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Comunione forzosa del muro che non è sul confine (art.875 c.c.)
Il caso del muro che non è sul confine, ma a distanza non legale, diventa più complicato da risolvere. Difatti è possibile renderlo comune soltanto a patto che il vicino sia d'accordo e non voglia procedere in una delle due strade a lui riservate: l'abbattimento o l'estensione fino al confine.

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LIBRO III - DELLA PROPRIETA'
TITOLO II - Della proprietà
Capo II - Della proprietà fondiaria
Sezione VI - Delle distanze nelle costruzioni, piantagioni e scavi, e dei muri, fossi e siepi interposti tra i fondi

  • Art.875 del codice civile

Comunione forzosa del muro che non è sul confine


Quando il muro si trova a una distanza dal confine minore di un metro e mezzo ovvero a distanza minore della metà di quella stabilita dai regolamenti locali, il vicino può chiedere la comunione del muro soltanto allo scopo di fabbricare contro il muro stesso, pagando, oltre il valore della metà del muro, il valore del suolo da occupare con la nuova fabbrica, salvo che il proprietario preferisca estendere il suo muro sino al confine (772 2). 
Il vicino che intende domandare la comunione deve interpellare preventivamente il proprietario se preferisca di estendere il muro al confine o di procedere alla sua demolizione. Questi deve manifestare la propria volontà entro il termine di giorni quindici e deve procedere alla costruzione o alla demolizione entro sei mesi dal giorno in cui ha comunicato la risposta (904, 2742 3).


  • Commento
Si può dire che sia il caso dell'articolo precedente 874, quando il fabbricato preesistente sia a una distanza inferiore alla metà stabilità dalla legge. L'altra metà dovrebbe essere lasciata da chi costruisce successivamente, in maniera da ottenere la distanza complessiva prestabilità dalla normativa fra i due fabbricati. Si tratta ugualmente del diritto a chiedere la comunione del muro, tranne ilcaso in cui il vicino voglia estendere la fabbrica fino al confine o abbatterla fino a prevedere una distanza legale da esso..
Si può verificare, però, che l'edificio esistente abbia pareti finestrate e sia stato costruito oltre vent'anni prima, in modo che il diritto a una distanza non legale sia stato usucapito. Allora diventa tutto più complesso e, in assenza di un accordo fra i confinanti, potrebbe insorgere una controversia che si trascinerebbe per anni. Difatti verrebbero a scontrarsi due interessi contrapposti: l'uno a voler edificare in aderenza, per sfruttare al massimo il proprio lotto di terreno, e l'altro a voler mantenere le finestre che, in base al decreto n.1444 del 1968, possono essere invece poste su pareti fronteggiantesi a distanza di almeno dieci metri.
Il suggerimento, in questi casi, per evitare controversie inutili e lunghe, è di avvalersi di chi possa fornire un parere tecnico, magari con soluzioni gradite a entrambi i confinanti.
Se ti può essere utile la nostra consulenza, vai a quest'altra pagina.


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