Quando
i due fondi per i quali va costruito un muro di cinta siano a
dislivello, è necessario suddividere diversamente le spese, secondo le
indicazioni di questo articolo del codice civile. Con esso si
stabilisce la ripartizione in parti uguali soltanto per la parte del
muro che fuoriesce dal terreno. Non anche per ciò che funge da
sostegno delle terrapieno.
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LIBRO
III -
DELLA PROPRIETA'
TITOLO II - Della proprietà Capo II - Della proprietà fondiaria Sezione VI - Delle distanze nelle costruzioni, piantagioni e scavi, e dei muri, fossi e siepi interposti tra i fondi
Fondi a dislivello negli abitati Se di due fondi posti negli abitati uno è superiore e l'altro
inferiore, il proprietario del fondo superiore deve sopportare per intero
le spese di costruzione e conservazione del muro dalle fondamenta all'altezza
del proprio suolo, ed entrambi i proprietari devono contribuire per tutta
la restante altezza.
Il muro deve essere costruito per metà sul terreno del fondo inferiore e per metà sul terreno del fondo superiore.
Un
caso particolare può essere quando i fondi da recingere con un muro
siano disposti a livelli diversi. Allora le spese non sono da
ripartire come stabilisce l'articolo 886
del codice, ma bisogna calcolare due distinti computi, sempre che ci si
trovi nell'ambito degli abitati, ossia in zone non agricole:
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dei diritti.
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