Solo
se mancano regolamenti e usi locali ci si deve attenere a quanto
stabilito, per le distanze, nell'articolo precedente. In caso contrario
ci si regola secondo l'usanza del posto. Basti vedere che succede lungo
i confini dei fondi dove, spesso, troviamo alberi a formare la
recinzione.
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LIBRO
III -
DELLA PROPRIETA'
TITOLO II - Della proprietà Capo II - Della proprietà fondiaria Sezione VI - Delle distanze nelle costruzioni, piantagioni e scavi, e dei muri, fossi e siepi interposti tra i fondi
Alberi presso strade, canali e sul confine dei boschi Per gli alberi che
nascono o si piantano
nei boschi, sul confine con terreni non boschivi, o lungo le strade o
le
sponde dei canali, si osservano, trattandosi di boschi, canali e strade
di proprietà privata, i regolamenti e, in mancanza, gli usi locali.
Se gli uni e gli altri non dispongono, si osservano le distanze
prescritte
dall'articolo precedente (892).
L'articolo
stabilisce come determinare a quale distanza devono essere piantumati
gli alberi presso le strade, i canali e i boschi, quando si tratti di
fondi privati. In questo caso si osservano i regolamenti e, in
subordine, gli usi locali.
Soltanto se mancano tali regolamenti e gli usi non siano precisi, allora ci si riporta a quanto prescritto nell'articolo 892 cui si rimanda per la normatva specifica. In effetti, specie per i boschi, in zona agricola, è piuttosto difficile che si possano applicare distanza dai confini quando sugli stessi confini, spesso, esistono da tempo immemorabile alberi, anche di alto fusto, utilizzati proprio per definire i limiti dei singoli terreni. Dunque sono gli usi locali, benché non scritti da nessuna parte, che forniscono le principali modalità di comprtamnro nella piantumazione degli alberi presso strade, canali, boschi. Qualora si tratti di strade pubbliche vi è il regolamento comunale a stabilire le distanze, oppure il codice della strada specie per i luoghi esterni all'abitato. Se ti può essere utile la nostra consulenza, vai a quest'altra pagina. Torna all'indice
dei diritti.
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