Gli
alberi s'intendono comuni se lo sono anche le
siepi dov'essi sorgono.
Tuttavia ci sono altri casi che fanno presumere o meno la comunione di tali piante. Si riporta, come nelle altre pagine di questa sezione, l'articolo del codice e un nostro commento. |
LIBRO
III -
DELLA PROPRIETA'
TITOLO II - Della proprietà Capo II - Della proprietà fondiaria Sezione VI - Delle distanze nelle costruzioni, piantagioni e scavi, e dei muri, fossi e siepi interposti tra i fondi
Comunione di alberi Gli alberi sorgenti
nella siepe comune sono comuni.
Gli alberi sorgenti sulla linea di confine si presumono comuni, salvo titolo o prova in contrario. Gli alberi che servono di limite o che si trovano nella siepe comune non possono essere tagliati, se non di comune consenso o dopo che l'autorità giudiziaria abbia riconosciuto la necessità o la convenienza del taglio (1105, 1108, 1109).
Come regola
generale si presume che gli alberi fra due fondi di diversi
proprietari siano di proprietà comune se lo sono anche le siepi che gli alberi contengono nel loro tracciato.
Lo stesso vale per gli alberi che delimitano un confine di due fondi o di due proprietà. In caso diverso occorre la prova del contrario, un titolo di proprietà, un atto di acquisto, una sentenza di usucapione quando si è piantato l'albero a una distanza non legale. Qualora gli alberi siano a distanza legale dal confine, è ovvio che appartengono al proprietario del fondo su cui sorgono. Gli alberi comuni non possono subire tagli se non con l'accordo dei comproprietari. Tuttavia occorre precisare che anche il taglio con l'accordo deve essere autorizzato dalle regioni che abbiano legiferato in tal senso. Spesso dipende dal tipo di pianta che può anche essere protetto dalla legge,persino per la sola potatura. Per non avere diubbi in proposito si ci si può informare presso la guarda forestale, oppure direttamente presso gli uffici regionali dell'assessorato all'agricoltura o all'ambiente. Se ti può essere utile la nostra consulenza, vai a quest'altra pagina. Torna all'indice
dei diritti.
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