Giurisprudenza
sezione di
www.softwareparadiso.it
software, servizi, informazioni sull'edilizia e la casa
 
Edilizia - La pubblica amministrazione, i diritti dei cittadini
(Sentenze pronunciate nell'anno 2002 della Cassazione, del Consiglio di Stato e del TAR)
 Parti e argomenti della scheda: 
Con queste massime dell'anno 2002 la giurisprudenza affronta alcuni casi che riguardano la pubblica amministrazione e i diritti dei cittadini. Interessante la pronuncia sul diritto di accesso alle informazioni in materia ambientale.
  1. Copia di atti pubblici - Equivalenza dell’originale
  2. Il diritto di accesso alle informazioni in materia ambientale - La legittimazione soggettiva del richiedente
  3. Inoppugnabilità dei verbali che non hanno acquistato valore di atti amministrativi
  4. Termine per impugnare - Ricorso al criterio della piena conoscenza dell’atto
  5. Variante al piano regolatore - Lottizzazione - Necessità di motivazione specifica
Altre pagine inerenti nel sito: 
 


  1. Copia di atti pubblici - Equivalenza dell’originale. È corretto il richiamo sia all’art. 2714 c.c., sia agli artt. 7 e 14 della L. 4 gennaio 1968, n. 15. La prima delle dette disposizioni infatti recita “le copie degli atti pubblici …..fanno fede come l’originale”, mentre la legge del 1968 precisa ancora che le “copie autentiche ottenute ai sensi dell’art. 14 possono essere validamente prodotte in luogo degli originali…” ed ancora che “l’autenticazione può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l’originale…” affermando così la perfetta equivalenza dell’originale con la sua copia dichiarata conforme nelle forme previste dal codice di rito. Consiglio di Stato Sent. del 3/10/2001, n. 5202 
  2. Il diritto di accesso alle informazioni in materia ambientale - La legittimazione soggettiva del richiedente - Non è necessario l’indicazione dello specifico interesse dell’associazione il D.lgs. 39/97 attribuisce “a chiunque”, senza limitazioni di ordine soggettivo l’accesso - L’indagine ermeneutica. È applicabile alla fattispecie una disciplina, quella contenuta nel D.lgs. 24 febbraio 1997, n. 39, che si discosta da quella generale contenuta nel capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241, soprattutto per quel che concerne la legittimazione soggettiva del richiedente, stabilendo che “le autorità pubbliche sono tenute a rendere disponibili le informazioni relative all’ambiente a chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba dimostrare il proprio interesse” (articolo 3 D.lgs. 39/97). A tale riguardo, l’indagine ermeneutica è agevolata dall’articolo 2 del D.lgs. 39/97, secondo il quale “si intende per «informazioni relative all'ambiente», qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora o contenuta nelle basi di dati riguardante lo stato delle acque, dell'aria, del suolo, della fauna, della flora, del territorio e degli spazi naturali, nonché le attività, comprese quelle nocive, o le misure che incidono o possono incidere negativamente sulle predette componenti ambientali e le attività o le misure destinate a tutelarle, ivi compresi le misure amministrative e i programmi di gestione dell'ambiente. TAR della Liguria, sezione prima, 12 luglio 2002 n. 836
  3. Inoppugnabilità dei verbali che non hanno acquistato valore di atti amministrativi. - Non può ritenersi atto impugnabile quello riferito ad un verbale dei VV.UU. relativo alla effettuazione delle mere operazioni di rilevazione della mancata demolizione o rimozione delle opere di cui dovevasi attuare la demolizione giacché le stesse operazioni tecniche non possono acquistare valore di atto amministrativo, suscettibile di impugnazione, sino a quando non sia emesso, da parte delle competenti autorità amministrative, nell’esercizio delle attribuzioni loro devolute dalla legge, un ulteriore atto che faccia proprie le rilevazioni dei Vigili Urbani. T.A.R. Lazio Sezione II Ter 02.05.2001 n. 3590
  4. Termine per impugnare - Ricorso al criterio della piena conoscenza dell’atto - Termini di decadenza - Decorrenza del termine. - A norma dell’art. 21 della legge n. 1034 del 1971, affinché possa farsi ricorso al criterio della piena conoscenza dell’atto, ai fini della decorrenza del termine per impugnare, occorre che si tratti di un atto soggetto a notificazione, e tale obbligo sussiste nei confronti dei soggetti che siano direttamente contemplati dall’atto (Cons. St., Sez. V, 27 gennaio 2000, n. 383). Nella specie i ricorrenti hanno fatto valere, ai fini della legittimazione all’impugnazione, la loro posizione qualificata rispetto agli altri cittadini del Comune, derivante dalla residenza nella zona in cui si sarebbe realizzata la discarica, ma nessuna diversa e maggiormente lesiva incidenza su beni di loro appartenenza. Tale posizione abilita bensì il soggetto all’impugnazione di un provvedimento che ritiene lesivo della posizione medesima ma non lo esonera dal rispetto dei termini di decadenza, che, per coloro che non sono nominativamente contemplati nell’atto decorrono dall’ultimo giorno della pubblicazione nell’albo pretorio (Sez. VI, 19 giugno 2000, n. 3463). Consiglio di Stato, Sez. V, sent. del 25 marzo 2002, n. 1689
  5. Variante al piano regolatore - Lottizzazione - Necessità di motivazione specifica. - Per quanto il Comune non sia tenuto, nell’esercizio dello jus variandi in materia urbanistica, ad una specifica ed analitica motivazione a corredo delle scelte innovative relative alle singole zone, l’osservanza dei principi generali dell’ordinamento giuridico, e, in particolare, dei canoni di buona amministrazione e di tutela dell’affidamento impongono una diversa considerazione in ordine alla motivazione nel caso in cui la variante sia limitata ad un terreno determinato ovvero, vada ad incidere in senso sacrificativo su aspettative assistite da una peculiare tutela o da uno speciale affidamento, quali quelle derivanti da un piano di lottizzazione debitamente approvato e convenzionato.
    In tali ultime ipotesi l’incisione sulla posizione giuridica del privato - costituitasi con l’avallo e la collaborazione dell’amministrazione - assume nella sostanza le fattezze della revoca unilaterale della pregressa convenzione ed abbisogna, per conseguenza, di una circostanziata motivazione sulle particolari ragioni di pubblico interesse, arricchita da una congrua comparazione tra gli interessi in conflitto. 
    Consiglio di Stato, sez. giurisdizionale 14.01.2002, n. 173


Torna all'indice delle sentenze