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Il problema del pagamento di prestazioni |
Nelle convenzioni
scritte e firmate dalla parti, non soltanto fra ente pubblico e
professionista, ma anche fra privati per qualunque tipo di
prestazione o di vendita di prodotti, può essere previsto che le
eventuali controversie che insorgano possano essere demandate alla
soluzione mediante arbitri. Il lodo arbitrale, pertanto, diventa
assimilabile a una sentenza da rispettare o, eventualmente, da
appellare. Tuttavia si potrebbe anche pensare di rivolgersi
direttamente al giudice ordinario mediante una ingiunzione di
pagamento. Ma è possibile in questo caso?
Vediamo che dice la giurisprudenza e anche la legge in proposito.
Vi sono delle sentenze, come quella del Tribunale di
Palermo del 14 marzo 2013, per cui vige il principio
che "il giudice, su eccezione di parte, è tenuto a revocare il
decreto ingiuntivo se nel contratto esiste una clausola compromissoria."
Questo significa che non si può ricorrere al decreto ingiuntivo qualora
sia previsto l'abitrato nella convenzione fra le parti. Ma le
detta senteza aggiunge anche altro, molto importante: "senza la
contestazione dell’opponente il provvedimento monitorio resta valido
non essendo rilevabile d’ufficio l’irregolarità”.
Il che vuol dire che soltanto se la parte faccia
rilevare come sia stato stabilito nella convenzione di rivolgersi a un
arbitrato in caso di controversia si può formulare l'eccezione. E
soltanto se essa sia stata formulata il giudice è tenuto a revocare il
decreto ingiuntivo.
Insomma non conviene tentare la strada del decreto ingiuntivo se sia
stata accettata la formalità di usare il sistema del lodo arbitrale per
dirimere tutti i problemi legati al contratto, ossia alla convenzione.
Infine il principio è stato ormai
recepito dal legislatore. L’art. 819 – ter c.p.c.,
così come riformulato dal D.Lgs. n. 40/06, prevede che è onere del
convenuto (ossia l’attore opponente nel giudizio di
opposizione al decreto ingiuntivo) sollevare, con la prima
difesa utile, l'eccezione d'incompetenza
del giudice, proprio per l’accordo esistente di arbitrato. Inoltre la
mancata proposizione tempestiva dell’eccezione esclude automaticamente
la competenza arbitrale, seppur limitatamente alla controversia decisa
in quel giudizio.
L'atto di nomima dell'arbitro di una parte deve
essere notificato all'altra parte tramite ufficiale
giudiziario. Dopodiché ci sono venti giorni di tempo per procedere, da chi riceve tale notifica, con
la nomina del proprio arbitro. In mancanza si può chiedere al
presidente del tribunale del luogo di nominare l'altro arbitro, oppure
ci si può rivolgere, con un legale, al giudice ordinario per un decreto
ingiuntivo, allora possibile senza timore di riceverne un'eccezione, o
per una normale citazione.
In ogni caso restano da computare gli interessi moratori come previsti
dal decreto
n.231 del 2002.
Quando si scrivono o si firmano le
convenzioni per prestazione di servizi professionali, o quando si
fanno contratti fra le parti, si deve sempre tener conto che cosa
comporti l'affidarsi agli arbitri per risolvere le controversie.
Potrebbe essere, infatti, anche non del tutto conveniente per il
professionista che, in presenza di una fattura non contestata, voglia
affidarsi al giudice ordinario mediante il decreto ingiuntivo di
pagamento. Il lodo arbitrale ha i suoi tempi, che sono di novanta
giorni per decidere, mentre l'ingiunzione, qualora diventi
provvisoriamente esecutiva, e ciò avviene in mancanza di prova scritta
dalla parte avversa in opposizione alla richiesta, consente di ricevere
i soldi in pochi giorni.
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