Esistono
due modi diversi per devolvere, agli eredi, i beni che cadranno in
successione. Per ciascuno dei due modi il codice civile
stabilisce dei lmiti.
In questo articolo si distinguono le due modalità previste. Spieghiamo, nelle note che seguono, che significano i due casi che possono verficarsi. |
LIBRO II -
DELLE SUCCESSIONI
Delazione dell'eredità L'eredità si devolve per
legge (565) o per testamento (587; Cost. 424).
Non si fa luogo alla successione legittima se non quando manca, in tutto o in parte, quella testamentaria. Le disposizioni testamentarie non possono pregiudicare i diritti che la legge riserva ai legittimari (536 ss.).
L'eredità
può essere stabilita dalla legge, quando manca del tutto un testamento,
oppure proprio con un testamento. In entrambi i casi la formazione delle porzioni deve condiderare le quote legittime, ossia quelle che la legge riserva a ciascun erede.
Un testamento non ha effetto per la parte che va a intaccare i diritti riservati ai legittimari. Ossia una parte minima dei beni deve essere devoluta a determinati eredi, per esempio al coniuge e ai figli che, così, non possono ricevere un valore inferiore alla percentuale sull'eredità che a loro riserva il codice civile. Lo stesso codice prevede i casi che possono verificarsi nella realtà, sia in presenza di testamento che in sua assenza. Per redigere correttamente un testamento, per il quale non occorre un notaio, e per calcolare se le quote di riserva siano state intaccate dalle disposizini testamentarie, sarebbe utile servirsi di un parere tecnico. Ciò eviterebbe controversie fra i coeredi, lunghe e dispendiose psicologicamente ed economicamente. Qualora ti occorresse un software che stabilisca di un'eredità, vai a questa pagina. Se ti può essere utile la nostra consulenza, vai a questa pagina. Torna all'indice
dei diritti.
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