In
alcuni casi il vicino ha facoltà di costruire in aderenza con il
fabbricato confinante. In questo articolo del codice si dice quando
tutto ciò sia possibile e a quali condizioni.
Un nostro commento alla norma completa la spiegazione. |
LIBRO
III -
DELLA PROPRIETA'
TITOLO II - Della proprietà Capo II - Della proprietà fondiaria Sezione VI - Delle distanze nelle costruzioni, piantagioni e scavi, e dei muri, fossi e siepi interposti tra i fondi
Costruzioni in aderenza Il vicino, senza
chiedere la comunione del muro posto sul confine, può
costruire sul confine stesso in aderenza, ma senza appoggiare la sua
fabbrica
a quella preesistente.
Questa norma si applica anche nel caso previsto dall'art.875; il vicino in tal caso deve pagare soltanto il valore del suolo.
Il vicino
può costruire in aderenza in due casi, come sono illustrati di seguito
e che fanno riferimento anche all'articolo
875 del codice civile:
Solamente nel primo caso suddetto occorre che il vicino paghi il valore del suolo occupato, diversamente egli non invaderà alcuna porzione del fondo confinante e non dovrà versare nulla, nemmeno un indennizzo. E' ovvio che, per evitare controversie legali, chi costruisce in aderenza ne informi il confinante, soprattutto nel caso di cui al punto 1 summenzionato. Se ti può essere utile la nostra consulenza, vai a quest'altra pagina. Torna all'indice
dei diritti.
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