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- Lottizzazione
abusiva, ville costruite in zona agricola, acquirente.
Chi
acquista da una società immobiliare un villino residenziale, costruito
in zona
agricola, risponde, a titolo di concorso, nel reato di lottizzazione
abusiva,
con riferimento al quale è possibile il sequestro in via preventiva
dell’immobile. Ciò in quanto l’acquirente non può essere considerato
«terzo
estraneo» al reato, a meno che non provi di aver agito in buona fede,
ossia di
aver adoperato la necessaria diligenza nell’adempimento dei doveri
d’informazione e conoscenza, senza essersi reso conto di partecipare ad
un’operazione di lottizzazione illecita. Cassazione
penale, sez. III, sentenza 08.10.2009 n. 39078
- Immobile
abusivo ultimato - Apposizione dei sigilli ex art.260 c.p.p. -
Sequestro
preventivo e necessità di sgombero dell’immobile abusivo - Nomina degli
stessi
occupanti a custode - Aggravio del carico urbanistico - Sgombero -
Necessità. In
tema di abusi edilizi su immobili già ultimati,
l'esigenza cautelare che il sequestro intende perseguire è che essi non
vengano
abitati per evitare l’aggravio (in modo apprezzabile) del carico
urbanistico.
La mera apposizione dei sigilli ex art.260 c.p.p. costituirebbe misura
del
tutto inidonea a salvaguardare le finalità cautelari del sequestro.
Tale
apposizione, invero, può tutelare le finalità del sequestro probatorio
(assicurare le cose necessarie per l’accertamento dei fatti). Pertanto,
la
nomina del custode e l’apposizione dei sigilli, senza lo sgombero
dell’immobile
da coloro che lo occupano, non impedirebbe di certo il determinarsi
dell’aggravio del carico urbanistico (che deriva proprio dalla
persistenza
della occupazione). E’, assolutamente, evidente quindi che tale
aggravio non
potrebbe essere evitato con la nomina degli stessi occupanti a custode
(a meno
di non prevedere comunque lo sgombero). Pres. De Maio, Est. Amoresano,
Ric.
Orlando ed altri. CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 15/06/2009 (Ud.
15/04/2009), Sentenza n. 24662
- Diritto
urbanistico, lottizzazione abusiva, esclusione buona fede
dell’acquirente.
Quando
si
configura il reato di lottizzazione abusiva deve essere esclusa la
buona fede
dell’acquirente nei casi in cui i lotti interessati siano stati
acquistati in
tempi diversi; la qualifica d’imprenditore agricolo sia stata assunta
dopo
l’acquisto del primo lotto apparendo chiaramente sospetta; l’immobile,
già
edificato, per le sue caratteristiche strutturali appaia destinato ad
abitazione piuttosto che a deposito attrezzi; nella zona siano state
realizzate
già strade principali e strade di accesso ai singoli lotti; nella zona
non vi
siano coltivazioni in atto, fatta eccezione di blande coltivazioni
floreali e/o
fruttifere; i manufatti già realizzati non abbiano le caratteristiche
di
depositi per attrezzi agricoli. Cassazione
penale, sez. III, sentenza 08.06.2009 n. 23720
- Urbanistica,
edilizia, lottizzazione abusiva, confisca ordinaria.
La
confisca conserva la sua natura sanzionatoria, anche se ordinata dopo
l’estinzione del reato, in quanto collegata al presupposto di un reato
estinto
ma storicamente esistente ed applicata da un organo giurisdizionale
penale.
Fattispecie: confisca dei terreni e manufatti abusivamente lottizzati e
manifesta infondatezza per asserito contrasto con gli artt. 117 Cost. e
7
C.E.D.U..
Cassazione
penale, sez. III, sentenza 14.05.2009 n. 20243
- Varianti
in corso d’opera - Modifica della destinazione d’uso - Alterazione
delle
volumetrie - Aumento delle superfici utili - Comunicazione preventiva -
Necessità - Sanatoria di opere realizzate in contrasto con lo strumento
urbanistico
- Illegittimità - Art. 44 lett. a) e b) d.P.R. n.380/2001 - L. n.
