Il
chiamato ha diritto al rimborso delle spese sostenute. Questo succede
nel caso che egli rinunzi all'eredità. Per verificare di che spese si
tratti bisogna leggere l'articolo precedente, 460 del codice civile,
che a ciò si riferisce.
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LIBRO II -
DELLE SUCCESSIONI
Rimborso delle spese sostenute dal chiamato (da inserire)
Il chiamato
all'eredità, che può esercitare le azioni possessorie di cui agli
articoli 1168 e 1170 del codice, ha il diritto a essere rimborsato, a
carico dell'eredità, delle spese sostenute per la tutela dei beni
ereditari, come recita l'articolo precedente 460.
Ciò si
verifica se egli rinunzia all'eredità. In caso contrario avrà
goduto dei frutti e, conseguentemente, non ci sarà alcun diritto a
essere rimborsato delle spese sostenute.
Per esempio, se un fabbricato in possesso del chiamato sia stato ristrutturato nel tetto fatiscente, allora il denaro speso per tali lavori è a carico suo, qualora accetti l'eredità, mentre è a carico di tutti gli eredi, in proporzione alle rispettive quote, nel caso che il chiamato rinunzi all'eredità. Si verificherebbe, difatti in questo secondo caso, che egli abbia accresciuto il valore del bene senza goderne come erede. E' ovvio che tutto ciò avviene se vi è accordo fra le parti e la norma è accettata pacificamente, diversamente potrebbero sorgere lunghissime discussioni e controversie legali, specie se i valori dei beni non sono così insignificanti. Vi è da aggiungere che il possesso ultraventennale comporta, come conseguenza, l'usucapione del bene stesso, con risvolti anche complessi per quanto riguarda la divisione fra i coeredi dell'asse ereditario. Per controllare se vi siano i requisiti per usucapire, ci si può servire del software denominato, appunto, Usucapione. Un consiglio potrebbe essere di affidare il problema a un tecnico del ramo, il più possibile estraneo alla realtà locale. Qualora ti occorresse un software che stabilisca di un'eredità, vai a questa pagina. Se ti può essere utile la nostra consulenza, vai a questa pagina. Torna all'indice
dei diritti.
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