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Riparazioni del muro comune (art.882 c.c.)
Se è chiaro che le riparazioni al muro comune sono a carico di tutti i partecipanti alla comunione, non è così se il danno è stato cagionato da una causa riconducibile al comportamento, fosse anche omissivo, di qualcuno in particolare. Ma vi è anche il caso in cui ci si possa esimere.
Vediamo quando e come in questo articolo del codice civile.

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LIBRO III - DELLA PROPRIETA'
TITOLO II - Della proprietà
Capo II - Della proprietà fondiaria
Sezione VI - Delle distanze nelle costruzioni, piantagioni e scavi, e dei muri, fossi e siepi interposti tra i fondi

  • Art.882 del codice civile

Riparazioni del muro comune


Le riparazioni e le ricostruzioni necessarie del muro comune sono a carico di tutti quelli che vi hanno diritto e in proporzione del diritto di ciascuno, salvo che la spesa sia stata cagionata dal fatto di uno dei partecipanti (917). 
Il comproprietario di un muro comune può esimersi dall'obbligo di contribuire nelle spese di riparazione e ricostruzione, rinunziando al diritto di comunione, purchè il muro comune non sostenga un edificio di sua spettanza (1123). 
La rinunzia non libera il rinunziante dall'obbligo delle riparazioni e ricostruzioni a cui abbia dato causa col fatto proprio. 


  • Commento
Appare evidente che, con la comunione di un muro, ci si debba gravare anche di qualsiasi spesa di manutenzione, proporzionalmente alla quota di proprietà posseduta. Però esiste anche la possibilità di rifiutarsi di partecipare a tali tipi di esborsi, rinunciando alla comunione. Questo caso è previsto dalla normativa solamente se il muro non sostenga un edificio di chi voglia esimersi dalla contribuzione alle opere di riparazione. Da ciò si deduce che sia possibile, per esempio, per un muro di cinta che serve unicamente a definire i confini dei rispettivi fondi, ma non anche quando un muro sia parete divisoria di due case e su di esso siano incastrati, per esempio, travi, solai, tetti.
A ogni modo, quando la causa delle opere di riparazione siano addebitabili a un determinato edificio, per esempio per cattiva manutenzione dello stesso, allora il muro comune deve essere riparato da chi abbia spettanza sull'edificio suddetto.
Il termine spettanza vuol significare che si potrebbe trattare non solamente del proprietario della costruzione, quanto anche di chi abbia il possesso e il diritto a usucapire l'immobile, oppure, in casi simili, di chi abbia la conduzione o un diritto sul medesimo fabbricato.
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