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*** Leggere è come vivere una seconda vita (vedi perché) *** 
Edilizia - Abusi, violazioni e sanatoria
(Sentenze pronunciate nell'anno 2009 della Cassazione, del Consiglio di Stato e del TAR)
 Parti e argomenti della scheda: 
I giudici si pronunciano, con queste massime dell'anno 2009 sui vari casi di abusi edilizi, anche in campo urbanistico, e sulle possibili sanatorie.
  1. Lottizzazione abusiva, ville costruite in zona agricola, acquirente
  2. Immobile abusivo ultimato - Apposizione dei sigilli ex art.260 c.p.p.
  3. Diritto urbanistico, lottizzazione abusiva, esclusione buona fede dell’acquirente
  4. Urbanistica, edilizia, lottizzazione abusiva, confisca ordinaria
  5. Varianti in corso d’opera - Modifica della destinazione d’uso 
  6. Organismo edilizio e "autonoma utilizzabilità" - Nozione
  7. Violazione di sigilli - Responsabilità del custode - Presupposti - Reato urbanistico
  8. Costruzione abusiva non sanata - Esecuzione di lavori assoggettabili a DIA
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  1. Lottizzazione abusiva, ville costruite in zona agricola, acquirente. Chi acquista da una società immobiliare un villino residenziale, costruito in zona agricola, risponde, a titolo di concorso, nel reato di lottizzazione abusiva, con riferimento al quale è possibile il sequestro in via preventiva dell’immobile. Ciò in quanto l’acquirente non può essere considerato «terzo estraneo» al reato, a meno che non provi di aver agito in buona fede, ossia di aver adoperato la necessaria diligenza nell’adempimento dei doveri d’informazione e conoscenza, senza essersi reso conto di partecipare ad un’operazione di lottizzazione illecita. Cassazione penale, sez. III, sentenza 08.10.2009 n. 39078
  2. Immobile abusivo ultimato - Apposizione dei sigilli ex art.260 c.p.p. - Sequestro preventivo e necessità di sgombero dell’immobile abusivo - Nomina degli stessi occupanti a custode - Aggravio del carico urbanistico - Sgombero - Necessità. In tema di abusi edilizi su immobili già ultimati, l'esigenza cautelare che il sequestro intende perseguire è che essi non vengano abitati per evitare l’aggravio (in modo apprezzabile) del carico urbanistico. La mera apposizione dei sigilli ex art.260 c.p.p. costituirebbe misura del tutto inidonea a salvaguardare le finalità cautelari del sequestro. Tale apposizione, invero, può tutelare le finalità del sequestro probatorio (assicurare le cose necessarie per l’accertamento dei fatti). Pertanto, la nomina del custode e l’apposizione dei sigilli, senza lo sgombero dell’immobile da coloro che lo occupano, non impedirebbe di certo il determinarsi dell’aggravio del carico urbanistico (che deriva proprio dalla persistenza della occupazione). E’, assolutamente, evidente quindi che tale aggravio non potrebbe essere evitato con la nomina degli stessi occupanti a custode (a meno di non prevedere comunque lo sgombero). Pres. De Maio, Est. Amoresano, Ric. Orlando ed altri. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 15/06/2009 (Ud. 15/04/2009), Sentenza n. 24662
  3. Diritto urbanistico, lottizzazione abusiva, esclusione buona fede dell’acquirente. Quando si configura il reato di lottizzazione abusiva deve essere esclusa la buona fede dell’acquirente nei casi in cui i lotti interessati siano stati acquistati in tempi diversi; la qualifica d’imprenditore agricolo sia stata assunta dopo l’acquisto del primo lotto apparendo chiaramente sospetta; l’immobile, già edificato, per le sue caratteristiche strutturali appaia destinato ad abitazione piuttosto che a deposito attrezzi; nella zona siano state realizzate già strade principali e strade di accesso ai singoli lotti; nella zona non vi siano coltivazioni in atto, fatta eccezione di blande coltivazioni floreali e/o fruttifere; i manufatti già realizzati non abbiano le caratteristiche di depositi per attrezzi agricoli. Cassazione penale, sez. III, sentenza 08.06.2009 n. 23720
  4. Urbanistica, edilizia, lottizzazione abusiva, confisca ordinaria. La confisca conserva la sua natura sanzionatoria, anche se ordinata dopo l’estinzione del reato, in quanto collegata al presupposto di un reato estinto ma storicamente esistente ed applicata da un organo giurisdizionale penale. Fattispecie: confisca dei terreni e manufatti abusivamente lottizzati e manifesta infondatezza per asserito contrasto con gli artt. 117 Cost. e 7 C.E.D.U.. Cassazione penale, sez. III, sentenza 14.05.2009 n. 20243
