Se è chiaro
che le riparazioni al muro comune sono a carico di tutti i
partecipanti alla comunione, non è così se il danno è stato cagionato
da una causa riconducibile al comportamento, fosse anche omissivo, di qualcuno in particolare. Ma vi
è anche il caso in cui ci si possa esimere.
Vediamo quando e come in questo articolo del codice civile. |
LIBRO
III -
DELLA PROPRIETA'
TITOLO II - Della proprietà Capo II - Della proprietà fondiaria Sezione VI - Delle distanze nelle costruzioni, piantagioni e scavi, e dei muri, fossi e siepi interposti tra i fondi
Riparazioni del muro comune Le riparazioni e le
ricostruzioni necessarie del muro comune sono a carico
di tutti quelli che vi hanno diritto e in proporzione del diritto di
ciascuno,
salvo che la spesa sia stata cagionata dal fatto di uno dei
partecipanti (917).
Il comproprietario di un muro comune può esimersi dall'obbligo di contribuire nelle spese di riparazione e ricostruzione, rinunziando al diritto di comunione, purchè il muro comune non sostenga un edificio di sua spettanza (1123). La rinunzia non libera il rinunziante dall'obbligo delle riparazioni e ricostruzioni a cui abbia dato causa col fatto proprio.
Appare
evidente che, con la comunione di un muro, ci si debba gravare anche di
qualsiasi spesa di manutenzione, proporzionalmente alla quota di
proprietà posseduta. Però esiste anche la possibilità di rifiutarsi di
partecipare a tali tipi di esborsi, rinunciando alla comunione. Questo
caso è previsto dalla normativa solamente se il muro non sostenga un
edificio di chi voglia esimersi dalla contribuzione alle opere di
riparazione. Da ciò si deduce che sia possibile, per esempio, per un
muro di cinta che serve unicamente a definire i confini dei rispettivi
fondi, ma non anche quando un muro sia parete divisoria di due case e
su di esso siano incastrati, per esempio, travi, solai, tetti.
A ogni modo, quando la causa delle opere di riparazione siano addebitabili a un determinato edificio, per esempio per cattiva manutenzione dello stesso, allora il muro comune deve essere riparato da chi abbia spettanza sull'edificio suddetto. Il termine spettanza vuol significare che si potrebbe trattare non solamente del proprietario della costruzione, quanto anche di chi abbia il possesso e il diritto a usucapire l'immobile, oppure, in casi simili, di chi abbia la conduzione o un diritto sul medesimo fabbricato. Se ti può essere utile la nostra consulenza, vai a quest'altra pagina. Torna all'indice
dei diritti.
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