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Casi d'indegnità (art.463 c.c.)
Non sempre la successione è automatica verso un erede presunto. Molti casi sono elencati in una norma del codice civile per cui si resta escluso dal ricevere in eredità beni del defunto. Qualcuno di essi è interessante analizzare come vediamo in questa semplice guida alla norma riportata.

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LIBRO II - DELLE SUCCESSIONI

TITOLO I - Disposizioni generali sulle successioni
Capo III - Dell'indegnità

  • Art.463 del codice civile

Casi d'indegnità

È escluso dalla successione come indegno:
  1. chi ha volontariamente ucciso o tentato di uccidere (cp 56, 575) la persona della cui successione si tratta o il coniuge, o un discendente, o un ascendente della medesima, purché non ricorra alcuna delle cause che escludono la punibilità a norma della legge penale (cp 45);
  2. chi ha commesso, in danno di una di tali persone, un fatto al quale la legge dichiara applicabili le disposizioni sull'omicidio (cp 579 ss.); (1)
  3. chi ha denunziato una di tali persone per reato punibile con l'ergastolo o con la reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a tre anni, se la denunzia è stata dichiarata calunniosa in giudizio penale (cp 368); ovvero ha testimoniato contro le persone medesime imputate dei predetti reati, se la testimonianza è stata dichiarata, nei confronti di lui, falsa in giudizio penale (cp 372); (1)
  4. chi, essendo decaduto dalla potestà genitoriale nei confronti della persona della cui successione si tratta a norma dell'articolo 330, non è stato reintegrato nella potestà alla data di apertura della successione della medesima; (2)
  5. chi ha indotto con dolo (1439) o violenza (1434) la persona, della cui successione si tratta, a fare, revocare o mutare il testamento, o ne l'ha impedita (624, 679);
  6. chi ha soppresso, celato o alterato il testamento dal quale la successione sarebbe stata regolata (cp 490);
  7. chi ha formato un testamento falso o ne ha fatto scientemente uso (489, 491).
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(1) Numero modificato dall'art. 1, L 8/7/2005 n. 137.
(2) Numero aggiunto dall'art. 1, L 8/7/2005 n. 137.

  • Commento
Il codice elenca sette casi. I primi tre trattano di reati gravi, quali l'omicidio, verso la persona della cui successione si tratta, allora si è esclusi, come indegni di ricevere l'eredità. Al punto 3 bisogna riferirsi ai casi in cui ci sia stata calunnia o falsa testimonianza per reati punibili con un minimo di tre anni di reclusione, sempre nei confronti della persona della cui successione si tratta.
Gli ultimi tre casi si riferiscono al testamento per cui si è indegni di ereditare quando ci sia stata estorsione di volontà, oppure il testamento sia stato nascosto o alterato oppure sia stato scritto o utilizzato consapevolmente che fosse un falso.
Come si devono comportare gli altri eredi che sono a conoscenza di qualcosa del genere?
Una soluzione potrebbe essere quella, al momento dell'apertura della successione, di comunicare al soggetto indegno di rinunziare ai suoi eventuali diritti, mettendo così a tacere il tutto, un'autoesclusione che eviterebbe cause davanti al giudice e spese legali. Un'altra strada, unica percorribile se l'indegno dovesse persistere e della cui esclusione si hanno prove, di affidarsi a un avvocato per citare il soggetto e ottenere, in tal modo, una sentenza di indegnità.
Vi potrebbe essere anche una terza strada, quando le prove non siano del tutto chiare oppure non sia dimostrabile ciò che è stato. Allora si può offrire una porzione dell'eredità, anche sotto forma di denaro al soggetto che verrebbe escluso dalla successione e, contemporaneamente, soddisfatto per i suoi presunti diritti. Una transazione in cui ciascuna della parti cede qualcosa in cambio della rapidità del possesso sui bene ereditati.
Il suggerimento, in questi casi, è di avvalersi di chi possa fornire un parere tecnico.
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