Il
vicino ha il diritto anche di esonerarsi dal contribuire alle spese di
costruzione del muro di cinta, a determinate condizioni.
In questo articolo si sanciscono i casi possibili. |
LIBRO
III -
DELLA PROPRIETA'
TITOLO II - Della proprietà Capo II - Della proprietà fondiaria Sezione VI - Delle distanze nelle costruzioni, piantagioni e scavi, e dei muri, fossi e siepi interposti tra i fondi
Esonero dal contributo nelle spese Il
vicino si può esimere dal contribuire nelle spese
di costruzione del muro di cinta o divisorio, cedendo, senza diritto a
compenso, la metà del terreno su cui il muro di separazione deve
essere costruito. In tal caso il muro è di proprietà di colui
che l'ha costruito, salva la facoltà del vicino di renderlo comune
ai sensi dell'art.874, senza obbligo però di pagare la metà
del valore del suolo su cui il muro è stato costruito.
Qualora
il confinante non voglia partecipare alle spese di costruzione di un
muro di cinta o di un muro divisorio fra le rispettive proprietà,
allora egli ha facoltà di esimersi, ma deve cedere la metà dello spazio
necessario per le fondazioni. In tal caso non ha alcun diritto a
ricevere un compenso per il terreno occupato.
Tuttavia, in un secondo momento, e seppure inizialmente egli non possa ritenersi comproprietario del detto muro, può renderlo comune seguendo quanto stabilisce l'articolo 874 del codice civile cui si rimanda. Se non c'è comunione del muro, anche le spese per la sua riparazione e per la manutenzione sono a carico del proprietario che lo abbia costruito. Lo stesso vale per gli eventuali danni al fondo del vicino o a terzi cagionati dalle condizioni del muro. Se ti può essere utile la nostra consulenza, vai a quest'altra pagina. Torna all'indice
dei diritti.
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