Giurisprudenza
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Edilizia - Urbanistica, strade, fasce di rispetto e marciapiedi, competenze
(Sentenze pronunciate nell'anno 2007 della Corte Costituzionale, della Cassazione, del Consiglio di Stato e del TAR)
 Parti e argomenti della scheda: 
I giudici si pronunciano, con queste massime dell'anno 2007, su alcuni casi di rispetto stradale, i marciapiedi e i distributori di carburanti. Oltre che sulle competenze del sindaco, della giunta e del consiglio comunale in materia urbanistica ed edilizia.
  1. Convenzione urbanistica - Risoluzione - Competenza della Giunta
  2. Riparto di competenze tra Stato e Regioni - Istituzione del PGT della Regione Lombardia
  3. Edilizia e urbanistica, Reiterazione vincoli di inedificabilità. Necessita previsione di indennizzo
  4. Edilizia e urbanistica. Oneri. Obbligazioni propter rem
  5. Urbanistica ed edilizia - Ordinanza contingibile ed urgente
  6. Urbanistica ed edilizia - Impianto di carburanti - Fascia di rispetto stradale
  7. Marciapiede - Vicolo chiuso - Nuovo assetto viario - Distanza
  8. Marciapiede - Parte integrante della strada - Pertinenza d’esercizio
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  1. Convenzione urbanistica - Risoluzione - Competenza della Giunta. Per la risoluzione di una convenzione urbanistica, la competenza è della Giunta e non del Consiglio comunale. Consiglio di Stato, sez. IV, decisione 11.12.2007, n. 6358
  2. Riparto di competenze tra Stato e Regioni - Istituzione del PGT della Regione Lombardia. Non è fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in merito alla legge della Regione Lombardia che introduce un nuovo tipo di strumento urbanistico denominato PGT, in quanto la dormita de qua costituisce esercizio della potestà legislativa concorrente in materia di governo del territorio. Corte Costituzionale, sentenza 30.11.2007, n. 402
  3. Edilizia e urbanistica, Reiterazione vincoli di inedificabilità. Necessita previsione di indennizzo.  Nel caso in cui siano reiterati vincoli di inedificabilità, è necessario che sia assicurato un equo indennizzo. In mancanza è leso il diritto di proprietà. Corte Costituzionale 20.07.2007, n. 314
  4. Edilizia e urbanistica. Oneri. Obbligazioni propter rem. L'assunzione a carico del proprietario degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e di una quota parte di quelle di urbanizzazione secondaria (cui è subordinata l'autorizzazione per la lottizzazione) costituisce un'obbligazione propter rem e comporta che dette opere devono essere eseguite da coloro che sono proprietari al momento del rilascio della concessione edilizia e che ben possono essere persone diverse da quelle che stipularono la convenzione, per avere da queste acquistato una parte del suolo su cui far sorgere singoli o gruppi di lotti.
    La natura reale dell'obbligazione non riguarda, invece, i soggetti che utilizzano le opere di urbanizzazione da altri realizzate per una loro diversa edificazione, senza avere con essi alcun rapporto, e che, per ottenere la loro diversa concessione edilizia, devono pagare al Comune concedente, per loro conto, i relativi oneri di urbanizzazione.
    Orbene, se la qualificazione di obbligazione propter rem è quella che assume rilievo nel rapporto tra Comune e soggetto proprietario dell'area fabbricabile, cui viene rilasciato il provvedimento permissivo della costruzione, è logico ritenere che, al di fuori di detto rapporto, qualora il soggetto titolare del provvedimento, che abbia eseguito le opere di urbanizzazione, intenda rivalersi della spesa già sostenuta dai soggetti diversi, che della suddetta area fabbricabile siano successivamente divenuti proprietari, ciò può ottenere soltanto in virtù di espressa pattuizione negoziale, nella quale non viene più in rilievo l'obbligazione propter rem. 
