Il
possesso dei beni ereditati continua dopo l'eredità, cioè l'erede che
già possiede un bene può esercitare le azioni a tutela del suo stesso
possesso.
Vediamo a quali articoli successivi si riferisce questa norma del codice civile. |
LIBRO II -
DELLE SUCCESSIONI
Poteri del chiamato prima dell'accettazione Il chiamato
all'eredità... (da inserire)
Chi
abbia il possesso dei beni che fanno parte di un'eredità può continuare
nel possesso degli stessi ai sensi degli articoli 1168 e 1170 del
codice civile (reintegrazione e manutenzione). Il suo diritto inizia
con l'apertura
della successione, come recita l'articolo 1146.
Egli può anche continuare negli atti di amministrazione degli stessi beni e venderli, qualora non sia facile conservarli. Si pensi ai frutti di un terreno che siano deperibili facilmente nel tempo, per esempio alla raccolta e alla vendita dei pomodori. E' ovvio che se vi è un curatore dell'eredità, tutto ciò non è possibile in quanto saranno compiti di quest'ultimo, autorizzato dalla legge. Che cosa sia il possesso lo dice l'articolo 1140 del codice, come quelle attività corrispondenti all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale. Quindi un comportamento che, dal punto di vista psicologico del possessore, sia simile a quello del proprietario del bene. Pertanto, in caso di beni che facciano parte di un'eredità per i quali esista un possessore chiamato alla successione, è consigliabile trovare accordi fra i coeredi, senza arrivare a controversie legali. Diversamente ci sarebbero da attendere lunghi periodi stressanti e non proficui per il libero godimento delle quote ereditate. Un consiglio potrebbe essere di affidare il problema a un tecnico del ramo, il più possibile estraneo alla realtà locale. Qualora ti occorresse un software che stabilisca di un'eredità, vai a questa pagina. Se ti può essere utile la nostra consulenza, vai a questa pagina. Torna all'indice
dei diritti.
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