|
Tantissimi
publisher usano il sistema di
pubblicare banner o link testuali per cercare di ottenere delle entrate
dai loro siti. Si rivolgono a società che operano per conto terzi e che
offrono alcuni centesimi per ogni visitatore inviato ai siti di chi è
pubblicizzato. E' ovvio che maggiore è il traffico del proprio sito e
maggiore saranno anche le possibilità di generare clic e, quindi, di
vedere crescere i guadagni.
Non sempre si tratta di cifre esagerate
e questo fattore innesca un meccanismo perverso dentro il quale molti
titolari di siti di modeste dimensioni non riescono a districarsi.
Quando non ottengono i dovuti pagamenti, pur riconoscendo la truffa, si
liberano del problema eliminado il codice della pubblicità e
lamentandosi sui forum sulla rete di non
aver ricevuto compensi e giustizia.
Però occorre difendersi e non abbandonare l'idea di poter essere
pagati. E allora vi è un metodo facile e senza spese per farsi pagare?
La risposta è positiva, vediamo come.
In genere si
tratta di poche centinaia di euro e questo dovrebbe giocare a favore di
chi abbia ideato il sistema di rifiutare impunemente il pagamento. Perché è facile pensare che
nessuno si dia da fare, magari servendosi di un legale, per ottenere
ciò che vale meno delle spese da anticipare. Insomma si tratta di una
truffa articolata basandosi sulla buona fede dei titolari dei siti che
ospitano pubblicità. Se si ritiene che, usando il medesimo comportamento,
si possano rispamiare somme rilevanti quando si hanno alcune
migliaia di siti i cui titolari, alla fine, non protesteranno per il mancato
guadagno, è anche chiaro che una singola reazione può essere messa in
conto. Non da parte di tutti i truffati, evidentmente, per cui si risparmia comunqu del denaro. Invece, se si seguono questi
passi, si potrà recuperare il compenso pattuito senza spendere nulla
perché, quando le cifre sono minime, non occorre nemmeno un legale per
fare una causa. E poi è utilissimo spargere la voce.
Ecco come:
- occorre fotocopiare tutte le fatture non
pagate, quindi il contratto di pubblicità, (prelevabile dal sito), con la detta società che non
paga ed eventuali email di sollecito, se ce ne sono;
- presentarsi dal Giudice di
Pace, (quando
la somma sia inferiore, come succede spesso, a 1100 euro, diversamente
occorre un legale che assista) e chiedere di voler citare in giudizio la società suddetta;
- il
Giudice di Pace scriverà lui stesso l'atto di citazione allegando i
documenti presentati e fisserà l'udienza. Bisogna coprare una marca per
i contributi di causa. Si tratta di 37 euro (se non vene modificato nel
tempo da nuove tariffe di legge), come dirà il cancelliere, tutto verrà
rimborsato dalla ditta che soccomberà;
- una copia della
citazione deve essere inviata, per notifica tramite l'ufficiale
giudiziario, all'indirizzo della società, ma non occorre pagare alcuna
spesa. La società non si costituirà in giudizio, non le convene;
- alla
prima udienza è probabile che sarà chiamato a testimoniare, dal
Giudice, il legale rappresentante della società che non paga;
- in
questo caso occorre notificare la richiesta di testimonianza,
sempre tramite l'ufficiale giudiziario, ugualmente senza pagare nulla;
- il
Giudice di Pace, alla fine, (occorreranno due o tre udienze e alcuni
mesi di tempo), emetterà una sentenza che non può che essere
favorevole. Difficilmente un legale rappresentante di tale società si
muoverà dalla propria sede per una controversia di poche centinaia di
euro. Anche se si presentasse, non potrebbe che asserire la verità,
altrimenti corre il rischio di essere querelato per falsa
testimonianza. A nulla potrebbe valere una ipotetica difesa che i clic
che abbiano generato il traffico pubblicitario e, quindi, da
compoensare, siano fasulli. Basterebbe una consulenza tecnica per
svelare la regolarità (spese da anticipare da parte di chi abbia
richiesto tale consulenza ma a carico finale di chi soccombe, ossia la
società).
L'ingiunzione di pagamento |
Dopo aver avuto la sentenza favorevole bisogna chiedere al
cancelliere che sia apposta la cosiddetta formula esecutiva, prevista
dalla legge, per poter notificare la sentenza, sempre
tramite l'ufficiale giudiziario. La società che non abbia
pagato potrebbe, a questo punto, proporre appello, ma è piuttosto
difficile che trovi un legale, anticipi spese e si serva di un
professionista del tribunale del luogo in cui si trova anche il Giudice
di Pace della sentenza emessa. Adesso la minima somma di cui si tratta
gioca a favore di chi sia stato truffato. Dunque non vi sarà alcun
appello entro i trenta giorni previsti dalla legge a partire da quando
sia stata ricevuta la notifica della sentenza. E, senza impugnazione,
si può procedere con l'ingiunzione di pagamento. Ci sarebbe anche
un'altra strada da seguire che eviterebbe la notifica della sentenza in
questo momento. Ossia attendere un anno dalla data di deposito della
sentenza e procedere direttamente, poiché sono scaduti i termini
per l'appello, per notificare il decreto ingiuntivo. Anche
quest'atto non occorre che sia redatto e firmato da un legale. Basta
copiare quello che indichiamo
in un'altra pagina di questa sezione. In questo caso non si dimentichi
che occorre avere un amico o un parente presso cui domiciliarsi. A
questo punto non resta che attendere. Difatti sarebbe possibile che la
società che non paga possa fare un'opposizione a tale decreto, cosa
molto difficile per gli stessi motivi che il gioco non vale la candela.
Qualora non ci sia il pagamento di quanto stabilito dal Giudice entro i
dieci giorni indicati nel decreto suddetto, ci potrà essere il
pignoramento dei beni. Allora occorre un legale del posto dove ha sede
la società. Ma tutto è a danno di essa e, anche se si anticipino delle
spese, saranno tutte rimborsate.
Il recupero di queste modeste somme si
basa sul fatto che si tratta di pochi euro, o poche centinaia. Il
titolare del sito che non sia stato pagato, quindi, utilizza gli stessi
strumenti dissuasivi delal società che non intende onorare il debito.
Ossia non si possono fare delle spese per ottenere ciò che vale meno di
esse. Perciò non si costituiranno in giudizio, non si
presenteranno mai come testi e non faranno appello. Meno che mai
una opposizione al decreto ingiuntivo o al successivo pignoramento. Non
ne vale la pena. Resta un solo controlla da parte dl creditore:
verificare che la detta società non sia fallita. Ma basta
controllare se il sito sia in attività con i numerosi sistemi sulla rete.
Torna all'indice di come
fare
per ulteriori delucidazioni sulla tua ricerca. |
|