Le
siepi si presumono comuni quando sono poste fra due fondi. Ci sono casi
particolari in cui avviene il contrario, cioè esse possono essere di
proprietà esclusiva, come vediamo in questo articolo del
codice.
Si riporta anche, come nelle altre pagine di questa sezione, un nostro commento alla norma. |
LIBRO
III -
DELLA PROPRIETA'
TITOLO II - Della proprietà Capo II - Della proprietà fondiaria Sezione VI - Delle distanze nelle costruzioni, piantagioni e scavi, e dei muri, fossi e siepi interposti tra i fondi
Comunione di siepi Ogni
siepe tra due fondi si presume comune ed è mantenuta a spese comuni,
salvo che vi sia termine di confine o altra prova in
contrario.
Se uno dei fondi è recinto, si presume che la siepe appartenga al proprietario del fondo recinto, ovvero di quello dalla cui parte si trova la siepe stessa in relazione ai termini di confine esistenti.
Come regola
generale si presume che una siepe fra due fondi di diversi
proprietari sia di proprietà comune e la manutenzione, pertanto, sia a
carico di entrambi i confinanti. Però ci sono alcuni casi che
stabiliscono il contrario, come vediamo nelle seguenti circostanze:
Quando la siepe è comune, tutto ciò che occorre per la sua manutenzione, per esempio il taglio e la cura, ma anche i danni che da essa possano derivare a terzi, sono a carico di entrambi i compropretari. Se ti può essere utile la nostra consulenza, vai a quest'altra pagina. Torna all'indice
dei diritti.
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