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Comunione di siepi
(art.898 c.c.)
Le siepi si presumono comuni quando sono poste fra due fondi. Ci sono casi particolari in cui avviene il contrario, cioè esse possono essere di proprietà esclusiva, come vediamo in questo articolo del codice.
Si riporta anche, come nelle altre pagine di questa sezione, un nostro commento alla norma.

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LIBRO III - DELLA PROPRIETA'
TITOLO II - Della proprietà
Capo II - Della proprietà fondiaria
Sezione VI - Delle distanze nelle costruzioni, piantagioni e scavi, e dei muri, fossi e siepi interposti tra i fondi

  • Art.898 del codice civile

Comunione di siepi


Ogni siepe tra due fondi si presume comune ed è mantenuta a spese comuni, salvo che vi sia termine di confine o altra prova in contrario. 
Se uno dei fondi è recinto, si presume che la siepe appartenga al proprietario del fondo recinto, ovvero di quello dalla cui parte si trova la siepe stessa in relazione ai termini di confine esistenti. 


  • Commento
Come regola generale si presume che una siepe fra due fondi di diversi proprietari sia di proprietà comune e la manutenzione, pertanto, sia a carico di entrambi i confinanti. Però ci sono alcuni casi che stabiliscono il contrario, come vediamo nelle seguenti circostanze:
  • qualora uno solo dei fondi è recinto, allora si presume che la siepe appartenga al proprietario che abbia provveduto a recingere il suo fondo;
  • in questo caso la siepe è del condinante nel cui fondo si trova la siepe, rispetto ai confini, anche se il fondo non sia completamente recinto.
E' ovvio che vi sono prove del contrario, dimostrabili con scritture private, atti di acquisto, opere realizzate da uno solo dei confinanti, allora la siepe è di proprietà esclusiva e la sua manutenzione è a carico del relativo proprietario.
Quando la siepe è comune, tutto ciò che occorre per la sua manutenzione, per esempio il taglio e la cura, ma anche i danni che da essa possano derivare a terzi, sono a carico di entrambi i compropretari.
Se ti può essere utile la nostra consulenza, vai a quest'altra pagina.

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