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Presunzione di proprietà esclusiva del muro divisorio (art.881 c.c.)
In determinati casi si presume che la proprietà del muro divisorio sia esclusiva. Questo articolo stabilisce le caratteristiche costruttive da riguardare. Allora anche le spese per la manutezione e la riparazione sono a carico del solo proprietario così individuato.

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LIBRO III - DELLA PROPRIETA'
TITOLO II - Della proprietà
Capo II - Della proprietà fondiaria
Sezione VI - Delle distanze nelle costruzioni, piantagioni e scavi, e dei muri, fossi e siepi interposti tra i fondi

  • Art.881 del codice civile

Presunzione di proprietà esclusiva del muro divisorio


Si presume che il muro divisorio tra i campi, cortili, giardini e orti appartenga al proprietario del fondo verso il quale esiste il piovente e in ragione del piovente medesimo. 
Se esistono sporti, come cornicioni, mensole e simili, o vani che si addentrano oltre la metà della grossezza del muro, e gli uni e gli altri risultano costruiti col muro stesso, si presume che questo spetti al proprietario dalla cui parte gli sporti o i vani si presentano, anche se vi sia qualcuno soltanto di tali segni. 
Se uno o più di essi sono da una parte, e uno o più dalla parte opposta, il muro è reputato comune: in ogni caso la positura del piovente prevale su tutti gli altri indizi. 


  • Commento
La caratteristica costruttiva che fa presumere la proprietà esclusiva di un muro divisorio è il piovente. Ossia la parte verso cui l'acqua piovana possa defluire in caso di pioggia. In pratica la parte superiore del muro che sia inclinata verso un fondo, invece che verso un altro.
La norma che stabilisce le condizioni per tale presunzione di proprietà esclusiva, fa riferimento anche ad altri indizi, quali gli sporti, seppure siano individuabili soltanto da alcuni segni. Ciò si riferisce agli sbalzi, comunque realizzati e che i sporgano verso uno solo dei fondi confinanti, inoltre che siano costruiti in un'unica opera con il muro divisorio. Ossia l'indizio non sevre se si tratta di costruzioni aggiunte, per cui servirebbero altre prove di proprietà esclusiva.
L'articolo tratta anche del caso in cui queste sporgenze siano da ambo le parti. Allora possono verificarsi due possibilità:
  • la prima è che il muro sia da reputare comune;
  • la seconda che, in presenza comunque dello spiovente, come indicato nel primo comma, bisogna far prevalere la presunzione di proprietà esclusiva verso il cui fondo esso spiovente è inclinato. 
Tale presunzione di proprietà o di comunione, come indicato, invece, dall'articolo 880, è importante soprattutto per stabilire a chi competano le spese di riparazione e manutenzione del muro divisorio, e a chi debbano essere addossate le responsabilità per eventuali danni da tali costruzioni causate. Se ti può essere utile la nostra consulenza, vai a quest'altra pagina.

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