Per
le opere che possono creare problemi alla salute e comunque con
pericolo di danni, occorre seguire le normative sui regolamenti
particolari, in base al tipo di costruzione.
L'articolo non parla, perciò, di distanze minime da rispettera ma solamente di effetti nocivi da evitare. |
LIBRO
III -
DELLA PROPRIETA'
TITOLO II - Della proprietà Capo II - Della proprietà fondiaria Sezione VI - Delle distanze nelle costruzioni, piantagioni e scavi, e dei muri, fossi e siepi interposti tra i fondi
Distanze per fabbriche e depositi nocivi o pericolosi Chi presso il confine,
anche se su questo si
trova un muro divisorio, vuole fabbricare forni, camini, magazzini di
sale,
stalle e simili, o vuol collocare materie umide o esplodenti o in altro
modo nocive, ovvero impiantare macchinari, per i quali può sorgere
pericolo di danni, deve osservare le distanze stabilite dai regolamenti
e, in mancanza, quelle necessarie a preservare i fondi vicini da ogni
danno
alla solidità, salubrità e sicurezza.
Il
caso di costruzioni che possano arrecare danni alla salute e alla
sicurezza delle persone è trattato dall'articolo suddetto che non
stablisce, però, determinate distanze. Difatti ciò dipenderebbe dalla
singola opera e dalla qualità delle emissioni nocive e pericolose. Il
tutto si rimanda ai regolamenti, che possono essere locali oppure
nazionali, come le leggi che parlano dei camini e dei comignoli, se non
dei forni e delle stalle.
E' chiaro che restano comunque valide le distanze minime di cui agli articoli precedenti (873 e successivi), ma sono a esse da aggiungere le disposizioni che certamente aggravano le condizioni per la realizzazione delle opere considerate come fabbriche e depositi nocivi e poericolosi. A tale proposito per fabbriche bisogna intendere non soltanto i luoghi di lavoro, dotati di macchinari, per gli operai, quanto anche le costruzioni di qualsiasi genere che possano creare disturbi e pericolo per i vicini. Se ti può essere utile la nostra consulenza, vai a quest'altra pagina. Torna all'indice
dei diritti.
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