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Costruzioni in aderenza
(art.877 c.c.)
In alcuni casi il vicino ha facoltà di costruire in aderenza con il fabbricato confinante. In questo articolo del codice si dice quando tutto ciò sia possibile e a quali condizioni.
Un nostro commento alla norma completa la spiegazione.

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LIBRO III - DELLA PROPRIETA'
TITOLO II - Della proprietà
Capo II - Della proprietà fondiaria
Sezione VI - Delle distanze nelle costruzioni, piantagioni e scavi, e dei muri, fossi e siepi interposti tra i fondi

  • Art.877 del codice civile

Costruzioni in aderenza


Il vicino, senza chiedere la comunione del muro posto sul confine, può costruire sul confine stesso in aderenza, ma senza appoggiare la sua fabbrica a quella preesistente. 
Questa norma si applica anche nel caso previsto dall'art.875; il vicino in tal caso deve pagare soltanto il valore del suolo. 


  • Commento
Il vicino può costruire in aderenza in due casi, come sono illustrati di seguito e che fanno riferimento anche all'articolo 875 del codice civile:
  1. quando il confinante abbia realizzato già un fabbricato senza rispettare la distanza legale, ossia a meno di un metro e mezzo dal confine senza che il diritto a mantenere tale distanza minore sia stato usucapito;
  2. quando l'edificio esistente del confinante è posto sul confine e sia privo di finestre con il diritto a restare tali (usucapione ventennale).
La norma sulla costruzione in aderenza al muro esistente del confinante, prevede che tale muro non sia reso comune in quanto la nuova fabbrica sarà posta senza oppoggio. In zona sismica ci sarà un giunto tecnico di alcuni centimetri fra le due strutture.
Solamente nel primo caso suddetto occorre che il vicino paghi il valore del suolo occupato, diversamente egli non invaderà alcuna porzione del fondo confinante e non dovrà versare nulla, nemmeno un indennizzo.
E' ovvio che, per evitare controversie legali, chi costruisce in aderenza ne informi il confinante, soprattutto nel caso di cui al punto 1 summenzionato.

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