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Il contratto
d'affitto per uso transitorio serve a tutti coloro che abbiano
esigenze di stablirsi in una data località per un tempo determinato. In
base al decreto del 2002 summenzionato, per gli studenti universitari,
tale durata deve essere compresa fra i 6 mesi e i 36 mesi. Ogni
clausola diversa è nulla e il contratto rientra automaticamente
nei limiti suddetti. Se si volessero superare i 36 mesi, esso
sarà ridotto a 36 mesi, e se si volesse stabilirlo in meno di 6 mesi
esso sarà di 6 mesi (art.3 del decreto). Nel caso di esigenze
lavorative, la durata del contratto deve essere compresa fra un mese e
diciotto mesi (art.2 del decreto).
Vi è una possibilità, soltanto per il conduttore, colui che prende in
locazione l'immobile urbano, (difatti si parla di edifici destinati ad
abitazione), di recedere per gravi motivi dal contratto stesso inviando
una lettera raccomandata 3 mesi prima della scadenza. In assenza di
disdetta, il contratto si rinnova, per un uguale periodo, tacitamente.
Nel caso di affitto per uso transitorio non è previsto, invece, che il
locatore possa recedere dal contratto.
Il canone è stabilito, nella sua forma massima, da accordi
territoriali, per cui spesso si trovano
appartamenti con lo stessa richiesta di pigione, se di uguale
superficie, nella stessa zona e con le medesime caratteristiche.
La stessa normativa del 2002 stabilisce che si devono usare i modelli
allegati alla stessa per le esigenze comunque di uso transitorio.
Forma e contenuto del contratto |
Il contratto per uso transitorio, per il quale è vietata la sublocazione,
deve contenere, come riportato anche nei modelli da utilizzare, le seguenti indicazioni:
- la generalità delle parti (locatore e conduttore);
- la descrizione e l’ubicazione
dell’immobile, che deve essere in un comune sede di ateneo o limitrofo;
- l’indicazione dell’importo del canone di affitto mensile;
- le modalità di versamento (devono comunaue essere tracciabili);
- la durata della locazione (nella misura minima e massima previste);
- l’espresso riferimento
al corso
universitario al quale è iscritto il conduttore presso la locale università;
- l'espressa dichiarazione, da parte del conduttore, di aver ricevuto le informazioni e
la documentazione, compreso l’attestato, sulla prestazione energetica dell'immobile locato. In caso di mancata
dichiarazione all’APE (l'agenzia che cura tali attestazioni energetiche), il locatore e il conduttore sono soggetti al
pagamento, in solido, di una sanzione amministrativa. Tale pagamento della sanzione
amministrativa non esenta comunque dall’obbligo di presentare la dichiarazione all’APE entro 45 giorni.
Il contratto di locazione per esigenze abitative transitorie di
studenti universitari, coem sopra decritto, deve essere redatto utilizzando un apposito modello
predisposto dal Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture nel
decreto su tale tipo di locazione (DM 30
dicembre 2002, Allegato E). Il modello si riferisce alla piccola
proprietà, nel caso di affitti concessi da grandi proprietari, come
definiti dalla normativa, si rimanda alla pagina del decreto da cui sono scaricabili tutti i modelli previsti.
La ripartizione delle spese accessorie, come quelle condominiali, fra locatore e conduttore, è specificata nell'allegato G al decreto del 2002.
Queste sono le principali e le
indispensabili informazioni per chi, come studente o studentessa di
università, si accinge a prendere in affitto un appartamento per gli
studi che sta per intraprendere. Naturalmnente si può fittare anche in
più persone la stessa abitazione. E' ovvio che, prima di tutto, bisogna
cercare un immobile adatto allo scopo e che sia soddisfacente per le
esigenze del conduttore o del gruppo di ragazzi che vivranno nella
casa. A tale scopo è necessario leggersi tutti gli altri consigli e i
suggerimenti del caso in un'altra nostra pagina cui si rimanda.
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