Come
si possono immettere travi e catene nel muro comune, quali accorgimenti
di legge bisogna osservare per evitare i danni al vicino.
Vediamo che dice, a proposito, l'apposito articolo del codice civile. |
LIBRO
III -
DELLA PROPRIETA'
TITOLO II - Della proprietà Capo II - Della proprietà fondiaria Sezione VI - Delle distanze nelle costruzioni, piantagioni e scavi, e dei muri, fossi e siepi interposti tra i fondi
Appoggio e immissione di travi e catene nel muro comune Il comproprietario di un
muro comune può
fabbricare appoggiandovi le sue costruzioni e può immettervi travi
purchè le mantenga a distanza di cinque centimetri dalla superficie
opposta, salvo il diritto dell'altro comproprietario di fare accorciare
la trave fino alla metà del muro, nel caso in cui egli voglia collocare
una trave nello stesso luogo, aprirvi un incavo o appoggiarvi un
camino.
Il comproprietario può anche attraversare il muro comune con chiavi
e catene di rinforzo, mantenendo la stessa distanza. Egli è tenuto
in ogni caso a riparare i danni causati dalle opere compiute.
Non può fare incavi nel muro comune, nè eseguirvi altra opera che ne comprometta la stabilità o che in altro modo lo danneggi.
Nel muro comune
è sempre possibile immettere travi e catene, per le parti strutturali
del proprio fabbricato, rispettando le distanze prescritte:
In particolare non è ammesso realizzare qualsiasi opera che danneggi la stabilità dell'edificio, e qui bisogna pensare soprattutto alle zone dichiarate sismiche. Ma l'ultimo comma dell'articolo sopra riportato, se dichiara che non sono concessi incavi nel muro comune, tuttavia aggiunge che essi siano da evitare solamente quando ci siano problemi di staticità e non in ogni caso. Tanto è vero che sono ammessi nei commi precedenti (incavi e camini). Dunque non è reato realizzare un incavo, per costruire, ad esempio, un armadio a muro sulla propria parete, quando ciò non costituisca un problema per la parte strutturale dell'immobile. Ciò deve essere ben valutato nelle costruzioni in muratura portante. Se ti può essere utile la nostra consulenza, vai a quest'altra pagina. Torna all'indice
dei diritti.
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