrizione ha carattere di assolutezza e di inderogabilità. Pertanto,
l’art. 9 del D.M. 02.04.1968, n. 1444 -prescrivente la distanza di
dieci metri tra pareti finestrate di edifici antistanti- deve essere
rispettato, trattandosi di norma intesa a impedire la formazione di
intercapedini nocive sotto il profilo igienico-sanitario. Tale
orientamento ermeneutico della giurisprudenza sopravvive alla riforma
del Testo Unico dell’edilizia.
La disciplina delle distanze legali tra costruzioni è applicabile anche
alle sopraelevazioni.
Se è vero che due edifici frontistanti confinano con la pubblica via, è
altresì vero che ciò può valere ad escludere il rispetto delle distanze
codicistiche (artt. 873, 878 e 879, comma secondo, codice civile), non
già il rispetto delle distanze imposte da leggi e da regolamenti
urbanistici. T.A.R. Molise, Sez. I, sentenza
08.07.2009 n. 599
- Distanza
legale - Strada pubblica - Sicurezza.
La distanza
legale
tra le costruzioni deve essere rispettata anche se tra i due edifici è
stata
realizzata una strada pubblica. Nelle zone
sismiche la
distanza legale degli intervalli di isolamento è diretta a tutelare
l'integrità
della proprietà edilizia contro il pericolo di crollo degli edifici più
vicini
per effetto dei movimenti tellurici. Questo pericolo non viene meno per
la
presenza tra due edifici di una via pubblica in quanto, vista la
delicatezza e
la rilevanza della materia in oggetto, il proprietario in regola può
chiedere
sempre l'abbattimento della costruzione o il suo arretramento a una
distanza di
sicurezza. Corte
di
cassazione - Sezione II civile - Sentenza
17 aprile 2009 n. 9318
- Muri
di cinta tra fondi a dislivello - Modifica dello
stato naturale dei luoghi - Idoneità a creare intercapedini nocive con
le
altrui costruzioni - Distanze legali - Equiparazione ai muri di
fabbrica -
Necessità di verifica di ciascuna concreta fattispecie.
I muri di cinta tra fondi a dislivello
che, oltre ad essere destinati alla delimitazione e alla difesa del
fondo,
assolvono anche all’ulteriore funzione di contenere e sostenere la
scarpata o
il terrapieno, e che danno luogo al dislivello tra i due fondi
limitrofi non
rientrano, come accade normalmente per i muri di cinta, nella categoria
dei
muri isolati o liberi da entrambe le facce. Essi, pertanto, facendo
corpo con
il terreno che contengono e modificando, in particolare, attraverso
l’opera
dell’uomo, lo stato naturale dei luoghi con la costruzione di un
manufatto,
sono idonei a creare intercapedini nocive con l’altrui costruzione, con
conseguente necessità di verificare in ciascuna concreta fattispecie
se, avuto
riguardo alle loro particolari caratteristiche strutturali e
dimensioni, siano
da considerare o meno alla stregua di un muro di fabbrica agli effetti
delle
distanze legali (Cass. 15.10.1983, n.6060). Pres. Catoni, Est.
Abbruzzese -
B.F. (avv. Romano) c. Comune di Civitella Roveto (n.c.). T.A.R.
ABRUZZO, L’Aquila, Sez. I - 10/03/2009, n. 140
- Rapporti
tra preveniente e prevenuto. In tema di distanze nelle
costruzioni, ai sensi dell'art. 873 c.c., il preveniente, qualora abbia
demolito e ricostruito il fabbricato, non può invocare, per sottrarsi
al rispetto delle nuove norme del regolamento edilizio, ove non l'abbia
fatto nei limiti della prescrizione del suo diritto, l'antecedente
violazione da parte del prevenuto, specie nel caso in cui il predetto
regolamento abbia previsto limiti, valevoli anche per le ricostruzioni,
che ne avrebbero comportato l'arretramento, pure se il prevenuto avesse
rispettato le distanze imposte dalla normativa vigente all'epoca della
costruzione. Cassazione
civile, sez. II, 02/02/2009, n. 2563
- Distanze
tra edifici - Piano regolatore generale, annullamento,
conseguenze.
Se
viene
annullato il Piano regolatore generale che prevedeva certe distanze tra
le gli
edifici, torna ad applicarsi il relativo regime giuridico del codice
civile. Cassazione
civile, sez. II, sentenza 28.01.2009 n. 2149
- Altezza e distanza tra le
costruzioni: la sola violazione delle altezze non comporta la
demolizione.
Sono
da ritenere integrative delle norme del codice civile solo le
disposizioni relative alla determinazione della distanza tra fabbricati
in rapporto all'altezza e che regolino con qualsiasi criterio o
modalità (quali la previsione di spazi liberi o il rapporto tra altezza
e distanza tra edifici), la misura dello spazio che deve essere
osservato tra le costruzioni: in tal caso le distanze legali sono
calcolate con riferimento all'altezza dei fabbricati. Le norme che,
invece, disciplinano solo l'altezza in sé degli edifici, a differenza
di quelle che invece impongono l'altezza dei fabbricati in rapporto
alla distanza intercorrente tra gli stessi, tutelano, oltre che
l'interesse pubblico di ordine igienico ed estetico, esclusivamente il
valore economico della proprietà dei vicini, per il che comportano, in
caso di loro violazione, il solo risarcimento dei danni.
Pertanto, nell'ambito delle norme dei regolamenti locali edilizi, hanno
carattere integrativo delle disposizioni dettate nelle materie
disciplinate dagli art. 873 e ss. c.c. quelle dirette a completare,
rafforzare, armonizzare con il pubblico interesse di un ordinato
assetto urbanistico la disciplina dei rapporti intersoggettivi di
vicinato. Se violate, sussiste in favore del danneggiato il diritto
alla riduzione in pristino.
Non rivestendo, invece, tale carattere le norme che hanno come scopo
principale la tutela di interessi generali urbanistici, quali la
limitazione del volume, dell'altezza e della densità degli edifici, le
esigenze dell'igiene, della viabilità, la conservazione dell'ambiente
ed altro. In questa seconda ipotesi la tutela accordata al privato nel
caso di violazione della norma rimane limitata al risarcimento del
danno eventualmente subito. Corte
di Cassazione, Sez. III civile,
sentenza 16.01.2009 n. 1073
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