5453/1999 -
Art. 20, L. n. 47/1985. In
materia edilizia, l'attività in variante non è ammessa per la modifica
della
destinazione d'uso né per l'alterazione delle volumetrie né per
l'aumento delle
superfici utili e che non è consentita una richiesta di approvazione
successiva
all'esecuzione delle opere, essendo stato imposto ex legge n. 5453/1999
l'obbligo della comunicazione preventiva dell'intento di procedere alle
varianti. Pertanto, la concessione di varianti a permessi di costruire
illegittimi costituisce lo sviluppo necessario dell'originaria attività
illecita, (cfr. Cass. Sez. III n. 09735/1993: "Qualsiasi modifica, che
comporti un mutamento della sagoma, delle superfici utili o la
destinazione
d'uso della costruzione o delle singole unità immobiliari, non rientra
nella
nozione di variante e determina l'applicazione delle sanzioni stabilite
dall'articolo 20, legge n. 47 del 1985" (Cass. Sez. VI n. 910/2000;
Cass.
Sez. III n. 7601/1989). Nella specie, è stata esattamente rilevata
l’illegittimità del provvedimento rilasciato per sanare opere
realizzate in
contrasto con lo strumento urbanistico, quanto alla modificata della
destinazione d’uso e al mancato rispetto dei parametri della superficie
e della
volumetria, sicché la variante, espressamente adottata, non può porsi
come
presupposto valido per la successiva attività. Pres. Onorato, Est.
Teresi, Ric.
Tavarilli. CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 13/05/2009 (Ud.
07/04/2009), Sentenza n. 20151
- Organismo
edilizio e "autonoma
utilizzabilità" - Nozione.
Nella previsione normativa il riferimento alla
"autonoma utilizzabilità" non impone, infatti, che l’organismo
edilizio abusivamente realizzato sia separato dal principale, ma
soltanto che
determini la creazione di una struttura precisamente individuabile e
suscettibile di uso indipendente, anche se l'accesso sia comune (cfr.
Cass.
sez.3, del 5.7.2005, n.34142). Pres. Onorato, Est. Amoresano, Ric.
Meraviglia. CORTE DI
CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 13/05/2009 (Ud.
11/02/2009), Sentenza n. 20149
- Violazione
di sigilli - Responsabilità del custode - Presupposti - Reato
urbanistico -
D.P.R. n. 380/2001. Qualora
sia riscontrata la violazione di sigilli, senza che il custode abbia
avvertito
dell’accaduto l’autorità, è lecito ritenere che detta violazione sia
opera
dello stesso custode, da solo o in concorso con altri, tranne che lo
stesso
dimostri di essere stato in grado di avere conoscenza del fatto per
caso fortuito
o per forza maggiore. Nella specie, il proprietario/custode è stato
ritenuto
responsabile del reato per avere avuto la disponibilità di fatto
dell'immobile
(di sua proprietà) e, dopo il sequestro preventivo, affidato alla sua
custodia,
sicché logicamente è stato osservato che non è individuabile alcun
soggetto
diverso, che abbia avuto interesse e possibilità materiale di eseguire
i lavori
abusivi. Pres. Onorato, Est. Teresi, Ric. Santoro. CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 07/05/2009 (Ud.
24/03/2009), Sentenza n. 19075
- Costruzione
abusiva non sanata - Esecuzione di lavori assoggettabili a DIA -
Applicabilità
- Esclusione - Categorie della manutenzione straordinaria, del restauro
e/o
risanamento conservativo, della ristrutturazione - D.P.R. n. 380/2001,
art. 44,
lett. c) - D.Lgs. n. 42/2004, e reati satelliti.
In materia edilizia, non è applicabile il regime
della D.I.A. (denuncia di inizio attività) a lavori edilizi che
interessino
manufatti abusivi che non siano stati sanati né condonati, in quanto
gli
interventi ulteriori (sia pure riconducigli, nella loro oggettività,
alle
categorie della manutenzione straordinaria, del restauro e/o
risanamento
conservativo, della ristrutturazione, della realizzazione di opere
costituenti
pertinenze urbanistiche) ripetono le caratteristiche di illegittimità
dell'opera principale alla quale ineriscono strutturalmente (Cass. pen.
sez. 3
19.4.2006, n. 21490). Pres. Grassi, Est. Amoresano, Ric. P.M. in proc.
Cardito.
CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 19/01/2009 (Ud.
02/12/2008), Sentenza n. 1810
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