    Cassazione civile, sez. III, sentenza 15.05.2007, n. 11196
  5. Urbanistica ed edilizia - Ordinanza contingibile ed urgente - Materie di competenza esclusiva del Sindaco - C.d. potere "extra ordinem" - Art. 54 comma 2 D.L.vo 267/2000 - Art. 38 comma 2 L. n. 142/1990. Ai sensi dell'art. 38 comma 2 l. 8 giugno 1990 n. 142 (al pari del vigente art. 54 comma 2 del D.L.vo 267/2000 cit. ), è demandato esclusivamente al sindaco il potere "extra ordinem" di emanare i provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sanità e igiene, edilizia e polizia locale, individuando tale potere come una prerogativa tipica del sindaco, quale Ufficiale di Governo, non delegabile ad altri (cfr. ad es. T.A.R. Abruzzo L'Aquila, 3 ottobre 2003, n. 835, T.A.R. Campania Napoli, sez. 3 maggio 2006 n. 3905, Consiglio Stato sez. IV 24 marzo 2006 n. 1537). Pres., Est. Onorato - Petrella (avv.ti Nicola, Scotto Galletta e Pastore Carbone) c. Comune di Castellammare di Stabia. TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. V, 15 gennaio 2007 (11/01/2007), n. 276
  6. Urbanistica ed edilizia - Impianto di carburanti - Fascia di rispetto stradale - Autorizzazione al potenziamento dell’impianto esistente - Istallazione di due colonnine per l’erogazione di GPL - Diniego di concessione edilizia - Illegittimità. E’ illegittimo, nelle zone agricole degradate il divieto di istallazione e l’ampliamento di stazioni di distribuzione del carburante, in quanto, gli impianti in questione sono strettamente legati all’esistenza della strada, di cui costituiscono un ordinario complemento non essendo ipotizzabile la circolazione di veicoli senza la possibilità di rifornimento di carburante con accesso diretto dalla strada medesima. Per cui la fascia di rispetto stradale non rappresenta affatto un ostacolo all’insediamento di tali impianti. Pres. Farina – Est. Fera - F.lli Gibertini fu Gino Spa (avv. Dallari) c. Comune di Serramazzoni (avv. Poli) (annulla, TAR Emilia-Romagna 20 maggio 2002, n. 753 e n. 754). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 8 Gennaio 2007 (C.C. 4/07/2006), Sentenza n. 11

  7. Marciapiede - Vicolo chiuso - Nuovo assetto viario - Distanza - Eliminazione dei marciapiedi - Illegittimità - Parte integrante della strada - Pertinenza d’esercizio - Proprietà - Art. 24 D. L.vo 1992 n. 285 - Fattispecie. Il marciapiede è una pertinenza d’esercizio della strada (articolo 24 del codice della strada emanato con decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285), che ne costituisce parte integrante. Nella specie, l’apertura al transito di un vicolo chiuso realizza senz’altro, ai fini dell’applicazione della norma di piano regolatore sulla larghezza delle nuove strade, un nuovo assetto viario. Nel merito, è stata ritenuta palesemente irrazionale ed illegittima la scelta, di aprire al traffico un vicolo chiuso a prezzo dell’eliminazione dei marciapiedi e con la carreggiata rasente alle case. Pres. Frascione - Est. Carboni - Bergese (avv. Santoro) c. comune di Pancalieri (Avv.ti Gallo e Romano) (annulla TAR Piemonte sentenza 12 ottobre 2005 n. 2889). CONSIGLIO DI STATO 8 Gennaio 2007 (11 luglio 2006) sentenza n. 7
  8. Marciapiede - Parte integrante della strada - Pertinenza d’esercizio - Proprietà - Ente proprietario della strada - Art. 24 C.d.S.. Il marciapiede costituisce parte integrante della strada ed è una pertinenza d’esercizio (articolo 24 del codice della strada emanato con decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285), che pertanto si presume di proprietà dell’ente proprietario della strada. Pres. Frascione - Est. Carboni - Bergese (avv. Santoro) c. comune di Pancalieri (Avv.ti Gallo e Romano) (annulla TAR Piemonte sentenza 12 ottobre 2005 n. 2889). CONSIGLIO DI STATO 8 Gennaio 2007 (11 luglio 2006) sentenza n. 7

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