  5. Varianti in corso d’opera - Modifica della destinazione d’uso - Alterazione delle volumetrie - Aumento delle superfici utili - Comunicazione preventiva - Necessità - Sanatoria di opere realizzate in contrasto con lo strumento urbanistico - Illegittimità - Art. 44 lett. a) e b) d.P.R. n.380/2001 - L. n. 5453/1999 - Art. 20, L. n. 47/1985. In materia edilizia, l'attività in variante non è ammessa per la modifica della destinazione d'uso né per l'alterazione delle volumetrie né per l'aumento delle superfici utili e che non è consentita una richiesta di approvazione successiva all'esecuzione delle opere, essendo stato imposto ex legge n. 5453/1999 l'obbligo della comunicazione preventiva dell'intento di procedere alle varianti. Pertanto, la concessione di varianti a permessi di costruire illegittimi costituisce lo sviluppo necessario dell'originaria attività illecita, (cfr. Cass. Sez. III n. 09735/1993: "Qualsiasi modifica, che comporti un mutamento della sagoma, delle superfici utili o la destinazione d'uso della costruzione o delle singole unità immobiliari, non rientra nella nozione di variante e determina l'applicazione delle sanzioni stabilite dall'articolo 20, legge n. 47 del 1985" (Cass. Sez. VI n. 910/2000; Cass. Sez. III n. 7601/1989). Nella specie, è stata esattamente rilevata l’illegittimità del provvedimento rilasciato per sanare opere realizzate in contrasto con lo strumento urbanistico, quanto alla modificata della destinazione d’uso e al mancato rispetto dei parametri della superficie e della volumetria, sicché la variante, espressamente adottata, non può porsi come presupposto valido per la successiva attività. Pres. Onorato, Est. Teresi, Ric. Tavarilli. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 13/05/2009 (Ud. 07/04/2009), Sentenza n. 20151
  6. Organismo edilizio e "autonoma utilizzabilità" - Nozione. Nella previsione normativa il riferimento alla "autonoma utilizzabilità" non impone, infatti, che l’organismo edilizio abusivamente realizzato sia separato dal principale, ma soltanto che determini la creazione di una struttura precisamente individuabile e suscettibile di uso indipendente, anche se l'accesso sia comune (cfr. Cass. sez.3, del 5.7.2005, n.34142). Pres. Onorato, Est. Amoresano, Ric. Meraviglia. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 13/05/2009 (Ud. 11/02/2009), Sentenza n. 20149
  7. Violazione di sigilli - Responsabilità del custode - Presupposti - Reato urbanistico - D.P.R. n. 380/2001. Qualora sia riscontrata la violazione di sigilli, senza che il custode abbia avvertito dell’accaduto l’autorità, è lecito ritenere che detta violazione sia opera dello stesso custode, da solo o in concorso con altri, tranne che lo stesso dimostri di essere stato in grado di avere conoscenza del fatto per caso fortuito o per forza maggiore. Nella specie, il proprietario/custode è stato ritenuto responsabile del reato per avere avuto la disponibilità di fatto dell'immobile (di sua proprietà) e, dopo il sequestro preventivo, affidato alla sua custodia, sicché logicamente è stato osservato che non è individuabile alcun soggetto diverso, che abbia avuto interesse e possibilità materiale di eseguire i lavori abusivi. Pres. Onorato, Est. Teresi, Ric. Santoro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 07/05/2009 (Ud. 24/03/2009), Sentenza n. 19075
  8. Costruzione abusiva non sanata - Esecuzione di lavori assoggettabili a DIA - Applicabilità - Esclusione - Categorie della manutenzione straordinaria, del restauro e/o risanamento conservativo, della ristrutturazione - D.P.R. n. 380/2001, art. 44, lett. c) - D.Lgs. n. 42/2004, e reati satelliti. In materia edilizia, non è applicabile il regime della D.I.A. (denuncia di inizio attività) a lavori edilizi che interessino manufatti abusivi che non siano stati sanati né condonati, in quanto gli interventi ulteriori (sia pure riconducigli, nella loro oggettività, alle categorie della manutenzione straordinaria, del restauro e/o risanamento conservativo, della ristrutturazione, della realizzazione di opere costituenti pertinenze urbanistiche) ripetono le caratteristiche di illegittimità dell'opera principale alla quale ineriscono strutturalmente (Cass. pen. sez. 3 19.4.2006, n. 21490). Pres. Grassi, Est. Amoresano, Ric. P.M. in proc. Cardito. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 19/01/2009 (Ud. 02/12/2008), Sentenza n. 1810

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