Non
sempre è conveniente accettare un'eredità, comunque vi è il diritto di
rinunziarvi. In questa pagina si tratta della norma a ciò riservata dal
codice civile e come comportarsi nel caso. A chi si accresce la parte
oggetto di rinunzia e quando l'accrescimento ha effetto, con un breve commento all'articolo.
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Dichiarazione di rinunzia La
rinunzia all'eredità deve farsi con dichiarazione, ricevuta da un
notaio o dal cancelliere della pretura del mandamento in cui si è
aperta la successione, e inserita nel registro delle successioni (Att. 52).
La rinunzia fatta gratuitamante a favore di tutti coloro ai quali si sarebbe devoluta la quota del rinunziante non ha effetto finché, a cura di alcuna delle parti, non siano osservate le forme indicate nel comma precedente (674; Trans. 133).
La
rinunzia deve essere fatta per iscritto secondo le forme dettate
dall'articolo 519 del codice civile. Può capitare, difatti, che
un'eredità abbia dei debiti, oppure i beni siano in condizioni
problematiche, (si pensi a un castello quasi rudere che abbia bisogno
di urgenti opere per la sicurezza statica, oppure a un erede che ormai
viva all'estero e l'accettazione dell'eredità comporterebbe spese
maggiori del valore dei beni).
La dichiarazione può farsi in due modi:
Il suggerimento, in questi casi, è di avvalersi di chi possa fornire un parere tecnico. Qualora ti occorra un software che stabilisca le quote di un'eredità, vai a questa pagina. Se ti può essere utile la nostra consulenza, vai a quest'altra pagina. Torna all'indice
dei diritti.
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