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Costruzione del muro di cinta
(art.886 c.c.)
Uno dei problemi ricorrenti con il vicino riguarda la costruzione del muro di cinta per i rispettivi terreni, almeno nella parte confinante. In questo articolo del codice si stabilisce come vanno ripartite le spese.

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LIBRO III - DELLA PROPRIETA'
TITOLO II - Della proprietà
Capo II - Della proprietà fondiaria
Sezione VI - Delle distanze nelle costruzioni, piantagioni e scavi, e dei muri, fossi e siepi interposti tra i fondi

  • Art.886 del codice civile

Costruzione del muro di cinta 

Ciascuno può costringere il vicino a contribuire per metà nella spesa di costruzione dei muri di cinta che separano le rispettive case, i cortili e i giardini posti negli abitati. L'altezza di essi, se non è diversamente determinata dai regolamenti locali o dalla convenzione, deve essere di tre metri.  

  • Commento
Il muro di cinta può essere costruito con l'accordo fra i confinanti, oppure mediante una intimazione a pagare la metà delle spese al confinante. Difatti ognuno dei vicini può costringere l'altro a lui contiguo, negli abitati, a partecipare alla realizzazione del muro di cinta.
Anche il terreno su cui tale muro è posto deve essere messo a disposizione per metà ciascuno dai confinanti. In caso diverso, chi non avrebbe l'area occupata dalla costruzione dell'opera, deve pagare la metà del valore del terreno su cui sarà fondato il muro stesso. Per l'altezza, qualora non ci sia accordo o non ci siano regolamenti comunali e locali che ne prescrivano le dimensioni, allora bisogna costruire fino a tre metri dal suolo.
Tutte le spese affrontate, quando riguardino un muro di cinta che divida suoli posti alla medesima altezza, privi cioè di dislivelli, per cui ci sia bisogno di sostegno delle terre, sono ripartite a metà fra i confinanti per la parte che riguarda la comunione. Diversamente è quando ci sono fondi a disvilvello, come stabilisce l'articolo 887 successivo del codice civile.
Le spese da suddividere devono essere documentate, dalla parcella per il progettista e gli altri tecnici, allo scavo per la fondazione, alla muratura. Qualora non ci sia accordo fra i confinanti, chi costruisce non esageri nella tipologia del muro di cinta. Segua quanto già esiste in zona, oppure si adegui al valore delle costruzioni che tale muro debba recingere. Questo per evitare eventuali controversie con chi cerca di esimersi dal versamento della propria auota di spesa.
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