Diritti
sezione di
www.softwareparadiso.it
software, servizi, informazioni sull'edilizia e la casa
 
Appoggio e immissione di travi e catene nel muro comune (art.884 c.c.)
Come si possono immettere travi e catene nel muro comune, quali accorgimenti di legge bisogna osservare per evitare i danni al vicino. 
Vediamo che dice, a proposito, l'apposito articolo del codice civile.

Google 
 
Web  www.softwareparadiso.it 
 

LIBRO III - DELLA PROPRIETA'
TITOLO II - Della proprietà
Capo II - Della proprietà fondiaria
Sezione VI - Delle distanze nelle costruzioni, piantagioni e scavi, e dei muri, fossi e siepi interposti tra i fondi

  • Art.884 del codice civile

Appoggio e immissione di travi e catene nel muro comune 

Il comproprietario di un muro comune può fabbricare appoggiandovi le sue costruzioni e può immettervi travi purchè le mantenga a distanza di cinque centimetri dalla superficie opposta, salvo il diritto dell'altro comproprietario di fare accorciare la trave fino alla metà del muro, nel caso in cui egli voglia collocare una trave nello stesso luogo, aprirvi un incavo o appoggiarvi un camino. Il comproprietario può anche attraversare il muro comune con chiavi e catene di rinforzo, mantenendo la stessa distanza. Egli è tenuto in ogni caso a riparare i danni causati dalle opere compiute. 
Non può fare incavi nel muro comune, nè eseguirvi altra opera che ne comprometta la stabilità o che in altro modo lo danneggi. 

  • Commento
Nel muro comune è sempre possibile immettere travi e catene, per le parti strutturali del proprio fabbricato, rispettando le distanze prescritte:
  • arrivando, al massimo, fino a 5 centimetri dalla superficie opposta del muro comune;
  • oppure fino alla metà dello spessore del muro, se il confinante intende usarlo per lo stesso scopo o per aprire degli incavi nella sua parte (per esempio per farci un camino).
Come in tutti i casi in cui si costruisce, bisogna riparare i danni causati a terzi.
In particolare non è ammesso realizzare qualsiasi opera che danneggi la stabilità dell'edificio, e qui bisogna pensare soprattutto alle zone dichiarate sismiche. Ma l'ultimo comma dell'articolo sopra riportato, se dichiara che non sono concessi incavi nel muro comune, tuttavia aggiunge che essi siano da evitare solamente quando ci siano problemi di staticità e non in ogni caso. Tanto è vero che sono ammessi nei commi precedenti (incavi e camini). Dunque non è reato realizzare un incavo, per costruire, ad esempio, un armadio a muro sulla propria parete, quando ciò non costituisca un problema per la parte strutturale dell'immobile. Ciò deve essere ben valutato nelle costruzioni in muratura portante.
Se ti può essere utile la nostra consulenza, vai a quest'altra pagina.

Torna all'indice dei diritti