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Distanze per gli alberi
(art.892 c.c.)
Secondo il tipo di pianta, anche gli alberi e le siepi devono rispettare determinate distanze dal confine.
Questo articolo del codice civile stabilisce di che si tratta.

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LIBRO III - DELLA PROPRIETA'
TITOLO II - Della proprietà
Capo II - Della proprietà fondiaria
Sezione VI - Delle distanze nelle costruzioni, piantagioni e scavi, e dei muri, fossi e siepi interposti tra i fondi

  • Art.892 del codice civile

Distanze per gli alberi

Chi vuole piantare alberi presso il confine deve osservare le distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, dagli usi locali. Se gli uni e gli altri non dispongono, devono essere osservate le seguenti distanze dal confine: 
1) tre metri per gli alberi di alto fusto. Rispetto alle distanze, si considerano alberi di alto fusto quelli il cui fusto, semplice o diviso in rami, sorge ad altezza notevole, come sono i noci, i castagni, le querce, i pini, i cipressi, gli olmi, i pioppi, i platani, e simili; 
2) un metro e mezzo per gli alberi di non alto fusto. Sono reputati tali quelli il cui fusto, sorto ad altezza non superiore ai tre metri, si diffonde in rami; 
3) mezzo metro per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutto di altezza non maggiore di due metri e mezzo. La distanza deve essere però di un metro, qualora le siepi siano di ontano, di castagno o di altre piante simili che si recidono periodicamente vicino al ceppo, e di due metri per le siepi di robinie. 
La distanza si misura dalla linea del confine alla base esterna del tronco dell'albero nel tempo della piantagione o dalla linea stessa al luogo dove fu fatta la semina. 
Le distanze anzidette non si devono osservare se sul confine esiste un muro divisorio proprio o comune, purchè le piante siano tenute ad altezza che non ecceda la sommità del muro. 


  • Commento
L'articolo stabilisce che siano prima di tutto i regolamenti e gli usi locali a determinare le distanze per gli alberi dai confini. Soltanto se mancano gli uni, e gli altri non siano specifici, allora si seguono queste regole:
  • tre metri per gli alberi di alto fusto con la misura che si prende, al momento della piantagione, a partire dal punto esterno della base del tronco;
  • un metro e mezzo per gli alberi che non sono di alto fusto;
  • mezzo metro per le piante minori, compresi gli alberi da frutta che non superino i due metri e mezzo di altezza;
  • un metro per alcuni tipi di siepi che si recidono periodicamente;
  • due metri per le siepi di robinie;
  • nei casi non specificati, ma assimilabili a quelli di cui sopra, si procede per similitudine;
  • nel caso che esista un muro di cinta, e non importa se comune o di proprietà esclusiva, si possono avere piante ad altezza inferiore a quanto stabilito dall'articolo del codice, purché esse non superino l'altezza del muro stesso.
Per gli alberi di alto fusto si parla di altezza notevole e ci sono alcuni esempi di piante, però vi è da ritenere che siano considerati tali tutti quelli che non sono, ovviamente, di basso fusto. Cioè sono di non alto fusto, in base al punto 2 dell'articolo, quelli che arrivano a tre metri di altezza massima dove si diffondono in rami.
Siccome la misura si prende al momento della piantagione, significa che il tronco cresce e s'ingrandisce di spessore negli anni. Per cui potrebbe ritrovarsi, un giorno, anche a meno di quanto inizialmente misurato, e ciò non infrangerebbe la legge.

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