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- Convenzione
urbanistica - Risoluzione - Competenza della Giunta. Per
la
risoluzione di una convenzione urbanistica, la competenza è della
Giunta e non
del Consiglio comunale. Consiglio
di Stato, sez. IV, decisione 11.12.2007, n. 6358
- Riparto
di competenze tra Stato e Regioni - Istituzione del PGT della Regione
Lombardia.
Non
è
fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in merito
alla
legge della Regione Lombardia che introduce un nuovo tipo di strumento
urbanistico denominato PGT, in quanto la dormita de qua costituisce
esercizio
della potestà legislativa concorrente in materia di governo del
territorio. Corte
Costituzionale, sentenza 30.11.2007, n. 402
- Edilizia
e urbanistica, Reiterazione vincoli di inedificabilità. Necessita
previsione di
indennizzo.
Nel
caso
in cui siano reiterati vincoli di inedificabilità, è necessario che sia
assicurato un equo indennizzo. In mancanza è leso il diritto di
proprietà. Corte
Costituzionale 20.07.2007, n. 314
- Edilizia
e urbanistica. Oneri. Obbligazioni propter rem.
L'assunzione
a carico del proprietario degli oneri relativi alle opere di
urbanizzazione
primaria e di una quota parte di quelle di urbanizzazione secondaria
(cui è
subordinata l'autorizzazione per la lottizzazione) costituisce
un'obbligazione
propter rem e comporta che dette opere devono essere eseguite da coloro
che
sono proprietari al momento del rilascio della concessione edilizia e
che ben
possono essere persone diverse da quelle che stipularono la
convenzione, per
avere da queste acquistato una parte del suolo su cui far sorgere
singoli o
gruppi di lotti.
La natura reale dell'obbligazione non riguarda, invece, i soggetti che
utilizzano le opere di urbanizzazione da altri realizzate per una loro
diversa
edificazione, senza avere con essi alcun rapporto, e che, per ottenere
la loro
diversa concessione edilizia, devono pagare al Comune concedente, per
loro
conto, i relativi oneri di urbanizzazione.
Orbene, se la qualificazione di obbligazione propter rem è quella che
assume
rilievo nel rapporto tra Comune e soggetto proprietario dell'area
fabbricabile,
cui viene rilasciato il provvedimento permissivo della costruzione, è
logico
ritenere che, al di fuori di detto rapporto, qualora il soggetto
titolare del
provvedimento, che abbia eseguito le opere di urbanizzazione, intenda
rivalersi
della spesa già sostenuta dai soggetti diversi, che della suddetta area
fabbricabile siano successivamente divenuti proprietari, ciò può
ottenere
soltanto in virtù di espressa pattuizione negoziale, nella quale non
viene più
in rilievo l'obbligazione propter rem. Cassazione
civile, sez. III, sentenza 15.05.2007, n. 11196
- Urbanistica
ed edilizia - Ordinanza
contingibile ed urgente - Materie di competenza esclusiva del Sindaco -
C.d.
potere "extra ordinem" - Art. 54 comma 2 D.L.vo
267/2000 -
Art. 38 comma 2 L. n. 142/1990.
Ai sensi dell'art. 38 comma 2 l. 8
giugno 1990 n. 142 (al pari del vigente art. 54 comma 2 del D.L.vo
267/2000
cit. ), è demandato esclusivamente al sindaco il potere "extra
ordinem"
di emanare i provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sanità
e igiene,
edilizia e polizia locale, individuando tale potere come una
prerogativa tipica
del sindaco, quale Ufficiale di Governo, non delegabile ad altri (cfr.
ad es.
T.A.R. Abruzzo L'Aquila, 3 ottobre 2003, n. 835, T.A.R. Campania
Napoli, sez. 3
maggio 2006 n. 3905, Consiglio Stato sez. IV 24 marzo 2006 n. 1537).
Pres.,
Est. Onorato - Petrella (avv.ti Nicola, Scotto Galletta e Pastore
Carbone) c.
Comune di Castellammare di Stabia. TAR
CAMPANIA, Napoli, Sez. V, 15 gennaio 2007
(11/01/2007), n. 276
- Urbanistica
ed edilizia - Impianto di carburanti - Fascia di rispetto stradale -
Autorizzazione al potenziamento dell’impianto esistente - Istallazione
di due
colonnine per l’erogazione di GPL - Diniego di concessione edilizia -
Illegittimità.
E’
illegittimo, nelle zone agricole degradate il divieto di istallazione e
l’ampliamento di stazioni di distribuzione del carburante, in quanto,
gli
impianti in questione sono strettamente legati all’esistenza della
strada, di
cui costituiscono un ordinario complemento non essendo ipotizzabile la
circolazione di veicoli senza la possibilità di rifornimento di
carburante con
accesso diretto dalla strada medesima. Per cui la fascia di rispetto
stradale
non rappresenta affatto un ostacolo all’insediamento di tali impianti.
Pres.
Farina – Est. Fera - F.lli Gibertini fu Gino Spa (avv. Dallari) c.
Comune di
Serramazzoni (avv. Poli) (annulla, TAR Emilia-Romagna 20 maggio 2002,
n. 753 e
n. 754). CONSIGLIO
DI STATO Sez. V, 8 Gennaio 2007 (C.C.
4/07/2006), Sentenza n. 11
- Marciapiede
- Vicolo chiuso - Nuovo assetto viario - Distanza - Eliminazione dei
marciapiedi - Illegittimità - Parte integrante della strada -
Pertinenza
d’esercizio - Proprietà - Art. 24 D. L.vo 1992 n. 285 - Fattispecie.
Il marciapiede è una pertinenza d’esercizio della
strada (articolo 24 del codice della strada emanato con decreto
legislativo 30
aprile 1992 n. 285), che ne costituisce parte integrante. Nella specie,
l’apertura al transito di un vicolo chiuso realizza senz’altro, ai fini
dell’applicazione
della norma di piano regolatore sulla larghezza delle nuove strade, un
nuovo
assetto viario. Nel merito, è stata ritenuta palesemente irrazionale ed
illegittima la scelta, di aprire al traffico un vicolo chiuso a prezzo
dell’eliminazione dei marciapiedi e con la carreggiata rasente alle
case. Pres.
Frascione - Est. Carboni - Bergese (avv. Santoro) c. comune di
Pancalieri
(Avv.ti Gallo e Romano) (annulla TAR Piemonte sentenza 12 ottobre 2005
n.
2889). CONSIGLIO
DI STATO 8 Gennaio 2007 (11 luglio 2006)
sentenza n. 7
- Marciapiede
- Parte integrante della strada - Pertinenza d’esercizio - Proprietà -
Ente
proprietario della strada - Art. 24 C.d.S..
Il marciapiede costituisce parte integrante della strada ed è una
pertinenza d’esercizio (articolo 24 del codice della strada emanato con
decreto
legislativo 30 aprile 1992 n. 285), che pertanto si presume di
proprietà
dell’ente proprietario della strada. Pres. Frascione - Est. Carboni -
Bergese
(avv. Santoro) c. comune di Pancalieri (Avv.ti Gallo e Romano) (annulla
TAR
Piemonte sentenza 12 ottobre 2005 n. 2889). CONSIGLIO
DI STATO 8 Gennaio 2007 (11 luglio 2006)
sentenza n. 7
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