Un
problema piuttosto complicato è quello che riguarda le distanze nelle
costruzioni, perché bisogna valutare molteplici fattori. Per esempio le
pareti cieche e quelle dotate di aperture, dove sono posizionati i
fabbricati esistenti, la zona storica o di espansione e altro ancora,
non ultima l'eventuale usucapione di distanze inizialmente illegali.
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LIBRO
III -
DELLA PROPRIETA'
TITOLO II - Della proprietà Capo II - Della proprietà fondiaria Sezione VI - Delle distanze nelle costruzioni, piantagioni e scavi, e dei muri, fossi e siepi interposti tra i fondi
Distanze nelle costruzioni Le costruzioni su fondi
finitimi, se non sono unite o aderenti, devono
essere tenute a distanza non minore di tre metri. Nei regolamenti
locali
può essere stabilita una distanza maggiore.
La distanza
minima di tre metri tra le costruzioni è quella prevista dal codice
civile, ma i piani regolatori o i programmi di fabbricazione dei comuni
possono stabilire distanze superiori. In questo caso bisogna
distinguere quando ci siano nuovi edifici oppure si tratti di
zone storiche. Nella prima situazione trova applicazione anche
un decreto
del 1968, n.1444, che prescrive la distanza minima di dieci
metri
fra le pareti finestrate. Nella seconda, siccome non è possibile
alterare
la situazione esistente, a meno che non vi siano particolari piani
urbanistici, allora bisogna rispettare le distanze precedenti
l'intervento edilizio. Oppure,
ma soltanto per le nuove costruzioni ammissibili, subentra il
codice civile con l'articolo di cui sopra.
Vi è da aggiugere che è anche possibile costruire in aderenza, cioè senza lasciare spazio fra il muro del vicino e quello di chi fabbrica, ma solamente in alcuni casi, come sono precisati in altri articoli del codice civile. Per esempio quando non vi siano le distanze legali fra l'edificio confinante e il nostro confine, oppure quando già vi è una costruzioni posta sul confine che non abbia finestre con il diritto acquisito di mantenerle. Il suggerimento, in questi casi e prima di cominciare a costruire, è di avvalersi di chi possa fornire un parere tecnico. Se ti può essere utile la nostra consulenza, vai a quest'altra pagina. Torna all'indice
dei diritti.
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