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Come fare un recupero di crediti per pubblicità non pagate
Spesso talune società affidano le pubblicità di terzi ai siti che desiderano guadagnare qualcosa con i link e i clic dei visitatori. In Italia esistono varie agenzie simili che, però, non è infrequente, dopo i primi regolari pagamenti, non versano più nulla ai titolari dei siti suddetti. Non pagano più. Accampano svariate scusanti e contestano la regolarità dei clic generati. In questa pagina si spiega come recuperare i crediti.
 
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La situazione
Tantissimi publisher usano il sistema di pubblicare banner o link testuali per cercare di ottenere delle entrate dai loro siti. Si rivolgono a società che operano per conto terzi e che offrono alcuni centesimi per ogni visitatore inviato ai siti di chi è pubblicizzato. E' ovvio che maggiore è il traffico del proprio sito e maggiore saranno anche le possibilità di generare clic e, quindi, di vedere crescere i guadagni.
Non sempre si tratta di cifre esagerate e questo fattore innesca un meccanismo perverso dentro il quale molti titolari di siti di modeste dimensioni non riescono a districarsi. Quando non ottengono i dovuti pagamenti, pur riconoscendo la truffa, si liberano del problema eliminado il codice della pubblicità e lamentandosi sui forum sulla rete di non aver ricevuto compensi e giustizia.
Però occorre difendersi e non abbandonare l'idea di poter essere pagati. E allora vi è un metodo facile e senza spese per farsi pagare?
La risposta è positiva, vediamo come.
 
Come procedere
In genere si tratta di poche centinaia di euro e questo dovrebbe giocare a favore di chi abbia ideato il sistema di rifiutare impunemente il pagamento. Perché è facile pensare che nessuno si dia da fare, magari servendosi di un legale, per ottenere ciò che vale meno delle spese da anticipare. Insomma si tratta di una truffa articolata basandosi sulla buona fede dei titolari dei siti che ospitano pubblicità. Se si ritiene che, usando il medesimo comportamento, si possano rispamiare somme rilevanti quando si hanno alcune migliaia di siti i cui titolari, alla fine, non protesteranno per il mancato guadagno, è anche chiaro che una singola reazione può essere messa in conto. Non da parte di tutti i truffati, evidentmente, per cui si risparmia comunqu del denaro. Invece, se si seguono questi passi, si potrà recuperare il compenso pattuito senza spendere nulla perché, quando le cifre sono minime, non occorre nemmeno un legale per fare una causa. E poi è utilissimo spargere la voce.
Ecco come:
  1. occorre fotocopiare tutte le fatture non pagate, quindi il contratto di pubblicità, (prelevabile dal sito), con la detta società che non paga ed eventuali email di sollecito, se ce ne sono;
  2. presentarsi dal Giudice di Pace, (quando la somma sia inferiore, come succede spesso, a 1100 euro, diversamente occorre un legale che assista) e chiedere di voler citare in giudizio la società suddetta;
  3. il Giudice di Pace scriverà lui stesso l'atto di citazione allegando i documenti presentati e fisserà l'udienza. Bisogna coprare una marca per i contributi di causa. Si tratta di 37 euro (se non vene modificato nel tempo da nuove tariffe di legge), come dirà il cancelliere, tutto verrà rimborsato dalla ditta che soccomberà;
  4. una copia della citazione deve essere inviata, per notifica tramite l'ufficiale giudiziario, all'indirizzo della società, ma non occorre pagare alcuna spesa. La società non si costituirà in giudizio, non le convene;
  5. alla prima udienza è probabile che sarà chiamato a testimoniare, dal Giudice, il legale rappresentante della società che non paga;
  6. in questo caso occorre notificare la richiesta di testimonianza, sempre tramite l'ufficiale giudiziario, ugualmente senza pagare nulla;
  7. il Giudice di Pace, alla fine, (occorreranno due o tre udienze e alcuni mesi di tempo), emetterà una sentenza che non può che essere favorevole. Difficilmente un legale rappresentante di tale società si muoverà dalla propria sede per una controversia di poche centinaia di euro. Anche se si presentasse, non potrebbe che asserire la verità, altrimenti corre il rischio di essere querelato per falsa testimonianza. A nulla potrebbe valere una ipotetica difesa che i clic che abbiano generato il traffico pubblicitario e, quindi, da compoensare, siano fasulli. Basterebbe una consulenza tecnica per svelare la regolarità (spese da anticipare da parte di chi abbia richiesto tale consulenza ma a carico finale di chi soccombe, ossia la società).

L'ingiunzione di pagamento
Dopo aver avuto la sentenza favorevole bisogna chiedere al cancelliere che sia apposta la cosiddetta formula esecutiva, prevista dalla legge, per poter notificare la sentenza, sempre tramite l'ufficiale giudiziario.
La società che non abbia pagato potrebbe, a questo punto, proporre appello, ma è piuttosto difficile che trovi un legale, anticipi spese e si serva di un professionista del tribunale del luogo in cui si trova anche il Giudice di Pace della sentenza emessa. Adesso la minima somma di cui si tratta gioca a favore di chi sia stato truffato. Dunque non vi sarà alcun appello entro i trenta giorni previsti dalla legge a partire da quando sia stata ricevuta la notifica della sentenza. E, senza impugnazione, si può procedere con l'ingiunzione di pagamento.
Ci sarebbe anche un'altra strada da seguire che eviterebbe la notifica della sentenza in questo momento. Ossia attendere un anno dalla data di deposito della sentenza e procedere direttamente, poiché sono scaduti i termini per l'appello, per notificare il decreto ingiuntivo.
Anche quest'atto non occorre che sia redatto e firmato da un legale. Basta copiare quello che indichiamo in un'altra pagina di questa sezione. In questo caso non si dimentichi che occorre avere un amico o un parente presso cui domiciliarsi.
A questo punto non resta che attendere. Difatti sarebbe possibile che la società che non paga possa fare un'opposizione a tale decreto, cosa molto difficile per gli stessi motivi che il gioco non vale la candela. Qualora non ci sia il pagamento di quanto stabilito dal Giudice entro i dieci giorni indicati nel decreto suddetto, ci potrà essere il pignoramento dei beni. Allora occorre un legale del posto dove ha sede la società. Ma tutto è a danno di essa e, anche se si anticipino delle spese, saranno tutte rimborsate.

Conclusioni
Il recupero di queste modeste somme si basa sul fatto che si tratta di pochi euro, o poche centinaia. Il titolare del sito che non sia stato pagato, quindi, utilizza gli stessi strumenti dissuasivi delal società che non intende onorare il debito. Ossia non si possono fare delle spese per ottenere ciò che vale meno di esse. Perciò non si costituiranno in giudizio, non si presenteranno mai come testi e non faranno appello. Meno che mai una opposizione al decreto ingiuntivo o al successivo pignoramento. Non ne vale la pena.
Resta un solo controlla da parte dl creditore: verificare che la detta società non sia fallita.  Ma basta controllare se il sito sia in attività con i numerosi sistemi sulla rete.

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